• Non ci sono risultati.

Recepimento delle convenzioni internazionali

2. Marocco: contesto di riferimento

2.3. Quadro normativo

2.3.2. Legislazione marocchina in materia migratoria

2.3.2.1. Recepimento delle convenzioni internazionali

Considerando che negli anni Novanta il fenomeno dell’emigrazione marocchina continuava ad avere un grande eco in Europa e in Marocco e, al contrario, che l’immigrazione aveva una portata di gran lunga minore, l’interesse del regno fu focalizzato sulla tutela dei suoi milioni di cittadini residenti all’estero125. Fu proprio in quest’ottica che vennero ratificate alcune delle convenzioni internazionali inerenti la protezione dei diritti dell’uomo e dei migranti. Il Marocco aderì a diversi

121 Come specificato nel paragrafo 2.2.3, nel presente lavoro i migranti presenti in Marocco non vengono, nella loro totalità,

identificati come trans-migranti. Quando si farà riferimento a persone a cui è stata preclusa la possibilità di dirigersi a nord, si intenderà parlare delle persone che avevano come scopo il raggiungere l’Europa, nei cui confronti le politiche europee di sbarramento hanno avuto notevoli impatti. Impedendo a queste persone di lasciare il Marocco, inevitabilmente il numero complessivo di migranti nel paese è aumentato.

122 M. Lahlou, Morocco’s experience of migration as a sending, transit and receiving country, Working papers15, Rabat,

2015.

123 K. Elmadmad, Les migrants et leur droits au Maghreb, Chaire UNESCO “Migration et droits humains” Université

Hassan II Ain Chock, Casablanca, El Maarif, Rabat, 2004.

124 Cfr. El-Farah T. A., Politique migratoire: une approche authentique, humaniste et solidaire, La vieéco, 2016,

http://lavieeco.com/news/politique/une-approche-authentique-humaniste-et-solidaire.html#2RsIjHuO2UO7pfYE.99 [20/06/2017].

125 Si vedano gli accordi bilaterali firmati dal Marocco con i paesi interessati dalla migrazione marocchina: accordi sulla

permanenza, residenza e impiego con la Francia (1983, 1987, 1993, 2001); accordi relativi alla mobilità di lavoratori con la Spagna (2001, 2006), la Germania (1963), il Belgio (1964), i Paesi Bassi (1969), l’Italia (2001), cfr. United Nations Economic Commission for Africa, office for North Africa, Migration in North African development policies

and strategies, a comparative analysis, ECA-NA, Rabat, 2014, p. 25. Anche il gran numero di programmi destinati ai

marocchini residenti all’estero mostrano la linea seguita dal Marocco, cfr. K. Elmadmad, Les migrants et leur droits au

Maghreb, Chaire UNESCO “Migration et droits humains” Université Hassan II Ain Chock, Casablanca, El Maarif,

40

strumenti internazionali finalizzati alla tutela di alcune categorie, come donne, bambini, rifugiati, lavoratori migranti e anche disabili. Tra le convenzioni sui diritti umani ratificate dal paese si trovano:

• la Convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale;

• la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti e il Protocollo facoltativo relativo alla convenzione;

• il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici;

• la Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne;

• la Convenzione sui diritti dei bambini e i due Protocolli facoltativi relativi alla convenzione;

• la Convenzione relativa ai diritti delle persone disabili126;

• la Convenzione di Ginevra riguardante lo status di rifugiato del 1951, ratificata nel 1956, e il Protocollo del 1967, ratificato nel 1971;

• la Convezione contro la criminalità transnazionale organizzata (ratificata nel 2002), il Protocollo contro il traffico illecito di migranti via terra, aria e mare e il Protocollo addizionale sulla prevenzione, repressione e punizione della tratta di esseri umani, in particolare donne e bambini.

