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Si prosegue con l’organizzazione, ovvero l’apparato di organi, strutture e programmi, finalizzato a dare ordine e tutela agli appartenenti la comunità di cui sopra.

Nel settore dello Sport italiano, gli enti da prendere in esame sono il Comitato Olimpico Nazionale ( C.O.N.I), le Federazioni Nazionali e tutte le ulteriori articolazioni dirigenziali quali, le Discipline Sportive

Associate, gli Enti di Promozione Sportiva e le società commerciali affiliate ( professionistiche e dilettantistiche).

sub b) 3.2.1. “il C.O.N.I. e gli enti periferici”.

Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano52 nasce nel 1908 in virtù di un gruppo di rappresentanti di tutti le discipline sportive che vennero praticate durante la prima Olimpiade moderna ad Atene, con

l’inquadramento ulteriore di tutte le Federazioni sportive allora esistenti; in realtà l’attuale acronimo C.O.N.I, venne elaborato soltanto nel 1914, decretando la fine della denominazione Comitato Italiano per le

Olimpiadi.

Inizialmente ebbe natura di ente di diritto privato, costituito da soggetti privati atti a dare vita ad un comitato con funzioni di indirizzo,

coordinamento e controllo dell’intero movimento sportivo.

In un secondo momento, e con l’avvento del Fascismo, il C.O.N.I. cambiò veste e venne riconosciuto come ente di diritto pubblico con funzioni organizzative e di potenziamento dello Sport nazionale in generale. La ragione di fondo fu il crescente interesse per il fenomeno sportivo da parte della dittatura, a fini propagandistici.

Nello specifico la legge del 16 Febbraio 1942, n°426, dal titolo

“Costituzione e ordinamento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano CONI”, definì la figura del C.O.N.I. “ente di diritto pubblico”;

tuttavia le successive prerogative contenute nella legge del 20 Marzo 1975 ebbero il merito di sancire l’appartenenza del Comitato Olimpico al novero degli enti pubblici parastatali, anche alla luce dei generali interessi che il medesimo persegue nell’ambito del settore sportivo.

52 Il C.O.N.I. è emanazione del Comitato Olimpico Internazionale (C.I.O.), è autorità di disciplina regolazione e gestione delle attività sportive nazionali.

Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano è l’ente pubblico cui è demandata l'organizzazione e il potenziamento dello sport nazionale, promuove la massima diffusione della pratica sportiva.

Nel 1999, in abolizione della legge istitutiva del C.O.N.I., venne emanato il d.lgs n°242 ( detto “Legge Melandri”): il Comitato Olimpico venne sottoposto alla vigilanza del Ministero per i beni e per le attività culturali, il quale deve assicurare il corretto funzionamento del Comitato stesso e, pur parzialmente, la buona organizzazione; in particolare, di concerto con il Ministero del Tesoro, viene approvato lo Statuto fondante il Comitato. La cooperazione tra Ministeri è necessaria per tutto ciò che concerne la gestione del personale C.O.N.I., per la nomina o revoca del relativo Presidente, dei membri del Consiglio Nazionale e della Giunta Nazionale, quali sub-organi del Comitato Olimpico.

Nonostante la significativa presenza della politica ( oggi, peraltro, vi è stata la rinnovata istituzione del Ministero dello Sport, affidato al Ministro Luca Lotti esponente del Governo uscente presieduto dal Presidente Paolo Gentiloni) il C.O.N.I. sembra resistere a qualsiasi influenza di natura non propriamente sportiva.

E’ doveroso ricordare che il C.O.N.I. deve operare sotto l’egida della Carta Olimpica53, elaborata nelle sedi sportive sovranazionali: in generale si parla di principio di “autonomia sportiva”54, quindi non è possibile

ritenere l’ordinamento sportivo e i singoli organi di governo che lo

53 Fu pubblicata per la prima volta nel 1908 con il titolo “Annuaire du Comité International

Olympique” ("Annuario del Comitato Olimpico Internazionale), è un documento ufficiale creato per raccogliere le regole e le linee guida per l’organizzazione dei giochi olimpici, estivi e invernali; è adottata dal Comitato Olimpico Internazionale (C.I.O.), che la rivede periodicamente con modifiche e integrazioni.

Viene diffusa in inglese e francese, le due lingue ufficiali delle Olimpiadi e nel caso in cui i due testi abbiano alcune discrepanze, prevale sempre la versione in francese.

La Carta Olimpica serve per tre scopi fondamentali: formalizzare i principi e i valori delle Olimpiadi, fare da legge per il CIO e definire i doveri delle quattro organizzazioni che fanno parte del Movimento Olimpico (il C.I.O., le federazioni sportive, i comitati olimpici nazionali e i comitati organizzatori dei Giochi).

Il documento è costituito da 6 capitoli contenenti in tutto 61 articoli.

54 M. Sanino – F. Verde, Il Diritto Sportivo (Quarta edizione) - L’ordinamento sportivo come

caratterizzano indipendenti e sovrani, in quanto, come già osservato, vi è la condizione di derivazione dal Comitato Olimpico Internazionale.

Un’altra novità importante introdotta dal decreto legislativo55 n°242 del

1999 è stata l’attribuzione della “personalità di diritto pubblico” al C.O.N.I, oltre al riconoscimento della relativa sede centrale a Roma; il decreto legislativo, inoltre, all’articolo 2, comma 1° ha definito il C.O.N.I la “Confederazione delle Federazioni Sportive nazionali e delle

Discipline sportive associate”, di cui si tratterà in seguito.

