La raccolta delle scommesse sportive è, come tutti i giochi, riservata allo Stato che la esercita attraverso concessionari selezionati tramite gara pubblica. La concessione può ave- re ad oggetto la raccolta fisica o la raccolta online. Il flusso delle scommesse raccolte dai concessionari confluisce ed è registrato, in via informatica e in tempo reale, in un uni- co “totalizzatore nazionale” tenuto e gestito da Sogei Spa.
Box 31 Le scommesse sportive
Le condotte criminali accertate nei seguenti casi giu- diziari sono quelle di raccolta abusiva di scommesse e di estorsione. Nel caso b) la raccolta abusiva di scom- messe avveniva in parallelo alla raccolta autorizzata. Inoltre, l’organizzazione criminale pilotava alcune par- tite di calcio delle serie minori italiane e dei campionati esteri.
a) Il Nucleo di polizia tributaria/GICO di Lecce ha con- cluso nell’ottobre 2010, sotto la direzione della loca- le Direzione distrettuale antimafia, in stretta sinergia con lo SCICO, l’indagine convenzionalmente deno- minata Poker 2 nei confronti di un’associazione per delinquere dedita all’illecita raccolta di scommesse online su eventi sportivi. Nello specifico, i promoto- ri dell’organizzazione, con la collaborazione di vari soggetti dislocati sul territorio nazionale, hanno ide- ato e realizzato una capillare rete di centri raccolta delle scommesse (almeno 500 agenzie) operante sul territorio nazionale utilizzando un bookmaker con sede in Austria, senza le prescritte autorizzazioni per l’esercizio di tali attività (CPA 2011). Le indagini hanno consentito di provare il diretto interesse al settore da parte della criminalità organizzata. Nell’il- lecita attività di raccolta scommesse, infatti, è stato dimostrato il coinvolgimento di un noto pregiudica- to salentino, condannato con sentenza irrevocabile per associazione a delinquere di stampo mafioso, in grado di controllare oltre cinquanta agenzie dislo- cate in Puglia, Emilia-Romagna e Veneto, rientranti nella rete di almeno 500 agenzie dislocate su tutto il territorio nazionale. A conclusione delle indagini, sono stati segnalati all’autorità giudiziaria 431 sog- getti di cui ventidue per associazione per delinquere finalizzata all’esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse raccolte telematicamente, nonché quat- tro persone per rivelazione del segreto d’ufficio e falsità ideologica. Al termine degli accertamenti eco- nomico-patrimoniali nei confronti di alcuni soggetti riconducibili alla famiglia del citato appartenente alla criminalità organizzata pugliese, sono stati se- questrati beni per un valore stimato di circa 4,3 mi- lioni di euro, costituiti da quote di capitale sociale di numerose imprese con sede nella provincia di Lecce, conti correnti bancari, immobili ed autovetture (CPA 2011).
