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La ratifica dell’atto eccedente i limiti del mandato

Nel documento Gli effetti del contratto di mandato (pagine 152-155)

CAPITOLO VI ECCESSO DI MANDATO

6) La ratifica dell’atto eccedente i limiti del mandato

La riferibilità al mandante degli effetti giuridici ed economici della gestione, anche in caso di eccesso di mandato, è ripristinata qualora il mandante stesso abbia effettuato “la ratifica dell’atto eccedente il mandato” (art. 1711, I comma, e art. 1712, II comma, c.c.). La ratifica è un negozio unilaterale recettizio del mandate destinato al mandatario. (Bavetta 1975, 329; Luminoso 1984, 570, Luminoso 2007, 198).

Come osservato dalla giurisprudenza: “La ratifica consiste in una manifestazione di volontà del dominus diretta ad approvare l'operato del rappresentante o del mandatario, per la quale non sono richieste formule sacramentali, occorrendo però che la volontà di fare propri gli effetti del negozio già concluso sia manifestata in modo chiaro ed inequivoco, non necessariamente per iscritto (ove tale forma non sia richiesta per l'atto compiuto dal "rappresentante"), ma anche con atti o fatti che implichino necessariamente la volontà di far proprio il contratto e i suoi effetti: può dunque essere anche tacita, ma sempre a condizione che dal contegno del dominus o del mandante risulti in modo univoco la volontà di rendere efficace il negozio”. (Cass. 8 aprile 2004, nr. 6937, MGC, 2004, 4).

Per la sua validità ed efficacia occorre che il mandante sia a conoscenza dell’eccesso di mandato in cui il mandatario è incorso, ed abbia la volontà di appropriarsi dei risultati dell’atto eccedente il mandato. (Luminoso 1984, 570).

Sul piano effettuale si segnala che: “L’effetto della ratifica è quello di modificare, con effetto retroattivo, l’oggetto del mandato, con il risultato che l’atto compiuto dal mandatario, considerato ex post, viene ad essere conforme alla volontà del mandante”. (Carnevali 1990, 9).

Quanto alla forma ed alle modalità della ratifica la Cassazione ha rilevato che: “La ratifica è istituto particolare e caratteristico del fenomeno della cooperazione per il compimento di atti giuridici posti in essere da più soggetti, ed è istituto disciplinato dalla legge nel quadro della tutela accordata a quella cooperazione, in relazione quindi a tutto il complesso dei rapporti, esterni ed interni, per effetto

dei quali un soggetto agisce per conto di altro. In secondo luogo può ritenersi pacifico che alla ratifica del mandato esercitato in nome proprio non sono applicabili le norme dettate per la ratifica del negozio concluso dal rappresentante senza poteri (poiché la disciplina ex art. 1399 cod. civ. non ha una portata così generale da estendersi ad ogni ipotesi di ratifica); e che in particolare per la ratifica ex art. 1711 cod. civ., non sono indispensabili requisiti predeterminati di forma, salvo che la forma scritta non sia richiesta per la validità del conferimento stesso dei poteri gestoriali”. (Cass. 13 gennaio 1990, nr. 92, GC, 1991, I, 1557).

Lo stesso concetto sta alla base della seguente sentenza: “Ai fini dell’accertamento dell’eccesso di mandato tanto la modificazione del mandato medesimo quanto la posteriore ratifica del mandante, assumono rilievo come “negozi” e non come “fatti”; sicché trattandosi di mandato ad alienare beni immobili, è ostativa all’ammissione delle prove orali la circostanza che tali negozi non risultino da atto scritto”. (Cass. 22 gennaio 1970, nr. 140, MFI, 1970, 1364).

Vale qui quanto sostenuto in dottrina in ordine alla ratifica e cioè che “Questa può avvenire in modo espresso o tacito, secondo le regole generali, e cioè mediante un comportamento concludente”. (Carnevali 1990, 9).

La forma solenne della ratifica viene invece richiesta in un particolare caso: “Circa la forma della ratifica in parola, trattandosi di un negozio modificativo del mandato, dovrebbe concludersi nel senso che la stessa richiederà una forma solenne allorquando abbia un oggetto che, ove avesse contraddistinto fin dall’origine il mandato, avrebbe richiesto per questo una forma ad substantiam”. (Luminoso 2007, 199).

