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INTERNAZIONALE DI MERCI (1980), PRINCIPI UNIDROIT E PRINCIPI DI DIRITTO CONTRATTUALE

il 28 ottobre 1998 149 I fatti sono i seguenti:

VII.- Rimedi derivati dall’inadempimento contrattuale

2.3. b Diritto di sostituzione

2.3.b.1.- Contenuto

L’articolo 46.2 CISG che regola l’azione di sostituzione condiziona il suo esercizio al compimento di due circostanze: 1) che la petizione venga inclusa nella comunicazione che il venditore deve effettuare entro un termine ragionevole al venditore secondo quanto esige l’articolo 39.1 CISG e 2) che l’inadempimento possa essere qualificato come essenziale in base all’articolo 25 CISG e ai criteri già esaminati nei paragrafi precedenti. Se entrambe si compiono il compratore sarà legittimato a richiedere al venditore la sostituzione dei beni difettosi con altri corrispondenti al contratto.

2.3.b.2.- Limiti

A parte le condizioni appena segnalate, la CISG impone altri limiti all’esercizio dell’azione di sostituzione. Non può essere esercitata dal compratore quando questi non può restituire le merci difettose in uno stato sostanzialmente identico160 a quello in cui le aveva ricevute, senza nulla togliere al resto delle

azioni derivate dalla mancanza di conformità.

Il secondo paragrafo dell’articolo 82 introduce tuttavia alcune eccezioni alla regola generale segnalata161. In realtà, tali limiti sono fondati sulla trasmissione

160 Come ha segnalato Vicente Montés, l’espressione «sostanzialmente identico» non esige

un’identità assoluta tra lo stato in cui si trovava la merce quando è stata ricevuta dall’acquirente quello in cui si trova quando deve restituirla. La norma permette, a suo giudizio, un «apprezzamento giuridico ampiamente discrezionale». MONTÉS PENEDÉS, V., «Artículo 82 de la CV», in AA. VV. (dir. e coord. L. Díez-Picazo), La compraventa internacional de mercaderías.

Comentario de la Convención de Viena, Madrid, 1998, 1ª ed., p. 674.

161 L’articolo 82 CISG si applica non solo all’acquirente che vuole rescindere il contratto, ma

anche a quello che richiede al venditore la sostituzione delle merci. L’articolo 82.1 ci dice: «Il compratore perde il diritto di dichiarare risolto il contratto o di chiedere al venditore di consegnare beni in sostituzione se gli è impossibile restituire i beni in uno stato

dei rischi rispetto alla perdita o al deterioramento delle merci. Effettivamente, se si sono prodotti dei danni alle merci che devono essere restituite al venditore da parte del compratore nell’esercizio dell’azione di sostituzione (o di risoluzione), è necessario ricorrere al meccanismo di distribuzione dei rischi per decidere se tale impossibilità di restituzione delle merci, o della loro restituzione nello stesso stato in cui erano state ricevute, deve far eccezione alla regola generale dell’articolo 82.1 CISG. Non sarebbe legittimo impedire al compratore l’esercizio dell’azione di sostituzione (o di risoluzione) per impossibilità di restituzione delle merci nello stato in cui le aveva ricevute se la loro perdita o il loro deterioramento si è prodotto al di fuori della volontà del compratore o in un momento in cui non gli era stato ancora trasmesso il rischio di perdita. Così, dato che a parte le eccezioni dell’articolo 82.2 CISG la CISG regola il passaggio del rischio nel capitolo IV della parte III intitolata «passaggio del rischio» (artt. 66-70 CISG), si potrebbe suggerire il dubbio circa in base a quali norme si debba decidere l’esigenza del compratore consistente nella restituzione nelle merci nello stato in cui le aveva ricevute.

A questo dubbio risponde la Risoluzione dettata dal Tribunale Supremo

austriaco (Oberster Gerichtshof) il 29 giugno 1999.

