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Il divieto di domande nocive

Nel documento Disciplina e tecnica dell'esame incrociato (pagine 116-119)

7. Le regole dell’esame incrociato

7.2. Il divieto di domande nocive

L’art. 499 c.p.p.257 prevede il divieto di domande nocive e quello di domande

suggestive nell’esame.

257

In riferimento all’art. 499 c.p.p. si veda: AMODIO, Il modello accusatorio statunitense e il nuovo

processo penale italiano: miti e realtà della giustizia americana, in AMODIO-BASSIOUNI (a cura di), Il processo penale negli Stati Uniti d'America, Milano 1988, VII; AVANZINI, L'esame dibattimentale delle fonti di prova personali, in UBERTIS (a cura di), La conoscenza del fatto, Milano 1992, 39; A. Campo, Appunti in tema di ricognizione e ravvisamento, CP 1994, 2482; CANTONE, Le ricognizioni informali di cose diventano atti irripetibili, CI 1995, 1295; CARCANO-MANZIONE, Il giusto processo. Commento alla legge I marzo 2001, n. 63, Milano 2001; CAROFIGLIO, Il controesame. Dalle prassi operative al modello teorico, Milano 1997; CARPONI SCHITTAR-HARVEY CARPONI SCHITTAR, Modi dell'esame e del controesame, Milano 1992; CAVINI, Il riconoscimento informale di persone o di cose come mezzo di prova atipico, DPP 1997, 837; COLAMUSSI, In tema di domande suggestive nell'esame testimoniale, CP 1993,

1798; C. CONTI, Principio del contraddittorio e utilizzabilità delle precedenti dichiarazioni, DPP 2001, 592; CORBETTTA, Principio del contraddittorio e disciplina delle contestazioni nell'esame dibattimentale (artt. 499, 500, 503 c.p.p.), in TONINI (a cura di), Giusto processo. Nuove norme sulla formazione e

Con riguardo al primo divieto il comma 2 “Nel corso dell'esame sono vietate

le domande che possono nuocere alla sincerità delle risposte”. Si tratta di

quelle domande che, in quanto idonee a turbarne la libertà psichica, inducono il teste a mentire nel prosieguo dell’esame258.

La dottrina ha rilevato che, essendo modellato esclusivamente in funzione dell’interesse tutelato, senza alcuna definizione, neppure esemplificativa, e senza alcuna indicazione dei criteri di individuazione della qualità delle domande capaci di mettere in pericolo tale interesse, il precetto è del tutto generico e può prestarsi, da un lato, ad eccessivi lassismi, dall’altro ad abusive restrizioni, a seconda del punto di vista soggettivo e degli orientamenti ideologici e psicologici del presidente, titolare del potere di censura.

Peraltro deve rilevarsi che è difficile e forse impossibile fissare preventivamente una tipologia esauriente di domande nocive, poiché una stessa domanda può essere o non essere tale a seconda del contesto in cui è proposta e del soggetto a cui è rivolta; sicché il precetto generico e aperto

valutazione della prova, Padova 2001, 496; B. CORSO, Immagini e deontologie della cross examination, ANPP 1992,161; G. DEAN, In tema di “libertà” e “tassatività”delle forme nell'acquisizione probatoria (a proposito delle “Rcognizioni fotografiche”, RIDPP 1989, 826; DI CHIARA, La “nuova” istruttoria dibattimentale: attuazione del “giusto processo” metodo del contraddittorio e prova rappresentativa, FI

2001, V, 284; FANCHIOTTI, Cross examination, EGT, X, Roma 1991; FERRUA, La testimonianza

nell'evoluzione del processo penale italiano, in Studi sul processo penale II, Torino 1992, 87; FRIGO, sub art 498 c.p.p., in Comm Chiavario V, 219; ID., sub art. 499 c.p.p., in Comm. Chiavario V, 254;

GALBUSERA, Note sul riconoscimento informale all'udienza dibattimentale, GP 1995, III, 459; GULOTTA, Strumenti concettuali per agire nel nuovo processo penale, Milano 1990; ILLUMINATI,

