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6 “Il T.A.R Lazio con sede in Roma: il monopolio in punto di giurisdizione amministrativa”.

In concreto, qual è il Giudice Amministrativo da prendere in considerazione101?

L’articolo 3, comma 2° della legge n°280 del 2003, è chiaro:

“La competenza di primo grado spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al tribunale amministrativo regionale

del Lazio con sede in Roma.

Le questioni di competenza di cui al presente comma sono rilevabili d'ufficio”.

È necessaria una precisazione102: il comma 2° dell’articolo 3 della legge

n°280 del 2003 è stato sostituito dall’articolo 135 del d.lgs n°104 del

2010, recante il Codice del procedimento amministrativo, senza che questa nuova disciplina ne abbia mutato il contenuto.

Il predetto articolo 135 c.p.a, infatti, devolve alla competenza

inderogabile del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con sede in Roma, tutte le controversie di cui all’articolo 133, comma 1° lettera z) del medesimo testo normativo, e cioè:

101 C. Stefanizzi, La competenza del Tar Lazio in materia sportiva: un principio inderogabile?, in Rivista Diritto dello Sport, a. 2007, vol. 2, p.p. 189 e ss.

102 M. Sanino – F. Verde, Il Diritto Sportivo (Quarta edizione) CEDAM – Le innovazioni apportate

“[… ] le controversie aventi ad oggetto atti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano o delle Federazioni sportive non riservate agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo ed escluse quelle inerenti i rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti”.

Quando si allude all’intervento del Giudice Amministrativo nell’ambito delle controversie sportive che incidono su situazioni giuridiche

soggettive rilevanti per l’ordinamento generale, è necessario specificare quale sia l’entità che esercita la giurisdizione che il legislatore definisce

“esclusiva”, in virtù della nota difficoltà, in molti casi, di discernere i

diritti soggettivi ( non patrimoniali) dagli interessi legittimi, nonché quale sia lo specifico giudice competente.

Orbene, l’unico Giudice dello Stato italiano legittimato a conoscere della materia sportiva è il T.A.R. Lazio con sede in Roma; lo stesso è

competente altresì per l’emanazione di eventuali misure cautelari, ove se ne verifichino i presupposti.

Basterà riflettere qualche istante per rendersi conto di come una competenza, in apparenza così ampia, debba essere fortemente ridimensionata, poiché il legislatore all’articolo 3, comma 1° della suddetta legge ribadisce il passaggio obbligato attraverso i gradi della Giustizia sportiva; per altro verso si noti che la risoluzione delle controversie patrimoniali è strettamente riservata al Giudice Ordinario. Ad ogni modo, la competenza del T.A.R. Lazio con sede in Roma

presenta i caratteri dell’inderogabilità, della funzionalità e dell’esclusività.

La funzionalità deriva dal dettato dell’articolo 135 lettera g) del c.p.a, che a sua volta richiama l’articolo 133 lettera z) c.p.a.

In merito all’inderogabilità, si segnala l’annosa diatriba che ebbe come protagonisti il T.A.R Puglia di Bari, Sezione II e le più alte Corti del nostro sistema giurisdizionale: la Corte di Cassazione e la Corte Costituzionale.

Il Tribunale Amministrativo della regione Puglia, con sede Bari, si pronunciò con sentenza103 nel 2007 per ribadire il carattere inderogabile

dell’attribuzione della materia sportiva alla competenza funzionale del T.A.R. Lazio con sede in Roma; in aggiunta, stabilì che laddove fosse stato proposto ricorso innanzi a un giudice territorialmente incompetente, si sarebbe dovuta dichiarare l’incompetenza, pur senza rimessione degli atti al giudice competente, con la conseguenza che, se nel frattempo fossero decorsi i termini per l’impugnazione, il ricorrente si sarebbe vista preclusa la possibilità di tutelare il proprio interesse.

Quindi, ove il giudice si fosse dichiarato incompetente sine rimessione della causa al giudice competente, l’unica chance per il ricorrente sarebbe stata quella di ricorrere nuovamente, questa volta innanzi al giudice competente, purché il termine per l’impugnazione non fosse già scaduto.

La rimessione al giudice competente consentirebbe di superare la

perentorietà del termine decadenziale; tuttavia la legge n°280 del 2003 si limita a stabilire che la competenza del T.A.R. Lazio con sede in Roma sia esclusiva e rilevabile d’ufficio, ma non prevede che il giudice che dichiari la propria incompetenza trasmetta gli atti al giudice competente.

103 T.A.R. Puglia, Bari Sezione II, sentenza n°401 del 9 Febbraio 2007: nella fattispecie, il T.A.R. di Bari era stato chiamato a pronunciarsi sull’annullamento di taluni provvedimenti adottati dall’Unione Italiana Tiro a Segno, volti a sciogliere il Consiglio Direttivo di una Sezione di Tiro a Segno e, conseguentemente, a commissariarla.

Dunque un errore sulla competenza potrebbe rivelarsi fatale, poiché se il giudice dichiarasse la propria incompetenza dopo lo spirare del termine per l’impugnazione, dal momento che la rimessione del ricorso al giudice competente è da escludersi, non sarebbe più possibile proporre ricorso davanti al giudice competente perché evidentemente il ricorso sarebbe tardivo.

Di fatto, non è possibile superare il termine decadenziale se non per espressa previsione di legge e, nelle ipotesi di competenza inderogabile, la legge n°1034 del 1971 non ha predisposto alcuno strumento al

riguardo, ne lo ha fatto il legislatore con la legge n°280 del 2003.

A questo punto vi fu l’intervento “corale” della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale: entrambe si pronunciarono nella primavera del 2007.

In particolare la Consulta dichiarò104 l’incostituzionalità dell’articolo 30 della legge n°1034 del 1971 nella parte in cui non prevedeva che gli effetti della domanda proposta al giudice privo di giurisdizione si conservino, a seguito di declinatoria di giurisdizione, nel processo proseguito davanti al giudice con giurisdizione.

In definitiva la Consulta stabilì un principio generale ancora oggi estremamente vincolante.

Ebbene il T.A.R. Puglia si era pronunciato su una questione di competenza funzionale, ma fu stabilito che le conclusioni del T.A.R assimilano, negli effetti, la declaratoria d’incompetenza alla declinatoria di giurisdizione.

Alla luce di quanto affermato dalle “alte magistrature”, la competenza del T.A.R. Lazio con sede in Roma può ancora definirsi inderogabile poiché spetta ad esso in via esclusiva e poiché deve essere rilevata d’ufficio; in ogni caso il carattere dell’inderogabilità non deve condurre al vuoto di tutela che era stato prospettato dal T.A.R. Puglia.

Circa l’esclusività della competenza del T.A.R. Lazio con sede in Roma105, possiamo dire che la ragione sottesa sia quella della portata generalmente ultraregionale degli effetti dei provvedimenti emanati in ambito sportivo e, del fatto che la sede centrale del C.O.N.I. e delle singole Federazioni sia proprio a Roma.

L’attribuzione della competenza in materia sportiva al T.A.R. Lazio con sede in Roma è stata il frutto della necessità di evitare continui ricorsi da parte delle società o associazioni sportive a differenti T.A.R. territoriali, i quali si presentano in una situazione di sovraccarico di lavoro e spesso vengono accusati di campanilismo.

105 E. Lubrano, L’ordinamento giuridico del giuoco del calcio, Roma, Istituto editoriale regioni italiane, 2004, p.p. 71-72