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Obbligazione di rimborsare le anticipazioni effettuate dal mandatario

Nel documento Gli effetti del contratto di mandato (pagine 168-171)

CAPITOLO VI ECCESSO DI MANDATO

LE OBBLIGAZIONI DEL MANDANTE 1) Obbligazioni ed oneri a carico del mandante

6) Obbligazione di rimborsare le anticipazioni effettuate dal mandatario

creditore e dalla liberazione coattiva del debitore (art. 1206 ss. c.c.); potrà anche rifiutare legittimamente di dare esecuzione al mandato; potrà richiedere il risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 1207, III comma, c.c.; , il mandatario non è legittimato a proporre azione di condanna del mandante alla somministrazione dei mezzi necessari per l’esecuzione del mandato, al di fuori del caso in cui il mandato sia stato conferito anche nell’interesse del mandatario medesimo; il mandatario, inoltre, può eventualmente rinunciare al mandato, ricorrendo una giusta causa; in caso di mandato oneroso non è configurabile una risoluzione per inadempimento perché, in questo caso, manca l’inesecuzione di un’obbligazione o di altra attribuzione patrimoniale a carico del mandante.

In caso di inadempimento dell’obbligazione del mandante di somministrare al mandatario i mezzi necessari per l’adempimento delle obbligazioni contratte per suo conto, ma in nome proprio, il mandatario può esperire azione di esatto adempimento, salvo il risarcimento del danno sofferto.

6) Obbligazione di rimborsare le anticipazioni effettuate dal mandatario

L’art. 1720 c.c. prevede che il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte. La disposizione in esame costituisce una specifica applicazione della regola generale, enunciata dall'art. 1719 c.c., secondo cui è il mandante a dover somministrare tutti i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato, ne consegue che se il mandatario ha anticipato tali mezzi, il mandante, è tenuto a rimborsarlo.

Si tratta certamente di una specificazione del principio fissato dall'art. 1719 c.c., ma la sua autonoma collocazione si spiega in base alla circostanza che il legislatore ha dato per acquisito il diritto di rimborso.

Il fondamento dell'art. 1720 c.c. sta nel fatto che il sacrificio del mandatario, avvenuto in conformità delle istruzioni ricevute e delle esigenze immanenti all'esecuzione dell'attività gestoria, deve essere ristorato dal mandante. A differenza di quanto previsto dall'art. 1719 c.c., per il quale l'anticipazione del mandante al mandatario può costituire oggetto di un onere, si ritiene che quella prevista dall'art. 1720, I comma, c.c. sia una vera e propria obbligazione, infatti, in

merito la dottrina che: “Vera e propria obbligazione del mandante è invece quella di rimborsare al mandatario quanto questi abbia anticipato per l'esecuzione dell'incarico, con l'aggiunta degli interessi dal giorno in cui tali anticipazioni sono state fatte”. (Carnevali 1990, 9).

Questo elemento inerisce talmente al tipo contrattuale del mandato che non è ammissibile un deroga: “Ed infatti, ove le parti avessero esonerato il mandante anche dall'obbligo del rimborso delle spese si sarebbe fuori dal tipo del mandato, come dimostra l'art. 1720 c.c. che non contempla la possibilità di patto contrario”. (Luminoso 2007, 129).

Tale conclusione non impedisce che il potere di autonomia contrattuale possa essere esercitato in materia di anticipazioni a favore del mandatario, infatti è stato opportunamente rilevato che: “E' peraltro ammissibile che le parti, nella loro autonomia negoziale, predetermino l'entità delle spese rimborsabili in una somma comprendente forfettariamente il compenso e le spese stesse”. (Carnevali, 1990, 6).

In giurisprudenza questo principio è applicato nella seguente sentenza: “Nel mandato le parti possono stabilire un compenso e possono nella loro autonomia negoziale (senza con ciò ledere il diritto che al mandatario deriva dall'art. 1720 c.c.) predeterminare l'entità delle somme rimborsabili in una somma che comprenda forfettariamente il compenso e le spese stesse”. (Cass. 27 marzo 1972, nr. 963, MFI, 1972, 963).

Il significato del termine “anticipazioni”, utilizzato dalla norma in commento, merita di essere approfondito, infatti, in merito è stato rilevato che: “L'art. 1720 c.c. menziona il termine “anticipazioni“, termine volutamente generico e come tale, riferibile a tutti gli esborsi del mandatario, quale che sia il loro titolo. Quindi, non soltanto quelli fatti per l'adempimento delle obbligazioni comunque contratte dal mandatario nei confronti dei terzi, ma anche quelli fatti in genere per l'esercizio dell'attività gestoria”. (Bavetta 1975, 348).

