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Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze. 1962, Anno 21, n.4, dicembre

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(1)

DICEMBRE 1962 Pubblicazione trimestrale Anno XXI - N. 4

Spedizione in abbonamento postale Gruppo I T

RIVISTA DI DIRITTO FINANZIARIO

E S C I E N Z A D E L L E F I N A N Z E

Fondata da BENVENUTO GRIZIOTTI

(e

RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO FINANZIARIO)

D I R E Z I O N E i

t L U I G I E I N A U D I D E L L ’ U N I V E R S I T À D I T O R I N O

(2)

La Redazione è a Pavia, Istituto di Finanza presso l’Università e la

Camera di Commercio, Strada Nuova 65. Ad essa debbono essere inviati

bozze corrette, cambi, libri per recensione in duplice copia. Redattore, dott. Franco Voi.pi.

Parte I - Redattore Capo: p rof. Francesco Forte

i manoscritti vanno mandati all’Università di Torino - Laboratorio di Economia, Sezione di Finanza, Facoltà di Giurisprudenza, via Carlo Alberto 10.

Parte I I - Redattore Capo: prof. Alberto Romano

i manoscritti vanno mandati a Firenze, viale Matteotti, 21.

Condizioni di Abbonamento per il 1 9 63 Abbonamento annuo . L. 4.000 E s t e r o ... » 4.500 Fascicoli separati . » 1.500 E s t e r o ... » 1.800 Annate arretrate L. 4000 (Estero L. 4500)

L ’abbonamento decorre dal 1" gennaio di ogni anno e dà diritto a tutti 1 numeri dell’annata, compresi quelli già pubblicati.

Il pagamento può effettuarsi direttamente all’editore, anche con versamento sul conto corrente postale 3/179S6, indicando a tergo del modulo, in modo leggi­ bile, nome, cognome e indirizzo dell’abbonato; oppure presso i suoi agenti a ciò autorizzati. Il rinnovo dell’abbonamento deve essere effettuato entro il 15 marzo di ogni anno. Trascorso tale termine l ’amministrazione provvede diret­ tamente all’incasso nella maniera più conveniente, addebitando le spese relative. Le richieste di cambiamento di indirizzo devono essere accompagnate dal­ l’importo di L. 70 in francobolli.

I fascicoli non pervenuti a ll’abbonato devono essere reclamati entro 10 giorni dal ricevimento del fascicolo successivo. Decorso tale termine, non si spediscono che contro rimessa dell'importo.

Gli abbonamenti che non saranno disdetti entro 11 10 dicembre dì ciascun anno si intenderanno tacitamente rinnovati per l’anno successivo. L ’abbonamento però non può essere disdetto se l’abbonato non è al corrente con i pagamenti.

Per ogni effetto l’ abbonato elegge domicilio presso l ’amministrazione della rivista.

ABBO NAM EN TI CU M U LATIVI : Gli abbonati alla Rivista di Diritto Finan­ ziario e Scienza delle Finanze, in regola con il pagamento, hanno diritto ad una riduzione del 10 % sugli abbonamenti alla Rivista dei Dottori Commercia­ listi ed a I! Diritto fallimentare e delle società commerciali, edite dalla Casa Dott. A. Giuffrè.

(3)

INDICE-SOMMARIO

P A R T E P R I M A

vag-Uuncan Black- S om e th eo rem s on co m m ittee s and th è tra n sitiv e p r o p e r ty 389 Emilio Giardina - L a ca p a cità giu rid ica trib u ta ria d egli en ti co lle ttiv i non

p erson ifica ti (c o n tin u a z io n e )... ggg Loris Giacobbe - Un caso lim ite di au ton om ìa n e g o z ia le : l ’a rt. 109 legge

del r e g i s t r o ...

A P P U N T I E R A S S E G N E

Renato Ricci- R assegn a legisla tiva in m a teria f in a n z i a r ia ...502

R E C E N S IO N I

Alan T. Peacock and Jack Wiseman - T h e g ro w lh o f P u b lic E xp en d itu re in th è U nited K in gd om (G. P a r r a v i c i n i ) ... . _ «jtó Gustavo Ingrosso- L a finanza locale (F. M a f f e z z o n i ) ... 538

Ezio Vanoni - O pere giu rìd ich e (G. A. M ic h e li)...599 Narciso Amoros Rica - T im ó re del E sta d o (N. D ’A m a t i ) ...541 Fernando Sainz de Bujanda - H acienda y d erech o, In s titu to d e E stud ios

p oliticos (N. D ’A m a t i ) ... ! 541

R A S S E G N A D I P U B B L IC A Z IO N I R E C E N T I ...544

P A R T E S E C O N D A G IU R IS P R U D E N Z A

Adolfo Klitsciied e la Grange- I co m ita ti d irettiv i d egli agenti di cam bio e una loro p r etesa fu n zio n e g i u r i s d iz i o n a le ... 253 Costantino de Bono - C ondizioni p e r la d etra ib ilità dei d eb iti v erso le

pu bblich e a m m in its r a z io n i... 262 Giuseppe Greco- P r escrizio n e del cred ito dì im posta di con sum o su i ma­

teria li p e r costru zion i ed ilizie

(4)

pag. Attilio Gaboardi - A p rop osito d ell’ im posta di con su m o sui m a teria li da

costru zion e di o p ere p u b b l i c h e ...281 Corrado Magnani - Sulla legittim ità costitu z io n a le d ell’ a rt. 209, 2° com m a

T.XJ. im p oste d irette . ...289

SE N T E N ZE A N N O T A T E

Imposta straordinaria progressiva sul patrimonio - Comitati e sottocomitati degli agenti di cambio - Valutazione dei titoli azionari non quotati in borsa - Competenza.

Comitato degli agenti di cambio - Valutazione del patrimonio imponibile - Funzione giurisdizionale (Comm. centr., sez. I, 3 febbraio 1961, n. 37066) (con nota di A. Kutsche de la Grange) ...253 Imposta di successione - Debiti illiquidi verso pubblica amministrazione -

Prova - Termine - Debito di imposta - Momento del sorgere del rapporto tributario (Comm. centi1., sez. V I, 12 novembre 1959, n. 21249)

(con nota di C. De Bono) ... 262 Imposta di consumo - Cessazione di appalto - Esecuzione dei debitori

morosi a richiesta del cessato appaltatore - Legittimazione passiva. Imposta di consumo - Imposta complementare e suppletiva - Liquidazione

succesiva del tributo non accertato nel suo preciso ammontare per fatto soggettivo del liquidatore - Esistenza di conseguente supple­ mento d’imposta.

Imposta di consumo - Imposta sui materiali da costruzione - Termine di prescrizione - Interruzione della prescrizione - Mancanza di prova della interruzione con validi atti - Conseguenze relative (Trib, Ros­ sano, 15 maggio 1962) (con nota di G. Greco) ...273 Imposte di consumo - Materiali occorsi per la posa in . opera o il rifaci­

mento della massicciata o del piano stradale - Tassabilità (Cass., sez. I, 20 gennaio 1962, n. 88) (con nota di A. Gaboardi) ... 281 Esecuzione forzosa esattoriale - Procedimento in cui si manifesta il prin­

cipio della esecutorietà dell’atto amministrativo - Illegittimità costi­ tuzionale dell’art. 209 T .U . imposte dirette - Non sussiste (C. Cost., 7 luglio 1962, n. 87) (con nota di C. Magnani) ... 289

(5)

B A N C A

COMMERCIALE

ITALIANA

BANCA DI INTERESSE NAZIONALE

(6)

per lo Studio dei Problemi Fiscali, con l’appoggio del Comitato Interministeriale per la Ricostruzione, hanno promosso una indagine sul costo della imposizione tri­

butaria.

