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Alcune precisazioni sulla teoria dell’“organo di un organo costituzionale” Come il titolo del paragrafo suggerisce, la ricostruzione di Occhiocupo merita alcune

Sezione II- l’attività del Comparto Grazie dell’Ufficio per gli Affari dell’amministrazione della giustizia

Capitolo 3 Sulla natura giuridica del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica

3. Quale teoria per il Segretariato Generale?

3.2. La teoria organicistica come alternativa alla personalità giuridica

3.2.2. Alcune precisazioni sulla teoria dell’“organo di un organo costituzionale” Come il titolo del paragrafo suggerisce, la ricostruzione di Occhiocupo merita alcune

rettifiche. Pur condividendo pienamente la descrizione dell’impianto generale proposto sull’estrinsecarsi del fenomeno organizzativo dell’amministrazione presidenziale, è necessario precisare alcuni contenuti partendo dall’esistenza inconfutabile ricavabile sia dal quadro normativo e sia dalla prassi istituzionale di detto organo di una “dualità di funzioni”256

. Questa è definita nella coesistenza di due tipologie di unità amministrativa con compiti profondamente diversi tra loro: gli Uffici per il perseguimento di tutte le attività necessarie all’esercizio delle funzioni costituzionalmente attribuite al Capo dello Stato ed i Servizi che sono, invece, deputati all’amministrazione e gestione della dotazione assegnata alla Presidenza. Non occorre, ora, ripetere come questa dualità di funzioni sia ampiamente suffragata dal quadro normativo e cioè dalla legge istitutiva del Segretariato e dai vari regolamenti presidenziali succedutisi nel tempo. Come ampiamente visto nel capitolo precedente, l’attività del Segretariato sul versante degli Uffici ha acquisito un ruolo fondamentale nell’espletamento di altrettanto cruciali funzioni costituzionali del Capo dello Stato come il potere di grazia e nel rapporto con il potere legislativo degli organi di indirizzo politico. Molto probabilmente, però, questo tipo di attività ha assunto un ruolo preponderante e sicuramente di maggiore interesse dal punto di vista del peso costituzionale assunto dal Segretariato, poiché come esemplificato bene da autorevole dottrina, si è inquadrata “[…] nel vasto fenomeno della cooperazione giuridica, diretta a rendere possibile lo svolgimento di attività altrui giuridicamente rilevante”257. Entro questa seppur breve ma precisa definizione è stato dato da altra parte della dottrina un primo inquadramento di questa attività dal punto di vista di un rapporto giuridico “interno”, nel senso che si differenzia dai rapporti interorganici volti a porre in essere attività a rilevanza giuridica all’esterno dell’organo integrale, tra Presidente e

cornici di principio o di merito entro i quali il delegato deve muoversi. BACHELET V., Profili

giuridici dell’organizzazione amministrativa, 1965, 80 e ss.

256 MOTZO G.- DE MARCO E.-FRANCHINI M.-ROSSI MERIGHI U., op. ult. cit. 153-156,

OCCHIOCUPO N., op. cit., 18-19, 351 e ss., ALLARA B.M., 138 e D’ORTA C.-GARELLA F., op. cit., 165

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Segretario Generale258. Questa soluzione, però, non può essere considerata del tutto soddisfacente dal momento che si è osservato ampiamente come le attività degli Uffici del Segretariato si estrinsechino non solo intra moenia Quirinalis, ma anche, e probabilmente, soprattutto “extra” moenia.

Il nodo gordiano può essere sciolto guardando sia al quadro normativo e come, sulla scorta delle indicazioni illustrate precedentemente, la prassi sia manifestata sotto questo profilo particolare259. Da un lato, infatti, il decreto presidenziale n.107 del 2013 che disciplina l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Segretariato è molto specifico nell’affermare all’art.6 che i Consiglieri del Presidente ricevono da quest’ultimo la definizione dei compiti e delle funzioni che ad essi spettano (tra cui l’eventuale assegnazione ad essi di un determinato Ufficio). Questo dato sta a significare che l’espletamento dei propri compiti anche extra moenia Quirinalis troverebbe il suo fondamento giuridico nella previsione della delega di funzioni che regge più in generale il funzionamento complessivo del rapporto derivazione interorganica tra Presidente e Segretariato260. Ulteriore significato è che il rapporto interno che verrebbe ad instaurarsi tra Presidente, soggetto apicale dell’organo di riferimento e delegante funzioni, con i Consiglieri, delegati all’esercizio di specifiche funzioni con rilevanza

258 MOTZO G-DE MARCO E.-FRANCHINI M.-ROSSI MERIGHI U.., op. ult. cit., 153 e

OCCHIOCUPO N., op. ult. cit., 11 e ss. Il riferimento in generale era alla nota vicenda dell’accertamento dell’impedimento alle proprie funzioni da parte del Presidente Segni. Al di là della vicenda in sé la dottrina citata voleva far rilevare come la rilevanza esterna degli atti svolti dai membri del Segretario fosse da riconsiderare in quanto andava impedito il proliferarsi di un ruolo autonomo e di pubblico ufficiale attestante la validità della firma. Nel caso dell’impedimento presidenziale sono da condividere le preoccupazioni sollevate in quanto avrebbero dovuto gli organi di indirizzo politico condurre e soprassedere agli accertamenti medici sull’idoneità o meno del Presidente a proseguire nelle sue funzioni. Per le considerazioni sulla non natura di organo ausiliario e supplente del Presidente, vedasi le considerazioni infra al capitolo.