Ammissione e acquisizione della prova nell'istruzione dibattimentale, in FERRUA-GRIFANTINI-

ILLUMINATI-ORLANDI, La prova nel dibattimento penale, Torino 2002, 73; MAMBRIANI, Esame e

controesame delleparti: spunti sistematici, ANPP 1999, 453; MANZIONE, Le nuove “regole” per l'esame testimoniale (a proposito dell'art. 499 c.p.p.), CP 1991, 1479; MARZADURI, Nuove contestazioni per un reale contraddittorio, GI 2001, n. 13, 49; PAULESU, Giudice e parti nella “dialettica” della prova testimoniale, Torino 2002; S. RUGGERI, Commento all’art. 15 L l marzo 2001, n. 63, LP 2002, 275;

SELVAGGI, Esame diretto e controesame, D. pen, IV, Torino 1990, 280; SOGGIU, Sul valore probatorio

delle ricognizioni fotografiche nell'interpretazione della giurisprudenza e della dottrina, RIDPP 1989,428;

SPACCASASSI, Considerazioni in tema di esame testimoniale, ANPP 1991,493; TRIGGIANI, La

ricognizione personale: struttura ed efficacia, RIDPP 1996,728; TUZZOLINO, Domande suggestive, organo giudicante e indagine preliminare, GI, 2000, 373.

258

risulta uno strumento utile, ma delicatissimo, che postula prudenza e professionalità in chi è chiamato ad utilizzarlo259.

Pertanto l’ambito delle domande nocive ha confini incerti. Ciò premesso, in questa categoria rientrano le domande maliziose, capziose o tendenziose e in genere tutte quelle che tendono ad influenzare la risposta, compromettendone la spontaneità, genuinità e veridicità. In particolare sono domande nocive le domande intimidatrici e le domande subornanti che, cioè, sottintendono rispettivamente minacce e lusinghe nei confronti del

testimone, quelle che cercano di innervosire il teste260 nonché, secondo

alcuni, le domande implicative, che danno per acclarato un fatto ancora da provare. Si tratta di un divieto di portata generale, che, dunque, si applica ad ogni fase dell’esame incrociato.

Si discute in dottrina circa l’ammissibilità delle domande “trabocchetto”, quelle, cioè, che presuppongono un fatto che l’esaminante sa essere falso.

Secondo la dottrina prevalente, domande del genere devono ritenersi

ammissibili in sede di controesame in quanto dirette a saggiare l’attendibilità e la credibilità del teste261 a condizione che l’esaminante si riferisca a fatti dei quali il testimone ha una conoscenza personale. In altri termini, la parte può

porre domande che si basano su un presupposto falso purché l’interrogato, se realmente conosce il fatto, sia in grado di riconoscere facilmente come falso quel presupposto262.

Un esempio di domanda trabocchetto è chiedere: “che parte aveva Gary

Cooper nel film trasmesso ieri alla televisione?” quando l’interrogante sa

benissimo che nel cast di quel film Gary Cooper non c’era.

259

FRIGO, in Commento Chiavario, V, 263 ss.

260

SELVAGGI, Esame diretto e controesame, D. pen, IV, Torino 1990, 283.

261

FERRUA, La testimonianza nell'evoluzione del processo penale italiano, in Studi sul processo penale II, Torino 1992, 102.

262

In questi termini e con queste limitazioni non si vede perché debba essere vietata una domanda che serve solo a saggiare la credibilità de teste. Se il teste ha visto il film, come sostiene di aver fatto, non avrà nessuna difficoltà a dare la risposta giusta perché saprà anche lui, che quell’attore non c'era.

Viceversa, devono sempre ritenersi inammissibili le domande ambigue o

equivoche, poiché tendono a provocare un errore inconsapevole da parte del

testimone o a sollecitare una risposta il cui senso possa far travisare il pensiero del deponente263.

Nel documento Disciplina e tecnica dell'esame incrociato (pagine 116-119)