L’indagine si è svolta sotto il controllo di un Gruppo di Lavoro formato da studiosi di chiara fama ed esperti del settore tributario (doti. F. Coppola d’Anna, dott. G. F. Calabresi, prof. Cesare Cosciani, prof. Libero Lenti, prof. Stefano Stammati, prof. Sergio Steve, prof. Bruno Vi- sentini, ecc.) sotto la presidenza del sen. prof. Giuseppe Paratore.

La condotta pratica dell’indagine e la elaborazione del rapporto finale sono state affidate al

P rof. V IN C E N Z O D E N A E D O

IL COSTO DEI T R IB U T I

IN IT A L IA

SOM M ARIO DEL VOLUME

Prefazione del ministro delle Finanze, sen. avv. Giuseppe

Trabucchi

Introduzione del ministro del Tesoro, on. prof. Roberto

Tremelloni

Parte I : Relazione generale

Parte I I : Criteri metodologici per la determinazione del costo del tributi dal punto di vista dello Stato

ParteIII : Determinazione del costo dei tributi dal punto di vista dello Stato

Parte IV : Risultati finali

Allegati : Tabelle statistiche

Prezzo del volum e lire 3000

Concessionaria in esclusiva

CASA EDITRICE DOTT. A. GIUEFRÈ

Via Solferino, 19 - M I L A N O

PAVCISI

A G

(7)

CASA EDITRICE DOTT. ANTONINO GIUFFRÈ - MILANO

EZIO VANONI

OPERE GIURIDICHE

a cura di F R A N C E S C O F O R T E e C E S A R E L O N G O B A R D I

I

Natura e interpretazione delle leggi tributarie Altri studi di diritto finanziario

Na t u r a ed in t e r p r e t a z io n e d e lle l e g g i t r ib u t a r ie: Teoria e storia dell’interpre­ tazione delle leggi _ tributarie - Natura del diritto d’imposizione. Il tributo come fenomeno di scambio - Natura del diritto di imposizione. Il tributo come emana­ zione della sovranità o della supremazia dello Stato. La causa del tributo - Carattere del diritto finanziario - I metodi dell’interpretazione - I mezzi dell'interpretazione - (segue) : I mezzi dell’interpretazione - I risultati della interpretazione. L’analogia I principi generali del diritto - Le fonti dell’interpretazione.

Al t r i s t u d i d i d ir it t o f in a n z ia r io.

Volume in 8°, pag. IX-468, rii. t e l a ... L. 3200

I I

Elem enti di diritto tributario Altri saggi di diritto finanziario

El e m e n t i d i d ir it t o t r ib u t a r io: Teoria generale del diritto tributario : Diritto finanziario e diritto tributario - Le concezioni del rapporto giuridico tributario - La potestà d’imposizione - L’obbligazione tributaria - Le fonti del diritto tribu­ tario - Valore della legge tributaria nello spazio - Valore della legge tributaria nel tempo - L’interpretazione delle leggi tributarie - L’amministrazione finanziaria e la legge. I poteri discrezionali.

{ ? °9getu del rapporto giuridico tributario : I soggetti attivi - Il soggetto passivo

dell obbligazione tributaria - Natura dei soggetti passivi - I soggetti passivi persone fisicfie - I soggetti passivi persone giuridiche - La cassazione del soggetto passivo e la successione dell’obbligazione tributaria - La rappresentanza e l’assistenza - Il vincolo solidale nel diritto tributario - Conseguenze della pluralità di soggetti. L azione di regresso - Le esenzioni personali.

Il momento obiettivo delVobbligazione tributaria : L’obbligazione tributaria e il suo

contenuto - Le obbligazioni di fare in generale. Le obbligazioni di fare e l ’accer­ tamento - Le obbligazioni di fare interessanti il controllo, il prelevamento, le modalità dei tributi - Le obbligazioni di non fare - Le obbligazioni di sopportare - L’obbligazione di dare - Nascita dell’obbligazione di pagare il tributo. Descrizione di alcune fattispecie tributarie - I caratteri della fattispecie e le esenzioni ogget­ tive - La determinazione della prestazione tributaria. Rilievo e qualificazione del fatto imponibile - Rilievo e misurazione della base imponibile. Applicazione all’aliquota.

Al t r i sa g g i d i s c ie n z a d e lle f in a n z e e d i d ir it t o f in a n z ia r io.

Volume in 8°, p. XV-541, rii. t e l a ... L. 4200

493

(8)

N O V I T À ì

A L D O D E L L A L E N A

LA NUOVA DISCIPLINA

DELLA TASSA DI OCCUPAZIONE

DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

(Legge 18 aprile 1962 n. 208 con i precedenti legislativi e giurisprudenziali).

« I l m an u ale raccoglie in 143 p a gin e di testo quanto può servire a g li E n ti im positori, a g li in c a rica ti della riscossion e ed a i con­ tribu en ti circa questa ta ssa che, n on ostan te la lim ita ta im por­ tan za del suo gettito, lia creato ta n ti ed accesi con trasti. I l lavoro, che consiste n ella esposizione sistem atica della m ateria rim a n eg giata d a lla recente legge 18 a p r ile 1962 n. 208, costitu isce una guida elem entare di fa cile consultazione, indubbiam ente u tile tan to a chi deve a p p lica re la ta ssa quanto a chi d a lla im ­ posizione si deve difendere.

L a pubblicazione, stan te l ’org an icità e la com pletezza della tr a t ­ tazione, rappresen ta un piccolo codice della ta ssa di occupazione di spazi ed aree pubbliche corredato da un prezioso indice a n a ­ litico che fa c ilita la ricerca degli argom en ti e sa m in a ti ».

Volume in 8°, pag. X II - 147, L. 1200.

367

(9)

CASA EDITRICE DOTT. ANTONINO GIUFFRÈ - MILANO

Dott. LUIGI PERRICONE

TRATTATO DEL

DIRITTO TRIBUTARIO

DEL REGISTRO

P A R T E G E N E R A L E

1. Cenni sulla legge del registro, sulla sua interpretazione e sulla sua applicazione nel tempo. — 2. Della registrazione. Nozione, effetti, for­ ma e adempimenti. — 3. Il tributo di registro nella scienza delle finanze e nella legge. Modi di essere giuridicamente rilevanti. — 4. Degli atti, delle trasmissioni e dei contratti verbali soggetti a registrazione. — 5. Della registrazione in termine fisso ed in caso d’uso. Degli obblighi speciali dei notari, funzionari ed ufficiali pub­ blici delle parti e dei terzi. — 6. Elementi accidentali e condizioni improprie dei negozi giuridici e loro riflessi nell’applicazione dell’im­ posta di registro con particolare riguardo alla sospensione del tri­ buto. 7. Interpretazione degli atti, diversa considerazione delle loro disposizioni ed irrilevanza tributaria della loro eventuale nulli­ tà. — 8. Del divieto di concedere diminuzioni dell’imposta, di sospen­ dere il pagamento e di rimborsare quella regolarmente percetta. Li­ miti ed eccezioni. — 9. I beni nella legge del registro : natura giu­ ridica, considerazione economica e determinazione del valore impo­ nibile. — 10. Del pagamento dell’imposta e dell’azione personale e reale per riscuoterla. — 1 1. Sopratasse, pene pecuniarie ed altre san­ zioni. — 12. Delle prescrizioni. — 13. Dei modi di procedere in via I amministrativa e giudiziaria. — In d ice a lfa b etico analitico.

