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Mandato ad acquistare cose di specie

Nel documento Gli effetti del contratto di mandato (pagine 83-85)

GLI ACQUISTI DEL MANDATARIO

3) Mandato ad acquistare cose di specie

Nell'ambito del mandato ad acquistare cose di specie, opera il principio consensualistico, disposto dall'art. 1376 c.c., per cui, affrontando l'interpretazione dell'art. 1706, I comma, c.c., si rileva che il regime consensualistico è compatibile tanto con la tesi secondo cui l'acquisto dei beni da parte del mandante è diretto, senza necessità di un passaggio intermedio dei beni in capo al mandatario, quanto con l'opinione che postula un duplice trapasso dei beni, ovvero dal terzo al mandatario, e da quest'ultimo al mandante.

In materia di mandato ad acquistare cose mobili, è la legge stessa a configurare testualmente il trasferimento dal mandatario al mandante. Questo dato incontrovertibile viene posto alla base della seguente argomentazione: "Assodato che il trasferimento in discorso si identifica con un effetto negoziale il quale trova causa nel mandato, per stabilire più in dettaglio il meccanismo di produzione di tale effetto occorre avere riguardo evidentemente al principio del trasferimento consensualistico dei diritti (art. 1376 c.c.). In base ad esso (...) qualunque contratto il quale annoveri tra i risultati da raggiungere quello consistente nel passaggio della titolarità di un diritto da uno dei contraenti in favore dell'altro, ha in linea di massima l'idoneità a produrre il passaggio stesso (immediatamente, sul piano cronologico, o sussistendo qualche ostacolo, in un momento successivo), non rendendosi a ciò necessario un ulteriore

negozio traslativo inter partes. Nessuna ragione sussiste per negare l'applicazione al mandato di questa che nel nostro ordinamento ha valore di regola generale. Al mandato perciò, nell'ipotesi in esame, dovrà tendenzialmente riconoscersi efficacia traslativa. Tanto più che un tale tipo di efficacia realizza una più intensa tutela della posizione del mandante, diminuendo i rischi di abusi ed infedeltà da parte del mandatario ed anche le possibilità di aggressioni da parte dei suoi creditori". (Luminoso 1984, 267).

In applicazione di questa costruzione dogmatica è possibile affermare che, in materia di mandato ad acquistare cose mobili: “Il bene mobile, non appena acquistato dal mandatario in forza del negozio gestorio, si trasferisce automaticamente al mandante per effetto del mandato. L'efficacia traslativa del contratto di mandato è perciò differita ed eventuale, in quanto subordinata e rinviata all'esatto compimento, da parte del mandatario, dell'atto gestorio, oggetto del mandato". (Luminoso 2007, 94).

La conclusione sulla posizione giuridica del mandante è allora la seguente: "Il mandante diviene proprietario del bene, e lo diventa pleno iure ed erga omnes, in particolare anche nei riguardi del terzo contraente ed ogni altro terzo. Deve escludersi che sia configurabile in capo al mandante un "proprietà sostanziale" ed in capo al mandatario una "proprietà formale". (Luminoso 2007, 94).

Per quanto l'art. 1706, I comma, c.c. non faccia distinzioni, l'interpretazione corrente assimila ai beni mobili anche i complessi aziendali mobiliari: "L'acquisto di beni mobili (nella specie, un'azienda mobiliare) da parte del socio amministratore di una società in nome collettivo irregolare, che abbia agito nell'interesse della società ma senza palesare all'esterno la sua qualità di socio, va riferito alla società a norma dell'art. 1706 comma 1 c.c., che contempla gli acquisti mobiliari del mandatario", la Cassazione ha, infatti, statuito che: "Il socio di una società di fatto, qualora acquisti per conto della società, ma in nome proprio, senza palesare all'esterno la sua qualità di rappresentante, è obbligato in forza del mandato implicito nel potere di amministrazione, che gli spetta a norma dell'art. 2257 c.c. a ritrasferire alla società i beni comprati, ove si tratti di immobili, ai sensi ed agli effetti dell'art. 1706 comma 2 c.c., con il correlativo potere della società di agire a termini dell'art. 2932 c.c. in caso di sua inosservanza di tale obbligo, mentre, con riguardo a beni mobili, ancorché integranti un complesso aziendale, l'acquisto in questione produce automaticamente e direttamente la loro appartenenza alla società, ai sensi del comma 1 del citato art. 1706 c.c. e, quindi, pone i beni stessi in comunione con gli altri soci, senza la necessità di alcun ulteriore adempimento formale". (Cass. 5 maggio 1980, nr. 2935, GI, 1980, I, 1, 1558).

comprendere anche le partecipazioni in società commerciali purché non si tratti di cose determinate solo nel genere: "Il mandato ad acquistare quote di società a responsabilità limitata è regolato dalla disposizione che disciplina il mandato ad acquistare beni mobili, in virtù della quale il bene acquistato in proprio nome dal mandatario si trasferisce automaticamente al mandante". (Trib. Piacenza 16 luglio 1993, BBTC, 1994, II, 537).

Poiché le norme sul mandato si applicano anche ai rapporti fra società di persone e amministratori, anche di fatto, si propongono alcune applicazioni giurisprudenziali in materia di acquisto di beni mobili da parte dell'amministratore, senza rappresentanza: "L'amministratore di una società di persone, che in forza della legge o del patto sociale compia disgiuntamente dagli altri amministratori negozi giuridici, acquistando beni che intesta a sè medesimo, è tenuto a rimettere alla società i beni mobili e immobili che siano stati oggetto, nell'esercizio delle sue funzioni, della compravendita. Ne consegue che nel caso in cui il suddetto amministratore non rimetta alla società i detti beni, questi non possono considerarsi parte del patrimonio sociale fin quando a seguito dell'esercizio dell'azione ex art. 1706 non sia ottenuto un titolo giudiziale che dichiari o costituisca il diritto di proprietà della società su di essi". (Cass. 9 marzo 1994, nr. 2301, GC, 1994, I, 1887).

Nel documento Gli effetti del contratto di mandato (pagine 83-85)

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