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LA RESPONSABILITÀ COLPOSA PER OMESSO IMPEDIMENTO DEL REATO ALTRUI: GLI INCERTI CONFINI DELLA “CULPA IN VIGILANDO”

Nel documento La colpa nei reati omissivi impropi (pagine 198-200)

SOMMARIO: 1. La responsabilità del direttore di un periodico per i reati commessi a mezzo

stampa quale archetipo della responsabilità per omesso controllo. 2. Considerazioni generali sulla rilevanza ex art. 40, secondo comma c.p. dell’obbligo di impedire reati altrui. 3. Concorso per omissione nel reato commissivo o omissivo. 4. Presupposti e limiti della cooperazione nel delitto colposo. 5. Il principio di affidamento e la “residuale” culpa in vigilando. La responsabilità del soggetto posto in posizione apicale: l’attività medico-chirurgica. 5.1. La valorizzazione della c.d. colpa d’organizzazione nel diritto penale dell’impresa: il trasferimento di funzioni e la responsabilità da reato degli enti.

1. La responsabilità del direttore di un periodico per i reati commessi a mezzo stampa quale archetipo della responsabilità per omesso controllo.

Un’analisi delle complesse problematiche di fronte alle quali si imbatte l’interprete che voglia tentare un sia pur schematico inquadramento sistematico della responsabilità per mancato impedimento di un reato commesso da altri, sembra possa rappresentare un autentico banco di prova sul quale verificare la tenuta dei principi generali in tema di reati omissivi colposi.

Il punto di partenza quasi obbligato è costituito dalla responsabilità del direttore di un periodico per i reati commessi a mezzo stampa. La vicenda storico- giuridica dell’art. 57 c.p. consente di individuare nella fattispecie in questione un vero e proprio archetipo di responsabilità colposa per “omesso controllo” all’interno del nostro ordinamento e, al contempo, di evidenziare gli aspetti di criticità inevitabilmente connessi alle tendenze espansive che, specie in sede giurisprudenziale, hanno interessato il modello in questione. Non è un caso, del resto, che proprio l’art. 57 c.p. abbia costituito una delle occasioni più ricorrenti per definire l’esatta portata del principio di personalità della responsabilità penale1.

Non sarebbe utile in questo contesto ripercorrere nel dettaglio le tappe che hanno condotto all’attuale formulazione dell’art. 57 c.p., seguita alla modifica intervenuta con la legge n. 127 del 19582 e ai sensi della quale «Salva la

      

1 V. gli Autori citati alla nota successiva.

2 Per l’intera tematica si rinvia, oltre che alla manualistica, a P.NUVOLONE, Il diritto penale della stampa, Padova, Cedam, 1971, pp. 102 e ss. (dello stesso Autore v. anche Norme penali e principi costituzionali, in Giur. Cost., 1956, pp. 1253 e ss.; La responsabilità penale del direttore di giornale nel quadro della teoria della colpa, in Riv. it. dir. proc. pen., 1966, pp. 1125 e ss.; voce Stampa, in Noviss.

responsabilità dell’autore della pubblicazione e fuori dai casi di concorso, il direttore o il vice-direttore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente ad un terzo».

È tuttavia possibile, da un lato, evidenziare come l’art. 57 c.p. abbia posto, fin da subito e in maniera paradigmatica, l’esigenza di confrontarsi con la difficoltà di distinguere omissione e colpa, soprattutto allo scopo di evitare che la seconda risultasse del tutto annullata nella prima; dall’altro ricavare dalle peculiarità dell’“azienda di stampa” alcuni tratti caratteristici di ogni tipo di “organizzazione complessa”, specie se organizzata in forma piramidale.

Quanto al primo punto, è assai significativo che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, chiamata a pronunciarsi sul nuovo testo dell’art. 57 c.p., pur muovendo dalla premessa per cui «l’omissione dell’attività doverosa viene in considerazione quale causa dell’evento non voluto, addebitabile al direttore del periodico sotto il profilo psicologico della colpa» e che la colpa costituisse non solo il titolo ma anche il fondamento della responsabilità3, perveniva alla conclusione che

«il fatto omissivo ed il nesso di causalità materiale e psicologico tra l’omissione e l’evento non si presumono, ma devono essere provati»; salvo poi precisare, qualche riga più avanti, che «la prova della colpa, requisito costitutivo del reato, si traduce unicamente nella prova della omissione del controllo prescritto»4.

Non si mancò in effetti di osservare che, poiché l’obbligo giuridico di impedire l’evento attribuisce rilevanza, sul piano oggettivo, all’omissione, «non può la sua inosservanza ritenersi senz’altro colposa, se si vuole evitare l’equivoco, tutta’altro che infrequente, che porta ad identificare il problema della rilevanza oggettiva

      