Volume in 8», pag. XII-837 ... Lire 5.500

542

(10)

P IE T R O ARM OCIDA

C A P O S E R V IZ IO D E L L A D IR E Z IO N E G E N E R A L E D E L C A T A S T O E D E I S S . T T . E E .

IL NUOVO CATASTO

EDILIZIO URBANO

E L ’ I M P O S T A S U L R E D D I T O D E I F A B B R I C A T I

Le disposizioni legislative - I criteri informatori - La tecnica operativa - L ’ applicazione pratica - Le controversie.

Evoluzione delle disposizioni sull'imposta e sul catasto fabbricati -L'imposta sui fabbricati in base al nuovo catasto edilizio urbano - 1 criteri informatori del nuovo catasto edilizio urbano - L e operazioni di formazione del nuovo catasto edilizio urbano - Gli atti del nuovo catasto edilizio urbano - La conservazione del nuovo catasto edilizio

urbano - Il contenzioso - Gli obblighi e i diritti del possessore di fab­

bricati urbani - Considerazioni critiche.

Ap p e n d i c e.

Volume in 8° di pag, I V -253, con 3 tabelle, 5 figure, 12 f a c - s i m i l i ... L. 2200

137

(11)

SOME THEOREMS ON COMMITTEES AND THE TRAN SITIVE P R O P E R T Y

It will be assumed that the reader is familiar with the outlines of a theory of committees (1) and with, for example, the device of representing a motion by a point on the horizontal axis, enabling us to show the preferences of a member of the committee, as between a number of motions, by a preference curve. The following proofs are perhaps simpler than those given elsewhere, and in the case of the transitive property extend the applicability of the theory.

Th e o r e m 1. If, in a committee of n members, over a given range of the horizontal axis the preference curves of Jc particular members are higher at E than at any other point, the motion corresponding to E can get at least k : n votes against any other motion in the range.

As between two motions a committee member votes in favour of that one, if any, which stands higher on his scale of preferences. The necessary and sufficient condition for E to get at least k : n votes against ar , say, is that E stand higher than ar on the scales of at least

C members- And, in the conditions hypothesized, if ar lies in the pres­

cribed range, this is so.

Th e o r e m 2 . If, in a committee of n members, the preference curves of k particular members are monotonically downsloping from the point H, leftwards, say, then the motion corresponding to E can get at least k : n votes against any point to the left of itself.

On the curves of at least each of the k particular members con­ cerned, E stands higher than any other motion ar , say, to the left of itself. Hence from the previous theorem E can get at least k : n

Alternatively, the data are as indicated in fig. 1 in which not fewer than k curves are downsloping leftwards from E , while the remaining votes against ar .

e T h eo ry o f P u blic F in a n ce, decisioni di comitato »,

(12)

(n — k) preference curves, over this range, may be of any shapes

whatever. Let the motions occur, as we move leftwards from H, in the order ae , at , ag , . . . , each of these motions corresponding to a separate point on the axis, as in fig. 1. If so, the preference schedules

ORDER OF PREFERENCE

Fig. 1.

of at least each of the k members concerned, must be as in fig. 2. H stands higher than ae on the schedule of each of these k members, ... Hence the motion corresponding to H can get at least k : n votes against any motion represented b y a point lying to the left of itself in fig. 1. ORDER OF PREFERENCE H < » members Fig. 2.

Definitions. A member^ preference curve is single-peaked, over a

(13)

— 391 —

be single-peaked over a certain part of the range if, as we move from left to right, it is always upsloping, or upsloping then downsloping, or always downsloping.

For a committee of n members, each of whose curves is single- peaked over the entire range, we name the points (motions) on the horizontal axis, corresponding to the successive peaks of the curves, as we move from left to right, 0 1 , 0 2 , On . These are the optima

for the members concerned (2). If the peaks of the curves of 2 or m o­ re members occur above the same point on the horizontal axis, their optima will be coincident. For instance, if in a committee of 5 mem­ bers, the optima of 4 members all occur above the same point on the horizontal axis, to the right of the optimum 0 1 , then 0 2 , 0 3 , 0 4 , 0 5 will be coincident at the same point, that is, for the same motion, since each point on the horizontal axis stands for a particular motion.

A majority motion is one which, put in a vote against any other motion, could get at least a simple majority against it. It is clear that there can, at most, be a single majority motion.

Theorem 3. I f in a committee of n members, n odd, an ordering for the points on the horizontal axis can be found such that the preference curve of each member becomes single-peaked, O n + i is a majority motion.

, 2 „ ORDER OF PREFERENCE o o n - 1 n + i 2 2 Fig. 3. POINT-SET --- REPRESENTING MOTIONS O n 4-3 2 Proof. At least

m

members have

then-right of O n + i . Since the curve of each of these

2 2

optima at or to the members is

single-(2) Once single-peaked curves have been obtained, the properties in which we are interested can be specified in terms of these optima alone, without reference to the other motions put forward. O, is the optimum motion for the member whose peak occurs first, Oz the optimum motion for the member

(14)

/ 7b ~f- 1 \

peaked, upsloping to its optimum, I— - — I curves must be mono-tonically upsloping, from left to right, to O n + i (cf. fig. 3). It follows

2

from theorem 2 (and likewise from theorem 1) that On + i can get

2

n - f 1

at least : n votes against any point lying to the left of itself.

n + 1

Similarly 0 » + i can get at least ---: n votes against any

_ 2 2

point lying to the right of itself. That is, On + i is a majority motion.

2

Th e o r e m 4. (a) If in a committee of n members, n even, the pre­ ference curve of each member is single-peaked and the chairman's opti­ mum lies at or to the left of 0 n , then O n is a majority motion-, or, (b) if

T 2

the chairman's optimum lies at or to the right of 0 n , then 0 n is

-^ + i t + i

a majority motion.

Proof of (a). The preference curve of each member is single-peaked

n

and the peaks of 1 1 curves lie at or to the right of 0 (no diagram is drawn): hence + 1 1 curves are monotonically downsloping leftwards from 0 n . Prom theorem 2 (and from theorem 1)

(

t

+ 1 )

0 n can get at least ( —— (- 1} votes against any point to the left

of itself.

n

Again s in c e ---- single-peaked curves have their peaks at or to 2

n

the left of On_, at least --- curves are monotonically downsloping

2 2

from 0 n rightwards: and, put in a vote against any point lying to 1T

n

the right of itself, 0 « can get at least ---- votes, that is, can at

TF~ 2

least tie with it. But the chairman’s optimum lies at or to the left of 0 n , so that his preference curve will be downsloping from 0 n

T 2

rightwards. In the event of a tie between 0 n_ and a point to the right

(15)

of itself, the chairman would give his casting vote in favour of 0 n IT and 0 would get a majority.