Nonostante la ratifica di tali convenzioni vanno sottolineate le discordanze tra il quadro de jure e

de facto. Un esempio emblematico è rappresentato dalla Convenzione di Ginevra riguardante lo

status di rifugiato del 1951. Quest’ultima e la Convenzione regionale che disciplina il problema dei rifugiati in Africa del 1969, sono gli strumenti che avrebbero dovuto regolare e garantire protezione ai rifugiati sul territorio marocchino. Se dal punto di vista normativo non vi sono lacune evidenti, la situazione risulta essere più complessa sul lato pratico in quanto per anni è mancata un’istituzione dedicata al riconoscimento dello status di rifugiato. Nel 1957 il Marocco, con il decreto n. 2-57- 1256, aveva stabilito i criteri per l’applicazione della Convenzione, le procedure per fare domanda di asilo e aveva fissato i parametri secondo i quali sarebbe stato riconosciuto lo status. Il dahir prevedeva la fondazione del Bureau des Réfugiés et Apatrides (BRA), della Commissione di ricorso e conferiva all’Alto commissariato dei rifugiati (UNHCR) un ruolo specifico nell’iter di

126 Ratificate dal Marocco rispettivamente il 18 dicembre 1970; il 21 giugno 1993; il 3 maggio del 1979; il 21 giugno 1993;

il 21 giugno 1993; l’8 aprile 2009. Cfr. Nations Unies Droits de l’Homme, Haut-commissariat http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=117&Lang=FR, [25/06/2017].

41

approvazione delle richieste127. La procedura si concretizzava in due parti, un primo riconoscimento dello statuto presso l’UNHCR e la convalida di tale titolo da parte del BRA, propedeutica alla protezione del rifugiato da parte dello stato marocchino, che comprendeva una residenza temporanea e la carta di residenza, indispensabile per la regolarizzazione del soggiorno nel regno128. Quando nel 2004 il numero delle richieste venne ritenuto troppo alto, il BRA venne soppresso, portando al riconoscimento dello status di rifugiato nei confronti delle richieste già convalidate dall’istituzione e alla cancellazione di tutte quelle in fase di valutazione, a seguito della quale i richiedenti si trovarono in condizione irregolare. Da questo momento l’UNHCR rimase l’unica agenzia incaricata delle pratiche di riconoscimento che, però, si vide conferire piena rappresentanza solo nel 2007 attraverso la firma dell’Accord de siège, il quale sanciva l’inizio dell’effettiva cooperazione con il governo marocchino129. La sospensione del Bureau des Réfugiés et Apatrides130 si tradusse in una mancanza di protezione per i richiedenti asilo, i quali potevano contare solo sull’appoggio dato loro dalle Organizzazioni non governative operanti in Marocco131. A ciò si aggiunga la mancata preparazione in materia di diritti umani e, nello specifico, dei diritti correlati allo status di rifugiato da parte della polizia e dei funzionari amministrativi: figure che, secondo le testimonianze riportate dai rifugiati alle ONG, non sempre hanno riconosciuto la carta rilasciata dall’UNHCR, contravvenendo in questo modo alla Convenzione di Ginevra, che prevede una cooperazione tra le autorità nazionali e l’agenzia delle Nazioni Unite (art. 35). Una mancanza di questo genere ha portato a una crescente sfiducia nei confronti dell’apparato statale tutto, non solo da parte degli irregolari ma anche dei rifugiati e richiedenti asilo stessi, che in diverse situazioni hanno condiviso gli abusi subiti dagli irregolari, quali violenze, espulsioni e respingimenti alla frontiera132. Tali pratiche mettono in luce la disattesa da parte del Marocco dei principi sanciti dalla Convenzione di Ginevra, in primis la tutela dei rifugiati, valore che costituisce il quid della convenzione stessa.

127 Euro – Mediterranean human rights network, Asylum and migration in Maghreb, Country fact sheet: Morocco, EMHRN,

Copenhagen, 2012.

128 Human Rights Watch, Abused and expelled. Ill-Treatment of Sub-Saharan African migrants in Morocco, United States of

America, 2014.

