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Adempimento degli oneri e delle obbligazioni di somministrare

Nel documento Gli effetti del contratto di mandato (pagine 164-167)

CAPITOLO VI ECCESSO DI MANDATO

LE OBBLIGAZIONI DEL MANDANTE 1) Obbligazioni ed oneri a carico del mandante

3) Adempimento degli oneri e delle obbligazioni di somministrare

Per quanto concerne il contenuto degli oneri e degli obblighi previsti dall’art. 1719 c.c. si deve rilevare che: “Essi possono comprendere qualsiasi tipo di prestazione (consegnare, fare o dare) e che in caso di prestazione di consegnare oggetto della stessa potranno essere cose di genere (ad esempio denaro) che di specie”. (Luminoso 2007, 128).

Tale impostazione è seguita anche in giurisprudenza come emerge dalla seguente massima: “Nel caso in cui venga conferito ad una banca il mandato di incassare somme di danaro dall'estero in nome e per conto del mandante, incombe al mandante ex art. 1719 c.c. l'onere di presentare alla banca mandataria la documentazione valutaria necessaria per l'accreditamento della somma, o almeno di fornirle gli estremi dell'operazione di esportazione compiuta, perché

essa possa assumere le necessarie informazioni presso la banca emittente del benestare valutario”. (App. Milanco 22 giugno 1983, BBTC, 1985, II, 363).

In merito al tempo per l’esecuzione della prestazione, si afferma che i mezzi necessari per l’attuazione del mandato vanno somministrati in relazione alla necessità e quindi, se ne ricorrono i presupposti, anche subito dopo la conclusione del mandato (Bile 1961, 160; Luminoso 1984, 361), e che la somministrazione dei mezzi per adempiere alle obbligazioni contratte dal mandatario in nome proprio deve avvenire di regola successivamente alla conclusione del negozio gestorio, ma prima che le obbligazioni contratte dal mandatario divengano esigibili (Bile 1961, 160; Luminoso 1984, 362; Minervini 1957, 114).

Con riferimento a questo profilo nella giurisprudenza di merito è stato così deciso: “I rapporti di noleggio e di distribuzione di films sono, per la loro struttura, assimilabili, rispettivamente, alla locazione ed al mandato; di conseguenza, ai medesimi sono applicabili in via analogica da un lato gli artt. 1575 n. 3 e 1585 c.c., dall'altro l'art. 1719 c.c., i quali impongono al locatore di garantire al conduttore il pacifico godimento delle cose locate ed al mandante di fornire al mandatario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato. Nella fattispecie, pertanto, la "Blues Film", cedente dei diritti di utilizzazione economica di opere cinematografiche, si pone nei confronti della "T.V.S. Departement Telecinema", cessionaria di questi diritti, in una situazione parificata a quella del locatore nei confronti del conduttore o del mandante nei confronti del mandatario, e, perciò, è obbligata sia a garantire il pacifico godimento dei diritti trasmessi, sia a fornire i mezzi indispensabili per consentire di far portare a compimento il mandato conferito”. (Trib. Roma 28 giugno 1979, DA, 1980, 42).

Per ottenere dal mandante le prestazioni previste dall’art. 1719 c.c. (analogamente per quanto previsto dall’art. 1720 c.c.), e in particolare la somministrazione dei mezzi per l’adempimento delle obbligazioni assunte in nome proprio in esecuzione del mandato, il mandatario ha l’onere della prova: “Il mandatario che agisce in giudizio per il recupero delle spese e degli esborsi sopportati per l'esecuzione dell'incarico (art. 1720 c.c.) deve fornire la dimostrazione dei fatti che ne costituiscono il fondamento, e cioè dell'esecuzione del negozio gestorio e dell'esborso effettuato in occasione di esso, restando invece a carico del mandante - che quel diritto contesti - di provare l'adempimento del proprio obbligo di tenere indenne il mandatario da ogni diminuzione patrimoniale, attraverso effettuate anticipazioni (ex. art. 1719 c.c.) o per via di rifusione (ex art. 1720 c.c.), a seconda che l'eccezione di avvenuto adempimento si ricolleghi a fatti anteriori o successivi al pagamento a terzi da parte del mandatario medesimo”. (Cass. 3 novembre 1984, nr. 5573, MGC, 1984, 11).

Anche in questo caso nel rapporto fra mandante e mandatario, vige la regola della correttezza e della buona fede: “In tema di adempimento delle obbligazioni ed in ipotesi di esecuzione del mandato, sia il mandante che il mandatario devono comportarsi, nell'adempimento delle rispettive obbligazioni contrattuali, secondo le regole della correttezza. Ne consegue che non può affermarsi la responsabilità del mandatario senza in alcun modo porre la condotta da questi tenuta in relazione al comportamento del mandante il quale, ai sensi dell'art. 1719 c.c., "salvo patto contrario, è tenuto a somministrare al mandatario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e per l'adempimento delle obbligazioni che a tal fine il mandatario ha contratto in proprio nome". (Cass. 13 ottobre 2003, nr. 15273, DR, 2004, 679).

Il diritto del mandatario e simmetricamente l’obbligazione di somministrazione a carico del mandante è stato escluso poiché i pagamenti, per la cui esecuzione il mandatario era stato incaricato, erano stati eseguiti senza rispettare lo stato di avanzamento del cortometraggio: “Il mandatario che esegua un pagamento ad un terzo per conto del mandante, non osservando le condizioni stabilite, non è assimilabile al terzo che adempie per il debitore ai sensi dell'art. 1180 c.c., poiché, vigendo tra le parti del rapporto di mandato la regola secondo cui il mandatario non può, nell'esecuzione dell'incarico, discostarsi dalle istruzioni ricevute dal mandante, l'atto giuridico compiuto dal mandatario medesimo oltre i limiti del mandato resta a carico dello stesso a norma dell'art. 1711, comma 1, c.c. Né rileva che il mandante sia tenuto ad anticipare i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato, poiché la disciplina di cui all'art. 1719 c.c. è derogabile mediante patto che, pur senza escludere l'obbligo del mandante di fornire al mandatario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato, ne disciplini diversamente i tempi di attuazione”. (Cass. 19 maggio 2004, nr. 9472, MGC, 2004, 5).

Lo scioglimento del mandato per revoca, ai sensi dell’art. 1722 nr. 2 c.c., non comporta l’estinzione dell’obbligazione del mandante di somministrare al mandatario i mezzi necessari per l’adempimento delle obbligazioni assunte in esecuzione del mandato: “La revoca del mandato, di cui al n. 2 dell'art. 1722 c.c., ha natura di recesso unilaterale con efficacia "ex nunc", priva di effetti estintivi rispetto al rapporto e dotata della capacità di paralizzare l'efficacia del rapporto stesso per il futuro, ossia da quando la relativa dichiarazione di volontà sia stata indirizzata al mandatario e sia decorso l'eventuale preavviso. Ne consegue che la revoca non elimina l'attività gestoria compiuta dal mandatario, restando salvi gli effetti del contratto verificatisi anteriormente alla dichiarazione di revoca, ed il mandante è tenuto a far fronte alle obbligazioni in precedenza

contratte per suo conto dal mandatario nei confronti dei terzi, per quanto non ancora eventualmente esigibili”. (Cass. 11 agosto 2000, nr. 10739, GC, 2001, I, 1025).

Nel documento Gli effetti del contratto di mandato (pagine 164-167)

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