Dig. it., Vol. XVIII, Torino, Utet, 1971, pp. 97 e ss.); C.F.GROSSO, Responsabilità penale per i reati

commessi col mezzo della stampa, Milano, Giuffrè, 1969, pp. 69 e ss.; M. GALLO, La legittimità

costituzionale dell’art. 57 n. 1 c.p., cit., pp. 454 e ss.;G.VASSALLI, Sulla illegittimità costituzionale

dell’art. 57 n. 1 c.p., in Giur. cost., 1956, pp. 218 e ss.; E. BATTAGLINI, L’art. 27 della Costituzione e

l’art. 57 n. 1 del Codice penale, in Giust. pen., 1948, II, cc. 309 e ss.; G.D.PISAPIA, La nuova disciplina

della responsabilità per reati commessi a mezzo stampa, cit., 1958, pp. 304 e ss.; G.DELITALA, Titolo e

struttura della responsabilità penale del direttore responsabile per reati commessi sulla stampa periodica, in Riv. it. dir. proc. pen., 1959, pp. 544 e ss.; F.MANTOVANI, La responsabilità per i reati commessi a mezzo

della stampa nella nuova disciplina legislativa, in Arch. pen., 1959, pp. 38 e ss.; F.STELLA, Omissione di

controllo e inadeguata valutazione della liceità penale di uno scritto diffamatorio da parte del direttore responsabile di un periodico, in Riv. it. dir. proc. pen., 1962, pp. 238 e ss.; G.FIANDACA, È «ripartibile»

la responsabilità penale del direttore di stampa periodica?, in Foro it., 1983, I, cc. 570 e ss.; M.B.MAGRO,

La responsabilità del direttore di stampa periodica e il problema della determinazione della condotta tipica nei reati omissivi, in Cass. pen., 1992, pp. 1235 e ss.; T.VITARELLI, Evento colposo e limiti del dovere di

obiettivo di diligenza nella responsabilità del direttore di stampa periodica, in Riv. it. dir. proc. pen., 1990,

pp. 1222 e ss.; E.MUSCO, voce Stampa (diritto penale), in Enc. dir., Vol. XLIII, Milano, Giuffrè, 1990,

pp. 633 e ss.; M.ROMANO, Commentario sistematico, cit., pp. 616 e ss..

3 Sez. Un. Pen., 18 novembre 1958, Clementi, in Riv. it. dir. proc. pen., 1966, p. 552. 4 Sez. Un. Pen., 18 novembre 1958, Clementi, cit., p. 555.

dell’omissione e quello della efficienza causale con il diverso problema della esistenza del coefficiente psicologico»5.

Non sono mancati tentativi volti a differenziare i due obblighi derivanti dall’art. 57 c.p.: accanto al’obbligo di vigilanza, estremamente rigoroso, operante sul piano oggettivo e, quindi, in sede di individuazione della condotta omissiva e della sua rilevanza causale, andrebbe individuato un più specifico dovere di attenzione che, modellato sul concetto di prevedibilità, è in grado di fondare anche la colpa del direttore e che, soprattutto, interverrebbe successivamente rispetto al primo e in funzione di limitazione della responsabilità penale6. Discutibile appariva in realtà la

motivazione portata a sostegno di un simile assunto, secondo la quale richiedere il solo nesso di causalità tra l’omissione e il reato-evento avrebbe reso inutile ogni accertamento relativo alla stessa omissione: se il reato non è stato impedito è in re

ipsa che il controllo necessario non è stato esercitato7. Il caso si mostra

significativamente analogo a quello del bagnino, esaminato in precedenza8: ritenere

che l’annegamento del bagnate valga, per ciò solo, a dimostrare che l’evento non è stato impedito e quindi che l’omissione è dotata rilevanza causale come richiesto dal capoverso dell’art. 40 c.p. significherebbe privare il rapporto causale di un autonomo ambito applicativo all’interno della fattispecie omissiva.

Non è un caso che, pur condividendo il ruolo, in funzione limitativa, svolta dal requisito della colpa nella nuova formulazione dell’art. 57 c.p., si sia sentita l’esigenza di precisare che «in realtà l’obbligo che rileva ai sensi dell’art. 57 c.p. è uno solo»9: non avrebbe molto senso, si è detto, ritenere che agli effetti del rapporto

causale tra omissione ed evento il direttore è tenuto a fare tutto quanto necessario per prevenire la produzione dell’evento stesso, ma che risponderà penalmente solo nel caso in cui non osservi l’obbligo meno rigoroso che rileva ai fini del giudizio di colpa e, quindi, «tanto vale cogliere realisticamente la sostanza della situazione […] e riconoscere che tale soggetto risponde nei limiti in cui omette il controllo che si rende necessario perché di possa elevare nei suoi confronti un rimprovero tale da giustificare l’applicazione della sanzione penale»10.

      

5 F.STELLA, Omissione di controllo, cit., pp. 244-245. L’Autore concludeva che il direttore, per

sottrarsi alla responsabilità penale, dovesse provare in giudizio che nessun rimprovero, neppure di mera leggerezza potesse essergli mosso: prova assai difficile da fornire quando il tenore dello scritto riveli un’indubbia ed obbiettiva attitudine ad offendere l’altrui reputazione.

6 P.NUVOLONE, Il diritto penale della stampa, cit., p. 126: «L’inciso “a titolo di colpa”, oltre a

qualificare il titolo della responsabilità, serve a delimitare la responsabilità ad un ambito più ristretto di quello che sarebbe proprio di una rigorosa prospettiva causale che abbia come termine di partenza l’omissione di tutto ciò che è necessario e come termine di arrivo il reato commesso da altri».

7 P.NUVOLONE, Il diritto penale della stampa, cit., p. 127. 8 Supra, Cap. III, § 4.

9 C.F.GROSSO, Responsabilità penale per i reati commessi col mezzo della stampa, cit., p. 144. 10 C.F.GROSSO, Responsabilità penale per i reati commessi col mezzo della stampa, cit., pp. 145-

Nel documento La colpa nei reati omissivi impropi (pagine 198-200)

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