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I poteri del giudice nella conduzione dell’esame

Nel documento Disciplina e tecnica dell'esame incrociato (pagine 129-133)

7. Le regole dell’esame incrociato

7.6. I poteri del giudice nella conduzione dell’esame

La tecnica dell’esame incrociato non comporta un’assoluta libertà di iniziativa in capo alle parti. L’art. 499 c.p.p. prevede infatti due forme di controllo del giudice (presidente del collegio o giudice monocratico) sullo svolgimento e sulle modalità dell’esame, a tutela l’una della personalità del testimone (comma 4), l’altra della genuinità della prova (comma 6).

In dottrina si è sostenuto che l’intervento del presidente deve essere “in negativo”, nel senso di impedire di oltrepassare i limiti normativamente

individuati, ma non “in positivo”, nel senso di sovrapposizione o

297

Cass. Sez. Unite 24.1.1996, Panigoni, CP 1996,2892; in senso adesivo PAULESU, Giudice e parti nella

"dialettica " della prova testimoniale, Torino 2002, 217. 298

Si riportano alcune massime della Suprema Corte in materia di documenti:

Cass. sez. III 12.1.2006, M.E., CED 233485: la consultazione nel corso del dibattimento del verbale di accertamento delle violazioni previdenziali redatto da altri colleghi da parte del funzionario dell’INPS chiamato a deporre come testimone non è sanzionata da nullità e deve ritenersi consentita dall'imputato che non si sia ad essa opposto.

Cass. sez. IV 29.10.1999, De Stefani, CED 216689: ha affermato che non c'è prova testimoniale se l’agente di p.g., dopo aver consultato documenti da lui redatti, costituiti dalle annotazioni di osservazioni giornaliere di giuoco d’azzardo, non sia in grado di ricordare e si richiami, perché nulla ricorda, al testo consultato. Cass. sez. III 15.12.1998, Ciriello, CED 209504: poiché il verbale di constatazione redatto da un gruppo di sottufficiali e ufficiali della Guardia di finanza, in sede di verifica fiscale, è un atto riferibile all'intera équipe - e, quindi, a maggior ragione, a chi la dirige e coordina, che lo sottoscrive assumendosene l’integrale paternità e responsabilità - è legittima l’autorizzazione, all’ufficiale che lo firmò, a consultarne il contenuto in aiuto alla memoria.

Cass. SU 24.1.1996, Panigoni, CP 1996, 2892: ha ritenuto utilizzabili le dichiarazioni rese da un ufficiale di polizia giudiziaria in ordine a prospetti, da lui redatti, contenenti dati numerici relativi a quantitativi di tabacco ceduti da singoli coltivatori a una società commerciale risultata destinataria di premi da parte dell'AIMA, dati che l’ufficiale aveva elaborato sulla scorta di dichiarazione rese dai predetti coltivatori e che aveva consultato in aiuto alla memoria, dandone lettura, durante l'esame dibattimentale.

Cass. sez. I 27.7.1995, Palmentieri, CED 202682: ha ritenuto legittima l’utilizzazione della testimonianza resa da un dipendente della S.i.p. anche se nel corso della deposizione si sia resa necessaria la consultazione dei dati contenuti in un tabulato di telefonate, trattandosi di un’operazione di semplice lettura, come tale non implicante alcune conoscenze particolari di natura scientifica e, quindi, la nomina di un perito.

sostituzione, ancorché parziale, all’iniziativa delle parti, attraverso sostituzioni, modificazioni o manipolazioni della domanda ritenuta censurabile o intromissioni nell’esame o nel controesame con domande correttive o aggiuntive299.

In giurisprudenza tuttavia si è affermato che non ha fondamento la tesi

secondo cui l’esame incrociato non comporterebbe alcun limite nella proposizione di domande, rilievi e precisazioni da parte della difesa, in quanto la nozione di esame incrociato non può essere identificata con la libertà, priva

di ogni vincolo, di muovere domande a scelta esclusiva della difesa300.

Parimenti, non è ravvisabile alcuna lesione del diritto di difesa nell’intervento del presidente che chieda precisazioni al teste circa il contenimento di una

risposta conseguente ad una domanda formulata dal difensore301.

Ai sensi del comma 4 dell’art. 499, il presidente deve curare che l’esame sia condotto nel rispetto dei diritti della personalità dell'esaminando; si tratta di un interesse extraprocessuale che tutela il testimone in quanto persona. Tale limite non riguarda tanto l’oggetto della testimonianza, ma le modalità e

la forma con cui sono proposte le domande302, così da evitare che le parti,

specie in sede di controesame, giungano ad offendere o ad aggredire verbalmente il deponente, come, invece, può verificarsi nei sistemi di

common law. L’ampiezza della previsione normativa consente di estendere la

tutela accordata dal comma 4 a tutte le persone che si sottopongono all’esame, anche diverse dal testimone.

