• Non ci sono risultati.

1 “Il provvedimento sportivo disciplinare: tra punti fermi e criticità 106 ”.

A completamento di quanto sin qui detto, è necessario approfondire la conformazione e le peculiarità del provvedimento sportivo disciplinare, il quale comporta l’irrogazione di sanzioni pecuniarie o, altresì,

l’ammonizione, la deplorazione, l’interdizione temporanea, sino alla misura maggiormente afflittiva data dalla revoca dell’affiliazione o dalla radiazione dell’atleta, della società professionistica, del dirigente o dell’operatore sportivo facente parte di una determinata Federazione nazionale.

Tra le altre cose, a carico dei dirigenti federali, per fatti connessi all'esercizio delle loro funzioni, possono essere adottati i seguenti provvedimenti accessori107:

 sospensione temporanea dalla carica di dirigente federale;

106– S. Venturi, Dispensa di diritto sportivo, a. 2008 - L’ordinamento della Giustizia Federale e i

suoi principi.

L’ordinamento della Giustizia Federale varia da Federazione a Federazione a che se vi sono comunque dei principi fermi che sono comuni a tutte, per cui verrà delineato l’ordinamento giuridico Federale prendendo ad esempio alcune delle Federazioni del C.O.N.I. nelle quali sono comunque presenti i tipici principi di giustizia comuni a tutte le altre Federazioni. 107 S. Venturi, Dispensa di diritto sportivo, a.a. 2008/2009

 interdizione perpetua a ricoprire cariche federali.

I provvedimenti sportivi disciplinari, sebbene adottati dagli organi di vertice dell’ordinamento giuridico sportivo, id est il C.O.N.I e le Federazioni nazionali108, sovente esplicano effetti su situazioni giuridiche

soggettive tutelate dall’ordinamento generale, in virtù delle gravi implicazioni morali ed economiche che tali provvedimenti disciplinari comportano in sede esecutiva.

Con l’intento di ottenere l’annullamento del provvedimento sportivo disciplinare, nonché la cessazione degli effetti che si siano prodotti sino a quel momento, il ricorrente ha l’onere di adire gli organi di Giustizia sportiva di primo e di secondo grado.

Di recente, il T.A.R. Lazio109 ha stabilito un’interessante chance difensiva

da adoperarsi presso il Giudice statale:

“In sede di impugnazione delle decisioni del Collegio di Garanzia dello Sport, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, è sufficiente che

l’impugnazione abbia ad oggetto la decisione110 del Collegio di Garanzia.

Infatti, accedendo alla tesi c.d. dell’assorbimento - secondo cui la decisione definitiva sostituisce, assorbendolo, il provvedimento impugnato - l’organo giurisdizionale adito può pronunciarsi,

108 F. P. Luiso, Giustizia sportiva, 1993

109 Tar Lazio Roma, sez. I ter, 22 agosto 2017, n. 9385

110 Tar Lazio Roma, Sez. I ter, ord. 11.10.2017, n. 3514, dice che:

“Le decisioni della giustizia federale e del Collegio di Garanzia presso il C.O.N.I. sono, dunque, provvedimenti amministrativi.

Agli atti conclusivi di tali giudizi deve essere ascritta natura amministrativa, e ciò in ragione, essenzialmente, e della natura di interesse legittimo della posizione giuridica azionata e della incompromettibilità in arbitrati di tali posizioni giuridiche soggettive”.

contestualmente, sia sui vizi del provvedimento impugnato sia su quelli che attengono la decisione del ricorso emessa agli organi di giustizia sportiva”.

Il Collegio di Garanzia dello Sport, ai sensi dell’articolo 54 del Codice di Giustizia sportiva, potrà essere adito altresì ai fini di un giudizio di mera legittimità dell’atto:

“esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o

insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti”.

Occorre precisare che il giudizio sulle questioni sportive disciplinari rientri nella competenza della Sezione II111 del suddetto Collegio.

E’ lecito chiedersi se nell’ambito sportivo disciplinare sussista uno spazio operativo per la giurisdizione del Giudice statale o, al contrario, se vi sia la necessità di affermare l’insuperabile difetto della stessa a vantaggio di una situazione di “monopolio” in capo alla Giustizia sportiva.

111L’attuale Presidente della Sezione II (competente per le questioni disciplinari) è Attilio Zimatore.

I componenti sono: Gabriella Palmieri Sandulli, Oreste Michele Fasano, Enrico Del Prato, Ferruccio Auletta, Silvio Martuccelli, Francesco Delfini, Vincenzo Nunziata, Laura Marzano, Ermanno De Francisco, Angelo Piazza e Patrizia Ferrari.

Si noti che l’attuale Presidente della Sezione I (competente per le questioni tecniche) è M. Sanino, co-autore del manuale di riferimento per questo studio “Il Diritto Sportivo” (Quarta edizione) CEDAM.

Dottrina e giurisprudenza112 si sono interrogate a lungo su questo punto: di fatto vi è la prevalenza della condizione di autonomia riconosciuta all’ordinamento sportivo; nondimeno, e agli antipodi, permane l’esigenza di far valere i diritti di azione e di difesa sanciti dalla nostra Carta

Costituzionale.

Questa riflessione, ancora una volta, non può prescindere dal fare riferimento alla legge n° 280 del 2003, la normativa che ha dato inizio alla rivoluzione del diritto sportivo.