2

Hence in the conditions stated, On can get a simple majority

2

against any other point in the entire range and is the majority motion. B y symmetry, part (b) of the theorem is also true.

ORDER OF PREFERENCE

Single-peaked curves with plateaus on top. With curves of this kind,

theorem 2 sometimes enables us to pick out the majority motion, where one exists. In fig. 4, referring to a committee of 3 members, the preference curves of B and C are monotonically downsloping from E leftwards, and the curves of A and B are monotonically downs­ loping from E rightwards. E is therefore the majority motion (3). Theorem 5. I f the preference curves of the members are either single- peaked or single-peaked with plateaus on top, and if, moving from left to right, A corresponds to the first peak or to the first right-hand extremity of a plateau, and B corresponds to the last peak or to the last left-hand extremity of a plateau, no point in A B can obtain a unanimous decision against any other.

Proof. At least one preference curve is downloping from left to right over the range A B, viz. that of the member whose preference curve has its peak or the right-hand extremity of its plateau at A (cf. fig. 5). At least one curve is upsloping from left to right over A B, viz. that of the member whose preference curve has its peak or the left-hand extremity of its plateau at B. Between no two points in 3

(16)

in the range, therefore, can get a unanimous vote against any other.

Transitivity and non-transitivity of majorities. A committee makes

decisions: it arrives at the decision an say, instead of ak or al . It does not make valuations. Yet there is some natural tendency to regard it, in these circumstances, as valuing ah as being preferable to ak and

ak as preferable to at , in somewhat the same way as does the indivi­

dual. Again the preferences and choice-making of the individual are usually taken as being transitive. So, the feeling is, the ’ preferences ’ of the committee will also be transitive: if ah can get a majority against

ak and ak against ax, then ah will be able to get a majority against at .

ORDER OF PREFERENCE

Pig. 5.

In fact it very frequently happens that while ah can get a majority against ak and ak against at , nevertheless ax can get a majority against

ah . This is the paradox of voting, or Veffet Condorcet; or, in another

terminology, in the instance cited ah ak ax ah would be referred to as a cyclical majority, each motion in the cycle being able to get a majo­ rity against the motion immediately following. Not the least odd aspect is the extent to which, with even a small number of motions before the committee, say five or six, cyclical majorities predominate as a percentage of the possible cases (4).

Part of the theory of committees investigates the properties of these cycles, and part again investigates the conditions under which they cannot occur and the property ’ being able to get a majority against ’ is transitive. It is known that transitivity holds when the members’ preferences can be represented by single-peaked curves 4

(17)

— 395 —

or by single-peaked curves with plateaus on top. The following theo­ rems are somewhat less restrictive in the conditions they assume: if we want to compare the numbers of votes when, say, ax is put against « a , a2 against a3 and a3 against ax , theorems 6-8 take into account the heights of the preference curves only at the triad of values ax , a„ , «3, the heights of the preference curves at the next triad, ax , a3 , ai , and so on; and it is shown that the condition of single-peakedness, or single-peakedness with plateaus on top, as between such triads, is sufficient to ensure transitivity.

Theorem 6. 1 / the motion a1 can get a majority against a2 and

« 2 can get a majority against a3 , and if the segments joining the members'' levels of -preference at ax , a2 , a3 are either single-peaked or single-peaked with plateaus on top, then a3 cannot lie between ax and a2 .

ORDER OF

p r e f e r e n c e

(°l) ( a2) (°3)

Fig. 6.

(18)

since r > 0 , t > 0 ; and in the event of the sign of equality applying, the further requirement of condition (vi), that the chairman’s curve fall into the group p, will ensure that axcan get a majority against a3 .

Nov one of the conditions (v) must he (vi) is satisfied, and whichever of them is satisfied, a, will be able to get a majority against a3 .

Transitivity of the relation can likewise be proved when the ar­ rangement of the points is a2a, a3, and proof in the other possible cases follows by symmetry.

Th e o r e m 8 . I f a1 can get a majority against a2 , a2 against a3 ,

a3 against aA , . . . , an_1 against ah , and if the segments joining up the preference levels for each member at cq , a2 , a3 , at ai , a3 , a4 , . . ., at ai i ah -ii au are either single-peaked or single-peaked with plateaus on top, a± can get a majority against ah .

This generalisation of the transitive property follows from succes­ sive applications of theorem 7.

Suppose we take a family of curves, every member of which is either single-peaked or single-peaked with a plateau on top. If, on any given curve in the family, we join up any three points, as we move from left to right, by straight-line segments, the pair of segments so formed must be either single-peaked or single-peaked with a pla­ teau on top. Hence theorems 6, 7 and 8 apply. For any such family of curves the relation’ is able to get a majority against’ is transitive. Also, as we make successive applications of the transitive property in regard to say, a1 , a2 , a3 , to al f a3 , a4 , . . . , a3cannot lie between and a2 , a4 cannot lie between a1and a3 , . . . ; and each successive point against which a majority can be obtained must lie further than any of the others towards an extremity of the horizontal axis.

Further classes of curves. The condition that each entire curve in the family be single-peaked or single-peaked with a plateau on top, is sufficient, though not necessary, for the theorems to apply. Further­ more (theorem 2) the transitive property holds for any portion of the range over which a majority of the curves in any family are mono- tonically upsloping or downsloping. Employing these features it may be possible to specify further classes of curves which give transitivity to the majority relation; but whether or not this can usefully be done must be left to the mathematicians to decide.

U n iv ersity C ollege o f N orth W a les, B an gor.

(19)

— 399

LA C A PACITÀ G IU R ID IC A TR IB U TA R IA DEGLI ENTI COLLETTIVI NON PERSO N IFICATI

(continuazione dal numero precedente)

Capitolo Terzo

Le conclusioni teoriche e la d isciplin a positiva

Sommario: 20. Conformità della nostra impostazione al diritto positivo. —

21. Significato dell'art. 2 del D.P. 5 luglio 1951, n. 573, in tema di dichia­ razione dei redditi. — 22. L ’art. 4 della L. 8 giugno 1936, n. 1231 e l ’asso­ ciazione in partecipazione. — 23. Significato e portata dell’art. 8 del nuovo T.IJ. delle imposte dirette. — 24. Il soggetto passivo dell’imposta di fa ­ miglia. — 25. Se soggetti passivi dell’imposta sull’entrata siano anche enti collettivi sforniti di soggettività giuridica.

20. Giunti a questo punto, ci preme controllare più analiti­ camente se le nostre argomentazioni intese a riconoscere la capacità giuridica tributaria solo alle organizzazioni di persone o di beni elevate già nel diritto comune a soggetti giuridici, siano conformi alla normativa tributaria in vigore, ed esaminare, in caso di solu­ zione negativa, in quale modo vada risolto il contrasto che sortirebbe tra le diverse norme e tra i diversi concetti giuridici dei vari rami dell’ ordinamento.

Consideriamo, anzitutto, le disposizioni legislative in materia di imposte dirette erariali vigenti prima dell’ emanazione del nuovo testo unico (148). Ci sembra che, fatte poche eccezioni, esse si

rife-(148) Queste norme sono citate r e tr o nel par. 8.