Il Comitato Olimpico Nazionale comprende un Consiglio Nazionale, una Giunta Nazionale e un Presidente, un Segretario Generale e un Collegio dei revisori dei conti.

E’ opportuna una breve definizione di ciascun sub-organo:

 Il Consiglio Nazionale è l’organo sistematico, indica i principi fondamentali cui dovranno rifarsi gli Statuti federali, armonizza i rapporti tra le singole Federazioni sportive e descrive le modalità di controllo circa l’operato delle stesse e delle società affiliate;  la Giunta Nazionale è l’organo esecutivo, individua gli obiettivi, i

programmi di attuazione e verifica la rispondenza dei risultati, approva i bilanci delle Federazioni sportive e si occupa della nomina del Segretario Generale;

 il Segretario Generale esercita funzione di gestione amministrativa dell’ente, cura l’organizzazione degli uffici e ne predispone il bilancio annuale;

 il Presidente, eletto da una compagine piuttosto ampia, è addetto al raccordo tra l’ordinamento sportivo nazionale e quello

internazionale, nonché è il rappresentante legale dell’ente C.O.N.I;

 il Collegio dei revisori dei conti si occupa della contabilità e della legittimità fiscale degli atti redatti da ciascuna componente dell’ente.

In merito alle funzioni più importanti esercitate dal C.O.N.I, è necessario un distinguo:

- da un lato l’attività di promozione dello Sport senza alcuna forma di discriminazione o violenza, poiché esso sottende interessi collettivi e favorisce l’integrazione culturale;

- dall’altro lo scopo primordiale del Comitato Olimpico e di preservare la garanzia di partecipazione degli atleti italiani alle Olimpiadi.

A partire dalla legge n°178 del Luglio 2002, il Comitato Olimpico Nazionale viene affiancato dalla C.O.N.I Servizi S.p.A.56:

si tratta di una società per azioni interamente sottoposta alle norme di diritto privato e commerciale, con il compito di coadiuvare il C.O.N.I in tutte le funzioni istituzionali e alla quale viene affidata la titolarità dei beni materiali dello stesso, al fine di una migliore gestione e sfruttamento delle risorse; inoltre, in quanto società per azioni, ha il compito di erogare sul mercato servizi di qualità e di valore aggiunto per il settore sportivo. E’ importante focalizzare l’attenzione sul decreto ministeriale del 23 Giugno 200457, il quale permette di raccordare tutte le innovazioni introdotte dalla legislazione di pochi anni antecedente:

56 La C.O.N.I. Servizi S.p.A, partecipata al 100% dal Ministero dell'Economia, è la società operativa delle attività del Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

Svolge questa funzione attraverso un contratto di servizio con il C.O.N.I.

57 Decreto Ministeriale del Ministero delle attività produttive, denominato “Istituzione dell'Albo

delle società cooperative”, in attuazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.

6, e dell'articolo 223 sexies-decies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile. ( Pubblicato nella G.U. n. 162 del 13 luglio 2004)

il Consiglio Nazionale del C.O.N.I, a maggioranza dei propri componenti e su proposta della Giunta Nazionale, adotta il così detto “nuovo Statuto” dell’ente; tuttavia, sarà necessaria l’approvazione finale da parte del Ministero per i beni e le attività culturali entro sessanta giorni dalla deliberazione.

In sostanza il C.O.N.I si è dovuto adoperare per disciplinare nel dettaglio alcuni concetti che già venivano ricompresi in linea di principio dal succitato decreto ministeriale, oltre a quelli che contrariamente non venivano affatto trattati.

Tra gli aspetti in primo piano troviamo:

 la riorganizzazione delle componenti del Comitato Olimpico:  la ridefinizione delle competenze degli stessi;

 la nomina e la revoca dei membri, meccanismi di partecipazione democratica alle cariche elettive;

 la definizione dei requisiti dei candidati, gli emolumenti, la durata e le ipotesi di incompatibilità o ineleggibilità;

Va detto che ad atleti e tecnici sportivi viene riservata una quota di rappresentanza delle Federazioni sportive nazionali, oltre a una quota rispettivamente pari al 20% e 10% per assumere la qualità di componenti degli organi direttivi del Comitato Olimpico58.

Il C.O.N.I. rappresenta l’organo di vertice dell’ordinamento sportivo nazionale, la massima entità organizzata in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi decisi in seno al Comitato Olimpico Internazionale, senza

58 M. Sanino – F. Verde, Il Diritto Sportivo (Quarta edizione) - L’ordinamento sportivo come

dimenticare il mantenimento dei confini con la competenza regionale ( e degli Enti locali) in materia.

Un breve cenno alle diramazioni periferiche del C.O.N.I.

In primo piano emergono i Comitati regionali; di seguito i Comitati provinciali e i Fiduciari locali.

Queste Istituzioni minori sono tenute ad operare in armonia con gli indirizzi fissati dall’Ente centrale e ciascuna prevede nel proprio organico un Collegio di revisori dei conti; ecco che l’autonomia si apprezza

soprattutto da un punto di vista finanziario, poiché essi percepiscono i finanziamenti stanziati dalla Giunta Nazionale, ma altresì possono contare sulle entrate derivanti da sponsorizzazioni, donazioni e lasciti ereditari.