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La procedura penale nei confronti degli eretici prima dell’Inquisizione e la repressione dell’eresia nella legislazione pontificia (XII-XIII secc.)

Nel documento Il rogo degli eretici nel Medioevo (pagine 30-44)

Durante l’XI secolo la societas christiana visse un periodo di crisi religiosa che coinvolse l’intera Europa, dovuto dalla scarsa preparazione del clero e da un forte desiderio di ritornare alla spiritualità del cristianesimo delle origini. Questa situazione diede l’avvio al proliferare di esperienze religiose popolari autonome, spesso in aperto contrasto con i ministri locali, caratterizzate da forme ascetiche e di penitenza che non si riconoscevano più nei sacramenti della Chiesa cattolica né tanto meno in chi li amministrava86. La repressione di queste nuove forme di dissidenza religiosa era affidata ai vescovi che molto spesso richiedevano, nel condurre le inchieste e nell’impartire le condanne, l’aiuto e la collaborazione delle autorità laiche.

Uno dei primi atti ufficiali della Chiesa di Roma contro queste nuove forme di dissidenza, fu il Concilio di Reims del 4 ottobre 1049, nel quale si denunciava la comparsa sul territorio francese di nuovi eretici. Le uniche misure stabilite per combattere l’eresia erano la scomunica degli eretici e dei loro fautori87, lasciando piena libertà di azione e di scelta dei metodi repressivi alla giustizia episcopale, segno che ancora non era prevista una legislazione speciale contro l’eresia.

A distanza di un secolo, con il diffondersi progressivo dell’eresia in Francia e nel nord Italia, la Chiesa cercò di organizzare una procedura unitaria per combattere gli eretici, identificati ancora con il generico Manichaeroum secta88. Nel

Concilio di Reims del 1157 si autorizzava la cattura da parte dei cattolici degli

86 H. MAISONNEUVE, Études cit., p. 93. Sui rapporti tra eresia, evangelismo e povertà si rimanda a

due fondamentali raccolte di saggi curate da Capitani, L’eresia medievale, (a cura di) O. CAPITANI, Bologna 1971, ed in particolare ai saggi in essa contenuti di C. VIOLANTE, Eresie urbane e eresie

rurali in Italia dall’XI al XIII secolo, pp. 177-184, E. WERNER e M. ERBSTÖSSER, Movimenti socio- religiosi nel Medioevo, pp. 185-197; La concezione della povertà nel Medioevo, (a cura di) O.

CAPITANI, Bologna 1974, in particolare i saggi di R. MANSELLI, Evangelismo e povertà, pp. 153-191, C. VIOLANTE, La povertà nelle eresie del secolo XI in Occidente, pp. 193-255, E. WERNER, Povertà e

ricchezza nelle concezioni degli eretici della chiesa orientale e occidentale dei secoli X-XII, pp. 301-

355.

87 “Et quia novi haeretici in Gallicanis pertibus emerserant, eos excommunicavit, illis additis qui ab

eis aliquod munus vel servitium acciperent aut quodlibet defensionis patrocinium illis impenderent”, Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio, a cura di J.D. MANSI, XIX, c. 12,

Venetiis 1774, p. 742.

eretici, che dovevano essere condotti davanti ad un tribunale. Le pene previste per gli eretici erano la scomunica e, nei casi di contumacia, la confisca dei beni89. Inoltre gli eretici venivano divisi in due categorie: i maiores e i loro sostenitori. I

maiores, ovvero quibus alii seducuntur, erano condannati al carcere perpetuo, se

riconosciuti colpevoli o se confessavano; inoltre potevano incorrere in sanzioni più gravi non precisate, stabilite dal vescovo di Reims90. Ai seguaci invece era concesso di ravvedersi, in caso contrario dovevano essere espulsi dalla comunità e segnati con un ferro rovente sulla fronte e sul volto91. Inoltre, facoltativa a discrezione degli imputati, per provare la propria innocenza, ci si poteva sottoporre all’ordalia del fuoco rovente92.

