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La violazione delle regole di cui all’art 499 c.p.p

Nel documento Disciplina e tecnica dell'esame incrociato (pagine 123-125)

7. Le regole dell’esame incrociato

7.4. La violazione delle regole di cui all’art 499 c.p.p

La violazione delle regole previste per l’esame del teste, oltre che d’ufficio, può essere rilevata dalle parti mediante opposizioni alle singole domande ritenute illegittime, così provocando l’immediato intervento del presidente

che deve decidere senza formalità, ai sensi dell’art. 504 c.p.p282.

279

Cass. sez. I 31 maggio 2005, n. 22204/05, Bega, in Cass. pen. 2006, 2868, CED, Cass., n. 232385.

280

In tema di domande suggestive si vedano anche le seguenti sentenze:

Cass. sez. I 21.1.1992, Daniele, Cass. Pen. 1993,1796: ha rigettato il ricorso avverso ordinanza e sentenza di

condanna del giudice di appello, che aveva dichiarato l’inutilizzabilità delle deposizioni testimoniali confermative dell'alibi dell'imputato, in quanto le domande rivolte ai testi erano state formulate in modo suggestivo.

281

Cass. sez. III 5.12.2003, M., CED 227679; Cass. sez. II 21.5,1993, Ciampa, CED 194716.

282

Il potere di opposizione rientra nella categoria di quei “rimedi preventivi” che, pur senza “bruciare” i controlli ex post, mirano ad assicurare il rispetto dei divieti previsti in numerose norme del codice all’uso dibattimentale di materiale probatorio che, sebbene conforme allo schema legale, non può essere utilizzato ai fini decisori. La norma ha un ambito di applicazione ben delimitato, in quanto considera solamente quegli incidenti che si verificano durante l'esame. Significativamente, il termine “eccezioni”, previsto dall'art. 497 del progetto preliminare, è stato sostituito con quello, di “opposizioni” nel testo definitivo. Il potere di

Trattandosi di regole attinenti alle modalità di assunzione della prova, la violazione delle disposizioni contenute nell’art. 499 è sanzionata, in via generale, dall’art. 191 c.p.p., che prevede l’inutilizzabilità di prove acquisite

in violazione di uno specifico divieto, e ciò anche se la norma violata non

contiene alcuna sanzione283.

Con riferimento all’estensione dell'inutilizzabilità (se cioè sia limitata alla singola risposta o alla deposizione nel suo complesso), essa deve essere valutata caso per caso, sulla base di criteri logici ed in relazione al concreto sviluppo della testimonianza. La testimonianza (o, più precisamente, quella

opposizione differisce dal potere di eccezione in relazione all’oggetto, alla portata e al momento dell’esercizio di quel potere. Il potere di opposizione, infatti, si riferisce alla sola prova orale e nei soli casi in cui questa è in corso di elaborazione, e tende a ripristinare l’immediata osservanza delle regole dettate per l’esame. Sono perciò escluse dall'ambito dell'art. 504 le questioni attinenti l’ammissibilità della prova, sulle quali provvede il collegio ai sensi dell’art. 495 comma 4; parimenti, le questioni che precedono l’esame (ad esempio, le eccezioni circa la capacità a testimoniare) sono devolute alla cognizione del collegio, che decide con ordinanza. Nel silenzio della legge, deve ritenersi che legittimate all’opposizione siano tutte le parti processuali, in relazione alle modalità dell'esame condotto ex adverso.

La forma dell’opposizione è orale, non necessariamente motivata; le altre parti non hanno il diritto di replica, anche se il presidente, prima di assumere le sue determinazioni, può chiedere spiegazioni in ordine alla denunciata situazione di irregolarità, ad esempio, in tema di rilevanza di una domanda o di correttezza di una contestazione.

In linea con uno scenario dibattimentale dai tempi serrati, l’art. 504 c.p.p. stabilisce che il presidente (o il giudice monocratico) decide sull’opposizione immediatamente con un provvedimento orale, anche non motivato, impartendo le disposizioni che reputa opportune per risolvere l'incidente; il presidente può dunque accogliere l’opposizione e quindi censurare la domanda ovvero escludere la contestazione oppure respingerla.

In giurisprudenza si è affermato che il provvedimento con cui il presidente decide su un’opposizione formulata ex art. 504 non è soggetto a gravame. Tuttavia in dottrina è stato esattamente osservato che può

profilarsi una stretta correlazione tra il tema delle opposizioni ed il diritto alla prova, dal momento che le decisioni presidenziali possono riflettersi sull'esercizio di quel diritto. Si pone quindi un problema nel caso in cui il presidente faccia un uso distorto del potere di censura: si tratta di chiarire se e quali siano i rimedi esperibili dalla parte che si ritiene penalizzata dall'esercizio dei poteri ex art. 504. Due sono le situazioni che possono essere prospettate. Se il presidente ha censurato una domanda (ovvero ha escluso una

contestazione) che invece. era ammissibile e ciò si traduce nell'impossibilità di assunzione di una prova ritenuta decisiva, appare esperibile il ricorso per -cassazione ai sensi dell'art. 606 c. 1 lett. d. Se, invece, il presidente, nonostante l’opposizione, ha dato ingresso ad una domanda illegittima ovvero ad una contestazione non consentita, si deve ritenere che le dichiarazioni così acquisite siano inutilizzabili,

rientrando tale previsione nell'ambito di applicazione dell'art. 191 c.p.p.; alla medesima conclusione deve giungersi nel caso in cui l’esaminato nonostante l'opposizione, risponda prima che il presidente abbia escluso la domanda.

283

COLAMUSSI, In tema di domande suggestive nell'esame testimoniale, Cass. Pen. 1993, 1801; FRIGO, sub art. 499 c.p.p., in Comm. Chiavario, V, 279; ILLUMINATI, Ammissione e acquisizione della prova

nell'istruzione dibattimentale, in FERRUA-GRIFANTINI-ILLUMINATI-ORLANDI, La prova nel dibattimento penale, Torino 2002, 115; MAMBRIANI, Esame e controesame delle parti: spunti sistematici,

ANPP 1999, 467; MANZIONE, Le nuove “regole” per l'esame testimoniale (a proposito dell'art. 499

c.p.p.), CP 1991, 1485; PAULESU, Giudice e parti nella “dialettica” della prova testimoniale, Torino 2002,

parte di testimonianza) assunta con modalità non rispettose dell'art. 499 c.p.p. non può perciò essere utilizzata ai fini del decidere; diversamente, la sentenza è, per ciò solo, ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 606 comma I, lett. c)284285.

Tuttavia, il più recente orientamento giurisprudenziale ha affermato che la

violazione delle regole per l’esame fissate dagli artt. 498 comma 1 e 499 non dà luogo né alla sanzione di inutilizzabilità, poiché non si tratta di prove assunte in violazione di divieti posti dalla legge, bensì di prove assunte con modalità diverse da quelle prescritte, né di nullità, atteso il principio di tassatività vigente in materia e posto che l’inosservanza delle norme indicate non è riconducibile ad alcuna delle previsioni delineate dall’art. 178286.

Nel documento Disciplina e tecnica dell'esame incrociato (pagine 123-125)