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L’autonomia costituzionale del Presidente della Repubblica

Sezione II- l’attività del Comparto Grazie dell’Ufficio per gli Affari dell’amministrazione della giustizia

Capitolo 4. L’autonomia costituzionale del Presidente della Repubblica

Il tema oggetto della presente ricerca cela in sé alcuni profili di non facile lettura. Il sociologo tedesco Niklas Luhmann ha evidenziato nel corso delle sue ricerche e studi sulla teoria dei sistemi sociali che uno studio come quello che si sta affrontando si inserisce in una sorta di paradosso, o meglio, potrebbe caderci se non ponesse un adeguato “bilanciamento” tra alcuni fattori nella sua analisi283. In particolare, lo studio delle istituzioni potrebbe, da un lato, limitarsi ad una osservazione dello Stato visto nella sua unità giuridica ed istituzionale con un’analisi, appunto, sugli output esterni, lasciando così da parte quelle che autorevole dottrina chiama le “differenziazioni” di tipo organizzativo interno, comunicativo e comportamentale. Mentre, sotto un altro versante, un’indagine focalizzata solamente su questi aspetti di natura comportamentale potrebbe difettare di una visione di sistema che consentirebbe di dare efficienza non solo all’importante principio della certezza del diritto ma, altresì, ad un corretto e bilanciato assetto di separazione dei poteri. Questo poiché le analisi di natura comportamentale per poter essere meglio apprezzate nel loro concreto apporto e peso effettivo vanno necessariamente inserite nel contesto globale dell’ordinamento costituzionale di riferimento. Per queste ragioni, come suggerito da parte della dottrina, è necessario inserire questi fenomeni entro la generale cornice di legalità costituzionale di riferimento o, in altri termini, “[…] in quell’unità giuridico-politica di funzioni sovrane […]”284; inoltre, per evitare il paradosso bisognerà cercare di discorrere del profilo giuridico che più di tutti aiuterebbe a ricomprendere il Capo dello Stato (ed il peso che assume la sua organizzazione per il suo funzionamento) nell’arco costituzionale ed è l’indagine sui profili della sua autonomia costituzionale.

Con il termine autonomia costituzionale si fa riferimento al suo aspetto tricotomico, campo d’indagine privilegiato da secoli ormai della dottrina costituzionalistica, che

283 LUHMANN N., Conflict and Integration. Comparative Law in the World Today, 1989, 493 e ss.,

ripresa da CARDUCCI M., Tra zone grigie ed antecedenti della forma di governo, in Rivista del Gruppo di Pisa n.4, 2017, 3 e ss., precedentemente invece nella letteratura italiana importante è il contributo di MARTINES T., Opere, I, 2006, 13 e ss.

284 CARDUCCI M., op. cit., 3, il quale definisce gli argomenti della presente ricerca una sorta di

zona grigia del diritto costituzionale poiché indaga aspetti “mediani”, talvolta ingannevoli e non molto razionalizzati sul piano scientifico.

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comprende l’indagine dell’autonomia di questi organi sul piano normativo- organizzativo, sul piano dell’autoamministrazione o autarchia ed infine su quello, molto dibattuto ancora oggi, della auto-giurisdizione o autodichia. Molto noti e ricorrenti sono i contributi dottrinali e giurisprudenziali sulla detta autonomia delle Camere e della Corte costituzionale. Anche, però, un’indagine sul Presidente della Repubblica presenta dei profili di grande interesse, che sono dati, innanzitutto, dalla concorrenza di diversi tipi di fonti nello scolpire l’organizzazione ed il funzionamento della Presidenza, così come dai particolari rapporti di natura contabile e finanziaria intessuti con gli organi di indirizzo politico, ed infine dalla storica “riforma” operata dal d.p. n.1/1996, che ha introdotto un regime di autodichia analogo per certi versi a quello previsto dai regolamenti parlamentari285.