In questo senso in giurisprudenza ha deciso statuendo che: “Il negozio compiuto dal mandatario il quale si presenti privo dei poteri di rappresentanza, qualora concreti un atto esorbitante dai limiti del mandato, è passibile di ratifica da parte del mandante, senza che siano necessari i requisiti di forma, salvo che la forma scritta sia richiesta per la validità del conferimento stesso dei poteri gestori”. (Cass. 13 gennaio 1990, nr. 92, GC, 1991, I, 1557).

Altra corrente (Dominedò 1964, 131; Tilocca 1969, 627) sostiene che la ratifica dovrebbe rivestire la stessa forma originariamente richiesta per il mandato.

Esiste il problema di approfondire le differenze fra la ratifica del mandante dell’atto eccedente i limiti del mandato, disposto dall’art. 1711 c.c., e le altre manifestazioni di volontà, pure denominate con lo stesso termine, che si hanno in materia di rappresentanza in base all'art. 1399 c.c.; in materia di gestione degli affari altrui in base all'art. 2032 c.c.; in materia di pagamento eseguito dal debitore nelle

mani di chi non sia legittimato a riceverlo in base all’art. 1188 c.c. L’approfondimento delle differenze è reso possibile sottolineando che la ratifica del mandante dell’atto eccedente i limiti del mandato opera su due piani: il piano precettivo ed il piano esecutivo. La considerazione del fenomeno sul piano precettivo consente di affermare che la ratifica del mandante, diretta al mandatario, riconduce l’atto eccedente dentro il rapporto di gestione ed avvicina questa alla ratifica di cui all’art. 1399 c.c.. In proposito è stato affermato che: “La ratifica regolata dall’art. 1711 c.c., al pari di quella prevista per la mancanza od il difetto di potere di rappresentanza, permette al ratificante di appropriarsi dei risultati (economici e rispettivamente giuridico formali) dell’atto compiuto dal sostituto in violazione delle regole della sostituzione, recuperando così al rapporto di gestione od a quello di rappresentanza un atto che, in quanto irregolarmente compiuto, altrimenti ne rimarrebbe fuori”. (Luminoso 2007, 196).

Aderisce a questa impostazione chi osserva che: “E’ bene aggiungere che la ratifica, pur nella diversità di effetti, ha una funzione identica: legittimazione dell’interposizione. Con questa formula felice si è bene messo in luce come la ratifica non consista nella c.d. “appropriazione degli effetti”, perché nella rappresentanza senza potere si tratta, tra l’altro, di rendere efficace l’atto”. (Carpino 2007, 93).

Invece la considerazione dei fenomeni sul piano esecutivo porta a sottolineare che la ratifica esprime una dichiarazione del mandate di equivalenza dell’atto difforme a un atto conforme al mandato e consente di avvicinare questa alla ratifica dell’art. 1188 c.c.: “Quanto alle affinità tra la ratifica in esame e quella prevista in relazione all’ipotesi di pagamento eseguito dal debitore a soggetto non legittimato a riceverlo (art. 1188 c.c.), è sufficiente sottolineare come, sia nell’uno che nell’altro caso, di fronte alla prestazione debitoria inesattamente eseguita, la dichiarazione del creditore conduce ad una equiparazione della stessa ad un esatto adempimento”. (Luminoso 2007, 197).

Altra dottrina mette in luce un diverso aspetto che emerge dal raffronto: “A differenza della ratifica prevista dall’art. 1399 c.c., che consente all’atto posto in essere dal rappresentante di produrre i suoi effetti fin dal momento della conclusione dell’atto medesimo (con salvezza dei diritti dei terzi), nella nostra materia, essendo l’atto del mandatario efficace in quanto concluso in nome di costui, la ratifica ha il diverso effetto di ricondurre l'atto eccedente i limiti del mandato nel contenuto del contratto stesso, modificandolo in modo retroattivo”. (Carpino 2007, 93).

7) Abuso di mandato ed inapplicabilità dell’art. 1711 c.c. fuori

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