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INTERNAZIONALE DI MERCI (1980), PRINCIPI UNIDROIT E PRINCIPI DI DIRITTO CONTRATTUALE

III.- Applicazione della CISG

Si possono distinguere due classi di applicazione della CISG, ovvero quella diretta e quella indiretta. La prima ha luogo quando la Convenzione può essere applicata direttamente, senza necessità cioè di avvalersi delle norme del Diritto internazionale privato, ai contratti di compravendita di merci24 conclusi tra le

parti sempre che: a) esse abbiano le loro sedi in Stati diversi, e b) si tratti di Stati contraenti. Come afferma Franco Ferrari, dal momento che la lista di Stati contraenti cresce continuamente questo criterio di applicazione diretta è ogni volta maggiormente utilizzato25. Il modo indiretto d’applicazione sorge quando:

a) le parti hanno le loro sedi in Stati diversi, b) uno di essi non è contraente (o non lo è nessuno di essi) ma, c) le norme di diritto internazionale privato prevedono l’applicazione della Legge di uno Stato contraente. In entrambi i

23 Honnold assicura che «lo spirito di consenso che si era sviluppato nell’UNCITRAL si

mantenne fino alla fine della conferenza diplomatica». HONNOLD, JOHN. O. Uniform Law for

International Sales. Under the 1980 United Nations Convention, Kluwer, 1987, Deventer, The

Netherlands, p. 56.

24 L’articolo 3 CISG recita così:

«1. Sono considerate vendite i contratti di fornitura di merci da fabbricare o produrre, a meno che la parte che ordina queste ultime non debba fornire una parte essenziale del materiale necessario a tale fabbricazione o produzione.

2. La presente Convenzione non si applica ai contratti in cui la parte preponderante dell'obbligo della parte che fornisce le merci consiste in una fornitura di mano d'opera o altri servizi».

25 FERRARI, FRANCO, «Comentario al artículo 1», in The Draft UNCITRAL Digest on the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (1980), p. 507. Ferrari enumera

una grande quantità di risoluzioni nelle quali è stato applicato il criterio dell’articolo 1.1 a) CISG. Tra esse si devono evidenziare le seguenti: CLOUT case no. 398, France, 2001; Risoluzione del Tribunale di Distretto di Trier (Germania) del 7 dicembre 2000, Risoluzione del Tribunale di Distretto di Stendal (Germania) del 12 ottobre 2000 e Risoluzioni del Tribunal Supremo austriaco del 28 aprile e del 7 settembre 2000.

casi, ossia tanto nell’applicazione diretta quanto in quella indiretta risulta irrilevante il fatto che le parti o il contratto abbiano carattere civile o commerciale (art. 1.3 CISG) 26.

In ogni caso, l’applicazione della CISG verrebbe esclusa se le merci oggetto della compravendita fossero acquistate per uso personale, familiare o domestico. Così l’articolo 2 CISG non permette, in linea generale, l’applicazione della Convenzione a compravendite di consumo. Così fu reso manifesto nella

Risoluzione numero 1991/1559 dettata dal Arrondissementsrechtbank Arnhem in Olanda, il 27 maggio 1993 (Hunfeld vs. Vos).

Nel marzo del 1990 un venditore olandese e un acquirente tedesco conclusero un contratto di vendita di una roulotte. Il Tribunale escluse l’applicazione della CISG dato che tale roulotte era stata comprata per uso personale, familiare o domestico dell’acquirente.

Tuttavia, nella Risoluzione numero 2 O 506/94 dettata dal Tribunale di

Distretto di Düsseldorf (Germania), l’11 ottobre 1995.