Questione prodromica e di massima importanza è, però, il tema sulla natura dei regolamenti presidenziali. Infatti, l’effettiva costituzione degli Uffici di cui si è discorso si legittima nell’ottica di un generale potere di auto-organizzazione presidenziale esplicabile tramite dei regolamenti presidenziali. Con un’indagine specifica sull’autonomia costituzionale del Presidente si proverà ad andare ad esaminare in profondità il fondamento costituzionale della detta potestà e di suoi limiti entro la cornice di legalità costituzionale e si potrà, infine, provare a cogliere non solo la ratio insita nell’ultimo comma dell’art.84, ma altresì le sue potenzialità espansive e limiti. In seguito, si potrà comprendere, innanzitutto, quale posizione essi occupano nella gerarchia delle fonti, quale la loro efficacia e quali i loro limiti, dove per limiti si fa riferimento ad una loro eventuale sindacabilità da parte della Consulta286.

285 OCCHIOCUPO N., Autodichia, in Enc. giur. Treccani, IV, 1988, 2, GARELLA F., L’autonomia amministrativa degli organi costituzionali e le fonti relative ai loro apparati serventi, in D’ORTA

C. e GARELLA F., Le amministrazioni degli organi costituzionali. Ordinamento italiano e profili

comparati,1997, p. 14 ss.; MAZZONI HONORATI M.L., Osservazioni di alcune discusse prerogative parlamentari: l’autonomia contabile e la giustizia domestica, 1987, 3 ss.; D’ANDREA

A., Autonomia costituzionale delle Camere e principio di legalità, 2004, 163 ss. ARANGIO RUIZ G., Istituzioni di diritto costituzionale, 1913, 408, BASILICA F., Il punto delle sezioni unite sulla

c.d. giurisdizione domestica del senato, in Giust. civ., 2003, 2434; GATTAMELATA S., Autodichia: il giudice domestico è compatibile con la Costituzione repubblicana? in amministrativamente.com, 1/2014, 13 e ss.

286 Questo impianto metodologico sembra debba essere condiviso, seguendo l’indirizzo

interpretativo dato in tal senso dalla stessa Consulta nella nota sentenza n.129 del 1981, nella quale essa ha impostato la questione in questi termini: solo da un’autonomia normativa ed organizzativa che trovi fondamento diretto o indiretto in Costituzione si può eventualmente trarre la sussistenza o meno dell’autonomia costituzionale intesa nella sua accezione tricotomica.

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Così come le medesime ragioni si rinvengono nell’analisi dell’istituto dell’autodichia nella Presidenza della Repubblica. Se nei regolamenti e, quindi, sul profilo della autonomia normativa e organizzativa si esamina la ratio costituzionale della possibilità per il Presidente della Repubblica di poter costituire una propria amministrazione, con l’autodichia si guarda al profilo più dinamico di rapporto con gli altri poteri e di conseguenza quali sono i limiti di natura costituzionale che incontra la potestà di autoorganizzazione del Capo dello Stato nei loro confronti, ma altresì quali sono i paletti che gli altri poteri (Magistratura soprattutto nel caso dell’autodichia) incontrano quando si relazionano con esso: se la loro interferenza è un’illegittima o meno intromissione in un’area costituzionalmente riservata e, soprattutto, possibilmente invasiva del libero funzionamento dell’organo e adempimento delle proprie funzioni costituzionali: come anche l’ultima sentenza della Corte costituzionale (n.262 del 2017) ne ha evidenziato una sinergia molto stretta e difficilmente scindibile.

Sul piano metodologico, invece, si terrà conto e si cercherà di mutuare dai contributi che la dottrina e la giurisprudenza hanno fornito sulle analoghe questioni dell’autonomia del Parlamento e della Corte costituzionale, poiché, malgrado, la Presidenza della Repubblica presenti delle proprie peculiarità organizzative e funzionali, per molto tempo dalle Corti e dai costituzionalisti si è pensato all’esistenza di un regime “comune” dell’autonomia regolamentare degli organi costituzionali.

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