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All’interno di numerosi statuti e regolamenti delle Federazioni nazionali è presente una disposizione peculiare, che ha a che fare con la Giustizia sportiva; di fatto in capo ai tesserati e alle società sportive affiliate vi è l’imposizione di due obblighi, i quali vengono riassunti nel così detto “vincolo di giustizia94”:

 per un verso, chi entra a far parte dell’organizzazione sportiva prestando il proprio libero consenso, deve accettare le norme e i provvedimenti adottati dagli organi federali;

 per altro, vi è la preclusione di rivolgersi alle autorità

giurisdizionali dello Stato al fine di risolvere le controversie che nascano tra tesserati, affiliati ed enti sportivi.

E’ doveroso precisare che, a detta di alcuni statuti95 federali, in caso di

trasgressione di “tal vincolo” la pena ricorrente è l’espulsione dalla Federazione Nazionale.

94 M. Sanino, Il difficile approdo delle problematiche in tema di “Giustizia sportiva”, in Rivista di Diritto dello Sport, a.2007, vol. 6, p.p. 779 e ss.

95 Ad esempio, all’articolo 27, comma 4° dello Statuto della F.I.G.C.:

“ […] il Consiglio federale, per gravi ragioni di opportunità, può autorizzare il ricorso alla giurisdizione statale in deroga al vincolo di giustizia. Ogni comportamento contrastante con gli obblighi di cui al presente articolo, ovvero comunque volto a eludere il vincolo di giustizia comporta l’irrogazione delle sanzioni disciplinari stabilite dalle norme federali”.

Ciò posto, ictu oculi emerge il contrasto tra il “vincolo di giustizia” e l’articolo 24, comma 3° del codice civile, il quale stabilisce che

l’esclusione di un associato non possa essere deliberata se non per gravi motivi e che, in ogni caso, l’associato deve avere la possibilità di rivolgersi all’autorità statale entro 6 mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la sanzione; la disposizione civilistica ha lo scopo di garantire l’associato da eventuali abusi, indi per cui spetterà al giudice e soltanto al giudice adito risolvere la controversia e confermare o meno l’espulsione, senza che il vincolo di giustizia possa precludere alcunché.

Detto questo, si può dire che chi entra a far parte di una Federazione Nazionale tramite il tesseramento, si trovi a essere “cittadino di due ordinamenti diversi”96, quello statale e quello sportivo e, in caso di

contrasto, dovrà prevalere la salvaguardia delle situazioni giuridiche riconosciute dall’ordinamento generale e sovrano.

Orbene, il soggetto legittimato e interessato ad agire, che non si ritenga oltremodo soddisfatto dell’esito del giudizio sportivo in merito al provvedimento sportivo impugnato, ( ovviamente laddove quest’ultimo abbia inciso su situazioni giuridiche soggettive facenti parte della sua sfera soggettiva), con pubblicità-notizia97 deve rendere noto alla

Federazione Nazionale di aver già esperito tutti gradi della Giustizia sportiva e successivamente potrà avvalersi della Giustizia statale.

In un primo momento si sostenne che la Federazione Nazionale potesse scegliere se concedere o meno l’autorizzazione ad adire la giurisdizione statale a vantaggio del soggetto interessato;

96 P. D’Onofrio, Giustizia sportiva, tra vincolo di giustizia e competenza del T.A.R., in Rivista di Diritto dello Sport, a.2007, vol. 1, , p.p 74 e ss.

in realtà ad oggi si pensa che si tratti di un atto dovuto98, in quanto lo sportivo che ritenga di aver subito una lesione in danno di un proprio diritto soggettivo indisponibile o interesse legittimo, a causa di un provvedimento sportivo già impugnato innanzi alla Giustizia federale, non potrà mai vedersi preclusa la chance di richiedere una più ampia tutela, al di là dei meccanismi della Giustizia associativa sportiva99.

E’ ancor più doveroso precisare che, ai fini di un’interpretazione

costituzionalmente orientata, la circostanza di non poter trovare tutela di fronte ai Giudici statali sia pressoché limitata al sorgere di questioni sportive “meramente tecniche” o al più, con le necessarie cautele, al verificarsi di diatribe disciplinari, poiché in tali ambiti della materia, e in linea di massima, non sussistono diritti soggettivi indisponibili o interessi legittimi dei quali aver premura;pertanto, l’esercizio dell’azione presso il Giudice statale sarebbe del tutto ingiustificato, nonché il ricorso sarebbe dichiarato inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione.

Al contrario, l’estensione di un tale limite nei riguardi di questioni di carattere patrimoniale o amministrativo, comporterebbe la violazione del meccanismo di tutela dei diritti soggettivi indisponibili e degli interessi legittimi previsto dall’ordinamento generale;

Si ricordi che i provvedimenti sportivi di tipo economico o

amministrativo producono effetti che inevitabilmente vanno ad incidere su situazioni soggettive appartenenti al destinatario.

In definitiva il “vincolo di giustizia” nasce nell’ottica di mantenere viva l’autonomia dell’ordinamento sportivo, e da un punto di vista sostanziale

98 Ibidem nota 12

99 Cfr. T.A.R. Lazio, Sezione III, 25 Ottobre 2007, n°10894, in Diritto dello Sport, 2007, pag. 861; T.A.R. Lazio, Sezione III, 25 Ottobre 2007, n° 10911, ibidem pag. 867

e processuale, e per ottemperare all’esigenza di un giudizio celere e innanzi ad organi giudicanti estremamente competenti in diritto dello Sport; nondimeno, ove si riscontri la rilevanza per l’ordinamento della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con

l’ordinamento sportivo e sottese ai provvedimenti del C.O.N.I. o di una Federazione Nazionale, la vigenza del “vincolo di giustizia” non può assurgere a una rinuncia preventiva e assoluta al diritto di azione prescritto agli articoli 24 e 103 della Costituzione.

Il T.A.R. Lazio ha precisato ulteriormente e, con più sentenze, che:

“l’esistenza di rimedi giustiziali introdotti dai regolamenti delle

Federazioni non esclude la possibilità di portare la controversia a livello di ordinamento generale”;

Tutto questo per ribadire che l’appartenenza di un soggetto

all’ordinamento sportivo non potrebbe di per sé vietare il ricorso ai Giudici dello Stato, purché tale ricorso sia concepibile in termini di legittimazione e di interesse ad agire del ricorrente.

La Cassazione100 ha specificato che:

“stante il principio di preventiva irrinunciabilità del diritto

costituzionalmente assicurato alla tutela innanzi alla giurisdizione statale, devono considerarsi invalide e comunque inefficaci tutte quelle clausole che, pur sottoscritte dallo sportivo al momento del tesseramento, sanzionano il ricorso al giudice statale da parte dello stesso tesserato”

6. “Il T.A.R. Lazio con sede in Roma: il monopolio in punto