L’art. 499, comma 6 affida al presidente del collegio il potere di vigilare

sulla legalità dell’esame, attribuendogli il compito di stabilire, caso per caso,

299

FRIGO, in Commento Chiavario, V, 281

300

Cass. sez. I 17.12.1992, Fiannaca, CED 194366; analogamente, AMODIO, Il modello accusatorio

statunitense e il nuovo processo penale italiano: miti e realtà della giustizia americana, in AMODIO-

BASSIOUNI (a cura di), Il processo penale negli Stati Uniti d'America, Milano, 1988, VII, 388.

301

Cass. sez. I 5.12.1994, Rizzo, CED 200241

302

la pertinenza e l’utilità delle domande (sono quindi inammissibili le domande divaganti o di mera curiosità)303, la genuinità delle risposte, la lealtà dell’esame e la correttezza della contestazione. Con riguardo a

quest’ultimo profilo, a seguito della modifica introdotta all'art. 15 l. 1 marzo

2001 n. 63, il giudice può verificare personalmente304, di esibire il verbale

nella parte in cui la dichiarazione è stata utilizzata per la contestazione305.

Si tratta di una modifica che non ha una vera portata innovativa306, la quale, è

finalizzata, a contrastare quella giurisprudenza, formatasi in epoca antecedente, alla novella n. 63/2001, secondo cui, in caso di contestazione, era ammissibile l’acquisizione dell’intero verbale, e non solo del “precedente difforme”.

Un controllo più attento da parte del giudice è richiesto nel caso di audizione del minore parte lesa di delitti contro la libertà personale attinenti la sfera sessuale. In tal caso il potere discrezionale del presidente di intervenire nell’esame del teste al fine di assicurare la pertinenza delle domande, la genuinità delle risposte, la lealtà dell’esame, la correttezza delle contestazioni deve essere particolarmente pregnante, considerate la naturale fragilità emotiva e le scarse capacità critiche connesse all’età del teste307.

Il potere presidenziale previsto dall’art 499 comma 6 trova peraltro una limitazione in relazione al controesame, durante il quale la parte che lo

conduce può legittimamente formulare domande in maniera suggestiva308;

303

SPACCASASSI, Considerazioni in tema di esame testimoniale, in ANPP 1991, 496.

304

RUGGERI, Commento all'art. 15 L l marzo 2001, n. 63, in LP 2002, 275.

305

C. CONTI, Principio del contraddittorio e utilizzabilità delle precedenti dichiarazioni, in DPP 2001, 594; S. RUGGERI, Commento all'art. 15 L l marzo 2001, n. 63,in LP 2002, 275, il quale correttamente sottolinea come la verifica possa estendersi anche alle dichiarazioni raccolte in sede di indagini difensive, essendo utilizzabili ex art. 391 decies comma 1 anche per le contestazioni a-norma dell’art. 500 c.p.p.

306

CARCANO-MANZIONE, Il giusto processo. Commento alla legge I marzo 2001, n. 63, Milano 2001, 49; MARZADURI, Nuove contestazioni per un reale contraddittorio, GI 2001, n. 13, 53.

307

Cass. sez. III 15.11.2002, Marasco, CED 223227.

308

tuttavia, anche in questo caso il presidente può escludere le domande lesive della libertà morale dell’esaminando e del rispetto alla persona.

In giurisprudenza si è affermato che esula dai poteri conferiti al presidente quello di dettare regole di carattere generale da seguire durante l’esame testimoniale, atteso che trovano applicazione quelle dettate dal legislatore, le

quali devono essere osservate anche da chi deve dirigere il dibattimento309.

Inoltre ai sensi dell’art. 506, comma 2 c.p.p. il giudice “ […] può rivolgere

domande ai testimoni, ai periti, ai consulenti tecnici, alle persone indicate nell’articolo 210 ed alle parti già esaminate, solo dopo l’esame e il controesame”. In ogni caso resta salvo il diritto delle parti di concludere

l’esame secondo l’ordine indicato negli articoli 498, commi 1 e 2, e 503, comma 2.

Nel caso in cui il giudice, dopo aver effettuato delle domande al teste a norma dell’art. 506 comma 2, non consenta alle parti di concludere l’esame, si

verifica una nullità a regime intermedio ex art. 178 comma 1 lettera b) o c) in relazione all’art. 180, sanabile ai sensi dell’art. 182 se non eccepita dalla parte interessata immediatamente dopo il compimento dell’atto310. Pacifico l’obbligo per il giudice di non ledere il rispetto delle persone e di evitare domande nocive (regole sulla cui osservanza deve, peraltro, vigilare il giudice medesimo) e di essere rigorosamente imparziale nel formulare le domande, non si ravvisano ostacoli affinché egli possa porre tutte le domande ammesse durante la cross examination e, quindi, anche quelle suggestive.

309

Cass. sez. I 28.10.1996, De Giglio, DPP 1997, 41.

310

8. Esame a distanza delle persone che collaborano con la giustizia e degli

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