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diritto comune. Si tratta infatti di fattispecie riconducibili al para­ digma normativo della società di persone o dell’ associazione non ri­ conosciuta, di enti cioè ai quali va attribuita la qualità di soggetti dell’ ordinamento (149). Pertanto, rispetto a queste norme le nostre conclusioni si rivelano pienamente compatibili (150).

Le accennate eccezioni sono costituite dall’ art. 4 della L. 8 giugno 1936, n. 1231, e dall’ art. 2 del D.P. 5 luglio 1951 n. 573; i quali disciplinano enti cui va negata la soggettività di diritto co­ mune (associazione in partecipazione, imprese agrarie e collettive, aziende aventi finalità proprie, ecc;) (151).

L ’ art. 8 del nuovo testo unico delle imposte dirette (29 gennaio 1958, n. 645) dichiara soggetti passivi del rapporto tributario, oltre alle persone fisiche e giuridiche, alle società e alle associazioni, « le altre organizzazioni di persone o di beni, prive di personalità giu­ ridica, c non appartenenti (152) a soggetti tassabili in base a bilan­ cio, nei confronti delle quali il presupposto dell’ imposta si verifica in modo unitario ed autonomo ». Qual è il significato di quest’ ul- tima disposizione?

Potrebbe sostenersi che essa contempli soltanto figure giuridiche aventi soggettività di diritto comune; e ciò in base alla considera­ zione, secondo la quale solo nei confronti di queste figure soggettive il presupposto dell’imposta avrebbe la possibilità di verificarsi in modo unitario ed autonomo. Presupposto unitario, infatti, signifi­ cherebbe presupposto avente la capacità di attuarsi nei confronti dell’insieme delle persone o dei beni ; e presupposto autonomo, pre­ supposto suscettibile di verificarsi con diretto riferimento all’ ente considerato, e senza alcun rapporto con altri soggetti o beni. Si tratterebbe, in sostanza, di caratteristiche della fattispecie oggettiva che emergerebbero solo nei confronti di autonomi centri di imputa­ zione di effetti giuridici, e non nei confronti delle altre organizzazioni di persone o di beni, sfornite di soggettività.

(149) V. retro, par. 5.

(150) Per un’analitica individuazione di queste fattispecie v. infra,

cap. IV.

(151) Queste norme sono citate retro, par. 8.

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E non varrebbe obiettare che secondo questa interpretazione la norma in esame risulterebbe priva di significato concreto in quanto la prima parte dell’ art. 8 prevede tutte le figure soggettive non per­ sonificate (società ed associazioni), sicché non rimarrebbero altre organizzazioni da considerare come soggetti di diritto comune. In ­ fatti, dalla norma racchiusa in questa prima parte dell’art. 8 sa­ rebbero certamente esclusi quanto meno la comproprietà ed il com i­ tato, i quali sono enti collettivi non personificati cui parte della dottrina riconosce la soggettività giuridica.

Non è certo quello accennato il significato che alle parole « pre­ supposto unitario ed autonomo » attribuirono verosimilmente i fo r­ mulatoci dell’art. d e q u o, secondo i quali quindi questa interpreta­

zione non può apparire affatto persuasiva. Per essi tali parole vanno intese non in un senso strettamente giuridico, ma secondo il signifi­ cato che esse assumono nel campo dell’ economia e della contabilità : il presupposto unitario ed autonomo si realizza allorché vi sia un’ au­ tonoma gestione dì un complesso di beni, con proprio bilancio, e /o con cassa autonoma, riferibile ad un unico soggetto o ad una collet­ tività di persone.

Il citato art. 8 avrebbe lo scopo di riconoscere la soggettività tributaria di certi enti, privi della capacità giuridica di diritto c o ­

mune; esso, in definitiva, verrebbe a consacrare in sede legislativa 1 orientamento della dottrina tributaria e della giurisprudenza pre­ valenti.

Orbene, delle due interpretazioni quale appare la più convin­ cente? Quella restrittiva non convince affatto, a causa della sua motivazione. Essa inoltre non considera la natura del cit. art. 8 del T.U., il quale va interpretato secondo i precedenti legislativi della materia. In questo medesimo errore incorre altresì la seconda inter- pi etazione, e aneli essa pertanto non è plausibile. Per potere affermare

d elle im p oste d ir e tte , in L a im p osizion e d iretta, 1959, pp. 130 ss., spec. p. 145 ; sul punto v. anche Lavagna, T eo ria d ei sogg etti, cit., p. 16 e nota (21).

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che la disposizione de qua riguardi solo gli enti collettivi forniti di soggettività di diritto comune, ovvero anche le organizzazioni di per­ sone o di beni non soggettivizzate occorre vedere in quale senso di­ sponesse la normativa sulla materia coordinata nel testo unico. In ­ fatti è proprio sulla base dei principi contenuti in questa normativa che va interpretato l’ articolo in esame.

Ora, come abbiamo visto, soltanto due disposizioni legislative tra quelle in vigore prima del cit. testo unico consideravano enti sforniti di soggettività di diritto comune. Occorre quindi accertare il significato di esse per poter risolvere la questione in esame.

; 2L 11 menzionato D .P. 5 luglio 1951, n. 573, dopo avere stabilito •ili art. 1 che chiunque possiede redditi o patrimoni soggettti alle imposte dirette, è tenuto a dichiararli, dispone all’art. 2 che la di­ chiarazione deve essere presentata dalle persone fisiche e giuridiche e da una serie di enti sforniti di soggettività, giuridica (153). P o­ trebbe sostenersi che la seconda disposizione abbia lo scopo di preci­ sare quali siano i contribuenti che a tenore della prima sono tenuti alla dichiarazione, e che tale precisazione comporti un riconoscimento di soggettività (almeno tributaria) nei confronti degli enti che ne sono privi secondo il diritto comune.

Ma si tratterebbe di un’interpretazizone inaccettabibile. Come abbiamo dimostrato (154), nel caso degli enti collettivi gli obblighi di collaborazione col Fisco per l ’ accertamento e la riscossione delle imposte, i quali siano assistiti da sanzioni, incombono sui rappresen­ tanti degli enti. Per quanto riguarda l ’obbligo della dichiarazione, questa tesi viene confermata dalla lettera stessa della legge in esame : l’ art. 3 stabilisce infatti che per gli enti collettivi la dichiarazione va fatta da chi ne abbia la rappresentanza secondo la legge civile o lo statuto, o, in mancanza, da chi ne sia l ’amministratore, anche di fatto (155). Ci sembra, quindi, che i cit. artt. 1 e 2 nel caso degli enti collettivi indichino non già il soggetto tenuto alla dichiarazione, ma d soggetto o la cosa, riguardo al quale la dichiarazione va fa tta ; precisino cioè la circostanza (ricorrenza di un reddito o di un patri­ monio imponibile, pertinente ad una persona giuridica o ad un ente

(153) La disposizione è citata retro , par. 8. (154) V. retro , par. 19.

(l.i.i) La sostanza di questo articolo è stata riprodotta nell’art 11 del

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collettivo, con o senza soggettività) costituente il presupposto di fatto per il sorgere dèli’ obbligo della dichiarazione a carico del rappreseli tante dell’ ente (156).

