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INTERNAZIONALE DI MERCI (1980), PRINCIPI UNIDROIT E PRINCIPI DI DIRITTO CONTRATTUALE

numero 6 U 119/93, dettata dal Tribunale provinciale d’Appello di Düsseldorf (Oberlandesgericht Düsseldorf) il 10 febbraio 1994.

II.- Applicazione dei PCCOM

Il Preambolo ai PCCOM stabilisce che essi enunciano regole generali in materia di contratti commerciali internazionali. Quindi i Principi si applicano fondamentalmente in tre casi:

1.- Quando le parti hanno convenuto che il loro contratto sia retto dai «Principi dell’UNIDROIT»205,

2.- quando le parti hanno pattuito che il loro contratto sia regolato dai «Principi generali del Diritto», dalla «Lex mercatoria» o simili,

3.- quando le parti non hanno scelto un diritto applicabile al loro contratto206.

La prima domanda che ci si pone è la seguente: come possono le parti decidere che il loro contratto venga retto dai PCCOM se l’articolo 3 dell’Accordo di Roma sulla Legge applicabile agli obblighi contrattuali si riferisce alla «legge

205 Nel Lodo numero 174/2003 dettato dal Tribunale d’Arbitrato Internazionale della Camera di

Commercio e Industria della Federazione russa il 12 novembre 2004 non vennero applicati i Principi UNIDROIT perché il Diritto scelto dalle parti per reggere il contratto di compravendita fu quello russo. Nel litigio, il compratore ungherese invocò l’applicazione dei Principi UNIDROIT, ma in base alla clausola segnalata l’obiezione del venditore russo fu sufficiente per non applicarli.

206 I PCCOM possono essere utilizzati anche per l’interpretazione o l’integrazione degli

strumenti del Diritto internazionale uniforme o del Diritto nazionale applicabile. Possono servire anche, secondo lo stesso Preambolo, come modello per i legislatori nazionali ed internazionali. Un esempio di utilizzo dei Principi UNIDROIT per complementare delle lacune, in questo caso della CISG, si trova nel Lodo arbitrale 229/1996 dettato dal Tribunale d’Arbitrato Internazionale della Camera di Commercio e Industria della Federazione russa il 5 giugno 1997. Il contratto concluso tra una parte bulgara e un’altra russa stabiliva che, nel caso in cui il compratore avesse avuto dei ritardi nel pagamento del prezzo avrebbe dovuto far fronte a una pena consistente nel pagamento dello 0,5 % del prezzo per ogni giorno di ritardo. il compratore non effettuò il pagamento in tempo ma si rifiutò di accettare la penale. Dal momento che la CISG non si esprime su tale questione il Tribunale ricorse ai Principi UNIDROIT per coprire tale lacuna. Anche la Corte di Giustizia delle Comunità Europee utilizzò i Principi UNIDROIT (pur senza menzionarli espressamente) per interpretare l’Accordo di Bruxelles sulla competenza giudiziaria e sull’esecuzione delle risoluzioni giudiziarie in materia civile e commerciale del 27 settembre 1968 nella risoluzione C-334/00 del 17 settembre 2002 (Fonderie Officine Meccaniche

Tacconi SpA vs Heinrich Wagner Sinto Maschinenfabrik GmbH). D’altra parte la Risoluzione

C99/315HR dettata dal Tribunale Supremo olandese il 13 giugno 2001 utilizzò i Principi UNIDROIT per interpretare il diritto nazionale, concretamente quello olandese. Nello stesso senso il Lodo arbitrale dettato dal Centro d’Arbitrato della Camera di Commercio del Costa Rica il 29 luglio 2002.

scelta dalle parti», vale a dire una Legge nazionale? La questione è stata risolta favorevolmente, nel senso che si permette che le parti possano sottoporre il loro contratto non solo a una Legge nazionale ma anche a Principi (quali i PCCOM) intesi come «Restatements»207. Alcuni autori208 hanno anche evidenziato la

possibilità di una correzione della menzionata norma dell’Accordo di Roma per contemplare tale caso, posto che, effettivamente, non avrebbe senso l’esclusione di tale possibilità quando le parti possono in ogni caso includere il testo dei PCCOM nell’insieme delle clausole del contratto ex articolo 1:102(1) PCCOM. D’altra parte, dato che i PCCOM sono soltanto una raccolta degli usi e delle relazioni di commercio internazionale che fanno parte della lex mercatoria e dato che possono esistere quindi altri testi che raccolgono tale Diritto, è corretta l’identificazione che si compie nel preambolo dei PCCOM tra tali Principi e la lex mercatoria? Detto in altre parole: non ci sarebbe nessuna differenza tra il caso in cui le parti vogliano sottoporre le loro relazioni commerciali ai PCCOM o alla lex mercatoria?

