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Il controesame

1.3. L’esame incrociato come strumento come strumento di conoscenza giudiziaria

1.4.2. Il controesame

Il controesame è condotto dalla parte che ha un interesse contrario a quella

che ha chiesto l’esame del testimone. Il controesame è eventuale, nel senso che la controparte ha “facoltà” di porre domande alla persona già sentita nell’esame diretto208209.

Come esattamente ha affermato la giurisprudenza, il controesame del teste è una sequenza strutturale della testimonianza dibattimentale e componente del suo metodo, donde nessuna disposizione processuale ne subordina

l’ammissibilità ad una preventiva richiesta210. Ciò a dispetto della prassi

conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in precedenza. Va, peraltro, messo in luce che, se il testimone, rispondendo alla domanda di chi l'ha introdotto, si limita a confermare le dichiarazioni precedentemente rese, le altri parti possono effettuare il controesame; in tal modo, viene garantita l'attuazione del contraddittorio in chiave soggettiva.

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In dottrina si registrano orientamenti differenti circa l’effettiva portata del controesame. Secondo una visione maggiormente ancorata al modello di common law, il controesame è uno strumento decisivo nell'agone processuale, da cui dipende l'accertamento della “verità” come ricostruita attraverso la testimonianza (si veda STEFANI, L'accertamento della verità in dibattimento, Milano 1995, 94. In termini sostanzialmente analoghi CARPONI SCHITTAR-HARVEY CARPONI SCHITTAR, Modi dell'esame e del

controesame I, Milano 1992, 61).

Secondo un’altra parte della dottrina le differenze di quest'istituto rispetto al modello anglosassone, il controesame costituisce un elemento sì importante nell'economia processuale ma rimane strettamente collegato ad altri momenti rilevanti del processo, come la presentazione delle prove e la discussione finale (AMODIO, L'esame incrociato tra gli insegnamenti della prassi angloamericana e le scelte del legislatore

italiano, in STONE, La cross-examination. Strategie e tecniche, Milano 1990, XV). 209

sulle tecniche e sulle strategie del controesame, corredate anche da numerose esemplificazioni, cfr., diffusamente, CAROFIGLIO, Il controesame. Dalle prassi operative al modello teorico, Milano 1997, 13 e s.; CARPONI SCHITTAR-HARVEY CARPONI SCHITTAR, Modi dell'esame e del controesame II, Milano 1994, 219 s.; DE CATALDO NEUBURGER, Esame e controesame nel processo penale, Padova 2000, 176 e s.; STEFANI, L'accertamento della verità in dibattimento, Milano 1995, 171s.; STONE, La cross

examination. Strategie e tecniche, Milano 1990, 339 s. 210

invalsa nei Tribunali dove spesso il controesame viene chiesto dalle parti al giudice in sede di richiesta prove

La centralità del controesame nella formazione della prova dibattimentale trova una conferma anche nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti

dell’uomo211, la quale in più occasioni ha affermato come la mancata

possibilità di controinterrogare i soggetti che abbiano reso dichiarazioni a carico dell’imputato comporti una violazione dell'art. 6, comma 1 e 3, della Convenzione dei diritti dell’uomo.

Il controesame può avvenire sui fatti ovvero sulla credibilità del testimone, o ancora su entrambi gli oggetti. Il controesame sulla credibilità tende a far dichiarare al testimone fatti che dimostrano la non credibilità di quest’ultimo (art. 194 comma 2).

Il controesame sui fatti tende 1) a far dichiarare al testimone un fatto diverso

o contrario a quello esposto nell’esame diretto; 2) o ad ottenere dal dichiarante una spiegazione alternativa del fatto stesso; 3) o, infine, a far ammettere fatti che contraddicono le conclusioni alle quali è pervenuta la controparte.

In questo caso nel controesame non possono essere poste domande su fatti

completamente avulsi dal contesto sviluppato dall’esame, anche se la

natura stessa del controesame porterà a proporre domande tendenti a fare emergere aspetti rimasti in ombra e idonei a dare una diversa prospettiva ai fatti stessi o magari vere e proprie circostanze nuove

Il controesame sulla credibilità non ha limiti diversi da quelli derivanti dalla

necessaria “pertinenza delle domande”, il cui parametro “aperto” è fissato nell’art. 194 comma 2 c.p.p., con riguardo a tutte le circostanze il cui accertamento è necessario per valutare la credibilità del teste e con il solo limite specifico, quando il teste sia l’offeso dal reato, costituito dal divieto di

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domande sulla sua personalità, salvo quelle necessarie a valutare il fatto

dell’imputato in relazione al comportamento dell’offeso medesimo212.

Quest’interpretazione sembrerebbe non essere seguita in giurisprudenza

in maniera non pienamente persuasiva, si è affermato che, in sede di controesame, sono inammissibili le domande su circostanze diverse da quelle indicate nella lista da chi ha chiesto l’esame del teste, perché, se così non fosse, verrebbero frustrati i termini temporali ed i limiti di ammissibilità prescritti per l’ingresso delle prove indicate dalla parti213.

In ogni caso deve ritenersi che nel controesame il legame tra le domande e le

circostanze indicate nella lista testimoniale deve essere più elastico e che

rispetto all’esame esiste una zona franca ove le parti possono svolgere incursioni senza essere vincolate da preventive deduzioni. E’ l’area occupata

da quanto attiene alla credibilità della fonte di prova sottoposta ad esame214.

Nel controesame sono ammesse le domande-suggerimento. In verità, in base al codice le domande-suggerimento sono consentite a quella parte che ha un interesse differente da quello della parte che “ha chiesto la citazione del testimone” (art. 499 comma 3); il loro scopo è sia quello di saggiare come reagisce il testimone, sia quello di far cadere quest’ultimo in contraddizione. Con ciò si dà attuazione al principio secondo cui la prova capace di resistere alle suggestioni è quella che più si accredita.

Nel caso in cui il teste, dopo aver reso l’esame diretto, non può essere controesaminato, occorre distinguere. Se l’impossibilità al controesame è

dovuta ad una impossibilità di natura oggettiva, come la morte del

dichiarante, le precedenti dichiarazioni possono essere acquisite ex art. 512 (cfr. art. 512); se invece il teste si è liberamente sottratto al controesame,

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Per una rassegna della giurisprudenza della Corte europea cfr. UBERTIS, Diritto alla prova nel processo

penale e Corte europea dei diritti dell'uomo, in, RIDPP 1994, 489-503. 213

Cass. sez. IV 23.3.2005, M., CED 232243; in senso conforme Cass. sez. I 5.11.1996, Di Gennaro, Cass. Pen. 1998, 2037, con nota critica di CONFORTI.

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opera la regola fissata dall'art. 526 comma 1 bis, e quindi le precedenti dichiarazioni non possono essere usate contra reum.