Nel maggio 1163, Alessandro III tenne un concilio a Tours dove, tra le altre cose, si occupava anche degli eretici93. Il concilio denunciava la diffusione nel Tolosano e nelle regioni limitrofe di conventicula ereticali. Compito dei vescovi e dei sacerdoti era quello d’indagare su queste comunità, capirne la natura e impedirne la proliferazione attraverso delle sanzioni canoniche. Ai fedeli veniva ricordato invece di non dare ospizio agli eretici e di non avere rapporti commerciali con loro94. La punizione per gli eretici non è specificata chiaramente; è detto soltanto che gli eretici scoperti devono essere presi in custodia dai principi secolari e i loro beni confiscati95. Secondo il Maisonneuve, il Concilio, basando l’oggetto dell’inchiesta sulla sola scoperta dei conventicula, non richiedendo la

89 “statuimus ut quoniam inter sacrilega nefandaque…ab episcopo excommunicentur. Quod si nec ita destiterint, bona eorum publicentur”, ibidem, p. 843.

90 “Maiores vero quibus alii seducuntur si confessi fuerit vel convicti carcere perpetuo, nisi gravius

aliquid mihi eis fieri debere visum fuerit, recludentur”, Ibidem, p. 843; Maisonneuve ipotizza in questo passo una possibile allusione alla pena di morte, ma un passo così criptico riamane di difficile interpretazione, H. MAISONNEUVE, Études cit., p. 110, n. 96.

91 “Sequaces vero itidem confessi vel convicti, his exceptis qui ab eis seducti correptique facile

resipiscant, ferro calido frontem et facies signati pellantur”, Sacrorum Conciliorum cit., XXI, p. 843.

92 “Si quis vero de hac impurissima secta, infamis fuerit, et quasi innocens purgari se voluerit,

ingniti ferro iudicio se purgabit. Si reus comprobatus fuerit, ut superius dictum est, calido ferro signatus pellatur: si innocens fuerit, catholicus habeatur”, ibidem, p. 843.

93 “Ut cuncti Albigensium haereticorum consortium fugiant”, ibidem, p. 1177.

94 “Unde contra eos, episcopos et omnes Domini sacerdotes in illis partibus commorantes vigilarae

praecipimus, et sub interminatione anathematis prohibere, ut ubi cogniti fuerint illius haeresis sectatores, ne receptaculum quisquam eis in terra sua praebere aut, praesidium impertire praesumat. Sed nec in venditione aut emptione aliqua cum eis omnino commercium habeatur”,

ibidem, p. 1177.

95 “Illi vero si deprehensi fuerit, per catholicos principes custodiae mancipati omnium bonorum

ricerca degli eretici e la loro citazione davanti ad un tribunale, starebbe a testimoniare il passaggio dalla procedura accusatoria alla procedura d’ufficio96. In Inghilterra la ricerca degli eretici e la loro punizione era un compito che il re svolgeva in prima persona, come testimoniato dal concilio di Oxford e dall’assise di Clarendon del 116697 all’articolo 21, che ufficializzava ed estendeva a tutto il territorio anglosassone i provvedimenti presi ad Oxford98. Il tribunale incaricato di giudicare gli eretici era costituito dai vescovi del regno, che dopo aver emesso la sentenza, consegnavano i condannati al re che li condannava ad essere marchiati sul viso con un ferro rovente e all’espulsione dalla città, inoltre le loro abitazioni dovevano essere trasportate al di fuori delle mura cittadine e date alle fiamme. Come osservato dal Maisonneuve, la doppia punizione corporale del marchio e dell’espulsione ricorda molto da vicino le sanzioni prese dal concilio di Reims del 1157.

