• Non ci sono risultati.

3. L’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto nel

3.1 Applicabilità dell’art 131 bis c.p agli omessi versament

“La presenza di soglie di punibilità, come in questo caso nei reati tributari, potrebbe essere considerata come una sorta di presunzione legale di rilevanza penale dei fatti che si collocano al di sopra delle soglie stesse, incompatibilmente con l’art. 131 bis c.p., sennonché nel momento in cui si riconosce che le soglie di cui si tratta misurano l’offesa rilevante (danno o pericolo), non vi è motivo di escludere in via di principio una particolare tenuità dell’offesa, in relazione alle soglie che si collocano di poco al di sopra delle stesse”13.

13 Cassazione penale, Sez. III, 9 settembre 2015, n. 43599.

GATTA G.L., Note a margine di una prima sentenza della Cassazione in tema di

145 Sulla base di questa pronuncia e anche di una decisone più recente della Corte, si può rilevare che il giudice potrà ritenere l’imputato non punibile per particolare tenuità del fatto nell’ipotesi in cui vi sia stato un lievissimo superamento della soglia di punibilità imposta dalla norma (fissata a 150.000 euro dopo la riforma; prima era 50.0000 euro) e nel caso in cui la rilevazione del dolo sia da ritenersi particolarmente modesta14.

Nella recente pronuncia i giudici avevano osservato che non potesse essere rilevata la particolare tenuità del fatto proprio in virtù della omessa somma versata, che nel caso di specie (559.000 euro) era il doppio della nuova soglia prevista di 250.000 euro.

Di certo quell’omesso versamento non poteva riscontrarsi nella definizione di “pochissimo superiore alla soglia di punibilità”.

La Corte comunque osserva che si deve tener conto delle reali cause di insolvibilità del contribuente e della condotta nella sua interezza. In altra pronuncia chiarisce infatti che “la tenuità dell’offesa non può essere valutata solo con riferimento all’eccedenza rispetto alla soglia di punibilità introdotta dalla legge, ma deve essere considerata con riferimento alla condotta nella sua interezza, operando un raffronto con la somma complessiva dell’imposta non versata”15.

Motivo di esclusione alla rilevabilità della particolare tenuità del fatto, oltre al superamento delle soglie di punibilità, è l’eventuale presenza di reati legati da un vizio di continuazione.

“La clausola di particolare tenuità non può essere dichiarata in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, in quanto anche il reato continuato configura un’ipotesi di comportamento abituale ostativo al riconoscimento del beneficio di cui all’art. 131 bis c.p.”. Queste le parole della Corte in una recente sentenza ove era

14 Cassazione penale, Sez. III, 10 marzo 2016, n. 9936. 15 Cassazione penale, Sez. III, 18 luglio 2016, n. 30397.

146 coinvolto il legale rappresentante di una società per aver evaso le imposte sui redditi e l’Iva16.

Relativamente ai profili da valutare per garantire l’applicazione della clausola di particolare tenuità si ritiene che rilevi quindi: in primo luogo la valutazione circa l’importo non versato, elemento utile capire la gravità della violazione tributaria contestata ed è elemento che non può essere rimesso alla discrezionalità del giudice in quanto è un elemento oggettivo, numerico; in secondo luogo l’eventuale reiterazione dell’episodio criminoso, che rileva in quanto la plurima commissione di violazioni o inadempimenti fa sì che venga a concretizzarsi un comportamento abituale in netta opposizione con le prerogative richieste per l’applicabilità dell’istituto di cui all’art. 131 bis c.p.17. Di conseguenza si avrà l’esclusione della particolare tenuità del fatto ad es. nel caso in cui le dichiarazioni infedeli sono reiterate18.

La corte precisa che “inadempimenti di obblighi di versamenti di somme nei confronti dell’Erario o nelle casse dello Stato sono sempre ritenute penalmente rilevanti” e ha compreso nell’area del penalmente rilevante gli omessi versamenti anche di importi irrisori19.

Una successiva posizione della Corte di cassazione conferma l’orientamento giurisprudenziale che ritiene di dover sanzionare in maniera severa meri inadempimenti dell’obbligo di pagamento delle imposte20, sulla costatazione che il reato di omesso versamento delle ritenute fiscali-previdenziali-assistenziali operate sulla retribuzione dei lavoratori dipendenti o di omesso versamento degli acconti Iva, richiede

16 Cassazione penale, Sez. III, 8 marzo 2017, n. 11045.

17 SANTORIELLO C., Esclusa la particolare tenuità del fatto se le dichiarazioni

infedeli sono reiterate, 2017, in Leggi d’Italia.

18 Cassazione penale, Sez. III, 8 marzo 2017, n. 11045. 19 Cassazione penale, Sez. III, 8 ottobre 2015, n. 40350. 20 Cassazione penale, Sez. III, 5 maggio 2016, n. 18680.

147 il mero dolo generico. Il reato risulta integrato, sulla base della condotta, dalla semplice omissione dei versamenti, mentre sulla base del profilo attinente alla personalità del soggetto, basta che il questi sia consapevole al momento del fatto del suo inadempimento.

La Corte ha però escluso che possa configurarsi l’unicità del disegno criminoso nelle ipotesi di plurime e consecutive inottemperanze dell’obbligo di versamento degli acconti Iva se, l’inadempimento è dovuto alla crisi economica dell’azienda21.

Lo stesso non può valere nel caso in cui l’imprenditore si trovi in situazioni tali da ostacolare l’obbligo di adempimento tributario. Tale situazione si configura non solo quando l’imprenditore ricada in una situazione di difficoltà finanziaria, ma anche quando per far fronte alle esigenze dell’azienda non possa far altro che non pagare i debiti erariali.

In queste ipotesi dovrà essere però lo stesso imprenditore a dare dimostrazione di tale impossibilità. Costui avrà l’onere di dimostrare che non ha potuto tempestivamente adempiere all’obbligo tributario in quanto non ha reperito le risorse necessarie per farlo, ma che ha tentato in ogni modo di far fronte all’improvvisa crisi di liquidità senza ottenere buon esito per causa a lui non imputabile22.

21 Cassazione penale, Sez. I, 30 ottobre 2014, n. 35912. 22 Cassazione penale, Sez. III, 14 aprile 2014, n. 15716.

148

3.2 Compatibilità dell’art. 131 bis con il delitto di dichiarazione