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La consultazione di documenti

Nel documento Disciplina e tecnica dell'esame incrociato (pagine 125-129)

7. Le regole dell’esame incrociato

7.5. La consultazione di documenti

In deroga al principio della oralità delle risposte, il comma 5 dell’art. 499 c.p.p. prevede che il presidente possa autorizzare il testimone a consultare, in aiuto alla memoria, documenti da lui redatti. La consultazione può essere chiesta da colui che è esaminato, in qualità di testimone o di parte (in base al richiamo operato dall'art. 503 comma 2). Anche in questo caso, tuttavia, l’elemento di prova rimane la dichiarazione verbale resa dal teste e non lo scritto consultato287.

284

FRIGO, sub art. 499 c.p.p., in Comm. Chiavario V, 280.

285

Nel caso in cui un testimone, chiamato nuovamente a deporre a seguito di mutamento nella composizione del collegio e conseguente rinnovazione dibattimentale, si sia limitato a confermare le dichiarazioni precedentemente rese davanti al primo giudice è stata ravvisata un'ipotesi di inutilizzabilità della testimonianza con riferimento alla violazione del comma I, che prevede l'obbligo di proporre le domande su fatti specifici (Cass. sez. V 19.3.1993, Politi, in GUARINIELLO 357)

286

Cass. sez. II 4.7.2005, G., CED 23291.

287

AVANZINI, L’esame dibattimentale delle fonti di prova personali, in UBERTIS (a cura di), La

conoscenza del fatto, Milano 1992, 70; ILLUMINATI, Ammissione e acquisizione della prova nell'istruzione dibattimentale, in FERRUA-GRIFANTINI-ILLUMINATI-ORLANDI, La prova nel dibattimento penale,

In dottrina, si è precisato che “consultare” significa esaminare, fare riferimento, prendere spunto, ma non leggere e ripetere pedissequamente; la consultazione deve poi essere giustificata dalla necessità di aiutare la memoria, il che vuol dire che l’autorizzazione non può essere data o richiesta anteriormente all’esame, prima che emerga una difficoltà di ricordare e di rispondere con precisione.

La giurisprudenza ha, inoltre, chiarito che la consultazione ex art. 499 comma 5 non può sostituirsi completamente al ricordo risolvendosi, sostanzialmente,

nel ricordo di avere scritto288 ed inoltre si è soffermata ad operare una

differenziazione tra la consultazione dei documenti in aiuto della memoria di cui all’art. 499 c.p.p. e le contestazioni di cui all’art. 500 c.p.p.

Al riguardo ha precisato che, ai fini dell'applicazione del disposto di cui all'art. 499 comma 5, non può operarsi alcuna differenziazione tra il concetto di “aiuto totale” e quello di “aiuto parziale” della memoria nel ricordo di un fatto, atteso che la specificità della previsione in discorso rispetto a quella

della “contestazione” di cui all'art. 500 non sta nella “parzialità dell’aiuto”

ma nelle modalità del medesimo come pure nella diversa funzione dei due istituti. Quanto al primo di tali profili, l’aiuto viene dato al teste mostrandogli un documento da lui redatto mentre la “contestazione” avviene mediante il ricordo al teste di dichiarazioni da lui precedentemente rese e sulle quali egli abbia già deposto. In riferimento al secondo profilo (funzione) dalle dichiarazioni rese dal teste attraverso un aiuto della memoria il giudice può trarre elementi per la prova del fatto mentre dalla “contestazione” può

solo trarre elementi per valutare l’attendibilità e credibilità del teste289. Salvo

che vi sia l’accordo tra le parti, il documento consultato dal teste non viene perciò inserito nel fascicolo per il dibattimento e non può essere utilizzato in

288

Cass. sez. IV 29.10.1999, De Stefani, CED 216689.

289

chiave probatoria. Ai sensi dell’art. 136 comma 2 c.p.p. se il deponente si è avvalso dell’autorizzazione a consultare note scritte, ne è fatta menzione nel verbale di udienza.

In giurisprudenza si è chiarito che il giudice può autonomamente autorizzare

il teste alla consultazione di documenti da costui redatti, anche in mancanza di richiesta proveniente dall’interessato, posto che l’art. 499 comma 5 non subordina l’autorizzazione alla sola richiesta del teste290.

