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La comparsa del rogo nella legislazione federiciana

Nel documento Il rogo degli eretici nel Medioevo (pagine 44-50)

La politica antiereticale di Federico II, la “Ketzerpolitik” citando il titolo del celebre studio di Kurt-Viktor Selge140, fu caratterizzata da una serie di provvedimenti normativi, ma nel concreto, delle azioni condotte dall’imperatore contro gli eretici sappiamo pochissimo141.

Nel 1213 a Eder, nell’attuale Ungheria, un giovane Federico si era impegnato solennemente con il papa Innocenzo III (Promissio Egrensis) nel prestare il suo aiuto super eradicando haeretice pravitatis errore, precisando che il suo impegno sarebbe stato coerente al detto evangelico di dare a Cesare ciò che era di Cesare e a Dio ciò che era di Dio142. Il 22 novembre 1220, in occasione della sua incoronazione imperiale a Roma il neo imperatore emanò la Costitutio in

basilica beati Petri contenente una serie di leggi a tutela della libertas ecclesiae.

Visto l’argomento trattato, non poteva mancare il tema dell’eresia143. Venivano inseriti nella legislazione imperiale anteriori provvedimenti ecclesiastici, fino alla più recente De hereticis del Lateranense IV. Gli eretici erano dichiarati infami e messi al bando, i loro beni confiscati e i figli esclusi dai diritti di successione. I

139 G.G. MERLO, Inquisitori cit., p. 19.

140 K.V. SELGE, Die Ketzerpolitik Friedrichs II, in Stupor mundi, Darmstadt 1982, pp. 449-493. Su

Federico II e l’eresia si vedano i seguenti studi, F. MORES, Federico II di Svevia, imperatore, in

Dizionario storico dell’Inquisizione cit., II, pp. 582-584; G.G. MERLO, Federico II, gli eretici, i frati, in Federico II e le nuove culture, Spoleto 1995, pp. 45-67; A. BRUSA, Federico II e gli eretici, in “Annali

della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Bari”, XVII (1974), pp. 289-326; F. GIUNTA, La politica antiereticale di Federico II, in Atti del convegno internazionale di studi federiciani, Palermo 1952, pp. 91-95, anche in ID., La coesistenza nel medioevo, Bari 1968.

141 G.G. MERLO, Federico II, gli eretici cit., p. 46.

142 Secondo il Brusa questa citazione evangelica testimonierebbe una confusione di potere da parte

di Federico II, inoltre lo storico fa notare che il futuro imperatore è il primo ad utilizzare questa immagine, mentre nelle arenghe delle precedenti legislazioni antiereticali era accettata la teoria delle due spade, A. BRUSA, Federico II cit., p. 289.

143 MGH, Constitutiones et acta publica imperatorum et regum, II, ed. L. Weiland, Hannover 1893, p.

106. Sulle leggi del 1220 si veda G. DE VERGOTTINI, Sulla legislazione imperiale di Federico II in

semplici sospetti di eresia, venivano anch’essi considerati infami e messi al bando e dopo un anno condannati come eretici se, non dimostravano la loro innocenza. I rettori erano obbligati a prestare giuramento di perseguire e cacciare gli eretici dal loro territorio. Dal punto di vista giuridico l’aspetto più significativo delle disposizioni era l’inquadramento dell’eresia nel crimen laesae maiestatis. Federico II accoglieva il principio della Vergentis: gli eretici erano colpiti da perpetua

infamia e alla scomunica ecclesiastica si andava ad aggiungere il bannum imperiale.

La Costituzione fu inviata anche allo Studium bolognese perché se ne facesse oggetto di studio all’interno dell’università144. Il linguaggio giuridico imperiale faceva proprio il quadro ideologico antiereticale già in uso in ambito papale: l’eresia era considerata una malattia che minacciava la salute e la stabilità del

corpus ecclesiae. Le pene più dure, su tutte quella del rogo, assumevano una

duplice finalità: dovevano da un lato, incutere timore negli accusati in modo da spingerli alla confessione; dall’altro, nei casi di eretici impenitenti, servire da mezzo per sradicare in maniera definitiva il morbo dell’eresia. Ogni altra via era preclusa agli eretici: la scelta era tra il pentimento o la morte. Tra Papato e Impero veniva a crearsi un’assoluta comunione d’intenti, di linguaggio e di finalità: l’eresia turbando l’ordine pubblico, proponendo un modo alternativo di vivere la cristianità, minava alle fondamenta l’ordinamento voluto da Dio. Di conseguenza, anche l’imperatore, che da Dio aveva ricevuto il gladium temporalis era obbligato a conservare e proteggere l’ordinamento sociale145.