In tal modo la legge non si preoccupa di distinguere tra le varie anticipazioni, in quanto sono tutte rimborsabili al mandatario, purché comunque riferibili al mandato e necessarie alla sua esecuzione. In merito la dottrina rileva che: “Le anticipazioni rimborsabili dal mandante sono quelle necessarie per l’esecuzione dell’attività gestoria ed è pertanto il criterio della necessarietà che finisce per determinare il contenuto dell’obbligo: anche qui dunque, ai fini del rimborso, occorre accertare se un’anticipazione sia o meno inevitabile, se cioè sia da ritenersi, se non proprio indispensabile, quanto meno effettivamente occorrente per l’esecuzione del mandato”. (Bavetta 1975, 348).

situazione del momento in cui è stata sostenuta l’anticipazione e non a posteriori, vale a dire dopo il compimento dell’atto gestorio e ben può essere accertato anche con riferimento agli usi o ancora ai criteri di buona fede e diligenza. Al criterio di diligenza fa riferimento la seguente massima secondo cui: “Il contratto di albergo concluso per il tramite di un'agenzia di viaggi, che opera come mandataria del cliente che le ha conferito il relativo incarico, comporta che la revoca della prenotazione alberghiera, da parte dello stesso cliente, integra unilaterale sottrazione al vincolo contrattuale e determina l'obbligazione di tenere indenne il mandatario di quanto anticipato all'albergatore nel limite in cui tale anticipazione possa considerarsi effettuata in esecuzione dei doveri di diligenza incombenti al mandatario stesso”. (Cass. 14 marzo 2006, nr. 5460, MGC, 2006, 3). Ricorrendo questi presupposti, le anticipazioni sono rimborsabili, indipendentemente dal buon esisto dell’affare. Se non sono necessarie, ma sono utili, la giurisprudenza ha considerato rimborsabili le anticipazioni solo se conformi agli usi o se possa ritenersi che il mandante le avrebbe autorizzate.

Invece le anticipazioni “non sono rimborsabili”, non solo quando mancano i requisiti appena illustrati, ma anche nel caso in cui si tratti di spese sostenute dal mandatario per sua colpa o negligenza, quelle che avrebbero potuto essere evitate. In proposito è stato rilevato che: “Di contro non sono rimborsabili quelle anticipazioni che obiettivamente avrebbero potuto essere evitate, come accade per esempio nell’ipotesi in cui siano state fatte per negligenza o imperizia: in questi casi infatti l’anticipazione non è giustificabile con riferimento al mandato, dato che rispetto all’esecuzione di questo poteva essere evitata, ma è unicamente addebitabile al comportamento colposo del mandatario”. (Bavetta 1975, 348).

Quanto all’”esigibilità” delle anticipazioni sostenute, si osserva che il mandatario potrà pretendere dal mandante l’adempimento di questa obbligazione “In occasione del rendiconto e non necessariamente contemporaneamente all’esecuzione da parte sua dell’obbligazione di cui al primo comma dell’art. 1713 c.c. (salvo comunque il diritto dello stesso di ritenere le cose mobili (artt. 2761 e 2756 c.c.) o salvo di trattenere le somme (art. 1721 c.c.) spettanti al mandante, fino al momento della liquidazione dei conti”. (Luminoso 2007, 129).

Questo implica, che per ottenere il rimborso, delle anticipazioni, il mandatario ha l’onere del rendiconto e quindi l’onere della prova degli elementi costitutivi dei fatti che rappresentano il fondamento della sua pretesa. Questo orientamento emerge anche in giurisprudenza come si evince dalla seguente decisione: “In tema di condominio negli edifici, poiché il credito per il recupero delle somme anticipate nell'interesse del condominio si fonda, ex art. 1720 c.c., sul contratto di mandato con rappresentanza che intercorre con i

condomini, l'amministratore deve offrire la prova degli esborsi effettuati, mentre i condomini (e quindi il condominio) - che sono tenuti, quali mandanti, a rimborsargli le anticipazioni da lui effettuate, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte, ed a pagargli il compenso oltre al risarcimento dell'eventuale danno - devono dimostrare di avere adempiuto all'obbligo di tenere indenne l'amministratore di ogni diminuzione patrimoniale in proposito subita”. (Cass. 30 marzo 2006, nr. 7498, MGC, 2006, 3).

In precedenza si veda questa pronuncia: “Il mandatario, a norma degli art. 1712 e 1713 c.c., deve senza ritardo comunicare al mandante l'esecuzione del mandato, rendergli il conto del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato. L'adempimento di tali obbligazioni è condizione dell'azione per il pagamento del corrispettivo spettante al mandatario il quale, pertanto, ha l'onere di fornirne la prova”. (Cass. 3 settembre 1985, nr. 4585, MGC, 1985, 8).

Tale onere probatorio si estende dalla data in cui la spesa è stata sostenuta, in quanto il mandatario ha anche diritto agli interessi calcolati sulle anticipazioni con decorrenza “dal giorno in cui sono state fatte”.

Nel documento Gli effetti del contratto di mandato (pagine 168-171)

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