Nel 1179, Alessandro III, ritornò ad occuparsi di eresia con il canone 27 del III concilio Lateranense nel quale, dopo aver denunciato l’insolenza degli eretici e rammentato che il clero aveva in orrore le repressioni sanguinose (cruentas

effugiunt ultiones), prevedeva l’organizzazione di una crociata contro gli eretici da

parte di principi cristiani, con la concessione di indulgenze per coloro che vi avessero preso parte99. L’“armata santa” doveva rispondere agli ordini del vescovo e tutti i cattolici erano tenuti a rispettare la chiamata alle armi del loro vescovo per non incorrere in sanzioni spirituali e pecuniarie100. Inoltre gli eretici, come era ormai in uso nella procedura ecclesiastica, dovevano essere scomunicati insieme ai

96 H. MAISONNEUVE, Études cit., p. 127. Ritengo che, per questo periodo, sia ancora prematuro

parlare di un cambiamento a livello procedurale nella repressione antiereticale da parte della Chiesa; infatti ancora diverso tempo dopo si continuerà ad utilizzare la procedura accusatoria. In questo caso mi pare che più un cambiamento procedurale sia stato richiesto dalla Sede apostolica un differente modo di agire, legato alla specificità della situazione locale, in cui si stava assistendo alla diffusione di diverse comunità ereticali, per cui a mio avviso, si cercava di colpire le comunità nella loro interezza impedendone la propagazione, piuttosto che i singoli eretici.

97 Moore considera l’assise di Clarendon come: “the first secular legislation against heresy”,

naturalmente in riferimento al periodo medievale; R.I. MOORE, The formation of a persecuting

society: Power and deviance in western Europe, 950-1250, Oxford 1987, p. 8.

98 H. MAISONNEUVE, Études cit., pp. 114-115.

99 Conciliorum Oecumenicorum Decreta, G. ALBERIGO, G.L. DOSSETTI, P.P. JOANNOU, C. LEONARDI,

P. PRODI (a cura di), Bologna 1991, pp. 224-225.

loro sostenitori e privati dei loro beni101. Alessandro III, con questo decreto, proclamava per la prima volta una crociata all’interno della cristianità non contro degli infedeli, ma altri cristiani, colpevoli di disobbedienza e non conformità ai dettami della Chiesa romana e per questo eretici e nemici.

In Spagna Pietro II d’Aragona, detto il Cattolico, nel 1197, durante il concilio di Gerona adottò delle misure per combattere l’eresia degne di un certo interesse. Questa legislazione è importante perché Pietro identificava negli eretici dei nemici pubblici “tanquam inimicos crucis Christi, christianaeque fidei violatores et nostros etiam regnique nostri publicos hostes” e nell’eresia un crimine di lesa maestà “tanquam reum criminis laesae maiestatis puniendum”102. Pietro II invitava i propri amministratori a catturare gli eretici e a punirli “corpora eorum ignibus crementur”, espressione che, come ha rilevato giustamente il Maisonneuve, è di difficile interpretazione perché non sappiamo se stia ad indicare di bruciare le spoglie degli eretici oppure se indichi la condanna a morte sul rogo103. Infine veniva stabilito che un terzo dei beni confiscati agli eretici sarebbe andato a colui che li avesse scoperti e denunciati104.

La nascita nell’XI secolo di nuove forme di dissidenza religiosa pose in grave difficoltà la Chiesa che cercò di risolvere il problema, come abbiamo visto, affidandosi principalmente all’azione dei vescovi nelle loro diocesi di competenza e concedendo loro, attraverso alcuni concili, dei mezzi sempre più affinati e specifici per combattere l’eresia. Si aprivano così le premesse per una lotta sempre più serrata e condotta con mezzi repressivi creati ad hoc per l’annientamento dell’eresia che la Chiesa porterà a termine nei due secoli successivi.

La Chiesa s’impegnò a fondo nella lotta al proliferare del contagio ereticale. In poco meno di settant’anni, dalla promulgazione della Ad abolendam alle misure adottate da Gregorio IX e successivamente da Innocenzo IV, vennero intraprese

101 “Eos, et defensores eorum, et receptatores anathemati decernimus subiacere, et sub anathemate

prohibemus, ne quis eos in domibus vel in terra sua tenere, vel fovere, vel negotiationem cum eis exercere praesumat” e più avanti: “Confiscenturque eorum bona, et liberum sit principibus huismodi homines subicere servituti”, Conciliorum Oecumenicorum cit., p. 225.