129 UNHCR, Le HCR va signer un Accord de siège avec le Gouvernement marocain, in: unhcr.org, luglio 2007,

[26/06/2017].

130

Sarà riaperto il 25 settembre 2015.

131

S. Bonucci, Il Marocco nella gestione delle migrazioni tra Africa sub-sahariana ed Europa, Tesi di laurea, Venezia, 2016.

132 GADEM, La chasse aux migrants aux frontieres sud de l’Europe. Conséquences des politiques migratoires européennes. Le refoulements de décembre 2006 au Maroc, Rabat, 2007, p. 21.

42

Sebbene ad oggi il Marocco, sul piano internazionale, non abbia ancora ratificato ben 43 convenzioni133 (tra le quali la Convenzione internazionale n. 97 sui lavoratori migranti, la Convenzione n. 87 sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale e la Convenzione n. 143 sulle migrazioni in condizioni abusive e sulla promozione dell’uguaglianza di opportunità e di trattamento dei lavoratori migranti) il paese è firmatario, tra le altre,

• della Convenzione n. 111 dell’ Organizzazione internazione del lavoro (ILO), relativa alla discriminazione in ambito lavorativo, senza però ratificare le raccomandazioni n. 86 e n. 151 riguardanti i lavoratori stranieri;

• della Convenzione relativa alla schiavitù nel 1953;

• della Convenzione supplementare relativa all’abolizione della schiavitù, della tratta di schiavi e di tutte le istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù nel 1956;

• della Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie.

In riferimento alla Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, firmata il 15 agosto 1991 e ratificata il 21 giugno 1993, il Marocco ratificherà tale convenzione in un momento storico caratterizzato dall’emigrazione marocchina e, con molta probabilità, senza considerare le ripercussioni che avrebbe avuto sul paese stesso come la necessità di adempiere alle tutele previste nei confronti dei lavoratori stranieri. Va precisato che se il Marocco è stato fra i primi a ratificare tale convenzione, la stessa è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale solo nel febbraio 2012 ed è dunque entrata a far parte dell’ordine giuridico interno solo di recente134.

La sottovalutazione del fenomeno dell’immigrazione in Marocco porterà ad una dicotomia che segnerà il decennio intercorso fra il 1993 e il 2003, in cui da una parte si vide l’interesse del paese nel domandare per i suoi cittadini residenti all’estero protezione e assistenza, e dall’altra la negligenza nell’offrire lo stesso riguardo nei confronti di stranieri, in maniera particolare sub sahariani. Infatti se gli articoli 25, 27 e 28 della Convenzione prevedono l’uguaglianza di trattamento dei lavoratori stranieri e dei lavoratori marocchini in termini di remunerazione, condizioni di impiego, sicurezza sociale e diritto a ricevere cure mediche, nella pratica i lavoratori

133

La lista completa delle convenzioni internazionali non ratificate è consultabile al sito http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:11210:0::NO::P11210_COUNTRY_ID:102993 [25/06/2017].

134 GADEM, Rapport sur l’application au Maroc de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, Rabat, 2015, p. 23.

43

stranieri sono spesso sottoposti a condizioni di lavoro discriminatorie rispetto ai nazionali135: dagli orari di lavoro superiori e uno stipendio meno remunerativo alla confisca dei documenti (carta d’immatricolazione o passaporto) da parte del datore di lavoro (si veda capitolo 3.2.3).

Ancora una volta si ritrova una prassi lontana dagli impegni ufficiali del paese, a riprova del relativo interesse mostrato dal Marocco nel rispettare esso stesso le tutele previste dalle convenzioni ratificate nei confronti degli stranieri e dei migranti presenti nel suo territorio. Ciò che si vuole portare all’attenzione del lettore è il focus delle azioni del regno in questi anni, diretto alla tutela dei propri cittadini all’estero e riluttante nell’intraprendere un percorso di protezione per gli stranieri “accolti”, nonostante quanto sancito dagli strumenti internazionali di cui il Marocco era firmatario.