• Non ci sono risultati.

6. Presupposti applicativi per l’operatività dell’istituto

6.2 Tenuità dell’offesa

Posto che a rilevare in tale ambito non è la mancanza assoluta di offensività del fatto, ma la sua esiguità, è bene chiarire come in primo piano debba essere significativo il profilo della lesione del bene giuridico, ossia il disvalore dell'evento, nonché il rapporto tra la tenuità e l'offesa; a differenza del diritto minorile o del sistema davanti al giudice di pace, in cui il rapporto rilevante è tra tenuità e fatto.

Si tratta di elementi che, come si è detto, attengono più al disvalore oggettivo e che permettono di tener conto del grado di lesione o esposizione al pericolo del bene, recuperando la “valutazione del mezzo criminoso” intesa sia come impiego di strumenti peculiari, sia come “luogo” e “circostanze ambientali della commissione”42.

Date tali premesse si può dire che i presupposti della “particolare tenuità dell'offesa” sono ancorati a due indici-requisiti: da un lato le modalità della condotta e dall'altro l'esiguità del danno o del pericolo.

Entrambi devono valutarsi in riferimento ai parametri di cui all'art. 133, 1 comma, c.p., parametri posti a base del giudizio sulla gravità del reato. Il richiamo all'art. 133 c.p. è stato dai primi commentatori inteso al fine “imporre al giudice di tener conto dell'intensità del dolo o del grado della colpa nella valutazione sulle modalità della condotta e dell'esiguità del danno o del pericolo”43.

Quindi, relativamente alla modalità della condotta, dei parametri di cui all'art. 133, 1 comma, c.p., rilevano la natura, la specie, i mezzi,

42 PALIERO C.E., “Minima non curat praetor”, ipertrofia del diritto penale e

decriminalizzazione dei reati bagatellari, Cedam,1985, p. 741.

43 MARZADURI E., “L'ennesimo compito arduo (...ma non impossibile) per

l'interprete delle norme processual-penalistiche: alla ricerca di una soluzione ragionevole del rapporto tra accertamenti giudiziali e declaratoria di non punibilità ai sensi dell'art.131bis c.p.”, in Archivio penale, 2015, n.3, p. 3.

37 l'oggetto, il tempo, il luogo e ogni altra modalità dell'azione, compresi l'intensità del dolo e il grado della colpa.

In particolare, per quanto riguarda il dolo, possono considerarsi esimenti della punibilità tutti i criteri di graduazione del dolo: il quantum di coscienza del fatto, ad es. un soggetto che ha agito nella rappresentazione dubbia degli elemento della fattispecie; il quantum di volontà, ad es. quando si rileva dolo eventuale; il quantum di durata e di complessità del processo de deliberazione ad es. quando un soggetto agisce con un dolo d'impeto; e il quantum di coscienza del disvalore del fatto, quando ad es. un soggetto per scarso livello di istruzione o per la sua età ha agito senza sapere che il fatto costituisca reato.

Anche con riferimento alla colpa possono e devono essere valutati dal giudice tutti i criteri di misurazione come il quantum di divergenza fra la condotta doverosa e quella tenuta, ad es. quando in caso di infrazione per superamento della velocità, si supera di poco il limite massimo di velocità consentito; il quantum di esigibilità della osservanza delle regole cautelari circa la valutazione sulla competenza, conoscenza, esperienza, abilità del soggetto agente.

Il giudice dovrà valutare anche il quantum di previsione o prevedibilità dell'evento e il tipo di motivazione che ha spinto il reo ad agire, tenendo presente i casi di particolare difficoltà ad osservare la regola di condotta, per ad es. un improvviso malore o stress emotivo, ecc. E' importante sottolineare che i criteri oggettivi posti a fondamento dell'operatività della clausola di non punibilità ex art 131 bis c.p. siano “definiti ma al tempo stesso dotati di opportuna flessibilità in modo da consentire un'applicazione dell'istituto compatibile con il rispetto del principio di obbligatorietà dell'azione penale”44.

44 Schema di d.lgs. recante disposizioni in materia di non punibilità per particolare

tenuità del fatto, audizione dei rappresentanti ANM in commissione giustizia della Camera dei Deputati, 27 gennaio 2015.

38 Per rilevare l'esiguità del danno o del pericolo occorre accertare che dalla condotta del reo sia derivato un danno-pericolo per l'interesse protetto dalla norma e che esso, nonostante sia penalmente rilevante, risulti talmente modesto da non meritare nemmeno la risposta sanzionatoria più lieve comminata dall'ordinamento per quel fatto. Il danno deve essere inteso sia come danno civile subito dalla persona offesa, sia come danno criminale ossia come offesa necessaria per l'esistenza del reato45.

L'art. 131 bis c.p., opera anche per i reati plurioffensivi, come ad es. in caso di rapina. Il giudice in questo caso valuterà se ai fini della sussistenza del reato basti la lesione anche di uno solo dei reati (c.d. plurioffensività alternativa) o se invece sia necessaria l'offesa cumulativa ad entrambi i beni giuridici tutelati (c.d. plurioffensività cumulativa). Per quest'ultimo caso si dovrà dimostrare che tutti i beni protetti dalla norma violata siano stati lesi in modo superficiale, altrimenti, laddove anche per uno solo di essi non sia stato possibile rilevare la lievità del danno, la punibilità non potrà essere esclusa.

Problematica è la questione circa l'ammissibilità ad escludere la punibilità per particolare tenuità del fatto quando il reato per cui si procede preveda una soglia di punibilità, ma la questione verrà riproposta in seguito.

45 Così ad es. nei delitti contro il patrimonio l'entità del danno dovrà essere valutata

anche in relazione alle condizioni patrimoniali della vittima, secondo le linee tracciate dalla giurisprudenza nell'applicazione dell'art. 62 n. 4 c.p.; o ancora nel caso di lesioni personali il giudice dovrà valutare sia la lesione dell'integrità fisica che le perdite patrimoniali, come per es. le spese per le cure mediche, e quindi il pregiudizio alla salute e le sofferenze subite dalla vittima.

39