102 Sacrorum Conciliorum cit., t. XXII, p. 674. 103 H. MAISONNEUVE, Études cit., p. 141.

104 “duabus partibus rerum suarum confiscatis, tertia sit inventoris”, Sacrorum Conciliorum cit., t.

una serie di leggi e di misure repressive specifiche per combattere e annientare gli eretici, cercando sempre il coinvolgimento attivo delle autorità civili nell’opera di repressione.

Il 4 novembre 1184 il papa Lucio III e l’imperatore Federico I siglarono a Verona un patto di reciproco impegno nella lotta all’eresia, fissando le grandi linee lungo le quali la gerarchia ecclesiastica e il potere civile dovevano muoversi, permettendo al vigor ecclesiasticus e alla imperialis fortitudinis potentia di operare in comune accordo. Questa comunione d’intenti fu sancita ufficialmente dalla decretale Ad abolendam. L’importanza di questa decretale è anche legata al fatto che viene sanzionata la frattura delle gerarchie ecclesiastiche con i gruppi pauperistico-evangelici e con i laici che desideravano sperimentare in maniera autonoma la vita cristiana105. Erano considerati eretici tutti coloro che predicavano in pubblico e in privato senza l’autorizzazione delle autorità ecclesiastiche, coloro che avevano convinzioni o dottrine sull’eucaristia o su gli altri sacramenti diversi da quelle della Chiesa di Roma, infine tutti quelli considerati eretici dal papa o dai vescovi cum consilio clericorum.

Dalla definizione delle categorie ereticali la decretale passava poi alle sanzioni da applicare ai colpevoli. Gli eretici, se chierici, dovevano essere allontanati dai loro uffici e spogliati da tutti i privilegi ecclesiastici: totius

ecclesistici ordinis prerogativa, potevano però sottrarsi dalla consegna al braccio

secolare se tornavano spontaneamente all’unità della fede oppure mediante una pubblica abiura e scontando una pena congrua106; se laici dovevano ritornare alla

105 Per i rimandi alla decretale Ad abolendam si farà riferimento alla seguente edizione: Corpus Iuris

Canonici, II, Decretalium Gregorii IX, 5, 7, 9, coll. 780-782, ed. A. FRIEDBERG, Graz 1959. Della

decretale si sono occupati in maniera specifica, O. CAPITANI, Legislazione antiereticale e strumento

di costruzione politica nelle decisioni normative di Innocenzo III, in “Bollettino della Società di Studi

Valdesi”, 6 (1976), pp. 31-53; P. DIEHL, “Ad abolendam” (X 5.7.9) and imperial legislation against

heresy, in “Bullettin of Medieval Canon Law” 19 (1989), pp. 1-11; G.G. MERLO, Ad abolendam, in Dizionario storico dell’Inquisizione, a cura di A. PROSPERI e J. TEDESCHI, Pisa 2010, pp. 20-21. Nella

decretale vengono esplicitamente menzionati: “Catharos et Patarinos et eos qui se Humiliatos vel Pauperes de Lugduno falso nomine mentiuntur, Passaginos, Iosephinos, Arnaldistas”, anche se tutte le denominazioni non sempre sono attribuibili a gruppi ben precisi, Decretalium cit., p. 780.

106 “Si clericus est vel cuiuslibet religionis obumbratione fucatus, totius ecclesiastici ordinis

praergativa nudetur, et sic omni pariter officio et beneficio spoliatus ecclesiastico, saecularis relinquatur arbitrio potestatis, animadversione debita puniendus, nisi continuo post deprehensionem erroris ad fidei catholicae unitatem sponte recurrere, et errorem suum ad

fede con delle forme di satisfactio, altrimenti sarebbero stati affidati alle potestà secolari per ricevere: debitam ultionem pro qualitate facinoris. Venivano coinvolti nel processo anche coloro solamente sospettati di eresia, attraverso la testimonianza di persone degne di credibilità. Ad essi era concesso di discolparsi e ritornare in comunione con la Chiesa attraverso una congrua purgatio. La pena più severa e senza nessuna possibilità di appello era riservato ai relapsi, cioè gli eretici recidivi che dopo aver abiurato l’eresia ed essere ritornati sulla retta via finivano per ritornare ad abbracciarla. Per questi peccatori impenitenti non c’era altra soluzione se non quella di essere affidati saeculari iudicio. Inoltre dovevano essere colpiti da perpetua infamia tutti i fautori di eretici che venivano privati di tutti i diritti civili e politici107.