Un primo profilo problematico concerne l’individuazione della nozione di “documento”.

Secondo alcuni, oggetto della consultazione, devono essere i “documenti”,

nel senso indicato dall'art. 234 (compresi quindi i documenti non scritti, come le fotografie, le fonografie, ecc.), con esclusione dei documenti procedimentali, cioè di quelli relativi ad atti del procedimento, consultabili

invece dagli ufficiali ed agenti di p.g. a norma dell’art. 514 comma 2291.

Secondo altri, come risulta dalla lettura sistematica degli artt. 501 comma 2 e

514 comma 2, il termine è usato in maniera generica ed atecnica, ed è

comprensivo anche degli atti del procedimento292;

In ogni caso esclusa la consultazione di verbali di dichiarazioni predibattimentali che, eventualmente, potranno essere oggetto di

contestazione nel corso dell’esame293. Inoltre quando il documento consultato

dal teste non è preventivamente noto, esso deve essere reso conoscibile alle parti, sia per verificarne la provenienza ed i requisiti di utilizzabilità, sia per

formulare eventuali domande di chiarimento294

290

Cass. sez. VI 11.11.2004, D.W, CED 230801

291

AVANZINI, L'esame dibattimentale delle fonti di prova personali, in UBERTIS (a cura di), La

conoscenza del fatto, Milano 1992, 70; FRIGO, sub art. 499 c.p.p., in Comm. Chiavario V, 270 292

MANZIONE, Le nuove “regole” per l'esame testimoniale (a proposito dell’art. 499 c.p.p.), CP 1991, 1483

293

MAMBRIANI, Esame e controesame delle parti: spunti sistematici, in ANPP 1999, 469.

294

Ulteriori problemi derivano dalle modalità e dai tempi della consultazione. Secondo un primo indirizzo giurisprudenziale, la facoltà

prevista dal comma 5 è da intendersi secondo un’accezione ampia.

La giurisprudenza ha è affermato che non rileva il fatto che la consultazione, per il tempo trascorso e per le difficoltà di conservare il ricordo di servizi svolti con quotidiana frequenza, si sia risolta in una lettura pressoché integrale dell’atto, essendo la prova sempre costituita dalla deposizione testimoniale del

soggetto esaminato, e non dagli atti di polizia consultati295. La consultazione è

da ritenersi ammissibile anche nel caso in cui il “vuoto di memoria” del testimone sia assoluto, purché, ovviamente, il giudice provveda poi ad un’adeguata verifica dell’attendibilità del teste296.

Tuttavia le Sezioni Unite sono intervenute sull’argomento ed hanno ridimensionato l’ambito di applicazione della norma in esame. Pur affermando che oggetto di consultazione da parte degli agenti o ufficiali di p.g. possono essere anche i verbali contenenti dichiarazioni acquisite da testimoni, le SU hanno precisato che la facoltà di consultazione di documenti deve essere correlata all’oggetto della deposizione, distinguendo due diverse ipotesi. Se si tratta di un accertamento “storico” (quale, ad es., la ricostruzione di una rapina), il teste può esaminare gli atti compilati per il tempo sufficiente a richiamare alla memoria quel fatto; con la conseguenza che se il teste, dopo la consultazione, non è in grado dì ricordare nulla, viene meno il mezzo di prova, non essendo consentita la lettura del documento che trasformerebbe la consultazione legittima in lettura vietata. Se, invece, il teste

deve riferire su fatti che implicano dati numerici “anonimi”, la

consultazione “non può realizzarsi altrimenti che attraverso la lettura dei dati

risultanti da documenti redatti dal teste o, nel caso di ufficiale o agente di

295

Cass. sez. I 8.6.1994, Morabito, CED 199911.

296

polizia giudiziaria, da verbali e altri atti di documentazione dell’attività da lui svolta che tali dati riportano”. Ciò non comporta la violazione dell'art. 514

c.p.p., in quanto l’acquisizione al giudizio di elementi contenuti nei prospetti avviene per il tramite dell’esame e del controesame, con piena garanzia del contraddittorio e, quindi, dei diritti della difesa297298.

Nel documento Disciplina e tecnica dell'esame incrociato (pagine 125-129)