1. Le modifiche al codice di procedura penale con il d.lgs n 28 del
2.2 Ruolo dell’imputato
Diverse sono le sorti che il legislatore ha riservato all’imputato nel caso di archiviazione tradizionale, ex art. 409, 2 comma, c.p.p., rispetto a quelle previste nel caso di archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 411, comma 1 bis, c.p.p.
Nel procedimento di archiviazione tradizionale, l’art. 409, 2 comma, c.p.p. conferisce all’imputato l’esclusivo diritto di partecipare all’udienza in camera di consiglio fissata in conseguenza della decisione del giudice di non accogliere la richiesta di archiviazione presentata dal pm, o in seguito all’ammissibile opposizione della persona offesa.
Nel caso di archiviazione per particolare tenuità del fatto invece il legislatore attribuisce all’imputato le stesse prerogative di cui è titolare la persona offesa: l’imputato ha diritto di interloquire in seguito all’istanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto, di prendere visione degli atti e di presentare opposizione nel termine di dieci giorni.
17 Corte costituzionale, sent. n. 23 del 28 gennaio 2015: “L’attribuzione di una mera
facoltà alla persona offesa, consistente nell’opposizione alla definizione del procedimento, introdurrebbe un evidente elemento di irrazionalità in quanto recherebbe un significativo vulnus all’esigenza di rapida definizione del processo”.
63 L’indagato potrebbe ad es. proporre istanza di oblazione, laddove consentita, ottenendo così gli effetti più favorevoli dell’estinzione del reato, diritto che comunque gli spetta in virtù della sua posizione in giudizio.
Una parte della dottrina sostiene che l’indagato non possa richiedere ulteriori atti di indagine per ottenere una condizione più favorevole rispetto all’ipotesi di archiviazione per particolare tenuità del fatto, e ciò si giustifica non solo da un’altrimenti contraddizione con la finalità deflazionistica dell’istituto, ma anche con riferimento alla funzione stessa delle indagini, le quali sono appunto dirette a raccogliere prove contro l’indagato ai fini dell’esercizio dell’azione penale e non invece orientate a ricostruire una verità fine a sé stessa.
Quindi, se durante le indagini si rilevasse che il fatto è di particolare tenuità, il pm dovrebbe presentare domanda di archiviazione anche se ci fosse la possibilità di meglio indagare sulla sussistenza e portata offensiva del fatto18.
Questa prospettiva determina degli effetti pregiudizievoli per l’accusato relativamente a due profili.
La pronuncia del decreto di archiviazione determina, da un lato, effetti pregiudizievoli alla posizione dell’imputato in altri procedimenti (come quello in sede disciplinare o di valutazione della responsabilità contabile o quello in sede civile), dall’altro per l'indagato è stato previsto l’ulteriore effetto sfavorevole dell'iscrizione del provvedimento nel casellario giudiziario.
Tale iscrizione potrebbe rappresentare una condizione ostativa al riconoscimento della non abitualità di un successivo comportamento tenue.
18 DIES R., Questioni varie in tema di irrilevanza penale del fatto per particolare
64 La valutazione circa la pericolosità sociale, a detta di molti, deve essere tenuta fuori dalle dinamiche interpretative dell'istituto19.
Questi effetti sono la dimostrazione di come la pronuncia del decreto di archiviazione ex art. 411, comma 1-bis, c.p.p., non abbia efficacia liberatoria per l’imputato, il quale potrà invece può avere interesse ad ottenere un risultato pienamente "liberatorio".
Secondo una parte della dottrina il legislatore avrebbe dovuto subordinare l’adozione di tale provvedimento di archiviazione al consenso dell’indagato.
La mancata tutela della posizione dell’indagato, si presenta in contrasto con i principi costituzionali, in particolare con il diritto di difesa.20 La Corte costituzionale è concorde nel ritenere che potrebbe negarsi in capo all’imputato il diritto di rinunciare ad una causa di estinzione del reato solo quando l’applicazione della stessa dipenda dalla presenza di fattori oggettivi, il cui accertamento non dipenda da valutazioni discrezionali del giudice21.
Di fronte al giudice di pace, per esempio, il mancato riconoscimento all’indagato di un potere di opporsi si giustifica proprio in considerazione del fatto che l'improcedibilità non determina a suo carico nessuna conseguenza negativa.
19 BARTOLI R., L’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, in Riv.
Leggi d’Italia, p. 8.
20 SANTORIELLO C., La clausola di particolare tenuità del fatto, pp. 88 ss. 21 Corte costituzionale, sent. 31 maggio 1990, n. 275.
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2.3 Contenuto e conseguenze dell’opposizione.
La presentazione dell’opposizione deve indicare, a pena di inammissibilità, non approfondimenti investigativi con i relativi elementi di prova e di conseguenza nuove piste di indagine, ma le motivazioni del dissenso rispetto alla richiesta di archiviazione del pm. A nessuna delle parti, differentemente a quanto previsto nei procedimenti difronte al giudice di pace, è stato attribuito un potere di veto all’archiviazione per particolare tenuità del fatto.
Le parti potranno solo argomentare l’opposizione alla richiesta del pm, senza vincolarlo nella sua scelta. Il pm infatti potrà decidere di archiviare il fatto, se ritenuto di particolare tenuità, anche in presenza di un’opposizione.
Alle parti non è stato attribuito nemmeno il potere di opporsi nel merito al provvedimento di archiviazione. Tale decisione fu voluta in sede di attuazione della delega, a fronte di diverse sollecitazioni della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, che avevano rappresentato la necessità di introdurre un meccanismo di reclamo nel merito del provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto.
La Relazione di accompagnamento al decreto è chiara sul punto in questione e sostiene che “le ragioni dell’indagato e della persona offesa trovano adeguata tutela nella preposta sede della opposizione e della conseguente udienza camerale”.
Il giudice valuterà in modo autonomo la presenza dei presupposti per disporre la archiviazione dopo aver sentito le parti e potrà pronunciarla anche in caso di conclusioni differenti di una delle parti.
Bisogna chiarire però che se il mancato riconoscimento di un potere di veto in capo alla persona offesa appare conforme alla legge delega (che non dice niente sul punto) e in linea con la circostanza per cui non sussiste alcun “principio dispositivo” del processo in mano alla persona