Un compratore austriaco e un venditore tedesco conclusero un contratto per l’acquisto di alcune tavole precedentemente preparate. Una delle clausole del contratto regolava il passaggio del rischio nel modo seguente: «il compratore deve ricevere le tavole nel locale del fabbricante e correre i rischi derivati dal trasporto dei beni fino al luogo di destinazione». Il venditore consegnò le tavole inadempiendo a quanto pattuito, dal momento che le tavole non erano state «precedentemente» preparate. Stando così le cose le parti si accordarono di risolvere il contratto, con tutti gli effetti che tale azione comportava, vale a dire la restituzione delle merci al venditore. Nel trasporto effettuato per la loro restituzione le tavole subirono dei danni, che furono reclamati dal venditore. Più avanti torneremo sulla presente risoluzione per trattare i limiti dell’esercizio dell’azione risolutoria. Per ora,

sostanzialmente uguale a quello in cui li aveva ricevuti» [il grassetto è nostro]. Nello stesso senso, l’articolo 83 CISG estende la sua applicazione all’azione di sostituzione quando afferma che «Il compratore che ha perso il diritto di dichiarare risolto il contratto o di chiedere al venditore la consegna di beni in sostituzione, in conformità all'articolo 82, conserva tutti gli altri rimedi previsti dal contratto o dalla presente Convenzione» [il corsivo è nostro].

ci concentreremo sui limiti dell’azione di sostituzione, lasciando da parte il resto degli argomenti inclusi nella sentenza.

Il Tribunale, al momento di decidere a proposito del passaggio dei rischi, affermò che, in ogni caso, quando risultano applicabili le regole sancite dagli articoli dall’81 all’84 CISG (contenuti nella sezione V, dedicata agli «effetti della risoluzione») non si applicano le norme generali sulla trasmissione del rischio degli articoli dal 66 al 70 CISG. Sembra dunque che il Tribunale applichi il principio secondo cui «la norma speciale deroga quella generale».

È necessario, pertanto, conoscere tali eccezioni incluse nell’articolo 82.2 CISG. Ci limiteremo qui ad enunciarle, dal momento che riteniamo più opportuno studiarle nel paragrafo dedicato ai limiti nell’esercizio dell’azione risolutoria. Dunque la regola generale stabilita nell’articolo 82.1 CISG non si applica: 1) quando l’impossibilità di restituire le merci o di restituirle in uno stato sostanzialmente identico a quello in cui il compratore le aveva ricevute non è imputabile a un atto o a un’omissione di quest’ultimo, 2) quando le merci o una parte di esse si sono avariate o si sono deteriorate come conseguenza dell’esame prescritto dall’articolo 38, o 3) nei casi in cui il compratore, prima di scoprire o di aver scoperto la mancanza di conformità, ha venduto le merci o una parte di esse nel corso normale dei suoi affari o le ha consumate o trasformate secondo un uso normale.

3.- Diritto alla riduzione del prezzo

In virtù dell’articolo 45.1 CISG si può affermare che se il venditore non adempie uno qualsiasi degli obblighi che gli spettano conformemente al contratto o alla stessa Convenzione, il compratore può esercitare, tra gli altri, i diritti stabiliti negli articoli dal 46 al 52 CISG. Siccome la regolarizzazione del diritto alla riduzione del prezzo viene raccolta nell’articolo 50 CISG si potrebbe dedurre che si può esercitare tale diritto di fronte a qualsiasi inadempimento degli obblighi del

venditore162. Non si esige che l’inadempimento su cui si deve basare la

riduzione del prezzo sia essenziale, a differenza del diritto alla sostituzione o alla risoluzione del contratto. È irrilevante anche il fatto che il compratore abbia pagato o no il prezzo. In entrambi i casi potrebbe esercitare l’azione di riduzione163.

Tuttavia, il precetto stesso impone limitazioni all’esercizio del diritto di

riduzione del prezzo. Il secondo inciso dell’articolo 50 CISG sancisce che il

compratore non potrà ribassare il prezzo: 1) se dopo la data di consegna il venditore ripara a proprie spese ogni inadempimento dei suoi obblighi senza eccessivo ritardo e senza causare al compratore inconvenienti eccessivi o incertezza quanto al rimborso da parte del venditore delle spese anticipate dall’acquirente; né 2) se, in caso di consegna anticipata, il venditore consegna la parte o la quantità mancante delle merci, o ne consegna altre in sostituzione di quelle consegnate non conformi o ancora se ripara qualsiasi mancanza di conformità delle merci consegnate, sempre che lo faccia senza inconvenienti né spese eccessive per il compratore164. Se il venditore cercasse di riparare la

corrispondente mancanza di conformità secondo quanto imposto e il compratore si rifiutasse di accettare l’adempimento, quest’ultimo non potrebbe nemmeno in questo caso esercitare ulteriormente la riduzione del prezzo ex articolo 50 CISG in fine165.

