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L’inapplicabilità della disciplina dell’art 468 c.p.p ai documenti

3. Le attività preliminari al dibattimento

3.1. La citazione di testimoni, periti e consulenti tecnici

3.1.4. L’inapplicabilità della disciplina dell’art 468 c.p.p ai documenti

Secondo l’opinione prevalente sia in dottrina che in giurisprudenza, l’art. 468 limita la discovery preventiva alle sole prove personali, mentre quelle documentali possono essere prodotte direttamente in qualsiasi momento del dibattimento, fermo restando il diritto delle altre parti di esaminarle e di

chiedere eventualmente controprova ai sensi dell'art. 495 c.p.p.73.

Al riguardo, si è osservato che ciò trova spiegazione, da una parte, nella volontà di non ostacolare la produzione di prove che potrebbero essere reperite solo in extremis e, dall’altra, nella convinzione che siano rare le ipotesi in cui una prova documentale possa essere contrastata con prove testimoniali.

Si è detto, inoltre, che detta interpretazione può essere facilmente desunta, come argumentum a contrariis, dal comma 4-bis dell’art 468, poiché viene prescritto che, nella fase preliminare al processo, debbono essere annotati nella lista i verbali concernenti le prove orali acquisite in un altro procedimento. Di conseguenza, solo questi specifici atti devono essere indicati nella allegazione imposta dall’art. 468 (ubi lex voluit dixit, ubi noluit

tacuit). Non è doverosa, quindi, per i documenti una discovery anticipata, ma

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Cass., sez. 1, 25 ottobre 2004, n. 1594/05, Giannelli, C.E.D. Cass., n. 230774.

73cfr

si dovrà comunque, ai sensi dell'art. 495 comma 3 c.p.p., garantire

all’avversario la loro visione nel giudizio dibattimentale per poter replicare74.

In dottrina, peraltro, si è anche sottolineato che l’orientamento dominante, quantunque condivisibile sotto il profilo teorico della necessità di tutelare al massimo il diritto alla prova, rischia, specie nei processi di rilevanti dimensioni, di dare luogo ad inconvenienti pratici, dato che ripetute richieste di ammissione di documenti nel corso dell’esame di testimoni (con le conseguenti eventuali concessioni di termini a difesa) mal si conciliano con i

principi di economia processuale e di ragionevole durata75.

Si è poi fatto rilevare che il pubblico ministero è penalizzato, non potendo essere informato per tempo del contenuto di quanto vorrà introdurre la difesa dell’imputato se non al momento della presentazione in udienza delle carte processuali. L’altra parte, invece, è in grado di contestarli adeguatamente, per la discovery del fascicolo investigativo che si attua con l'art. 415-bis c.p.p. In altre parole, la documentazione dei soggetti privati costituisce per l’organo

inquirente una prova a sorpresa76.

Si è tuttavia sottolineato che, non essendo previsti termini o indicazioni preventive che condizionino l’ammissibilità della prova documentale, deve comunque essere data la possibilità alla parte controinteressata di ottenere un termine ai sensi dell'art. 477, anche per l’eventuale articolazione di una prova contraria77.

Sulla stessa linea si è espressa la Corte costituzionale, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 468 comma 1, 567 comma 2 e 495 comma 3 sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevedono che anche la richiesta di ammissione di documenti

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CREMONESI, Dalla lista dei testi alla prova contraria. Partita a scacchi fra accusa e difesa, in Dir. e

giust. 2006, n. 20, 110. 75

ANDREAZZA, Gli atti preliminari al dibattimento nel processo penale, 2004, 101.

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CREMONESI, Dalla lista dei testi alla prova contraria, cit., 110.

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segua il medesimo regime previsto dal citato art. 468 e cioè mediante tempestivo deposito della lista; la Corte ha osservato, infatti, che la dedotta difficoltà di esaminare le prove documentali di cui è chiesta l’ammissione può essere agevolmente superata mediante la concessione di un termine ai sensi dell’art. 477 comma 278.

La Cassazione ha poi ribadito che l’ammissione di prove documentali nel dibattimento non è subordinata alla condizione della loro preventiva indicazione nella lista di cui all'art. 468, che si riferisce esclusivamente alla richiesta di esame di testimoni, periti e consulenti tecnici (ed ora anche di persone ex art. 210), e quindi alle circostanze ed ai fatti oggetto dell’esperimento di tali prove; tale conclusione, d’altro canto, si desume anche dal comma 4-bis del medesimo articolo, secondo cui deve essere espressamente richiesta, unitamente al deposito della lista, l’acquisizione dei

verbali delle prove assunte in altro procedimento79.

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C. cost., 6 luglio 1994, n. 284,in Cass. pen. 1995, 19.

Il giudice rimettente lamentava che uno “sbarramento” all'ammissibilità della prova documentale comporterebbe, in primo luogo, una disparità di trattamento tra mezzi di prova di "eguale valenza" (testimoniale e documentale), nonché la violazione del principio di uguaglianza fra le parti pubblica e private potendo queste conoscere in anticipo gli atti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero al quale, sarebbe preclusa la conoscibilità delle produzioni delle parti private fino al momento in cui esse ne chiedano l'ammissione ai sensi dell'art. 493 comma 2; poi, un pregiudizio per la difesa che dinanzi ad una prova documentale introdotta senza preavviso sarebbe impossibilitata ad adeguatamente difendersi". Ritiene la Corte con la sentenza n. 203 dei 1992 (CP 1992, 2314) che “la difficoltà di esaminare le prove documentali

di cui è chiesta l'ammissione può essere ben superata con la concessione del termine previsto dall'art. 477 comma 2, che prevede la possibilità di sospendere il dibattimento nell'eventualità in cui si ravvisano ragioni di assoluta necessità”, fra le quali è senz'altro da ricomprendere - come scritto nella sentenza della medesima

Corte n. 284 del 1994 – “l’esigenza di esaminare adeguatamente le prove indicate dalla altre parti, al fine di

opporsi all'ammissione delle stesse o di dedurre prova contraria”. Pertanto, garantito il diritto alla

controprova ai sensi dell'art. 495 comma 2 e dell'art. 468 comma 4, nonché il rispetto del termine dell'art. 477 comma 2 le parti, sia pubblica che private, si trovano in posizione di assoluta parità ed in grado di esercitare l'accusa e la difesa”. Nella giurisprudenza di legittimità si veda Cass., sez. IL 22.11.1994 e Cass. sez. VI, 13.12.1994.

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