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Alano di Lilla, De fide catholica (1190-1202)

Nel documento Il rogo degli eretici nel Medioevo (pagine 67-71)

CAP II: LA GIUSTIFICAZIONE DELLA CONDANNA NELLA CONTROVERSISTICA.

2. Alano di Lilla, De fide catholica (1190-1202)

Alano di Lilla (1128-1203), teologo, filosofo e letterato, dopo essersi formato alla scuola di Chartres, insegnò a Parigi e a Montpellier209. Negli ultimi anni della sua vita si fece monaco cistercense nell’abbazia di Cîteaux. In ambito teologico Alano fu il massimo esponente dell’impiego della dialettica e del neoplatonismo nella teologia del XII secolo. Alano riconosceva alla teologia una dignità pari a quella delle altre scienze, da lui considerata la più nobile tra tutte. Le verità teologiche sono ricavate da Alano per deduzione da alcuni principi o regulae

fidei attraverso un procedimento rigoroso. Tra le sue opere teologiche figura anche

un trattato dedicato da Alano alla confutazione dell’eresia, il Contra haereticos210. In esso sono esposte in modo sistematico e organico le credenze ereticali alle quali Alano oppone auctoritates e rationes di parte cattolica. Alano fornisce una testimonianza molto più compiuta e consapevole rispetto agli altri controversisti

209 Su Alano di Lilla e la sua ampia produzione si veda Alain de Lille, le docteur universel: Philosophie,

théologie et littérature au XIIe siècle, a cura di J.L. SOLERE, A. VASILU, A. GALONNIER, Turnhout 2005.

210 ALANO DI LILLA, De fide catholica contra hereticos sui temporis praesertim Albigenses, in P.L.,

precedenti o contemporanei come Ecberto di Schonau, Pietro il Venerabile, Bernardo di Clairvaux ed Ermengaudo di Saint Gilles211. Il Contra haereticos risulta diviso in quattro libri, i primi due dedicati alle eresie, seguiti da due brevi libri indirizzati alla polemica contro gli Ebrei e i Musulmani. Nel primo libro sono discusse da Alano le dottrine dei catari, divise in settantasei capitoli, nei quali l’autore s’impegna a controbattere passo per passo tutti gli argomenti dottrinali addotti dagli eretici dualisti. Il secondo libro, molto più breve e schematico, per un totale di venticinque capitoli, è interamente dedicato alla confutazione delle dottrine valdesi. Alano mostra di conoscere le credenze professate dagli eretici con notevole precisione ed esattezza; molto probabilmente il maestro di Lilla ebbe diversi contatti con le comunità eterodosse presenti nel sud della Francia, partecipando ad alcune dispute pubbliche svoltesi tra gli eretici e i predicatori cattolici e prendendo parte alle missioni cistercensi che tentarono di arginare la crescente diffusione dell’eresia212. Alano nell’esposizione delle credenze ereticali e nella loro confutazione segue il metodo scolastico, mostrando come dalla Scolastica si sia costituito uno specifico metodo controversistico, mutuato dagli insegnamenti sulla dialettica delle scuole parigine e destinato a dar vita, nel corso di pochi decenni, alla formazione di Summae antiereticali213. Alano, fedele agli insegnamenti della scuola di Chartres e all’etica abelardiana, accentua quei temi e quelle dottrine che sono più lontane dal profondo pessimismo della predicazione

211 C. VASOLI, Il “Contra haereticos” di Alano da Lilla, in “Bullettino dell’Istituto Storico Italiano per il

Medio Evo e Archivio Muratoriano”, 75 (1963), pp. 123-172; nello specifico p. 123; G. GONNET,

Enchiridion fontium valdensium, I. Recueil critique des sources concernant les Vaudois au moyen âge,

Torre Pellice 1958, pp. 101-119.

212 C. VASOLI, Il “Contra haereticos” cit., p. 124; secondo Häring alcune delle informazioni che Alano

ci fornisce sugli eretici: “was seemingly derived from personal contacts. For that reason he often qualifies his statements using the expression “the heretics say” and similar formulas. He also notes that sometimes they disagreed among themselves. But, in addition, he seems to have relied on summaries or articuli of their teachings that were being circulated, though the Cathars endeavoured not to publicize their doctrines”, N.M. HÄRING, Alan of Lille’s De fide Catholica or

Contra Haereticos, in “Analecta Cisterciensia”, XXXII (1976), pp. 216-237; nello specifico pp. 228-

229; di diverso avviso è il Vicaire: “La 1re partie de la Summa quadripartita ou De fide catholica

d’Alain de Lille…elle semble connaître surtout ses adversaires à travers des écrits où l’on mentionne leurs “autorités” scripturaires”, M.H. VICAIRE, Les cathares albigeois vus par les

polémistes, in Cathares en Languedoc, Cahiers de Fanjeaux 3, Toulouse 1968, pp. 105-128; nello

specifico p. 108.

catara; Alano sostiene l’ideale di un’unica sapientia che dall’opera visibile della natura ascende alla divinità che si rivela in essa in speculo, in aenigmate214.