b) Nell’ambito del procedimento condotto dalla DDA di Napoli, al termine dell’indagine convenzionalmente denominata Golden Gol, è emerso il coinvolgimen- to del clan D’Alessandro nella gestione, tramite pre- stanome, di due dei quattro punti scommesse del circuito Intralot presenti a Castellammare di Stabia. Tale attività era finalizzata sia a ripulire il denaro
provento di gravi reati (in particolare traffico di dro- ga e usura) sia ad ottenere rilevanti profitti (4 milio- ni e mezzo di volume di affari in un anno di esercizio per uno solo di tali punti scommesse). Il clan D’Ales- sandro gestiva poi altre agenzie di scommesse nelle Marche e a Rimini. Dall’ascolto delle conversazio- ni telefoniche emergeva che dietro la facciata del Centro Intralot, era in realtà gestito un sito online di scommesse, non autorizzato. In pratica, il sito il- legale era utilizzato parallelamente alla piattaforma lecita: mentre le scommesse più rischiose (ovvero quelle in cui lo scommettitore aveva una maggiore possibilità di vincere) erano “bancate” attraverso il canale ufficiale delle linee Intralot (che si accollava dunque il pagamento dell’eventuale vincita), quel- le meno rischiose erano gestite dal canale clande- stino. In caso di ritardo nel pagamento del conto passivo, l’organizzazione provvedeva a convincere il giocatore attraverso pressioni e minacce di forte valenza mafiosa, configurandosi così, oltre all’orga- nizzazione abusiva di scommesse che la legge riser- va allo Stato, il delitto di estorsione. Nel prosieguo dell’indagine si accertava che il gruppo criminale aveva anche provveduto a far alterare alcune com- petizioni sportive in modo da ottenere il massimo vantaggio dalla gestione delle scommesse. Avve- niva così che alcuni giocatori del Sorrento Calcio, dietro pagamento di somme di denaro, alteravano l’esito di alcune partite del campionato C1, in parti- colare il derby con la Juve Stabia, conclusosi con la vittoria di quest’ultima fino a quel momento ultima in classifica. Sono state anche rilevate iniziative fina- lizzate a condizionare incontri di calcio dei campio- nati spagnolo, brasiliano e argentino (DNA 2011).
GLI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO: NEWSLOT (ART. 110 TULPS, COMMA 6A) E SISTEMI DI GIOCO VLT (ART. 110 TULPS, COMMA 6B)
Le più recenti operazioni di polizia e le fonti giudiziarie documentano l’interesse della criminalità organizzata per la distribuzione e gestione degli apparecchi elettronici da intrattenimento, meglio conosciuti come newslot e vi- deo-lottery, che, molto diffusi all’interno di bar, tabacche- rie e centri commerciali, garantiscono buoni introiti non- ché la possibilità di riciclare ingenti somme di denaro (DNA 2012; 2013). L’infiltrazione nel settore del gioco si realizza con due modalità. La prima prevede l’installazione di ap- parecchi, videopoker e slot-machine non collegati alla rete dei concessionari ufficiali autorizzati, consentendo, a chi li gestisce, di disporre di continui flussi di denaro senza con- trolli e senza il pagamento delle relative tasse. La seconda prevede l’imposizione ai gestori di esercizi pubblici di ap- parecchiature controllate dai gruppi criminali (DIA 2013). Inoltre, sono state individuate condotte finalizzate a:
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• interrompere i flussi di comunicazione concernenti i dati di gioco dalle “macchinette” al sistema di elaborazione del concessionario. Perciò, per determinati periodi la macchinetta funziona, ma non trasmette i dati perché il collegamento è interrotto;
• intervenire direttamente sul sistema telematico instal- lando congegni (c.d. abbattitori) destinati ad interferire nel collegamento telematico tra l’apparecchio e il con- cessionario, al fine di modificare il flusso di dati e sot- trarre alla tassazione la maggior parte dei ricavi prodotti dall’uso degli apparecchi;
• ad alterare le macchinette previste dall’art. 110 comma 7 trasformandole, attraverso l’installazione di una secon- da scheda elettronica, in una slot con vincita in denaro. In tal modo, azionando un telecomando, si realizza una newslot non collegata alla rete telematica e sulla quale dunque non vi è alcun prelievo fiscale (DNA 2013). Per quel che accade nell’ipotesi di scollegamento o mano- missione delle slot machine, si rileva che laddove esse non siano collegate alla rete telematica, l’organizzazione crimi- nale che le gestisce si appropria non solo del PREU (pari al 12% del giocato), ma anche delle quote spettanti al conces- sionario e all’esercente. Nell’ipotesi in cui il software della macchinetta sia alterato anche per abbattere le probabi- lità di vincita del giocatore, l’importo delle giocate finisce quasi per intero all’organizzazione criminale. Quanto alle video-lottery, che difficilmente possono essere alterate, c’è però il rischio che siano attuate condotte di riciclaggio sfruttando un’anomalia insita nell’apparato. Infatti, quan- do l’utente abbandona il gioco (anche senza avere effet- tuato alcuna partita), l’apparecchio emette un ticket in cui è riportata la somma da incassare, indicata come cashout, senza effettuare alcuna distinzione tra le somme che sono state introdotte nell’apparecchio dal giocatore, in fase di attivazione del gioco, e l’eventuale vincita (DNA 2013). Nel Box 32 sono elencati alcuni tra i casi giudiziari più ri- levanti aventi ad oggetto le condotte criminali accertate in materia di apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro.