Ma quale senso avrebbe quest’ obbligo nel caso di enti sforniti di soggettività? Per rispondere a ciò, bisogna ricordare che il decreto in esame ribadisce il principio della unità della dichiarazione dei red diti pertinenti allo stesso contribuente (art. 9). Il citato art. 2, per­ tanto ha anche lo scopo di disporre nei riguardi dei nostri enti il principio della dichiarazione separata o autonoma, in funzione di una tassazione separata o autonoma (157), mentre l ’ art. 3 indica i rappresentanti legali dei titolari dei redditi o dei patrimoni, tenuti alla dichiarazione.

Si potrebbe obiettare che la statuizione dell’accertamento sepa­ rato o autonomo nei riguardi di certe combinazioni di beni o di per­ sone, determina di per sè l’ elevazione a soggetti giuridici di queste combinazioni, onde se ammettiamo l ’ esistenza di quella statuizione, dobbiamo coerentemente riconoscere il prodursi di quest’eifetto. Ma ciò non ci sembra esatto. Indubbiamente la tassazione autonoma o separata è una manifestazione della soggettività degli enti ; ma non si tratta di un fenomeno che si accompagna sempre alla presenza di un soggetto giuridico.

Giulia vieta che l ’ ordinamento stabilisca che nei riguardi dei red­ diti di più persone, legate tra loro da dati vincoli, si proceda ad una tassazione unitaria ed autonoma, ovvero nei riguardi dei redditi pro­ dotti da certi beni, di proprietà di un unico soggetto, ad una tassa­ zione separata, senza che con ciò esso elevi la collettività delle persone o il complesso dei beni a soggetto di diritto. Se poi si dimostra che la configurazione del soggetto giurìdico risulta nel nostro caso illogica e contraddittoria, la conclusione che le norme in esame dispongono nel senso sopra chiarito, va presa di necessità.

(156) Beninteso, se si tratta di enti senza soggettività, si ha il rappre­ sentante dei componenti dell’ente o del proprietario del compendio dei beni e non dellente.

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Queste considerazioni ci consentono di chiarire agevolmente l ’ e­ quivoco, nel quale incorrono taluni studiosi. Essi mettono in evidenza un fenomeno che normalmente si manifesta insieme alla soggettività; e poiché si tratta di un fenomeno che è tra i più rilevanti in materia fiscale affermano l’ esistenza del soggetto tributario non appena ne riscontrano il verificarsi, non curando di accertare se sussistano le condizioni per la configurazione del soggetto di diritto. Messi poi di fronte alle necessità della logica giuridica, che non consente nel nostro caso questa configurazione, rispondono che si tratta di un

espediente (158), necessario per raggiungere certi scopi ; e non si

avvedono che per conseguire questi scopi non è necessario ricorrere alla figura del soggetto giuridico (159).

22. La seconda disposizione da esaminare è l’art. 4 della L. 8 giugno 1936 n. 1231 che considera l’ associazione in partecipazione come unico contribuente. Neppure in questo caso riteniamo che la norma vada interpretata nel senso dell’attribuzione all’ ente della sog­ gettività tributaria (160). Ma vediamo anzitutto quali potrebbero es­ sere gli argomenti contrari alla nostra tesi.

La formula adottata dal legislatore è identica a quella usata per le società di persone, le quali sono soggetti di diritto. Si potrebbe sostenere che all’identità di trattamento corrisponda l ’ identità di configurazione giuridica delle fattispecie considerate. Inoltre, si trat­ ta di una formula che esprime a chiare lettere l’ intento dell’

unifica-(158) Cfr. A. D. Giannini, I co n cetti fon d am en ta li, cit., p. 211, e I s t i ­ tuzioni, cit., p. 8 4 ; Cocivera, N ote su ll’ a ccerta m en to trib u tario, in G iur imi> 1958, pp. 189 ss., spec. 241.

(159) Se si è d’accordo su ciò che i soli effetti della soggettività tri­ butaria atipica sono quelli relativi all’accertamento separato o autonomo di­ verrebbe una mera questione di parole il discutere se gli enti in esame abbiano o no soggettività giuridica.

Va tenuto presente tuttavia che l’espressione « soggetto giuridico » ha acquisito un preciso significato tecnico nella dommatica giuridica, e pertanto va censurato ogni suo uso in sensi diversi da quello convenuto, come fonte di equivoci e di fraintendimenti.

D ’altra parte, poiché esistono sostanziali differenze tra i cosiddetti enti di fatto, cui la dottrina tributaria prevalente attribuisce la capacità giuridica tributaria, non sarebbe scientificamente corretto accomunare questi enti nella unica categoria dei soggetti tributari.

(160) È interessante delineare brevemente il trattamento che l’ordina­ mento francese riserva all’associazione in jiartecipazione in materia di imposte sui redditi, e vedere quale sia la configurazione dommatica più appropriata dei rapporti che ne nascono.

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zione soggettiva dell’ ente in esame. Pertanto sarebbe arduo contestare che l’ ordinamento abbia voluto elevare l’ associazione in parteci­ pazione a soggetto di rapporti tributari.

Il rispetto delle esigenze della sistematica giuridica da noi illu­ strate in precendenza non sarebbe una ragione sufficiente a rendere priva di effetti giuridici una precisa norma come quella in questione. Tale norma va comunque applicata in tutte le sue logiche implica­ zioni, anche se ciò comporta l ’insorgere di un conflitto con le norme e coi concetti del diritto civile in materia di titolarità dei beni.

Ma questo ragionamento ci sembra inesatto. L ’ identità di fo r­ mule legislative non comporta necessariamente l’ identità di configu­ razioni giuridiche, in quanto — come è noto —^ formule eguali pos­ sono contenere norme diverse. Ne segue che non è infondato ritenere che il legislatore abbia voluto disporre in un dato senso rispetto alle società di persone e in un senso parzialmente diverso riguardo all’ as­ sociazione in partecipazione, riconoscendo nell’ un caso la capacità giuridica tributaria e negandola nell’altro (161).

b o n spetta al legislatore dare definizione o formulare figure dom- matiche; il suo compito è di predisporre la disciplina dei rapporti sociali, disciplina che sarà ordinata a sistema ed elaborata dommati- camente dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Orbene, la disposi­ zione legislativa de qua ha come effetto immediato quello di disporre la tassazione unitaria ed autonoma dei redditi prodotti dalle società di persone e dall’associazione in partecipazione. Ma le norme in essa contenute regolano fattispecie profondamente diverse tra loro. In un caso si tratta di figure elevate a soggetti giuridici dal diritto civile, mediante l ’applicazione di una normativa che consente alle società

tl;U,lltari0 S,ia , f “ Pre l’associante: l’opzione assume rilievo sol- a ito per ciò che riguarda il tipo di imposta da applicare, e non vale a tra­ fiscale11'6 1 assoclazlone 111 un ente dotato di personalità giuridica di carattere (li J ^ î L c.as? . in eui l’associazione non opti per il regime fiscale delle società di capitali, bisogna distinguere ì redditi spettanti all’associante da quelli di pertinenza degli associati. I primi soggiacciono alle imposte sul reddito delle persone fisiche. I secondi sono sottoposti all’imposta sulle società ed a quella sui redditi mobiliari. Ma anche in quest’ultimo caso deve ritenersi che il tributo vada accertato a nome dell’associaiite, e non dell’associazione con­ siderata come autonomo soggetto tributario (per quanto riguarda l’imposta sulle società ciò è stabilito espressamente dall’art. 218 C.G.I.). Sul punto cfr

Blancher, L e s im pôts des en terp ris es in d u strielles et commerd e tte s , Paris 1954 (161) Sulla distinzione tra norma e formula legislativa cfr.’ J /ont’esano

N orm a e form u la leg isla tiva n el giu d izio co stitu z io n a le, in R iv dir v ro c ’ 19o8, 524 ss.