L’iniziativa principale della ricerca e denuncia degli eretici spettava agli ordinari diocesani che erano tenuti a diffondere il contenuto della decretale durante le festività principali, pena la sospensione dalla dignità episcopale per un periodo di tre anni, dovevano impegnarsi anche a visitare personalmente o attraverso dei loro rappresentanti, le diocesi a più alto rischio di contagio ereticale, una o due volte l’anno, obbligando gli esponenti più autorevoli o addirittura tutta la vicinia a denunciare chi tenesse delle riunioni segrete, chi avesse un comportamento sospetto e chi fosse conosciuto come eretico108. Coloro che si fossero rifiutati di prestare giuramento sarebbero stati giudicati essi stessi eretici. Il papa inoltre, richiedeva espressamente l’aiuto di tutte le autorità civili (conti, baroni, rettori e consoli di città), che attraverso un giuramento dovevano fornire ai vescovi assistenza pratica nella lotta conto l’eresia e inoltre dovevano recepire e far applicare iuxta officium posse suum gli statuti ecclesiastici e imperiali in materia di eresia. Coloro che si fossero rifiutati dovevano essere scomunicati e privati di

arbitrium episcopi regionis publice consenserit abiurare, et satisfactionem congruam exhibere”,

ibidem, p. 781.

107 “Omnes etiam fautores heareticorum tanquam perpetua infamia condemnatos, ab advocatione

et testimonio et aliis publicis officiis decernimus repellendos”, ibidem, p. 781.

108 “Ad haec de episcopali consilio et suggestione culminis imerialis et principum eius adiecimus, ut

quilibet archiepiscopus vel episcopus per se, vel archidiaconum, in anno propriam parochiam, in qua fama fuerit haereticos habitare, circumeat, et ibi tres vel plures boni testimoni viros, vel etiam, si expedire videbitur, totam viciniam iurare compellat, quod, si quis ibidem haereticos scierit vel aliquos occulta conventicula celebrantes, seu a communi conversatione fidelium vita et morbus dissidentes, eos episcopo vel archidiacono studeat indicare”, ibidem, p. 781.

tutte le loro cariche politiche e le terre da loro amministrate sarebbero incorse nell’interdetto. Dovevano essere colpite anche le città che si fossero rifiutate di far applicare la decretale, privandole della dignità di sede episcopale e della possibilità di avere relazioni commerciali con le città vicine, fatto che non ha riscontro nelle altre normative precedenti contro gli eretici109.

L’importanza della decretale di Lucio III risiede principalmente nel fatto che venivano poste le basi di una relazione tra sacerdotium e regnum nella repressione ereticale attraverso il diritto delle gerarchie ecclesiastiche d’imporre con il giuramento, alle autorità pubbliche di partecipare attivamente alla lotta intrapresa dalla Chiesa contro i dissidenti. La repressione dell’eresia diventava così una delle caratteristiche fondanti l’honor dei titolari del potere pubblico, tanto che, se non condotta, toglieva ogni legittimità alla loro autorità. A livello di procedura invece, pochi erano gli elementi di novità rispetto ai provvedimenti precedenti. Il vescovo, in virtù della sua giurisdizione ordinaria, coadiuvato dai testes synodales, rimaneva il protagonista della repressione. La procedura adottata restava di tipo accusatorio, basata sulla denuncia di una publica fama ereticale. L’eresia si andava configurando sempre più come violazione che, superando la sua natura religiosa, finiva per ricadere tra i crimini che destabilizzavano l’ordinamento pubblico110. Purtroppo sappiamo poco sull’effettiva ricezione della decretale. Infatti, non abbiamo più le costituzioni imperiali scaturite dopo l’incontro di Verona; inoltre soltanto poche fonti contemporanee fanno menzione dell’incontro, senza però addentrarsi nei particolari111. Pur non possedendo più gli statuti imperiali, è ipotizzabile, come testimoniato anche da una cronaca quasi contemporanea (circa

109 “Civitas autem, quae his decretalibus institutis duxerit resistendum, vel contra commonitionem

episcopi punire neglexerit resistentes, aliarum careat commercio civitatum, et episcopali se noverit dignitate privandam”, ibidem, p. 781. Sul fatto che le città dovessero essere impossibilitate a commerciare Capitani nota che il testo della Ad abolendam “esprime la volontà non solo del papa ma anche e soprattutto dell’imperatore”, O. CAPITANI, Legislazione cit., p. 37.