162 Vedremo come le limitazioni introdotte dalla CISG e dalla giurisprudenza limitano l'esercizio

del diritto.

163 Magnus aggiunge che l’esercizio del diritto è indipendente anche dal fatto che il venditore

abbia agito o no con negligenza. MAGNUS, ULRICH «Comentario al artículo 50», in The Draft

UNCITRAL Digest on the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (1980), p. 719.

164 Si noti che mentre nel primo caso la riparazione del venditore deve essere «a proprie spese»,

nel secondo caso si esige soltanto che per il compratore le spese derivate dalla riparazione non siano «eccessive».

165 Nella risoluzione numero HG 970238.1 dettata dal Tribunale commerciale di Cantone a

Zurigo, Svizzera (Handelsgericht des Kantons) il 10 febbraio 1999, il Tribunale impedì al compratore di esercitare l’azione di riduzione del prezzo dal momento che aveva rifiutato la riparazione precedentemente offerta dal venditore.

Anche la giurisprudenza ha imposto dei limiti all’esercizio del diritto alla riduzione del prezzo al margine dell’articolo 50 CISG: così si osserva nella

Risoluzione dettata dal Tribunale di Distretto di Düsseldorf (Germania) il 15 marzo 1996.

Un venditore italiano e un compratore tedesco conclusero un contratto di vendita di scarpe. Il compratore si rifiutò di pagare il prezzo, dovuto al fatto che le merci erano state consegnate in ritardo, richiedendo per questo la riduzione del prezzo. Il venditore querelò il compratore per ottenere il pagamento del prezzo. Il compratore, da parte sua, richiese un indennizzo per i danni derivati dalla ritardata consegna delle scarpe.

Il Tribunale non solo respinse la richiesta del compratore ma dichiarò inoltre l’impossibilità di applicare l’azione di riduzione del prezzo ai casi in cui si è prodotta una ritardata consegna dei beni166.

Arrivò alla stessa conclusione la Corte d’Appello di Düsseldorf

(Oberlandesgericht Düsseldorf) nella sua Risoluzione numero 6 U 87/96 dettata il 24 aprile 1997 e che vide di fronte il Calzaturificio Piceno di Roberto

Catinari & Uvaldo Raccosta contro Vivace Mode GmbH. Ricorderemo i fatti:

Un compratore tedesco e un venditore italiano conclusero un contratto di vendita di scarpe. Il venditore fece una consegna tardiva per cui il compratore dichiarò che era legittimato a ridurre il prezzo della transazione. Il venditore reclamò il pagamento integrale del prezzo con i suoi rispettivi interessi. Il compratore riconvenne richiedendo un indennizzo per i danni derivati dall’azione del venditore.

Tanto il Tribunale di Primo Grado quanto la Corte d’Appello non concessero al compratore la riduzione del prezzo dal momento che, a giudizio di entrambi gli organi giurisdizionali, il rimedio della riduzione del prezzo non può essere

applicato ai casi di consegna tardiva.

166 Il Tribunale inoltre non prese in considerazione la richiesta di danni fatta dal compratore e lo

obbligò a pagare al venditore il prezzo accordato con un interesse del 16,5 %. Tale decisione fu confermata dalla Corte d’Appello (OLG) di Düsseldorf nella risoluzione dettata il 24 aprile 1997, eccezion fatta per quanto riguarda l’interesse applicato al prezzo che il compratore doveva pagare al venditore.

Si impedisce pertanto l’esercizio dell’azione di riduzione quando si cerca di fondarla sul semplice ritardo nella consegna. Non si permette di compensare la ritardata consegna delle merci mediante la riduzione del prezzo: per compensare tali danni il compratore dovrebbe reclamare il corrispondente indennizzo dei danni-interessi.