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ili comportarsi sul terreno giuridico come enti distinti dai loro mem­ bri. La norma fiscale viene ad innestarsi su questa realtà giuridica, ed è logico che esplichi tutti gli effetti compatibili con le caratteri­ stiche giuridiche della fattispecie disciplinata. L ’ attribuzione alle so­ cietà di persone della capacità giuridica tributaria non può conside­ rarsi come effetto proprio ed esclusivo di questa norma, ma come risultato del mutuo combinarsi, nell’ ambito dell’ unitario sistema giu­ ridico, degli effetti delle diverse norme, civili e tributarie.

L ’associazione in partecipazione, per contro, sia secondo il cod. civ. del ’ 65 che secondo il nuovo codice, non costituisce un centro au­ tonomo di riferimento di situazioni giuridiche. L ’associante è l ’unico ed esclusivo proprietario dei beni dell’associazione, e all’ associato non spettano che un diritto di credito rispetto agli utili dell’ impresa, e taluni diritti di controllo; la sua responsabilità è limitata al valore del suo apporto. Non esiste un fondo proprio dell’ associazione, la quale quindi difetta di autonomia giuridica patrimoniale : i terzi ac­ quistano diritti e assumono obbligazioni soltanto verso l ’ associan­ te (162).

Di fronte a questa realtà giuridica il significato della disposizione fiscale in esame risulta sufficientemente chiaro. Astrattamente al le­ gislatore si offrivano due sistemi di tassazione del reddito prodotto dall’associazione in partecipazione : poteva colpirlo in testa a cia­ scuno degli aventi diritto, una volta avvenuta la ripartizione degli utili, ovvero alla fonte del reddito, tassando il solo associante, nella sua qualità di proprietario dell’impresa (163). La disposizione secondo la quale l ’associazione in partecipazione costituisce un unico ente ha comportato una scelta nel secondo senso. Essa, in sostanza, stabilisce

(162) Non sembra esatta perciò la tesi di F. D ’Angelillo, T ra tta to d el­ l’ im posta di ricch ezz a m obile, voi. I, Bologna, 1936, pp. 128-9, il quale con­ figura l’associazione in partecipazione come un « patrimonio industriale au­ tonomo ».

(163) Deve essere chiaro che il fatto che unico titolare dell’impresa, e dei redditi da questa prodotti, sia l’associante, non significa che rispetto alla associazione in partecipazione non sorga, sotto il profilo fiscale, un problema relativo ad un insieme di persone.

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che riguardo all’ ente in esame l ’accertamento va fatto unitariamente ed autonomamente per tutto il reddito prodotto, nel nome dell’as- sociante, senza che a questi competa alcuna deduzione daH’imponibile, a titolo di passività, per gli utili spettanti all’associato (164).

Si potrebbe dire che l’ assodante funga da sostituto d’imposta dell’associato, in quanto egli è obbligato al pagamento del tributo in luogo di quest’ ultimo, per fatti a lui riferibili (165). A ben vedere, tuttavia, nella formula usata dal legislatore c’ è qualcosa di più della sostituzione tributaria : c’è precisamente la norma, secondo la quale occon e procedere a tassazione separata dei redditi dell’associazione in pai tecipazione. Che quest ultima vada considerata come unico con­ tribuente significa infatti che l ’accertamento del tributo, sia sotto il profilo formale (dichiarazione, rettifica d ’ ufficio, ricorso, ecc.) sia sotto quello sostanziale (compensazione degli utili e delle perdite, de­ trazione delle perdite, ecc.) (166) deve riguardare soltanto l ’attività produttiva dell’ associazione, con esclusione di ogni altra attività del- l ’associante (167).

(164) Che sia questo il significato della norma in esame lo si ricava anche dai precedenti giurisprudenziali sulla materia. Anteriormente all’entrata 111 dedart. 4 della L. 8 giugno 1936, la giurisprudenza negava la

,1!lti- dl- acceit are unitariamente il reddito prodotto dall’associazione m partecipazione, ritenendo che dovesse procedersi a separati accertamenti prò quota (cfr. Giannetta. Scandale, Sessa. T eo ria e tecnica d ell’a ccerta m en to del red d ito m obiliare, 2» ed., Roma, 1958, p. 135). L ’intervento del legislatore fu richiesto per 1 appunto allo scopo di operare legittimamente nel senso con­ trario all’indirizzo della giurisprudenza.

(165) Si tratta di una situazione che può avere indubbia importanza nei rapporti tra associante e associato. Salvo che costoro dispongano in senso diverso, l’associante ha diritto di rivalersi nei confronti dell’associato per la parte di imposta relativa alle spettanze di quest’ultimo.

Ad una conclusione sostanzialmente analoga perviene il Ghidini sul ri­ lievo che i carichi tributari gravano sui risultati dell’esercizio commerciale (cfr. L associa m on e in p a rtecip a zion e, Milano, 1959, p. 120). Questa

motiva-(166) In senso contrario, ma senza una congrua motivazione, cfr. Gian­ netta, Scandale, Sessa, T eoria e tecn ica d ell’ a ccerta m en to del red d ito m o­ biliare, cit., pp. 135-6.

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23. Escluso quindi che le esaminate norme attribuissero la ca­ pacità giuridica tributaria ad enti sforniti di soggettività giuridica, ci sembra che Tari. 8 del cit. testo unico non possa essere interpre­ tato che in senso conforme alle nostre conclusioni ; e ciò perchè questa interpretazione è la sola che permetta di considerare costitu­ zionalmente legittima la disposizione in esame.

Come è ben noto, i testi unici non possono contenere norme « assolutamente nuove », ossia non possono apportare alla legisla­ zione da cooordinare integrazioni o modificazioni che siano in con­ trasto coi principi in essa contenuti o coi principi e criteri direttivi fissati nella legge di delega (168).

L ’art. 63 della legge Tremelloni (5 gennaio 1956, n. 1), che au­ torizzò (169) il Governo alla codificazione tributaria, non prevedeva alcun principio o criterio direttivo in materia di capacità giuridica tributaria. Il Governo era autorizzato ad apportare le modificazioni necessarie per l ’attuazione dei seguenti criteri :

1) adattamento delle disposizioni all’ esigenza di semplificazio­ ne dei tributi ed a quella di una razionale organizzazione dei servizi ;

può esistere tra associazione in partecipazione e società in accomandita sem­ plice. Circa l’origine comune di queste due figure organizzative cfr. Caroselli, L ’associa zion e in pa rtecip a zion e, Padova, 1930, pp. 25 ss. Il Ghidini, L ’asso­ cia zion e in pa rtecip a zion e, cit., pp. 41 ss., quantunque neghi che l’associazione in partecipazione attui la sostanza giuridica dei rapporti associativi, riconosce che essa realizza una forma di cooperazione tra due o più persone).