Nel marzo 1224, da Catania, l’imperatore inviò al suo legato Alberto di Magdeburgo una nuova costituzione contro l’eresia, indirizzata contro gli eretici lombardi: la Constitutio contra haereticos Lombardiae146. L’imperatore si ergeva a

difensore della Chiesa, ruolo affidatogli da Dio stesso per proteggere la cristianità dai nemici della fede e vi provvedeva in forza di entrambi i diritti: civile e canonico (utriusque iuris auctoritate muniti), relegando in secondo piano la figura del papa, non nominato nella costituzione. Come emerso dallo studio del Fisher, l’editto contro gli eretici del settembre 1224 proveniva da un’iziativa propria

144 MGH, Constitutiones cit., p. 110.

145 G.G. MERLO, Federico II, gli eretici cit., pp. 52-53. 146 MGH, Constitutiones cit., p. 126.

dell’imperatore. Probabilmente fu suggerito a Federico II da alcuni vescovi dell’Italia settentrionale attraverso la mediazione del legato imperiale per la Lombardia, l’arcivescovo Alberto II di Magdeburgo. Scopo della costituzione era di adottare misure più severe nei confronti degli eretici, così che i vescovi avrebbero potuto difendere meglio contro i comuni i loro diritti signorili sulle città147. Infatti, le misure previste erano particolarmente dure: gli eretici condannati dal giudice ecclesiastico dovevano essere mandati al rogo148. Se si decideva di risparmiare loro la vita, per catturare altri eretici, doveva essere loro tagliata la lingua con la quale non avevano esitato ad insultare la fede cattolica e il nome di Dio149. Per la prima volta un imperatore fissava nella pena del rogo la condanna al reato di eresia (ignis

iudicio concremandus). Per Federico l’interesse così forte verso il pericolo

eterodosso proveniente dalla zona lombarda era dettato oltre che dal suo ruolo di

defensor ecclesiae, anche da ragioni d’interesse personale, infatti procedere così

duramente contro gli eretici di quella regione significava anche il progetto di isolare, politicamente oltre che ideologicamente, un’area da sempre ostile nei suoi confronti150.

La severa legislazione imperiale fu accolta dalla Santa Sede nel 1227. Infatti, Onorio III rivolgendosi ai rettori della Lega Lombarda, li esortò ad inserire negli statuti comunali le leggi ecclesiastiche e imperiali contro gli eretici (5 gennaio 1227)151. La tesi storiografica secondo cui il Papato fu inizialmente restio e

147 A. FISCHER, Herrscherliches selbstverständnis und die verwendung des häresievorwurfs als

politisches instrument. Friedrich II und sein Ketzeredikt 1224, in “Quellen und Forschungen aus

italienischen Archiven und Bibliotheken” 87 (2007), pp. 71-108.

148 “auctoritate nostra ignis iudicio concremandus, ut vel ultricibus flammis pereat aut, si miserabili

vitae ad coercitionem aliorum elegerint reservandum, eum lingue plectro deprivent, quo non est veritus contra ecclesiasticam fidem invhei et nomen Domini blasphemare”, ibidem, pp. 126-127.

149 Maisonneuve ravvisa in questa legge una derivazione da consuetudini germaniche, tuttavia la

pena del taglio della lingua era già in uso presso l’impero romano d’oriente, mentre per quanto riguarda la pena del rogo, anche se non menzionata, era da tempo una pena applicata in alcune condanne di eterodossia, mascherata sotto espressioni volutamente indeterminate come la debita animadversio, H. MAISONNEUVE, Études cit., p. 244.

150 G.G. MERLO, Federico II, gli eretici cit., p. 53.

151 “Constitutiones vero, leges et statuta ab ecclesia Romana et Romanis imperatoribus et

specialiter ab ipso imperatore contra hereticos, receptatores, defensores, credentes et fautores eorum hactenus promulgata vel in posterum promulganda recipiant et observent inviolabiter et efficaciter exequantur; constitutionibus municiplibus editis contra tales nichilominus in suis locis firmiter observandis”, MGH, Epistolae saeculi XIII e regestis pontificum Romanurum selectae, ed. C. RODENBERG, I, München 1982, n. 327, pp. 247-248.