È diverso il caso invece in cui i danni alle merci sono provocati proprio dal ritardo nella consegna. Honnold fa il seguente esempio167: il primo aprile168 un

venditore di prodotti lattici concluse un contratto con un produttore di cibo per l’acquisto di formaggio Edam di prima qualità. Il prezzo venne fissato in $100.000 e la consegna doveva essere effettuata il 1 giugno per via marittima nel porto del paese del compratore. I rischi di perdita delle merci durante il trasporto erano a carico del venditore. Il venditore inviò il formaggio secondo quanto disponeva il contratto in maniera tale che, in condizioni normali, sarebbe arrivato a destinazione alla data pattuita. Avvennero però dei fatti imprevisti che trattennero la nave per due mesi nel tentativo di attraversare un canale; gli impianti di refrigerazione della nave che trasportava il formaggio non poterono far fronte al caldo clima del canale in cui fu trattenuta la nave, ragione per la quale il formaggio ammuffì e diventò formaggio di quarta qualità. Ma, nonostante tutto, il formaggio era ancora adatto al consumo umano mediante un trattamento specifico. Il prezzo del formaggio Edam di prima qualità in data primo agosto (quando avvenne la consegna) era lo stesso di quando fu fissato nel perfezionare il contratto, mentre il prezzo del formaggio ammuffito era di 20.000$, ossia soltanto la quinta parte del valore di quello richiesto. Il compratore aveva bisogno del formaggio per la sua produzione di cibo per cui decise di accettarlo esercitando nel contempo l’azione di riduzione del prezzo. In base ai fatti, Honnold assevera che il compratore sarebbe

167 HONNOLD, JOHN. O. Uniform Law for International Sales. Under the 1980 United Nations Convention, Kluwer, 1987, Deventer, The Netherlands, p. 323.

legittimato a ridurre il prezzo pattuito in proporzione al formaggio effettivamente consegnato. In realtà, l’esercizio dell’azione non si fonda sul ritardo della consegna bensì sulla mancanza di conformità del formaggio che, come abbiamo visto, arriva ammuffito. Ciò che il compratore non potrebbe reclamare è un indennizzo di danni-interessi data la natura del fatto che provocò il ritardo nella consegna e il deterioramento dei beni169: dal momento

che il trattenimento della nave in cui il formaggio veniva trasportato avvenne per un fatto che sfugge totalmente al controllo del venditore e del trasportatore, bisognerebbe qualificarlo come forza maggiore, e in questo modo impedito il reclamo dei danni-interessi secondo l’articolo 79 CISG170.

Sulla base di tutto ciò che fino al momento è stato esposto, in quali casi il compratore potrà richiedere la riduzione del prezzo? Il suo esercizio si può fondare su qualsiasi inadempimento del venditore? La prima cosa che è necessario affermare è che ogni riduzione di prezzo deve partire da una mancanza di conformità ai sensi dell’articolo 35 CISG, vale a dire che deve esistere un difetto nella quantità, nella qualità, alcuna incoerenza rispetto alla descrizione delle merci pattuite in relazione a quelle effettivamente consegnate (compreso l’aliud pro alio) o qualsiasi difetto nell’imballaggio o nella confezione

169 Honnold sostiene che la riduzione del prezzo è importante soprattutto quando l’acquirente

accetta beni difettosi e non può reclamare danni-interessi perché esiste un esonero (forza maggiore) dell’articolo 79 CISG. HONNOLD, JOHN. O. Uniform Law for International Sales. Under

the 1980 United Nations Convention, Kluwer, 1987, Deventer, The Netherlands, p. 325.

170 Per facilitare al lettore l’accesso all’articolo 79 CISG, riproduco qui di seguito il contenuto dei

suoi paragrafi 1º, 2º e 5º che sono quelli che consideriamo rilevanti in base a quanto esposto: «1. Una parte non è responsabile per l'inadempimento di una delle sue obbligazioni se prova che l'inadempimento era dovuto ad un impedimento derivante da circostanze estranee alla sua sfera di controllo, e che non era ragionevolmente tenuto a prevedere al momento della conclusione del contratto o ad evitare o a superarne le conseguenze.

2. Se l'inadempimento di una parte è dovuto all'inadempimento di un terzo che era stato da essa incaricato di eseguire in tutto o in parte il contratto, questa parte è esonerata dalla sua responsabilità solo se:

(a) ne è esonerata in virtù del paragrafo precedente; e

(b) il terzo da essa incaricato ne sarebbe esonerato qualora le disposizioni di tale paragrafo fossero a lui applicabili.

[...]

