• Non ci sono risultati.

L’autodichia del Quirinale nelle varie discipline regolamentar

Sezione II- I limiti all’autonomia normativa del Presidente della Repubblica: il caso dell’autodichia

1. L’autodichia del Quirinale nelle varie discipline regolamentar

Delle statuizioni normative di un sistema di giurisdizione domestica per i ricorsi in materia d’impiego sono mancate nella Presidenza della Repubblica sino al 1981, a differenza, invece, delle differenti discipline previste per Parlamento e Corte costituzionale. Questa situazione, come meglio si vedrà a breve, ha indubbiamente favorito l’affermarsi di serrati orientamenti della giurisprudenza di legittimità e amministrativa sul fatto che i principi enucleati dalla Consulta con la sentenza n.129/1981 fossero da ritenersi circoscrivibili ai soli casi di autarchia o autonomia contabile. Forse, però, questa stessa sentenza ha rappresentato bensì l’occasione per l’allora Presidente Pertini di provvedere ad istituire tramite proprio regolamento un sistema che ricalcasse l’analogo meccanismo di autodichia disciplinato dai regolamenti parlamentari. Il decreto presidenziale n.31 del 1980 è stato la prima forma di giustizia domestica istituita per la Presidenza della Repubblica, ma non ha pedissequamente calcato le orme dell’esperienza parlamentare. Infatti, questo primo meccanismo poteva considerarsi più che un sistema di giustizia domestica una sorta di rimedio interno in via, solamente, eventuale rispetto alla giurisdizione amministrativa; per cui un astratto ricorso alla cd. Commissione per i ricorsi sarebbe stato dichiarato improcedibile qualora fosse già stata adita la giustizia amministrativa (art. 5 ultimo comma)323. Quindi, era stato configurato un sistema che difettava del carattere dell’esclusività e definitività delle pronunce emanate dal giudice domestico, principio fondamentale alla base della lunga tradizione secolare che ha connotato il concetto di autodichia. La composizione, invece, merita di essere segnalata in quanto sin dal principio si è

323 LUCIFREDI R., Note sulla tutela giurisdizionale delle posizioni soggettive lese del personale dipendente dagli organi costituzionali dello Stato, in Rass. parl., 1971, 74-77, STANCATI P., op. cit., 1989, 57

163

differenziata da quella prevista dalle Camere324. I componenti del Collegio erano, infatti, dei magistrati effettivi delle supreme giurisdizioni: a presiedere vi era un Presidente di sezione del Consiglio di Stato, il quale veniva affiancato da altri due membri con qualifica equiparata e non inferiore al consigliere di Corte di cassazione. L’obiettivo sarebbe stato quello magari poter prevenire l’instaurarsi del contenzioso effettivo davanti la giustizia amministrativa con sistemi sicuramente più con fine conciliatorio e deflattivo di situazioni di scontro come il ricorso eventuale presso il Tar. Si è pervenuti ad una drastica riforma di questa disciplina con il decreto presidenziale n. 31 del 1996. Il meccanismo di giustizia domestica elaborato dal decreto ha previsto un doppio grado di giudizio su ricorsi in materia di rapporto di lavoro, dove alla Commissione di primo grado si sarebbe affiancato un Collegio d’appello. Anche in questo caso si era mantenuta l’impronta squisitamente giurisdizionale in quanto i membri dei collegi sarebbero stati inquadrabili tra gli appartenenti del potere giudiziario e scelti con decreto del Presidente della Repubblica. Nel primo grado al rango di Presidente vi si trovava un Consigliere di Stato con altri due membri appartenenti uno ad una Corte d’appello e l’altro alla Corte dei Conti. L’appello prevedeva a capo del collegio un Presidente di Sezione del Consiglio di Stato accompagnato da un consigliere della Corte dei Conti ed uno di Cassazione. L’elemento di grande novità risiedeva però, nell’affermazione della definitività ed esclusività di competenza della giurisdizione domestica sopra descritta nei ricorsi in materia d’impiego del personale dipendente del Segretariato325

.

Al giorno d’oggi è vigente il decreto presidenziale n.34 del 2008, che ha apprestato una disciplina che per certi versi sembrerebbe evocare una sorta di giurisdizione speciale. Innanzitutto, i due collegi dei rispettivi gradi di giudizio sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Segretario Generale, ma essi hanno un mandato

324 Gli artt. 12, comma 3, del Regolamento della Camera e 12, comma 1, del Senato delegano ai

regolamenti “minori” degli Uffici di Presidenza. Interessante sul punto è la comparazione della composizione dei collegi tra Presidenza e Camere. Se come si è visto, il primo organo costituzionale ha optato per membri appartenenti alle Magistrature ordinarie e amministrative, la Camera, ad esempio, prevede che il collegio sia composto da deputati nominati dal regolamento dell’Ufficio di Presidenza, mentre per il Senato ai senatori possono affiancarsi consiglieri parlamentari o altri funzionari di ruolo esperti in materia. Composizioni che hanno suscitato aspre critiche della dottrina e che sono state oggetto di giudizio preso la Corte di Strasburgo nel noto caso Savino e altri c. Italia.

325 FINOCCHI R., La giurisdizione domestica sui ricorsi d’impiego del personale, in L’amministrazione degli organi costituzionali, D’ORTA C.-GARELLA F. (a cura di), 1997, 326-

164

a termine nel periodo di 4 anni con possibilità di riconferma per un altro mandato alla permanenza, logicamente, dei requisiti che sussistevano al momento della prima nomina: la novità di grande rilievo risiede però nel fatto che non sarà la discrezionalità del Capo dello Stato a porre in essere in sostanza la nomina ma bensì egli potrà farlo previa “designazione”. Infatti, i membri del Collegio di primo grado sono un Consigliere di Stato, che lo presiede, un referendario presso la Corte dei Conti ed un consigliere di Corte d’appello: essi saranno però “previamente” individuati dai Presidenti del Consiglio di Stato, Corte dei Conti e Corte d’appello di Roma (art.2). All’ art.7 la disciplina del Collegio d’appello ricalca il primo grado nella modalità di nomina e saranno presenti come Presidente un Presidente di sezione del Consiglio di Stato, un consigliere in Cassazione ed uno in Corte dei Conti (la designazione preventiva sarà deputata al Presidente del Consiglio di Stato, al Primo Presidente della Corte di Cassazione e al Presidente della Corte dei Conti). È interessante porre in evidenza come sul piano deontologico i componenti dei Collegi debbano attenersi alle disposizioni di legge dell’ordinamento giudiziario ordinario e amministrativo che regolano questi doveri e responsabilità (art.13).

Per quanto riguarda lo svolgimento dei procedimenti sono presenti disposizioni che cercano di garantire un’equa soddisfazione al principio della difesa e del contraddittorio con l’istituzione ad esempio dell’istituto della revocazione (art.12)326, della sospensione e rimessione in termini e della sospensiva dell’esecutività delle delibere dei Collegi (art.11); così come la possibilità di presentare delle memorie difensive ed il principio di pubblicità delle udienze. Permane la clausola di rinvio (art.15) che ha da sempre accompagnato la disciplina dell’autodichia presidenziale per cui per quanto non previsto dal regolamento presidenziale si applicano le norme del diritto processuale amministrativo previste per i Tar ed il Consiglio di Stato.

Outline

Documenti correlati