110 G.G. MERLO, Ad abolendam cit., pp. 20-21.

111 Peter Diehl ha trovato menzionato l’incontro solamente in quattro fonti di origine italiana, le

quali si limitano soltanto ad accennare l’avvenuto incontro tra papa e imperatore nel 1184, P. DIEHL, “Ad abolendam” cit., p. 3 e nota 11.

1190), la Continuatio Zwetlensis altera112, che Federico I adottò come condanna nei

confronti degli eretici il banno imperiale, rifacendosi alla tradizione romana classica e a quella germanica dei suoi predecessori113. Tuttavia Federico I non ebbe un ruolo attivo nella persecuzione degli eretici, innanzitutto perché l’attività di persecuzione degli eretici in Italia l’avrebbe coinvolto in conflitti giurisdizionali con le città della Lega Lombarda con le quali aveva trovato un’intesa precaria a Costanza soltanto un anno prima (1183); inoltre, nonostante l’apparente riconciliazione sancita a Verona, i rapporti tra Federico I e la curia romana furono sempre difficili e molte delle questioni, come quella ereticale, dibattute durante l’incontro rimasero insolute. L’imperatore negli anni successivi preferì impegnarsi nella preparazione della crociata piuttosto che impegnarsi sul proprio territorio nella ricerca sistematica degli eretici114. Nelle limitate misure antiereticali prese dalla corte imperiale non ci si riferisce mai alla decretale veronese. Lo stesso successore di Federico I, suo figlio Enrico VI, che intervenne in Italia contro gli eretici in tre diverse occasioni: Prato (1194), Rimini (1195) e Fucecchio (1196), nei provvedimenti presi non fa nessun riferimento all’editto del padre, ma le sue azioni sembrano piuttosto d’interesse politico, cioè colpire con l’accusa di eresia le fazioni anti-imperiali115.

L’8 gennaio 1198 veniva eletto papa Innocenzo III, proveniente dalla famiglia dei conti di Segni e imparentato con l’alta aristocrazia romana; aveva studiato teologia a Parigi e diritto a Bologna116. Fin dalle prime battute del suo pontificato si trovò ad affrontare il problema dell’eresia. Cercò quindi di far applicare le norme fissate dal suo predecessore nella Ad abolendam concentrando soprattutto l’attenzione nell’annullamento della rete di alleanze, favori e appoggi di

112 “Papa eos excommunicavit; imperator vero tam res quam personas ipsorum imperiali banno

subiecit”, Continuatio Zwetlensis altera, in MGH, Scriptores, ed. G. PERTZ, IX, Hannoverae 1951, p. 542.

113 Questa è la tesi del Maisonneuve e del Diehl che mi sento di condividere in quanto, nella

decretale si chiede l’aiuto delle autorità civili, ma non viene specificato come interpretare sul piano temporale gli effetti dell’anatema, H. MAISONNEUVE, Études cit., p. 154; P. DIEHL, “Ad abolendam” cit., p. 5.

114 P. DIEHL, “Ad abolendam” cit., p. 7.

115 Ibidem, p. 8; vedi anche G. ZANELLA, Itinerari ereticali: patari e catari tra Rimini e Verona, Roma

1986, p. 6.

116 Sulla figura di Innocenzo III si veda la voce curata da W. MALECZEK, in Enciclopedia dei Papi, II,

cui godevano gli eretici. Nello sforzo di determinare l’isolamento degli eretici è concepita la celebre decretale Vergentis in senium del 25 marzo 1199, indirizzata al

Nel documento Il rogo degli eretici nel Medioevo (pagine 30-44)