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Rilevanza della distinzione fra mandato specifico e mandato generico

Nel documento Gli effetti del contratto di mandato (pagine 144-146)

CAPITOLO VI ECCESSO DI MANDATO

2) Rilevanza della distinzione fra mandato specifico e mandato generico

La revisione critica delle ricostruzioni della nozione di eccesso di mandato deve procedere da una maggiore attenzione al testo dell’art. 1711 c.c. che pone al centro delle proposte di ricostruzione il contenuto del contratto di mandato, dal quale soltanto possono emergere i limiti che il mandatario ha il dovere di rispettare.

Parte della dottrina sostiene che: “Al fine di valutare la conformità o meno dell’atto al mandato occorre prendere le mosse non da un generico interesse del mandante, bensì dal concreto scopo perseguito con lo specifico mandato considerato. Trattandosi di giudicare della attuazione o meno di un contratto, il punto di riferimento per stabilire se i risultati programmatici siano stati fedelmente realizzati non può essere costituito che dal concreto contenuto del programma negoziale”. (Luminoso 2007, 191).

Aderendo a questa impostazione, è stata data particolare importanza alla determinazione dell’oggetto del mandato rilevando che: “Il mandato è un contratto preordinato all’attuazione degli scopi che il mandante si è prefisso, e nella cui determinazione non svolge alcun ruolo il mandatario, se non per eventuali chiarimenti e precisazioni dell’impegno, ovvero al fine di concludere l’atto costitutivo del medesimo. Ora tale caratteristica si attua nella determinazione dell’oggetto, vale a dire dell’atto gestorio; ne segue che è più agevole individuare un eccesso di mandato laddove l’oggetto sia specifico e non genericamente indicato, in quanto, in quest’ultima ipotesi, vi sarà da parte del mandatario, una collaborazione nella determinazione dell’oggetto e quindi dell’obbligo, che renderà più difficile la possibilità di un atto eccedente i limiti del mandato”. (Carpino 2007, 89-90).

Secondo questa corrente di pensiero, nel giudizio sul superamento dei limiti del mandato, assume rilevanza lo specifico contenuto del contratto di mandato, tenuto conto non solo dell’oggetto dell’incarico, ma anche delle istruzioni impartite dal mandante nel corso del rapporto: “Il giudizio di conformità (o meno) dell’attività del mandatario deve essere condotto fondamentalmente alla stregua delle indicazioni contenute nel mandato e delle istruzioni specifiche successive, di guisa che l’eccesso di mandato sarà da configurare solo in caso di difformità fra la concreta attività e tali indicazioni”. (Luminoso 2007, 192).

Si può allora distinguere: il mandato specifico o rigido, in cui si ha una previsione dettagliata di tutti o di alcuni elementi fondamentali dell’atto gestorio, dal mandato generico in cui, senza cadere nell’indeterminatezza che comporterebbe la nullità del mandato, si ha una descrizione più lata della natura dell’atto che il mandatario si

obbliga ad eseguire per conto del mandante.

Quando si possa ravvisare un mandato specifico: “L’obiettiva difformità tra atto compiuto e specifiche istruzioni impartite dal mandante realizza l’eccesso di mandato, salvo che lo scopo raggiunto coincida esattamente con quello perseguito dal mandante”. (Carnevali 1990, 9).

Questa opinione viene condivisa anche da altri autori, infatti: “In caso di mandato specifico o comunque rispetto agli elementi dello stipulando atto gestorio predeterminati nel mandato (o nelle eventuali istruzioni successive), il giudizio di conformità (o meno) dell’attività del mandatario deve essere condotto fondamentalmente alla stregua delle indicazioni contenute nel mandato e delle istruzioni specifiche successive, di guisa che l’eccesso di mandato sarà da configurare solo in caso di difformità fra la concreta attività e tali indicazioni”. (Luminoso 2007, 192).

La giurisprudenza ha opportunamente rilevato tale profilo: “In tema di esecuzione del mandato, quando il mandatario si discosti dalle specifiche e rigide istruzioni ricevute è superflua la verifica della conformità dell'atto allo scopo e agli interessi del mandante, attesane la contrarietà all'espressa volontà di questi. In tale ipotesi, quando la difformità riguardi una clausola del contratto concluso dal mandatario con rappresentanza, alla quale, secondo l'incensurabile apprezzamento del giudice di merito, debba riconoscersi carattere essenziale, l'inefficacia nei confronti del mandante non è limitata alla sola clausola difforme ma riguarda il contratto nella sua globalità. Tuttavia, quando la domanda sia anche diretta a ottenere la dichiarazione di invalidità parziale del negozio, questa si estende all'intero contratto soltanto se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità”. (Cass 4 dicembre 2003, nr. 18535, MGC, 2003, 12).

Il problema più grave si pone nell’ipotesi di mandato generico in cui si deve necessariamente tenere conto di un margine di discrezionalità riservato al mandatario: “E’ chiaro per altro che, quanto più il mandato è formulato in termini generali o generici, tanto più è difficile configurare un eccesso di mandato, nel senso di non corrispondenza tra l’atto compiuto dal mandatario e l’atto dovuto secondo il mandato”. (Graziadei 1994, 178).

Nel caso in cui gli elementi di specificità manchino, viene osservato che: “In caso di mandato generico o rispetto comunque agli elementi dell’atto gestorio non predeterminati nel mandato, al fine di stabilire la conformità o meno al mandato dell' atto posto in essere, si dovrà necessariamente tener conto del margine di discrezionalità che compete al mandatario nella valutazione e nella scelta di tali elementi. A questa stregua potrà affermarsi l’esistenza di un eccesso

di mandato soltanto quando l’elemento o gli elementi del concreto atto gestorio non predeterminati nel mandato si rivelino apprezzabilmente differenti da quelli che l’atto stesso avrebbe dovuto possedere e che il mandatario avrebbe potuto e dovuto desumere con l’uso dell’ordinaria diligenza (…) dagli scopi specifici che con il mandato si intendevano perseguire o, in ultima analisi, dagli scopi corrispondenti ad un risultato di obiettiva utilità per il mandante”. (Luminoso 2007, 191).

La soluzione del conflitto di interessi, che emergesse in una controversia potrebbe essere così gestita: “A questa stregua potrà affermarsi l’esistenza di un eccesso di mandato soltanto quando l’elemento o gli elementi del concreto atto gestorio non predeterminato nel mandato si rivelino apprezzabilmente differenti da quelli che l’atto stesso avrebbe dovuto possedere e che il mandatario avrebbe potuto e dovuto desumere con l’uso dell’ordinaria diligenza, pur tenendo conto, s’intende, del margine di valutazione discrezionale spettante al mandatario stesso; dagli scopi specifici che col mandato si intendevano perseguire o, in ultima analisi, dagli scopi corrispondenti ad un risultato di obiettiva utilità per il mandante”. (Luminoso 2007, 91).

Nel documento Gli effetti del contratto di mandato (pagine 144-146)

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