reticente verso la legislazione imperiale federiciana sarebbe quindi da scartare152. Nel febbraio 1231, il successore di Onorio III, Gregorio IX pubblicò una costituzione contro gli eretici inserita nel Registro che riprendeva la costituzione contro gli eretici lombardi. La bolla Excommunicamus non faceva cenno esplicito alla pena del rogo, ma stabiliva che in condannati per eresia dalla Chiesa fossero lasciati al giudizio secolare -modo indiretto per affermare l’accettazione anche da parte della Chiesa del rogo- o, se disposti al pentimento, incarcerati a vita153. Federico II come rex Siciliae s’impegnò anche nella lotta all’eresia nel meridione d’Italia. A Melfi nel 1231, pubblicò il Liber Augustalis154 dedicando un ruolo di

primo piano alla repressione dell’eresia. Infatti, la costituzione Inconsutilem

tunicam che apriva il Liber era dedicata al tema ereticale155. L’eresia era riconosciuta come crimen publicum in conseguenza dell’insulto arrecato alla maestà divina, fin qui l’imperatore non faceva altro che attenersi alla prassi già consolidata, la novità importante e foriera di conseguenze stava nel fatto che per la prima volta l’inquisitio non spettava alle autorità temporali, ma era riservata agli ufficiali regi156. Questi accertata la presenza di forme di devianza avrebbero avvertito i giudici ecclesiastici, che costatata la colpevolezza dei devianti avrebbero rimesso l’esecuzione della pena: ut vivi in conspectu hominum comburantur,

flammarum commissi iudicio, nuovamente nelle mani degli uomini dell’imperatore.

La repressione ereticale nel regno di Sicilia assumeva così forme diverse rispetto al

152 È la tesi sostenuta principalmente da Maisonneuve, che sulla base di alcune lettere inviate da

Onorio III tra il 1224 e il 1225 ai vescovi di Brescia, Modena e Rimini nell’invitarli ad applicare la legislazione conciliare contro gli eretici, in cui non si fa menzione della costituzione di Federico II, lo storico sosteneva che fosse stata ignorata di proposito dal papa per diffidenza e perplessità nei confronti della pena di morte. Come dimostrato dal Miccoli, Onorio III nelle lettere inviate non fa nessun riferimento alla legislazione imperiale perché si rivolge a dei vescovi, rimanendo quindi nell’ambito della legislazione ecclesiastica, H. MAISONNEUVE, Études cit., p. 244-245; G. MICCOLI,

La storia religiosa cit., p. 717.

153 Decretalium Gregorii IX cit., p. 789.

154 Sul Liber Augustalis si veda, A.L. TROMBETTI BUDRIESI, Il “Liber Augustalis” di Federico II di

Svevia nella storiografia, Bologna 1987 e più sinteticamente la voce curata da O. ZECCHINO, in Federico II. Enciclpedia cit., II, pp. 149-173.

155 MGH, Constitutiones cit., p. 282.

156 Il Padovani segnala un caso simile per la città di Brescia, dove nel 1230 il dovere di inquirere era

stato incluso nel giuramento del podestà, A. PADOVANI, L’Inquisizione del podestà, in “Clio”, 3 (1985), pp. 345-393; nello specifico p. 362. È possibile considerare l’episodio come un’interpretazione estensiva dei doveri assegnati alle autorità civili dal IV concilio Lateranense.

resto dell’impero: affidare la ricerca degli eretici agli ufficiali regi significava arrogarsi da parte di Federico II il ministerium della repressione ereticale.

La seconda costituzione del Liber dedicata all’eresia era la Patarenorum

receptatores che colpiva fautori degli eretici e chiunque avesse prestato loro

aiuto157. La legge stabiliva che fossero dichiarati infami e colpiti con il banno. Dovevano essere incarcerati a vita e i loro beni confiscati, inoltre, in aggravamento alla precedente legislazione, venivano dichiarati infami anche i figli dei favoreggiatori, che avrebbero potuto riacquistare gli honores persi soltanto per concessione imperiale se avessero fatto scoprire degli eretici. Nonostante i provvedimenti repressivi fossero particolarmente severi, ben poco in realtà sappiamo della loro effettiva applicazione nell’Italia meridionale. Gli episodi di condanne al rogo di cui siamo a conoscenza furono l’esito, più che della lotta all’eresia, della repressione imperiale di alcune rivolte popolari scoppiate nelle città di Messina, Siracusa e Nicosia (1232-1233). Gregorio IX, a causa di questi roghi, rimproverò l’imperatore di aver bruciato non heretici sed errantes158. Ciò che

il pontefice non aveva compreso, oppure compreso troppo bene, era che a Federico interessava salvaguardare l’ordine costituito, la difesa del dogma romano veniva in secondo piano. I perversores fidei e i rebelles imperii erano semplicemente due facce della stessa medaglia, pertanto i nemici dell’Impero erano necessariamente da considerarsi anche eretici159. Come osservato da Merlo “il crimen laesae

maiestatis, in quanto eresia, si mostrava allora in tutta la sua dirompente

ambivalenza politico-religiosa”160.

