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Acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale

3. Le attività preliminari al dibattimento

3.1. La citazione di testimoni, periti e consulenti tecnici

3.1.3. Acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale

Ai sensi del comma 4-bis dell’art. 468 “La parte che intende chiedere

l’acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale deve farne espressa richiesta unitamente al deposito delle liste. Se si tratta di verbali di dichiarazioni di persone delle quali la stessa o altra parte chiede la citazione, questa è autorizzata dal presidente solo dopo che in dibattimento il giudice ha ammesso l’esame a norma dell'articolo 495”.

In dottrina, si è osservato che tale disposizione va intesa nel senso che deve

esserci una contiguità temporale tra il deposito della lista e la richiesta di

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fattispecie nella quale era stato esaminato su determinate circostanze, in luogo dell'amministratore di una società, persona da questi “formalmente delegata” (Cass., sez. VI, 9 gennaio 2004, n. 4936/04, Riboni, C.E.D. Cass., n. 228316; Cass. pen. 2005, 1282). Conforme Cass., sez. 11, 20 ottobre 2006, n. 36791/06, C.E.D. Cass., n. 235038.

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Nella specie, in applicazione di tale principio, è stata ritenuta ammissibile la richiesta del pubblico ministero di far sentire come testimone, in ordine a circostanze desumibili da ricerche d'archivio, un ufficiale di polizia giudiziaria diverso da quello indicato in precedenza nella lista (Cass., 15 dicembre 2000, Saccucci, Cass. pen. 2002, 1735.

acquisizione dei verbali di prova ex art. 238 c.p.p.65 e non nel senso che detta richiesta non possa essere presentata nel caso in cui non vi sia stata alcuna indicazione di testimoni66.

Si è sostenuto, inoltre, che la differenza di disciplina, rispetto alle altre categorie di documenti, è giustificata dal fatto che il thema probandum solo indirettamente è oggetto di una prova documentale (il verbale di prova acquisibile) mentre direttamente è oggetto di una prova personale (quella raccolta nel verbale); il che significa che la controprova può a sua volta essere

anche di carattere personale e richiedere quindi un maggior tempo di ricerca67.

La disposizione, introdotta dalla l. n. 356 del 1992, amplia la funzione di

discovery, producendo l’effetto di rendere suscettibile di indicazione in lista i

verbali di qualsivoglia tipo, anche se non documentano prove orali68.

Il comma 4-bis dell’art. 468 c.p.p. dispone che, se i verbali di prova riguardano dichiarazioni di persone delle quali è chiesta la citazione, questa potrà essere autorizzata dal presidente soltanto dopo che il collegio avrà ammesso l’esame ai sensi dell’art. 495 c.p.p.

In deroga alla regola generale dettata dal comma 2 dell’art. 468, il provvedimento di autorizzazione alla citazione viene quindi spostato dalla

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L’art. Art. 238 Verbali di prove di altri procedimenti.

1. E' ammessa l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale se si tratta di prove assunte nell'incidente probatorio o nel dibattimento .

2. E' ammessa l'acquisizione di verbali di prove assunte in un giudizio civile definito con sentenza che abbia acquistato autorità di cosa giudicata.

2-bis. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 i verbali di dichiarazioni possono essere utilizzati contro l'imputato soltanto se il suo difensore ha partecipato all'assunzione della prova o se nei suoi confronti fa stato la sentenza civile.

3. E' comunque ammessa l'acquisizione della documentazione di atti che non sono ripetibili. Se la ripetizione dell'atto è divenuta impossibile per fatti o circostanze sopravvenuti, l'acquisizione è ammessa se si tratta di fatti o circostanze imprevedibili.

4. Al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2, 2-bis e 3, i verbali di dichiarazioni possono essere utilizzati nel dibattimento soltanto nei confronti dell'imputato che vi consenta; in mancanza di consenso, detti verbali possono essere utilizzati per le contestazioni previste dagli articoli 500 e 503.

5. Salvo quanto previsto dall'articolo 190-bis, resta fermo il diritto delle parti di ottenere a norma dell'articolo 190 l'esame delle persone le cui dichiarazioni sono state acquisite a norma dei commi 1, 2, 2-bis e 4 del presente articolo.

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Di MARTINO, PROCACCIANTI, La prova testimoniale nel processo penale, 1999, 170.

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NUZZO, SANGUINETI, La pratica penale. Procedura penale applicata, 2001, 381.

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fase predibattimentale a quella dibattimentale e viene in parte svuotato di contenuto69.

A differenza dell’omologa disposizione contenuta nel comma 1 e riguardante i testimoni e le altre persone da indicare nella lista, il comma 4-bis non prevede esplicitamente alcuna sanzione processuale per il caso di inosservanza delle relative formalità.

Secondo una parte della dottrina, la norma va interpretata nel senso che deve essere considerata applicabile la stessa conseguenza prevista per il caso di omessa indicazione dei testimoni di lista, e cioè l’inammissibilità, in quanto la mancata indicazione dei verbali che si intende far acquisire altera comunque il corretto esplicarsi del contraddittorio70.

In senso contrario si è espressa la costante giurisprudenza di legittimità, affermando che l’inosservanza delle formalità dettate dall'art. 468 comma 4- bis per l'acquisizione a richiesta di parte dei verbali di prove di altro procedimento penale è sfornita di qualsivoglia sanzione processuale, operando l’inammissibilità, prevista dal comma I del medesimo articolo, per il solo caso di inosservanza dei termini di deposito delle liste testimoniali e non potendosi, d’altra parte, in difetto di espressa previsione, far ricorso all’istituto della nullità, come pure a quello dell’inutilizzabilità, il quale ultimo richiederebbe la violazione di uno specifico divieto di acquisizione, nella specie insussistente71.

La Suprema Corte di Cassazione ha seguito quest’ultimo orientamento in una sua recente decisione, ribadendo che l’inosservanza delle formalità prescritte dall’art. 468 comma 4-bis c.p.p., per l’acquisizione di verbali di prove di altro procedimento, non è sanzionata da alcuna previsione espressa di nullità e non è riconducibile ad alcuna delle nullità di ordine generale previste dall’art. 178

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si veda Rassegna Lattanzi-Lupo, VII, 31.

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ROMBI, La circolazione delle prove penali, 2003, 110.

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c.p.p. Né essa può dar luogo ad una ipotesi di inutilizzabilità, derivando quest’ultima dalla violazione di un divieto di acquisizione che, quando non è esplicito, è ravvisabile soltanto in relazione alla natura o all’oggetto della

prova e non in relazione alle modalità della sua assunzione72.