5. Nessuna disposizione in questo articolo impedisce all'una o all'altra parte di avvalersi di ogni altro rimedio, diverso dal risarcimento del danno, in base alla presente Convenzione». [il grassetto è nostro].

dei beni171. Tuttavia, la stessa natura dell’azione di riduzione del prezzo implica

che il compratore sia parzialmente «soddisfatto» (o parzialmente «insoddisfatto»), tanto da accettare una parte delle merci in cambio del pagamento parziale del prezzo. Quello che il compratore non potrebbe mai fare è fondare l’azione di riduzione del prezzo sull’inadempimento di altri obblighi (secondari) del venditore. È imprescindibile che esista una mancanza di conformità nel senso dell’articolo 35 CISG172. Tale condizione è coerente proprio

con la redazione dell’articolo 50 CISG che comincia dicendo: «Se i beni non sono conformi al contratto [...]». Compiuta tale condizione, la riduzione del prezzo richiede che il compratore comunichi al venditore i difetti delle merci entro un termine ragionevole così come esige l’articolo 39.1 CISG173. La comunicazione

171 A mo’ d’esempio citeremo due Risoluzioni di Tribunali europei in cui si prese in

considerazione la riduzione del prezzo dell’articolo 50 CISG, per l’esistenza di una mancanza di conformità dell’articolo 35 CISG. Lodo arbitrale dettato dal Tribunale d’arbitrato commerciale internazionale della Camera di commercio della Federazione russa il 24 gennaio 2000. Un compratore statunitense e un venditore russo conclusero un contratto di compravendita in cui le merci dovevano essere consegnate in due fasi. Dopo la consegna della prima, il compratore trovò alcuni difetti di qualità (art. 35.1 CISG) per cui comunicò al venditore la sua intenzione di ridurre il prezzo. Il Tribunale stimò tale riduzione conforme a quanto disposto nell’articolo 50 CISG. Risoluzione del Tribunale commerciale di Mechelen, Belgio (Rechtbank van Koophandel) dettata il 18 gennaio 2002. Un compratore francese e un venditore belga conclusero un contratto il cui oggetto erano dei pomodori. Nel rendersi conto che i pomodori erano troppo maturi e non erano adeguati alla rivendita il compratore richiese la riduzione del prezzo conformemente all’articolo 50 CISG. Il venditore dichiarò che non era stato espressamente pattuito che la destinazione dei pomodori fosse la rivendita. Il Tribunale considerò implicita l’esigenza di tale qualità ex articolo 35.2 CISG, per cui valutò corretta la pretesa del compratore e ridusse il prezzo conformemente all’articolo 50 CISG.

172 Magnus assicura che i difetti dei documenti relativi alle merci oggetto della compravendita

possono anch’essi essere considerati come mancanza di conformità ai fini di ridurre il prezzo. Afferma comunque che «la riduzione del prezzo non è percorribile se l’inadempimento del contratto consiste in una consegna tardiva o in un’infrazione di qualsiasi altro obbligo [diverso da quelli che l’articolo 35 CISG impone] del venditore» [il corsivo è nostro]. MAGNUS, ULRICH «Comentario al artículo 50», in The Draft UNCITRAL Digest on the United Nations Convention on

Contracts for the International Sale of Goods (1980), p. 719. Honnold afferma che «la formula di

riduzione del prezzo si applica soltanto quando l’acquirente accetta e conserva beni non conformi ». HONNOLD,JOHN.O. Uniform Law for International Sales. Under the 1980 United Nations

Convention, Kluwer, 1987, Deventer, The Netherlands, p. 324. Nello stesso senso, LÓPEZ LÓPEZ, A., «Artículo 50 CISG», in AA. VV. (dir. e coord. L. Díez-Picazo), La compraventa internacional de

mercaderías. Comentario de la Convención de Viena, Madrid, 1998, p. 445.

173 Nella nota 35 abbiamo analizzato, seppur molto brevemente, il contenuto dell’articolo 39

deve includere la natura di tali difetti e la pretesa di ridurre il prezzo conformemente a quanto disposto nella CISG174.

Per ultimo, il modo per calcolare la riduzione del prezzo è fissato nell’articolo 50 CISG: «[...] il compratore può ridurre il prezzo proporzionalmente alla differenza tra il valore che i beni effettivamente consegnati avevano al momento della consegna ed il valore che beni conformi avrebbero avuto in tale momento». Esporremo tre risoluzioni in cui venne applicato il criterio indicato per la riduzione del prezzo.

1) Lodo arbitrale numero VB/94131 dettato dal Tribunale di arbitrato della