3. Le attività preliminari al dibattimento
3.1. La citazione di testimoni, periti e consulenti tecnici
3.1.5. Il termine per la presentazione della lista
In base all’art. 468 c.p.p. “Le parti che intendono chiedere l’esame di
testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell'articolo 210 devono, a pena di inammissibilità, depositare in cancelleria, almeno sette giorni prima della data fissata per il dibattimento, la lista con l’indicazione delle circostanze su cui deve vertere l’esame”.
In giurisprudenza, è ormai consolidato l’orientamento secondo cui il termine di sette giorni, previsto dall'art. 468, deve essere riferito alla data di effettiva trattazione del processo e non a quella apposta sul decreto di citazione a giudizio.
La Cassazione, infatti, ha ribadito che nel caso di rinvio dell’udienza prima dell’apertura del dibattimento, le parti conservano la facoltà di presentare la lista testi fino a sette giorni prima della data fissata per la nuova udienza80. Nelle ipotesi in cui il dibattimento venga rinviato “a nuovo ruolo” oppure “a udienza fissa”, ma prima che sia esaurita la fase degli atti introduttivi, le parti riacquistano interamente i diritti non espressamente vietati da precise disposizioni normative e quindi anche quello di depositare la lista testimoniale antecedentemente all’udienza di rinvio, in relazione alla quale va computato il relativo termine finale.
Parimenti in dottrina, si è affermato che, nel caso in cui il processo dovesse essere rinviato prima che sia stata dichiarata l’apertura dell’istruttoria processuale, si potranno ancora domandare le prove orali oppure aggiungere ulteriori testimoni a quelli precedenti, poiché la disposizione normativa non precisa, in modo perentorio, che il giudizio dibattimentale debba essere chiamato la prima volta dal giudice. Pertanto, i sette giorni dovranno sempre essere conteggiati fino a quando non viene esternata dal soggetto
80
giurisdizionale la dichiarazione dell'art. 492 c.p.p.81 82. La Suprema Corte ha precisato che detto termine, va inteso come intero e libero, a norma dell’art. 172 c.p.p.83.
Secondo un opposto e minoritario indirizzo, in dottrina, si è affermato che lo stesso tenore letterale dell'art. 468, ove si usano le parole “almeno sette giorni prima della data fissata per il dibattimento” e non “almeno sette giorni prima del dibattimento”, fa pensare che si sia voluto far riferimento alla sola (prima) udienza fissata dal decreto che dispone il giudizio. Tale soluzione è accolta da tale indirizzo dottrinario anche tenendo conto della ratio della norma, di motivi di economia e concentrazione processuale e dell’esigenza di parità di trattamento di identiche situazioni giuridiche, che verrebbero a distinguersi
solo per una ragione casuale come il rinvio dell’udienza84.
81
CREMONESI, Dalla lista dei testi alla prova contraria, cit., 110.
82
Questo orientamento è stato costantemente seguito dalla Cassazione come risulta dalle massime che
seguono.
La non intervenuta apertura del dibattimento alla prima udienza, prima del disposto rinvio a nuova udienza, permette di riconoscere questa come effettiva prima udienza dibattimentale ai fini degli adempimenti disciplinati dall'art. 468 e non rende illogica né scorretta l’equiparazione di tale situazione a quella del rinvio del dibattimento a nuovo ruolo, per cui, secondo la giurisprudenza di legittimità consolidata, è ritualmente depositabile la lista dei testi. Nel caso di specie la lista testimoniale del p.m. non venne depositata almeno sette giorni prima della prima udienza dibattimentale, ma questa udienza fu rinviata preliminarmente, prima dell’apertura del dibattimento, perché si provvedesse alla citazione della persona offesa, che non risultava essere stata citata per la prima udienza. Differito il procedimento, con riferimento alla nuova udienza nel rispetto del termine, il p.m. depositò la sua lista testimoniale che fu ammessa (Cass., 18 aprile 1997, Basciu,
Dir. pen. e proc. 1997, 809).
Nell’ipotesi in cui sia disposto il rinvio del dibattimento a udienza fissa prima che sia esaurita la fase degli atti introduttivi, è consentito alla parte depositare una nuova lista testimoniale, in quanto tale rinvio va equiparato a quello a nuovo ruolo, comportando l’obbligo del rinnovo della citazione a giudizio, di cui tiene luogo, per i presenti, l’avviso orale della nuova udienza. Ne consegue che, in tale ipotesi, le parti riacquistano interamente i diritti non espressamente esclusi da precise disposizioni normative e, quindi, anche quello di depositare la lista dei testi antecedentemente all’udienza di rinvio, in relazione alla quale va computato il relativo termine finale. Tale conclusione è conforme alla ratio dell'istituto in esame, che è quella di evitare l’introduzione di prove a sorpresa prima che il dibattimento abbia concretamente inizio (Cass., 16 dicembre 1996, Fazio Baffo, Riv. pen. 1997, 955).
Nell’ipotesi di rinvio dell'udienza prima dell’apertura del dibattimento, la parte civile conserva la facoltà di presentare la lista testi fino a sette giorni prima della data fissata per la nuova udienza. Infatti, la costituzione di parte civile effettuata nel giorno fissato per l’udienza poi rinviata non comporta la decadenza prevista dall’art. 70 comma 3 c.p.p. (Cass., 31 ottobre 1996, Papa, C.E.D. Cass., n. 207452).
83
Il termine di sette giorni prima della data del dibattimento, entro il quale le parti devono depositare la lista indicante le circostanze oggetto degli esami richiesti, va inteso come intero e libero, poiché l’art. 172 statuisce che in tal modo si computano le unità di tempo, quando sia stabilito solo il momento finale (Cass., 2 marzo 1994, Proietto, Giust. pen. 19915, 111, 59). Si veda anche la Rassegna Lattanzi-Lupo, VII, 20 ss.
84
Secondo la Cassazione è da escludersi l’inosservanza del termine di cui all'art. 468 comma I nel caso in cui il p.m. ometta di ripresentare o ripresenti tardivamente, rispetto alla nuova udienza cui il dibattimento sia stato rinviato, le istanze istruttorie che aveva già tempestivamente proposto in vista dell’udienza indicata nel decreto di cui all’art. 429 c.p.p., sulle quali la difesa
aveva potuto, quindi, regolarmente esercitare le sue attività di controllo85.
Con riferimento al termine di sospensione, la S.C. ha sostenuto, inoltre, che nel computo del termine per il deposito della lista testimoniale deve essere applicata la disciplina generale relativa alla sospensione dei termini durante il periodo feriale; di conseguenza, se il processo non rientra tra quelli che vengono trattati nel periodo feriale, anche il termine per il deposito della lista deve tenere conto della sospensione dei termini nel periodo feriale. Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che, a ragione della sospensione feriale, il termine per il deposito della lista dei testi in riferimento ad un processo fissato per il 16 settembre, dovesse essere determinato al 24 luglio, ed ha pertanto annullato con rinvio la decisione che era stata assunta in base ad una prova testimoniale indicata nella lista del pubblico ministero, depositata l'8 settembre, ammessa nonostante la decadenza dal termine eccepita dalla difesa86.