Box 32 Gli apparecchi da intrattenimento con incita in denaro
Si elencano i principali procedimenti che hanno evi- denziato l’interesse delle organizzazioni mafiose nel settore del gioco ed, in particolare, nel comparto degli apparecchi da gioco con vincita in denaro. Le condot- te accertate sono: manomissione degli apparecchi, installazione di apparecchi non autorizzati e distacco dalla rete dei concessionari.
a) Nel 2009, il Nucleo di polizia tributaria di Bologna, al termine dell’operazione Asso di cuori, ha denun- ciato una vasta frode informatica ai danni dello Stato, realizzata attraverso l’utilizzo di slot machine e videopoker modificati in maniera fraudolenta. Il complesso sistema di frode era realizzato attraver- so due modalità specifiche:
• mediante un’apparecchiatura elettronica (c.d. abbattitore o doppia scheda), interposta tra la scheda di gioco originale omologata dalla AAMS ed il connettore che veicola i dati di gioco al Monopolio;
• attraverso una scheda di gioco aggiuntiva instal- lata sugli apparecchi senza vincita in denaro, che consente di riprodurre il gioco delle slot machine mediante un telecomando a distanza o tramite il sistema wi-fi.
In questo modo, era stata creata una vera e propria rete parallela di gioco rispetto a quella soggetta al controllo del monopolio statale (CPA 2011).
b) Particolarmente significativa degli interessi della criminalità organizzata nel settore del gioco e delle scommesse è risultata anche l’operazione Hermes, conclusa nel 2009 dal Nucleo di polizia tributaria di Napoli. Le indagini, che hanno accertato il coinvol- gimento di diversi clan camorristici campani e di un clan della mafia siciliana, hanno consentito di rico- struire l’intera organizzazione impegnata a riciclare denaro di provenienza criminale nella gestione di sale bingo, nella raccolta delle scommesse sportive ed ippiche, nei videopoker e nelle newslot. Il siste- ma ha previsto la costituzione di numerose società e ditte individuali secondo la tecnica delle scatole cinesi facenti tutte riferimento, dietro lo schermo iniziale del prestanome, alla famiglia di un noto im- prenditore che ne controllava la politica imprendi- toriale, i ricavi e l’assetto societario. La gestione dei profitti che erano reimpiegati in queste attività era in grado di condizionare la libera concorrenza tra le imprese regolari operanti sul mercato. I proventi derivanti dai videopoker erano poi reinvestiti nelle sale bingo gestite dallo stesso imprenditore in di- verse regioni (CPA 2011).
c) Il Nucleo speciale di polizia valutaria ed il Gruppo di Palermo, nell’ottobre del 2009, nell’ambito dell’o- perazione convenzionalmente denominata Tilt, coordinata dalla locale Direzione distrettuale anti- mafia a seguito dell’analisi di alcuni pizzini rinvenu- ti nel covo di due latitanti al momento della loro cattura, hanno individuato le attività commerciali di
alcuni comuni della provincia di Palermo (Isola delle Femmine, Capaci, Carini, Cinisi e Terrasini), presso le quali un noto clan mafioso di Palermo aveva dislo- cato le proprie slot machine, fittiziamente intestate a prestanome, con la finalità di occultare i beni e i proventi connessi alla gestione degli stessi conge- gni. L’attività di indagine ha portato al sequestro di diciassette slot machine, aventi un valore commer- ciale di circa 50.000 euro che, ove regolarmente detenute e gestite, avrebbero garantito introiti per circa 100.000 euro l’anno. Ai due elementi di vertice del clan mafioso, in stato di detenzione, è stato con- testato anche il reato di trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori in concorso con i prestanome (CPA 2011).
