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Esame incrociato e imputato

Nel documento Disciplina e tecnica dell'esame incrociato (pagine 99-102)

L’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, rubricato come “Diritto ad un processo equo”,

216

Trib. Brescia, 13.3.1991, Bartolomelli, ANPP 1992, 257.

217

AVANZINI, La reiterazione del controesame, DPP 1997, 1365

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In ogni caso è bene evidenziare che il giudice, ai sensi dell'art. 506, può far propria la domanda che “esorbita” dai limiti dell'esame diretto o del controesame.

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In senso parzialmente difforme, nella giurisprudenza di merito, si è invece ammessa la possibilità di effettuare un nuovo controesame nei casi in cui in sede di riesame siano emerse circostanze nuove (si veda Trib. Brescia, 13.3.1991, Bartolomelli, ANPP 1992, 257).

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In giurisprudenza si pure ammesso che il giudice possa autorizzare il testimone a rendere dichiarazioni spontanee integrative delle risposte, purché pertinenti al tema di prova, sia nel corso dell'esame incrociato che in un momento successivo, quando il teste di sua iniziativa ritenga di presentarsi di nuovo a deporre; in entrambi i casi le dichiarazioni possono essere legittimamente utilizzate per la decisione (Cass. sez. V 9.6.1993, Tiscione, CP 1995, 96)

stabilisce, al paragrafo 3, che “ogni accusato ha diritto di difendersi

personalmente o avere l’assistenza di un difensore di sua scelta” e la lettera

d) dello stesso par. 3 prevede che “l’accusato ha diritto di “esaminare o far

esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l’esame di testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico”.

L'art. 111 Cost., così come novellato nell'anno 1999 dispone, tra l’altro, che “la persona accusata di un reato abbia la facoltà (si noti: non il diritto)

davanti al giudice di interrogare o far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico”, nonché “di ottenere la convocazione l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa”.

L'art. 498 c.p.p., da parte sua, indica soltanto il difensore come titolare del potere di effettuare l’esame incrociato.

Invece l’art. 526 comma 1 bis c.p.p., prevede, però, che “la colpevolezza

dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’esame da parte dell’imputato o del suo difensore”.

Ne consegue che se da una parte l’art. 498 non prevede la possibilità che l’imputato ponga domande in via diretta, dall’altra sembrerebbe poterlo fare ai sensi dell'art. 526, comma 1 bis c.p.p.

In realtà è da ritenere che in tal modo si sia voluto semplicemente riprodurre,

senza correzioni, il testo del nuovo comma 4 dell'art. 111 Costituzione221.

La giurisprudenza di merito aveva deciso, alla luce del nuovo comma 3

dell'art. 111 Cost., che l’imputato avesse senz’altro il diritto di condurre

personalmente il controesame del testimone a carico 222.

La Suprema Corte tuttavia ha, però, negato fondamento all’asserita facoltà dell’imputato di esaminare direttamente il testimone, tenendo

221

PISANI M., L’imputato che interroga (o “esamina”), in DPP, 2007, 515

222

conto soprattutto dell’assenza di un’analitica regolamentazione dell’esercizio di siffatto diritto223224.

Deve peraltro rilevarsi che la possibilità, in capo all’accusato, di interrogare personalmente le fonti d’accusa risulta sostanzialmente superflua: attraverso il confronto (cfr. artt. 211 e 212), l’imputato ha già la possibilità di contestare a testimoni, coimputati, etc. eventuali dichiarazioni che egli ritiene non

veritiere225. Senza i necessari correttivi legislativi, che diano attuazione al

precetto costituzionale, deve perciò ritenersi preclusa all’imputato la

possibilità di condurre personalmente l’esame incrociato226.

223

Cass., Sez. V, 03.03.2003, Figini, in CP, 2004, 442 ss..

224

Cass., Sez. VI, 27.01.2005, n. 2595, M. e altri, in CP, 2006, 2216, 1582. In quest'ultimo caso il ricorrente aveva dedotto una violazione di legge “con riferimento all'art. 111 Cost., per non essere stato consentito all'imputato di interrogare direttamente la teste”. La Suprema Corte ha così motivato il rigetto della proposta impugnazione: “trattasi di un principio di garanzia le cui modalità concrete di attuazione sono all'evidenza

rimesse al legislatore ordinario, che è lasciato libero di scegliere tra le due possibilità (interrogare liberamente o far interrogare), in funzione del modello di difesa (tecnica o personale) previsto nei diversi procedimenti. Il legislatore, con scelta costituzionalmente legittima, ha posto come regola generale che l'imputato sia assistito da difensore tecnico e che l’esame testimoniale sia condotto dal difensore (art. 498 c.p.p.) ... Né a diverse conclusioni può giungersi sulla base dell'art. 526 comma 1-bis c.p.p., che, alfine di introdurre nel codice la regola di inutilizzabilità probatoria di cui all'art. 111 comma 4 Cost., ha trascritto il testo della norma costituzionale che inibisce l'utilizzazione delle dichiarazioni rese da chi, per libera scelta si è sempre volontariamente sottratto all’esame da parte dell’imputato o del suo difensore. Quest’ultimo enunciato disgiuntivo, mentre ha un senso rilevante nel testo costituzionale (che, peraltro, menziona l'interrogatorio e non l'esame), perché copre entrambe le possibili soluzioni che il legislatore ordinario potrebbe attuare, rimane senza efficacia nel codice, ove non è prevista una disciplina positiva dell’esame da parte dell’imputato”.

La Corte di Cassazione, infine, ha concluso: “Nell’attuale ordinamento compete al difensore la

rappresentanza dell’imputato per ogni attività processuale, salvo che non sia espressamente riservata personalmente all’imputato stesso. Ne consegue, come è stato rilevato in dottrina224, che tale enunciato, per la parte in cui si riferisce all’imputato, allo stato, è di fatto inapplicabile, mancando qualsiasi disposizione che autorizzi l’imputato a condurre personalmente l’esame, in sostituzione o in aggiunta al suo difensore”. 225

FILIPPI, A proposito di "giusto processo". l'imputato diventa attore della cross examination, DPP 2000, 1237.

226

E’ controverso se il difensore del testimone ex art. 197 bis sia legittimato a porre domande al proprio

assistito. Più convincente appare la soluzione negativa, in quanto il difensore del testimone assistito, il cui

intervento è previsto in funzione di garanzia, non riveste la qualifica di “parte”. Il difensore, peraltro, potrà esplicare il potere di veto ex art. 504 e, soprattutto, segnalare le domande “insidiose”, a cui il testimone può legittimamente sottrarsi a norma del c. 4 dell'art. 197 bis (si veda CESARI, Prova (acquisizione della), D.pen., II Agg, 2004, 694; PAULESU, Giudice e parti nella “dialettica” della prova testimoniale, Torino 2002, 221; contra, nel senso che il difensore può porre domande al proprio assistito, nell'ambito di un esame sui generis, G. CONTI, La formazione della prova in dibattimento, in AA.VV., Giusto processo e prove

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