L'art. 131 bis, 2 comma, c.p., designa i casi esclusi dall'ambito di applicazione della causa di non punibilità.
L'esclusione deriva dalla costatazione che rispetto ad alcune ipotesi l'offesa non può essere considerata tenue a causa del movente dell'azione, delle sue modalità d'esecuzione, del tipo di soggetto che subisce il reato e rispetto anche al bene giuridico offeso.
Le ipotesi sono le seguenti: “ l'autore ha agito per motivi abietti o futili (costituisce circostanza aggravante comune di cui all'art. 61 n. 1 c.p.); l'autore ha agito con crudeltà (circostanza di cui art. 61 n. 4 c.p.); l'autore ha agito con crudeltà in danno di animali (integra la condotta di cui ai delitti ex artt. 544 bis e 544 ter c.p.); l'autore ha adoperato sevizie (richiama art. 61 n. 4 c.p.); l'autore ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa (il riferimento è all'art. 61 n. 5 c.p. sia pure limitato alla difesa privata); la condotta ha cagionato o da essa siano derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona (producendo i delitti di cui dagli artt. 586, 589, 590 c.p.).
Ogni qualvolta il giudice ravvedi la sussistenza di codeste cause ostative, emerse da atti o dall'istruzione dibattimentale a prescindere dal fatto che vi sia stata contestazione da parte del pubblico ministero, deve precludere l'applicabilità dell'art. 131 bis c.p., seppur rientrando alcuni reati nell'ambito edittale di operatività dell'istituto.
Questo è giustificato dal fatto che l'evento descritto dalla norma è obiettivamente incompatibile con il concetto di tenuità dell'offesa, (come morte o lesioni gravissime).
Per quanto riguarda il significato delle cause ostative descritte dal secondo comma della norma, si tratta di nozioni già note nell'esperienza penale, elaborate dalla giurisprudenza.
49 Motivi abietti o futili, il riferimento è alla circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 1 c.p., determinata dalla causa psichica della condotta, ossia da un comportamento, un impulso, un istinto cosciente o inconsapevole. Qui rilevano i soli motivi consci ai fini della configurabilità dell'aggravante60.
Il giudizio circa la futilità non deve riferirsi ad un comportamento medio, ma devono rilevare anche le circostanze in cui il soggetto vive, il suo contesto sociale, le connotazioni culturali e anche i fattori ambientali che hanno o possono aver condizionato la condotta criminis. Per questo è anche da escludersi l'attenuante della provocazione o il vizio parziale di mente, tali per cui viene a precludersi l'ingiustizia dell'azione.
Motivo abietto quando è condizionato da un sentimento spregevole, che generi ripugnanza in ogni persona dotata di media moralità, e che sia quindi ingiustificabile il comportamento secondo un comune senso umano61.
Il motivo è futile quando emerge una netta sproporzione tra lo stimolo esterno che ha portato alla commissione del reato, e la gravità del reato stesso. Venendo di fatto a configurarsi come un “semplice pretesto per lo sfogo di un impulso criminale”62.
Rispetto alla crudeltà verso animali, c'è da dire che tale ipotesi è stata inserita per ragioni demagogiche più che sostanziali, legate alla reazione dei media e delle associazioni ambientaliste.
Nella prassi tuttavia il legislatore ha reso ammissibile l'applicabilità dell'art. 131 bis c.p., anche in caso di delitti di maltrattamenti di animali (art. 544 ter c.p.), quando questi siano commessi non nella forma “con crudeltà”, ma “senza necessità”, ossia quando ad es., l'imputato abbia colpito il cane con calci, procurandogli lesioni lievi, in seguito a un
60 PADOVANI T., Circostanze del reato, in Dig. Pen., X, Torino 1998, p. 216. 61 Cassazione penale, Sez. I, 22 giugno 2011, n. 250882.
50 comportamento dannoso tenuto dal cane. Ecco, il giudice ha in una sentenza rilevato come in questo caso, date le premesse per le quali è derivato il comportamento lesivo, ossia da un gesto dannoso del cane, e date che le lievi lesioni riportate all'animale, possa applicarsi l'art. 131 bis c.p.63
Diversa conclusione si sarebbe avuta se la condotta dell'imputato fosse stata caratterizzata da una sottoposizione a sevizie o lavori insopportabili per il cane, tali da configurare un comportamento crudele senza un apparente motivo di base.
Appare irragionevole la scelta di attribuire ad un aspetto soggettivo, come l'aspetto psicologico che ha indotto il soggetto a commettere il reato, la capacità di paralizzare una valutazione del fatto come oggettivamente esiguo. Non è altrettanto chiaro perché il legislatore abbia considerato solo alcune circostanze aggravanti comuni, con la conseguenza di creare una sostanziale disparità di trattamento, come se la crudeltà degli animali fosse maggiore rispetto a una medesima crudeltà nei confronti ad es. di un ministro di culto.
Rispetto alla nozione di sevizie e crudeltà, si richiamano le circostanze aggravanti comuni di cui all'art. 61, n. 4 c.p.
Affinché si configuri è necessario e sufficiente che il comportamento sia cosciente e volontario. Relativamente all'età e alle condizioni di minorata difesa della vittima, viene a configurarsi la circostanza aggravante comune di cui all'art. 61, n. 5 c.p., che ricorre solo quando le condizioni utili a facilitare il realizzarsi dell'azione criminosa sussistano oggettivamente, e non siano invece indipendenti dall'azione del reo o maturate occasionalmente.
Occorre difatti che la difesa sia stata effettivamente ostacolata e che il giudice la rilevi caso per caso.
51 È poi necessario che l'età della vittima sia “giustificazione” della sua particolare debolezza psichica o fisica.
A conclusione del discorso si può rilevare come a sostegno dell'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p., in caso di configurabilità di tali circostanze ostative, a rilevare sia più la valutazione circa l'atteggiamento soggettivo dell'agente che una valutazione oggettiva sulle circostanze materiali dell'accaduto.
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CAPITOLO 2
PROFILI PROCESSUALI
Sommario: 1. Le modifiche al c.p.p. con il d.lgs. n. 28 del 2015. – 2. Fase delle indagini preliminari: l’archiviazione per particolare tenuità del fatto. – 3. Riconducibilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis c.p. all’art. 129 c.p.p. – 4. Sentenza di non luogo a procedere all’esito dell’udienza preliminare – 5. Proscioglimento predibattimentale: la sentenza di non doversi procedere ex art. 469, comma 1 bis, c.p.p. – 6. Proscioglimento dibattimentale per particolare tenuità del fatto. – 7. La particolare tenuità del fatto nei giudizi di legittimità.