Dopo aver dotato l’Italia meridionale di un corpus di leggi antiereticali, l’imperatore rivolgeva la sua attenzione alla Germania. Nel marzo del 1232 a Ravenna fu promulgato il Mandatum de haereticis Teutonicis persequendis, indirizzato a principi, ecclesiastici, signori laici e pubbliche autorità161. Veniva stabilito che tutti gli eretici riconosciuti dalla Chiesa fossero consegnati alle

157 MGH, Constitutiones cit., p. 284.

158 Secondo il Brusa era Gregorio IX che: “tentando di cogliere in fallo l’imperatore, operava una

distinzione che, pur avendo fondamento sul piano logico, di fatto non era mai stata presa in considerazione”, A. BRUSA, Federico II cit., p. 302.

159 F. MORES, Federico II di Svevia cit., p. 549. 160 G.G. MERLO, Federico II, gli eretici cit., p. 63. 161 MGH, Constitutiones cit., p. 195.

autorità secolari per essere puniti con l’animadversione debita. Tutti coloro che per paura della morte si pentivano e ritornavano nell’unità della fede dovevano essere rinchiusi a vita in carcere. La pena di morte era prevista anche per i fautori degli eretici e per gli eretici recidivi che avevano abiurato l’eresia soltanto per avere salva la pelle. I discendenti degli eretici e dei fautori fino alla seconda generazione, erano privati di tutti i benefici temporali, estromessi dalle cariche pubbliche e privati degli honores imperiali, erano esclusi da tale pena soltanto i figli ortodossi che avessero aiutato gli inquisitori rivelando l’ereticità del padre. Con il mandato, Federico, a differenza di come si era comportato nel Regno di Sicilia, riconosceva ufficialmente la politica di Gregorio IX, riconoscendo l’azione degli inquisitori papali sul suo territorio e nominando il priore del convento dei Predicatori di Würzburg come incaricato del negotium fidei in partibus Theotonie162. Il mandatum

per i territori tedeschi e la riconferma, fatta un mese prima sempre a Ravenna, delle norme antiereticali della Constitutio in basilica beati Petri, promulgate come leggi autonome, con l’aggiunta di un capitolo finale (Adicimus insuper), erano le ultime disposizioni prese dall’imperatore in materia di eresia. Negli anni successivi si limiterà soltanto a riproporre le leggi emanate in precedenza, estendendole a tutto l’impero163. L’aggiunta della Adicimus insuper alle leggi del 1220 stabiliva a livello procedurale che un eretico poteva far condannare un altro eretico e che le case degli eretici e dei loro favoreggiatori dovevano essere distrutte e mai più ricostruite164.

In definitiva l’impegno antiereticale di Federico II si espresse principalmente a livello legislativo, più che in concreti interventi repressivi. Nella visione di Federico, persecuzione dei nemici politici e persecuzione degli eretici

162 Sui rapporti tra Federico II e gli ordini mendicanti si vedano G. BARONE, Federico II di Svevia e

gli ordini mendicanti, in “Mélanges de l’École française de Rome. Moyen Age-Temps Modernes”, 90

(1978), pp. 607-626, in versione senza note in Federico II e l’arte del Duecento italiano, a cura di A.M. ROMANINI, II, Galatina 1980, pp. 173-181; A.M. VOCI, Federico II imperatore e i Mendicanti: privilegi

papali e propaganda anti-imperiale, in “Critica storica”, XXII (1985), pp. 3-28, in cui vengono trattati

i tempi e i modi di utilizzazione dei Minori e dei Predicatori da parte del Papato in chiave antifedericiana.

163 Il 14 maggio 1238 Federico II pubblica a Cremona tre costituzioni antiereticali, ripetute circa un

mese dopo a Verona e l’anno successivo a Padova. A parte qualche leggera variazione, ricalcano la forma e i contenuti delle costituzioni del 1231, A. BRUSA, Federico II cit., p. 306.

furono sempre strettamente connesse, per questo risulta difficile fare una valutazione del peso effettivo che ebbe la lotta all’eresia.

Nel documento Il rogo degli eretici nel Medioevo (pagine 44-50)