Il Contra haereticos fu scritto da Alano con molta probabilità tra il 1185 e il 1195; infatti il termine post quem ci viene dato dalla dedica dell’opera, indirizzata a Guglielmo VIII, conte di Montpellier tra il 1152 e il 1202 e dall’informazione che i valdesi si sono diffusi per diversas mundi partes, quindi siamo in un periodo piuttosto tardo, sicuramente posteriore alla condanna veronese che colpì i valdesi e altri movimenti ereticali nel 1184. Per il termine ante quem si deve ricorrere a un'altra opera dedicata all’attività predicatoria di Alano e quindi dai caratteri notevolmente affini: la Summa quot modis, dedicata al controversista Ermengaudo, abate di Saint Gilles dal 1179 al 1195215.

Per quanto riguarda il nostro tema, i capitoli più interessanti sono quelli che vanno dal XX al XXIII del secondo libro216. Le argomentazioni e le auctoritates di coloro che negano la legittimità all’uccisione sono riportate da Alano nei capitoli XX (Opinio illorum qui dicunt quod nullo modo homo est occidendus) e XXI (Idem

rationibus probare conantur). A queste Alano risponde con una trattazione

articolata e diffusa, ancorandosi ad autorità scritturali (Isaia, Ezechiele, Giovanni) e ai Padri della Chiesa (il De libero arbitrio di Agostino e il De nono genere abusionis di Cipriano), con i capitoli XXII (Ad predicta responsio, et quod homicidarum et

sacrilegorum punitio non est effusio sanguinis, sed legum ministerium) e XXIII (Quod in multis casibus homines interficiendi sint). Alano ammette che l’uccisione di un

uomo è perfettamente legittima se imposta dalla legge e il giudice che la esegue non ha alcuna responsabilità o colpa217. Ammette però che al giudice ecclesiastico non spetta sanguinis effusio, questo compito spetta al giudice secolare, infatti il compito del giudice ecclesiastico è quello di punire l’anima del peccatore piuttosto

214 Alano esalta infatti la bontà e la perfezione del mondo creato da Dio, in cui si rispecchia l’eterna

sapientia Dei, prendendo così le distanze dalla visione cosmogonica catara che vedeva il mondo

terreno come opera di un dio maligno, ibidem, pp. 126-127.

215 Ibidem, p. 135; Sulle ipotesi di datazione del Contra haereticos si veda anche N.M. HÄRING, Alan

cit., pp. 220-221.

216 ALANO DI LILLA, De fide cit., coll. 394-399.

217 “Quando iudex, dictante justitia, praecipit aliquem occidi, ipse non occidit, sed lex. Judex enim

che il corpo218. Si è condannati a morte, secondo Alano, non in quanto eretici ma in quanto cristiani distaccatisi dalla Chiesa. Le divergenze dottrinali, secondo il pensiero di Alano, passano in secondo piano; ciò che conta reprimere è l’apostasia non l’alterità di professione219. La punizione dell’eretico assume anche una valenza simbolica: la condanna a morte deve essere da esempio e incutere timore all’interno della società cristiana220. Il giudice secolare mandando a morte l’eretico, secondo Alano, non incorre in nessuna colpa poiché non va contro i comandamenti della legge naturale; infatti il giudice è tenuto fino all’ultimo a cercare di ricondurre il colpevole sulla retta via attraverso il pentimento e solo in caso di manifesta ostinazione da parte dell’eretico è autorizzato a mandarlo a morte221. La posizione di Alano, ancorata alla separazione delle competenze e delle sfere di esercizio della giustizia, è quella di una netta difesa del diritto di punizione, maturata attraverso un’attenta analisi delle dinamiche di devianza dottrinale e sociale, facendo sempre appoggio sull’avallo dottrinale. Le importanti conclusioni cui giunge Alano fungeranno da presupposto e punto di partenza ineludibile per tutti gli altri controversisti che si troveranno ad affrontare le liceità della pena di morte nei confronti degli eretici222.

218 “Ad judicem ecclesiasticum non pertinet sanguinis effusio, sed ad judicem secularem, qui

gladium quo puniat corpus portat; judex vero ecclesiasticus, potius animam quam corpus suo gladio punit”, ibidem, coll. 396.

219 “Similiter heretici propter heresim non sunt occidendi, sed propter characterem christianum

quem habent, ad caulam ecclesiae reducendi sunt. Si tamen illis peccatis laborant quibus mors temporalis debetur, a iudice seculari puniri possunt, si tamen eos puniat, intuitu iustitie, non ex ira, vel animi rancore”, ibidem, coll. 396; C. BRUSCHI, Detur ergo Sathane. Il tema della vindicta nel Liber

suprastella di Salvo Burci, in “Mélange École française de Rome”, 112 (2000), p. 163.

220 “Puniuntur tamen rei a saeculare judice, ut poena unius sit metus multorum: multotiens etiam

parcitur reis, cum tamen in vetere legi nulla posset fieri dispensatio, sed sine omni misericordia reus damnabatur”, ALANO DI LILLA, De fide cit., col. 397.

221 “Dicimus etiam quod iudex non obviat legi naturali, quando praecipit homicidam interfici, quia

non ipse, sed lex ipsa hoc facit. Debet etiam iudex occidendum, quem credit esse in mortali peccato, diligenter admonere ut poeniteat, nec de contingentibus aliquid omittere, et ita liberat animam suam, nec tenetur reus, pro morte eius temporali vel aeterna, si iuxta legem puniat”, ibidem, coll. 397.

Nel documento Il rogo degli eretici nel Medioevo (pagine 67-71)