Un cittadino danese, proprietario di una barca a vela nel Mar dei Caraibi, richiese a un venditore tedesco un generatore di riserva per installarlo sulla barca al fine di somministrare energia elettrica al sistema di raffreddamento dell’imbarcazione. Il venditore consegnò all’acquirente il generatore assicurandogli che era appropriato a tale proposito. Per la mancanza di certi pezzi nel generatore esso non forniva la sufficiente energia al sistema di raffreddamento, per cui questo non funzionava. Quando l’acquirente iniziò l’azione corrispondente nei confronti del venditore, il Tribunale sorprendentemente sostenne l’applicabilità della CISG nonostante l’evidente uso personale e domestico del generatore, senza nemmeno fornire degli argomenti per tale applicabilità.

A parte questa strana risoluzione, c’è per questa norma un’importante eccezione che sorge quando il venditore, prima o nel momento della

26 Si deve ricordare anche l’articolo 4 CISG il cui tenore letterale è il seguente:

«La presente Convenzione disciplina esclusivamente la formazione del contratto di vendita ed i diritti ed obblighi che tale contratto fa nascere fra il venditore ed il compratore. In particolare, salvo espressa disposizione contraria della presente Convenzione, questa non riguarda:

a ) la validità del contratto, di nessuna delle sue clausole, né degli usi; b ) gli effetti che il contratto può avere sulla proprietà delle merci vendute».

conclusione del contratto, non era o non sarebbe dovuto essere a conoscenza del

fatto che le merci venivano comprato per quell’uso27. La possibilità di

applicazione della suddetta accezione fu segnalata (seppur non applicata) nella

Risoluzione numero Ob 1506/94 del Tribunale Supremo austriaco dettata l’11 febbraio 1997.

Un venditore austriaco e un acquirente svizzero conclusero un contratto di compravendita di un’automobile Lamborghini. Il Tribunale Supremo confermò che la CISG non era applicabile in virtù dell’articolo 2 a) CISG, dato che la macchina era stata acquistata per un uso personale dell’acquirente. Il Tribunale aggiunge, tuttavia, che si sarebbe potuta applicare la CISG se il venditore avesse provato che non conosceva o non doveva conoscere tale uso.

Pertanto la CISG viene esclusa, con l’eccezione segnalata, delle compravendite di consumo, a differenza dei Principi UNIDROIT e dei Principi di Diritto contrattuale europeo che possono essere applicati a compravendite di beni di consumo se così è pattuito dalle parti. Allo stesso modo, la CISG viene esclusa per quel che riguarda la responsabilità del venditore per decesso o lesioni personali causati a chiunque dalle merci (art. 5 CISG) 28.

Non possiamo concludere il presente paragrafo senza fare riferimento al carattere dispositivo della CISG consacrato nell’articolo 6, per il quale le parti possono escludere l’applicazione della Convenzione, stabilire eccezioni a una qualsiasi delle sue disposizioni o modificare i suoi effetti. Il carattere dispositivo della CISG trova anche alcuni limiti, segnalati nell’articolo 12 CISG29 (la cui

27 L’articolo 2 CISG aggiunge che la CISG non viene applicata nemmeno alle vendite: b) all'asta;

c) giudiziarie; d) di valori mobiliari, titoli, effetti commerciali e valute; e) di navi, imbarcazioni, battelli, aliscafi o aeronavi; f) di elettricità.

28 In tali casi si applicherebbe la Convenzione sulla Legge applicabile alla responsabilità per

prodotti, fatta all’Aia il 2 ottobre 1973.

29 L’articolo 12 CISG ci dice: «Le disposizioni dell'articolo 11, dell'articolo 29 o della Parte II

della presente Convenzione che ammettono che il contratto di vendita o la sua modificazione o lo scioglimento consensuale di esso, come pure qualsiasi proposta, accettazione o altra manifestazione di volontà possano essere fatte in forma diversa dalla forma scritta non si applicano quando una delle parti ha la sua sede d'affari in uno Stato contraente che ha fatto una dichiarazione in conformità all'articolo 96 della presente Convenzione. Le parti non possono derogare al presente articolo né modificarne gli effetti».

citazione non è rilevante in questo momento), senza dimenticare i limiti propri della buona fede e della lealtà commerciale o giusto trattamento.