259 Per quanto riguarda il piano del rapporto interno è stato istituito nel 1985 con il D.P.R. del 30

ottobre e confermato e confermato all’art.8 del decreto presidenziale n.107 del 2013 l’Ufficio di Segreteria Generale. Quest’Ufficio si inquadra in quelle unità di diretta collaborazione nell’espletamento delle funzioni costituzionali del Capo dello Stato, ma si pone da un lato come Ufficio che si pone a diretto “sostegno” ed ausilio della figura del Segretario Generale in questi compiti, ma d’altro canto si pone come interfaccia con i singoli Uffici diretti dai Consiglieri presidenziali in quanto esso è deputato secondo l’art.8 del decreto presidenziale n.107 all’esercizio della “funzione di coordinamento” del Segretario Generale: unico riferimento possibile è al noto coordinamento che quest’ultimo detiene nella gestione dell’attività degli Uffici.

260 Come visto nel Capitolo 1 il rapporto tra Consiglieri-Segretario-Presidente si regge sul

meccanismo di doppia fiducia: vale a dire che i Consiglieri sono legati fiduciariamente al Presidente, il quale eventualmente assegna loro un’unità di staff, ma essi sono altresì vincolati ai poteri di direzione e coordinamento del Segretario Generale. Quest’ultimo sarà un filtro, un’interfaccia tra la figura apicale del Presidente ed il braccio operativo degli Uffici, ma anche il primo Consigliere con poteri di coordinamento sugli altri a capo delle varie unità di staff.

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interna ed esterna in senso improprio e all’inquadramento sotto le dipendenze ed il coordinamento del Segretario Generale e del suo ufficio di Segreteria Generale. Sembra, quindi, corretto parlare ancora di rapporto interno, malgrado la possibilità di azioni esterne, poiché il discrimine con le azioni che il Segretario Generale compie esternamente come soggetto dotato di capacità negoziale e processuale rimane, comunque, molto netto. L’efficacia, quindi, delle azioni del Segretariato sotto l’azione degli Uffici si presenta esternamente solo in quanto deputate a svolgere funzioni di raccordo istituzionale e “diplomatico” sul piano della leale collaborazione, quindi di natura politico-istituzionale, ma non sono volte a porre in essere modificazioni di tipo giuridico della sfera soggettiva di altri organi costituzionali e, soprattutto, imputano gli effetti di responsabilità politica (ed anche giuridica dato il limite costituzionale degli atti poste in essere come attentato alla Costituzione) direttamente al Presidente261. D’altro canto, nella gestione delle questioni che attengono alle funzioni dei Servizi si è ampiamente osservato come la delega sia volta ad attribuire o meglio imputare gli effetti giuridici al Segretario per esonerare il Presidente ex art.90 Cost. da responsabilità giuridica su queste attribuzioni.

A questo punto, si può osservare, mutuando dalla definizione data da parte della dottrina, come la natura giuridica del Segretariato possa ricevere l’ulteriore ma importante attribuzione di organo dell’organo Presidente con natura giuridica double face o bivalve, nel senso che da un lato sul versante dei Servizi si è di fronte ad un organo con legittimazione esterna, mentre sul lato degli Uffici ci si imbatte in un organo con un rapporto giuridico interno e con funzioni di apparato servente dell’organo principale di riferimento che è il Presidente della Repubblica262. Onde fugare un dubbio che potrebbe a prima lettura essere espresso, questa dottrina che si ritiene di condividere non postula l’esistenza di due diversi e specifici organi all’interno dell’organo Presidente, come una teoria minoritaria aveva teorizzato, ma l’organo del Segretariato rimane sul piano organizzativo unitario, mentre sul versante delle funzioni che sono duali e tra loro molto diverse si estrinseca tramite diversi tipi di rapporti

261 Il punto verrà sviluppato nel prossimo capitolo, ma sembrava opportuno premettere come la

questione della responsabilità fosse determinante per cogliere il concetto di autonomia che detiene il Segretariato quando si interfaccia con gli organi di indirizzo politico e la conseguente questione dei limiti che esso incontra.

262 MOTZO G.-DE MARCO E.-FRANCHINI M.-ROSSI MERIGHI U., op. ult. cit. 156 ed in senso

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giuridici con l’organo costituzionale di riferimento del Presidente263. L’unitarietà dell’organo del Segretario è confermata incontrovertibilmente dalla presenza del Segretario Generale come figura collante e a capo delle due tipologie di unità che rappresentano la dualità di funzioni: sia con riferimento agli Uffici e sia con riferimento ai Servizi, il Segretario agisce senza scindere l’organo in due unità organiche di riferimento, ponendosi a capo di ambedue e coordinandole con l’ausilio per gli Uffici della Segreteria Generale e per i Servizi tramite i Vice Segretari. Per quest’ultimo motivo sembra da condividere questa teorizzazione, avendo, infatti, trovato una giusta mediazione tra i peculiari dati ordinamentali e quelle funzionali di quest’apparato264

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