(168) Circa i limiti posti alla facoltà del Governo di apportare inte­ grazioni e modificazioni alla normazione precedente, cfr. M. S. Gia n n in i, D elega

di n orm e di attua zion e, in Giur. cost., 1959, pp. 340 ss. ; Cablassare Ca ia n i,

Sulla n atu ra giu rid ica dei te s ti unici, in R iv . trini, dir. pubi)., 1961, pp. 42 ss., spec. 79 ss. ; nonché Esposito, T esti unici, in N u ovo D ig esto ìt., voi. X I I , 2,

pp. 181 ss.

Giannini chiarisce che ciò che conta è che il testo unico non apporti deroghe al principio, e di conseguenza alla norma che lo contenga, o sia ad esso conforme ; il testo unico invece può apportare modificazioni alla di­ sposizione che con quel principio siano in contrasto (op. cit., p. 345).

(169) Benché questo articolo parli di «autorizzazione» all’emanazione di testi unici, al Governo è stata attribuita una vera e propria delega legislativa, ossia la facoltà di modificare, integrare e coordinare le norme vigenti sulla base dei principi e criteri direttivi all'uopo fìssati.

Sull’art. 63 della legge Tremelloni cfr. Borni, O rigine, p o rta ta e lim iti della d elega legislativa, relazione al V I Congresso nazionale dei tributaristi it., sul tema : Il nuovo testo unico delle imposte dirette, in Terni tributaria, 1959, pp. 621 ss.; Ca st e l li, O rigin e e p o r ta ta d ell’ art. 63 della L. 5 gen naio 1956, n. 1,

rela tiv o alla cod ificazion e tributaria, nel C om m en to alla n uova legge sulla p ereq u a zion e tribu taria, Milano, 1956.

Per una critica della distinzione tra testi unici delegati e testi unici auto­ rizzati cfr. da ultimo Casetta, T esti u n ici e d eleg azion e legisla tiva , in Giur.

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2) perfezionamento delle norme concernenti l’attività dell’ Am ­ ministrazione finanziaria ai fini dell’ accertamento dei redditi.

È chiaro che la disciplina dei soggetti del rapporto tributario non rientra in quella che il Governo era autorizzato a formulare in base ai suddetti criteri. Trattasi infatti di materia che non riguarda la semplificazione nell’applicazione dei tributi, o l ’ organizzazione dei servizi, o l’attività dell’amministrazione finanziaria. Ne segue che i principi cui doveva ispirarsi la codificazione sono soltanto quelli desumibili dalla legislazione vigente prima dell’emanazione del testo unico delle imposte dirette (170).

Orbene, come abbiamo dimostrato in precedenza, questi principi disponevano nel senso che la capacità tributaria andava riconosciuta solo ai soggetti di diritto comune. Pertanto in questo senso occorreva che fosse formulata la disposizione del testo unico in materia di titolari del rapporto tributario.

11 tenore dell’ art. 8, peraltro, lascia adito anche ad un’interpre­ tazione in senso difforme. Ma si tratta d’ interpretazione implicante 1 illegittimità costituzionale di questo articolo (171). Si impone per­ tanto quella opposta, la quale consente di intendere la norma rac­ chiusa nella citata formula in modo conforme ai principi della le­ gislazione coordinata nel testo unico.

Questo criterio di scegliere tra le diverse possibili interpreta­ zioni della stessa formula, quella che permette di assicurare ad essa la legittimità costituzionale, obbedisce ad un principio fondamen­ tale dell’ ermeneutica giuridica, il quale di recente è stato messo in

(170) Se i principi cui deve ispirarsi l’attività di coordinamento non sono fissati nella legge di delega, occorre che siano desunti dalla normazione preesistente, mediante un procedimento di astrazione generalizzante Questo procedimento costituisce una vera e propria attività interpretativa, la quale se non è effettuata sulla base di valide premesse (come sembra il caso del- l’art. 8 in esame), può portare alla formulazione di disposizioni legislative non perfettamente conformi agli effettivi principi contenuti nella legislazione da coordinare. (Sul punto v. ampiamente Carlassare Ca ia n i, Sulla n a tu ra giu ­

rid ica d ei te s ti unici, cit., pp. 86 ss.).

La necessità di desumere i principi della normazione preesistente si è posta ovviamente anche per la materia dei soggetti passivi del rapporto tri­ butario. Ciò conferma la tesi sostenuta da una parte della dottrina tributaria, secondo la quale esisteva la possibilità di ricava re dalle singole norme un principio generale in tema di capacità giuridica tributaria (in questo senso cfr. Tesoro, P rin cip ii, cit., pp. I l i ; con tra A. D. Gia n n in i, I l ra p p orto giu rid ico

d’ im posta, cit., pp. 82-83, e I co n c e tti fon d a m en ta li, cit., p. 208.

(171) Sulla sindacabilità da parte della Corte Costituzionale dei testi unici viziati per eccesso di delega, cfr. Carpassare Ca ia n i, Sulla n a tu ra giu ­

rid ica d ei tes ti an ici, cit., pp. 82 ss. ; Pierandrei, In to rn o alla valid ità dei

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particolare rilievo da parte della dottrina e della giurisprudenza co ­ stituzionale. Si tratta del principio, che potremmo dire di conserva­ zione dell’ ordinamento, secondo il quale l’ interprete è tenuto ad in­ tendere le norme da applicare magis ut va,leantJ e non invece nel senso che condurrebbe alla loro inefficacia (abrogazione o disappli­ cazione) (172).

Concludendo, ci sembra di avere dimostrato che la nostra tesi, secondo la quale solo le collettività riconosciute dal diritto comune come soggetti giuridici hanno la capacità giuridica tributaria, risulti pienamente conforme alla normazione precedente al testo unico sulle imposte dirette, e che altresì, l ’art. 8 di questo T.U. debba essere interpretato in senso consentaneo alla nostra tesi.

Questa conclusione, peraltro, lascia aperto un problema rispetto alle organizzazioni di persone o di beni, nei confronti delle quali era stato disposto la tassazione autonoma o separata. Il Governo, avendo compreso in un’ unica previsione legislativa (l’art. 8) le col­ lettività di persone o di beni, sia che fossero fornite sia che fossero prive di soggettività giuridica, non ha ritenuto di dover riprodurre nel testo unico le norme che stabilivano quella tassazione autonoma o separata (ad esempio i cit. artt. 4 della L. 1231 del 1936, e 2 del D.P. 573 del 1951). Infatti, avendo esso voluto attribuire la capa­ cità giuridica tributaria anche agli enti sforniti di soggettività di diritto comune, una tale statuizione appariva superflua, dovendo essa considerarsi come effetto implicito del riconoscimento della soggettività tributaria di quegli enti.

Ma dimostrato che il testo unico non può disporre questo rico­ noscimento, si pone l’interrogativo se sia rimasto in vigore il prin­ cipio della tassazione autonoma o separata rispetto agli enti in esame. Ci sembra che la risposta non possa non essere positiva, e ciò perchè anche in questo caso il Governo non aveva la facoltà di apportare deroghe alla normazione precedente.

Ma, in concreto, quale norma del testo unico confermerebbe la vigenza di quel principio? A nostro avviso si tratta sempre dell’ art. 8. La formula secondo la quale le organizzazioni di persone o di beni, prive di 'personalità giuridica, nei confronti delle quali il presup­ posto dell’imposta si verifica in modo unitario ed autonomo, sono soggetti passivi del rapporto tributario, contiene anzitutto una

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