d) Altro sistema per frodare lo Stato attraverso le slot machine è stato individuato durante l’operazione Las Vegas, condotta nel 2012 dal Nucleo di polizia tributaria di Roma. In particolare, nonostante gli apparecchi fossero regolari e collegati alla rete tele- matica AAMS, sugli stessi era installato un chip che filtrava il contatore degli incassi dell’apparecchio (sui quali è calcolato il PREU), inviando alla rete tele- matica i dati ribassati, in media, dell’80%. In questo modo, erano sottratti alla tassazione dell’imponibile PREU circa 2 milioni di euro (CPA 2011).
e) Infine, deve darsi conto dell’esito del processo a carico del clan Lampada-Valle, espressione in Lom- bardia delle cosche De Stefano-Condello di Reggio Calabria. I Lampada e i Valle, due famiglie legate da comuni interessi imprenditoriali ed anche da vincoli di parentela, operavano nel noleggio degli apparec- chi da intrattenimento, con modalità fraudolente, eludendo il pagamento del PREU attraverso il di- stacco delle macchine dalla rete della concessiona- ria Gamenet o attraverso la clonazione delle smart- card (DNA 2013). In tal modo, i Lampada, che a Reggio Calabria gestivano una macelleria e una piz- zeria, e che erano giunti al nord con modeste risorse finanziarie, nel giro di pochi anni avevano acquisito disponibilità economiche e finanziarie assoluta- mente sproporzionate rispetto alle condizioni inizia- li. Grazie ai guadagni realizzati con l’illecita gestione delle newslot, avevano consolidato la loro posizione nel settore triplicando in un anno e mezzo il numero delle macchinette (oltre 300) e raddoppiando il nu- mero dei locali in cui i loro apparecchi erano instal- lati (DNA 2012). La frode, come affermato dal Gip, generava un enorme flusso di denaro sottratto ad ogni controllo ed imposizione, sia ai fini del PREU sia ai fini della tassazione sul reddito, capace di fi- nanziare tutte le operazioni di crescita societaria ed immobiliare. Ed infatti i Lampada, in poco tempo,
avevano rilevato 44 bar, molti dei quali nel pieno centro di Milano e dalle conversazioni intercettate emergeva come avessero guadagnato, in 2 anni, dalla gestione delle macchinette e dal fatturato dei bar, ben 20 milioni di Euro. Nel corso delle indagini sono stati evidenziati i rapporti corruttivi instaurati da Giulio Lampada con appartenenti alle FF.OO. allo scopo di evitare o pilotare i controlli (DNA 2012). Ed anche il rapporto con la concessionaria Gamenet è apparso opaco, posto che i dirigenti della stessa risultano aver accettato ingenti pagamenti in nero dai Lampada, comprensivi anche delle quote di spettanza di AAMS, senza far rilevare in alcun modo l’illecita gestione delle società del gruppo (DNA 2012). Il giudizio a carico dei Lampada si è concluso nel febbraio 2013 con la condanna (tra gli altri) a 16 anni per Giulio Lampada e a 9 anni e 6 mesi per Leonardo Valle (DNA 2013).
L’AAMS ha reso noto, attraverso un comunicato stampa dell’8 maggio 2014, che, su 2.266 esercizi controllati, sono state denunciate 487 persone e sequestrate 102 slot per- ché manomesse o alterate (AAMS e GdF 2014). Tuttavia, i controlli sugli apparecchi sono molto complessi. Allo scopo di selezionare gli operatori in entrata, la legge di stabilità per il 2011213 ha previsto l’istituzione di un albo degli ope- ratori degli apparecchi da intrattenimento (DNA 2013).