Già prima dell’entrata in vigore della legge e, successivamente,

all’articolo 2, comma 1° della medesima, si affermava una tripartizione113

della Giustizia in materia sportiva:

per un verso abbiamo la Giustizia sportiva pura o “domestica”, la quale verte le questioni definite “tecniche” e le questioni disciplinari;

ancora, la Giustizia riservata al Giudice ( statale) Ordinario in merito alle controversie patrimoniali tra soggetti sportivi pari-ordinati;

da ultimo, la giurisdizione ( statale) esclusiva amministrativa, del tutto residuale, che si occupa di questioni concernenti l’organizzazione pubblica di C.O.N.I e Federazioni, ( in particolare si sottolinea la ormai asserita natura pubblicistica delle Federazioni nazionali per quanto

concerne lo svolgimento di alcune attività prestabilite quali: le affiliazioni di società e associazioni sportive, i tesseramenti degli atleti, le revoche o i provvedimenti di radiazione, le ammissioni ai campionati, le assunzioni a livello dirigenziale, etc.), inclusi i procedimenti interni elettivi e la

procedura di commissariamento degli stessi organi.

112 Nota in tema di giustizia sportiva, Giur. It., 2011, 11 (nota a sentenza Corte cost., 11 febbraio 2011, n. 49.)

113 M. Sanino – F. Verde, Il Diritto Sportivo (Quarta edizione), CEDAM – Verso una nuova

Nonostante la cura mostrata nel determinare queste tre aree, la linea di confine tra le controversie attribuite alla Giustizia sportiva e quelle per le quali sia possibile affidarsi al Giudice statale, si è rivelata spesso

nebulosa, a tal punto da generare interpretazioni discordanti. Un punto fermo è dato dal Consiglio di Stato114, il quale ritiene, parafrasando il nucleo motivazionale di alcune note sentenze, che la Giustizia sportiva “domestica” rappresenti lo strumento di tutela per le ipotesi in cui vi sia l’applicazione di regole prettamente “tecniche” o di natura disciplinari;

per altro verso, la Giustizia statale è chiamata a risolvere questioni

sportive che abbiano riflessi sull’ordinamento generale o, per meglio dire, su diritti soggettivi e interessi legittimi che si presumano violati.

Indubbiamente i maggiori ostacoli si incontrano nello studio della litis avente carattere disciplinare, la quale costituisce il contenuto del provvedimento sportivo qui in esame:

in questo frangente è d’obbligo tenere a mente il combinato disposto tra l’articolo 2, comma1° lettera b) che riserva la risoluzione di tali questioni disciplinari alla sola Giustizia sportiva e l’articolo 1, comma 2°, che impone di salvare “i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della

Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo”.

Sulla base di un’interpretazione restrittiva della disposizione di cui all’articolo 2, comma 1° lettera b), il legislatore si mostra lapidario nel riservare ai Giudici sportivi la risoluzione delle controversie in materia sportiva disciplinare, nonché le questioni meramente “tecniche”, di cui, in realtà, alla lettera a) del medesimo comma.

114 Cons. St, sez. VI, 7 maggio 2001, n°2546, in Cons St, 2001, I, p 1084; Cons St, sez. VI, 30 settembre 1995, n°1050, in Foro it., 1996, III, p. 275

Di fatto, l’applicazione pedissequa di una legge spesso ne rivela le falle di sistema e il giurista è indotto a porsi degli interrogativi.

La prassi mostra numerosi episodi in cui la misura punitiva sportiva colpisca la sfera giuridica del destinatario, di solito ben al di là della sua condizione di “sportivo”; è il caso di rammentare nuovamente il pensiero di Lubrano115, il quale asserisce che:

“i soggetti tesserati dell’Ordinamento sportivo ( le società sportive o i tesserati) sono anche soggetti cittadini dell’Ordinamento statale, laddove il primo emani dei provvedimenti lesivi di interessi che abbiano rilievo non soltanto dal punto di vista sportivo, ma anche dal punto di vista giuridico ( ed economico), incidendo sui loro interessi ( professionali ed imprenditoriali) di cittadini e società dello Stat;, in tali casi agli stessi deve essere loro garantita, […], una tutela anche innanzi ai Giudici dello Stato”.

Ove poi si consideri il connubio tra il principio di autonomia e la riserva di materia attribuita in via esclusiva all’ordinamento giuridico sportivo, il risultato è una pericolosa riduzione della garanzia di una tutela piena ed effettiva.

E’ corretto evidenziare che nella maggior parte dei casi, all’irrogazione della sanzione sportiva disciplinare contenuta nel provvedimento sportivo, seguano effetti di varia natura, capaci di rado di esaurirsi all’interno dell’ordinamento settoriale; pertanto sovente si assiste alla formazione di danni non solo patrimoniali, ma anche morali.

115 E. Lubrano, La sentenza abbonati-Catania: il Consiglio Siciliano e il rischio del ritorno della

Orbene, la frizione esercitata dalle sanzioni sportive disciplinari sulle situazioni giuridiche soggettive protette dallo Stato, è senza dubbio frequente116.

Ecco perché in relazione alle misure sanzionatorie sportive si sono succeduti continui scontri d’opinione.

Di base si assiste ad una gravosa critica nei confronti del legislatore nazionale, il quale viene accusato di esser caduto in un eccesso di sintesi per quanto riguarda l’elaborazione dell’articolo 2, comma 1° lettere a) e

b) dell’ex decreto legge “salva-Calcio”; in aggiunta, vi è la

consapevolezza di uno status quo di generale superficialità, poiché il legislatore nazionale ha sì dato seguito alle rivendicazioni autonomistiche del settore sportivo, ma si è scarsamente concentrato sul rispetto degli equilibri delle garanzie costituzionali in punto di diritto di difesa, di cui agli articoli 24 e 103 della Costituzione.