L’idea stessa che i PCCOM costituiscono una raccolta della lex mercatoria non dovrebbe lasciar spazio a dubbi sull’identità tra i due casi. Tuttavia, qualche autore ha messo in dubbio tale identità: è il caso di Oviedo Albán209, il quale

afferma che la scelta delle parti contrattuali della lex mercatoria quale Legge applicabile al contratto potrebbe presupporre un problema al momento della determinazione della Legge applicabile a tale relazione contrattuale. Il

207 Così è affermato in DÍEZ-PICAZO,LUIS,ROCA TRÍAS,ENCARNA,MORALES MORENO,ANTONIO

MANUEL, Los principios del Derecho Europeo de Contratos, Madrid, 2002, Civitas, p. 143. Cfr. anche la nota 214 infra, dove raccogliamo alcune risoluzioni in cui sono stati applicati i Principi UNIDROIT quando le parti avevano un patto in tal senso.

208 DÍEZ-PICAZO, LUIS, ROCA TRÍAS, ENCARNA., MORALES MORENO, ANTONIO MANUEL, Los principios del Derecho Europeo de Contratos, Madrid, 2002, Civitas, p. 143.

209 Oviedo Albán dice che i Principi UNIDROIT non sono un’immagine esatta della lex mercatoria, perché essa dev’essere definita sulla base di tutte le sue fonti caratteristiche. OVIEDO, ALBÁN, JORGE, «La unificación del Derecho Privado: Unidroit y los principios para los contratos comerciales internacionales»,

su internet: http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/oviedoalban3.html. Nello stesso senso: MARÍA DEL PILAR PERALÉS VISCASILLAS, La formación del contrato en la Compraventa Internacional, Valencia, 1996, Tirant lo Blanch.

contenuto dell’articolo 1:101 dei PECL non farebbe altro che rafforzare tale idea, poiché il precetto stabilisce che i Principi di Diritto Contrattuale Europeo possono essere applicati quando le parti hanno convenuto che il loro contratto sia sottoposto ai principi generali del Diritto o alla lex mercatoria. È dunque intercambiabile il contenuto dei PCCOM e quello dei PECL? Se la risposta fosse negativa, senza dubbio il riferimento alla lex mercatoria in tali casi risulterebbe problematica.

Anche Bonell210 mette in evidenza come alcuni autori abbiano mostrato la loro

preoccupazione per la supposta dualità delle «leges mercatoriae», ossia per le relazioni di coesistenza tra i due strumenti tanto «apparentemente simili»211;

Bonell, tuttavia, assicura che tali timori sono infondati, dal momento che l’ambito di applicazione di ciascuno dei testi è diverso, perché, mentre i Principi UNIDROIT si applicano in un ambito mondiale e hanno come obiettivo i contratti commerciali internazionali, i PECL sono formalmente limitati agli Stati membri dell’Unione Europea e vengono applicati ad ogni tipo di contratto, compresi quelli puramente interni (nei quali le due le parti hanno la stessa nazionalità) e quelli conclusi tra professionisti e consumatori212.

Bonell «corregge» in qualche modo il contenuto dell’articolo 1:101(3) PECL assicurando che, mentre i PCCOM sono un riflesso della lex mercatoria o dei principi generali del diritto contrattuale internazionale, i Principi di Diritto Contrattuale Europeo costituirebbero soltanto un progetto accademico in gran

210 BONELL, MICHAEL JOACHIM, Un "Codice" Internazionale del Diritto dei contratti. I Principi UNIDROIT dei Contratti Commerciali internazionali, Milano, Giuffrè Editore, 2006, Seconda

edizione, pp. 376 e 377. Tra gli autori preoccupati si trovano H. Raeschke-Kessler; C. Kessedjian e O. Sandrock.

211 BONELL, MICHAEL JOACHIM, Un "Codice" Internazionale del Diritto dei contratti. I Principi UNIDROIT dei Contratti Commerciali internazionali, Milano, Giuffrè Editore, 2006, Seconda

edizione, p. 376.

212 Non ci si deve dimenticare del fatto che il regime della Direttiva 99/44/CE, il cui contenuto

verrà esaminato nella seconda parte del presente lavoro, è una «norma di minimi», vale a dire che le parti potrebbero sottoporre al contratto ai PECL sempre che in tal modo non si ledano le corrispondenti disposizioni imperative del regime di compravendita di beni di consumo.

misura sconosciuto agli agenti economici internazionali213. La giurisprudenza

appoggia le sue affermazioni, infatti finora, la grande maggioranza delle risoluzioni dettate dai Tribunali hanno applicato i Principi UNIDROIT214 (quale

raccolta della lex mercatoria) e ignorato i PECL. Illustreremo l’asserzione riportando l’esempio di tre risoluzioni dettate dalla giurisprudenza europea.

Esempio 1. I Principi UNIDROIT vengono applicati quando le parti avevano