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INTERNAZIONALE DI MERCI (1980), PRINCIPI UNIDROIT E PRINCIPI DI DIRITTO CONTRATTUALE

Germany 43 In questa risoluzione i fatti sono i seguenti:

V.- La conformità delle merci secondo la CISG

4.2. b.2 Seconda garanzia basata sull’uso speciale dei ben

Il secondo dei criteri esposti nella lettera b) dell’articolo 35.2 si basa su qualsiasi uso speciale che espressamente o tacitamente sia stato fatto sapere al venditore nel momento della conclusione del contratto, salvo che dalle circostanze risulti

102 Il criterio si trova applicato anche nel Lodo arbitrale della Camera di Commercio di

Stoccolma, dettato il 5 giugno 1998, in cui si denomina «principio di aspettativa ragionevole dell’acquirente» («The principle of the buyer's reasonable expectancy»).

103 BERNSTEIN, H.; LOOKOFSKY, J., Understanding the CISG in Europe, The Hague, Kluwer Law International, 1997, pp. 59-60.

104 FLECHTNER, HARRY, «Comentario al artículo 44», in The Draft UNCITRAL Digest on the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (1980), p. 630.

che l’acquirente non avesse fiducia, o non fosse ragionevole che ne avesse, della competenza e del giudizio del venditore.

L’origine della norma si trova nella sezione 14 (3) della Sales of Goods Act, 1979, nel Codice di Commercio Uniforme degli Stati Uniti d’America e più recentemente nell’articolo 3 (e) LUVI105. Due sono i requisiti necessari affinché il

criterio entri in gioco: 1) che si riveli al venditore, nel momento della conclusione del contratto o previamente ad essa, in maniera espressa o tacita, l’uso speciale per il quale il compratore acquista la cosa, e 2) che l’acquirente abbia fiducia nella capacità e nell’esperienza del venditore. Non esisterebbe la fiducia richiesta quando l’acquirente stesso conosce o non può ignorare la mancanza di idoneità delle merci per l’uso speciale richiesto o quando le circostanze dimostrino che l’acquirente non aveva fiducia, o non era ragionevole che ne avesse, nella perizia e nel giudizio del venditore.

L’onere probatorio è diverso per ogni requisito. Rispetto al primo è l’acquirente che deve provare che la comunicazione riportata era stata realizzata al venditore nei termini esaminati. La prova del secondo, invece, è a carico del venditore, il quale deve provare l’assenza di fiducia dell’acquirente.

In relazione all’ultimo dei requisiti esposti, è nuovamente rilevante la risoluzione dettata dal Tribunale Supremo tedesco in CLOUT case No. 123,

Germany, de 8 de marzo de 1995.

105 MORALES MORENO, A. M., «Artículo 35 de la CV», in AA. VV. (dir. e coord. L. Díez-Picazo), La compraventa internacional de mercaderías. Comentario de la Convención de Viena, Madrid, 1998, p.

300; HUBER,Der UNCITRAL-Entwurf eines Übereinkommens für internationale Warenkaufverträge:

43 RabelsZ 480 (1979) citato da SCHLECHTRIEM, PETER, Uniform Sales Law. The UN-Convention on

Contracts for the International Sale of Goods, Wien, 1986, Manzsche Verlags- und

Universitätsbuchhandlung, Volume 9, p. 67; BIANCA, MASSIMO; BONELL, M. J. (Coord.),

Commentary on the International Sales Law. The 1980 Vienna Sales Convention, Milano, 1987,

Ricordiamo che un venditore svizzero aveva consegnato delle cozze che contenevano una concentrazione di cadmio superiore al limite raccomandato dalle autorità sanitarie tedesche.

Il Tribunale negò l’esistenza di mancanza di conformità nei beni ex articolo 35.2 b) CISG, dato che non si adempieva al primo dei requisiti sopra enunciati, e cioè l’acquirente tedesco non aveva comunicato al venditore svizzero le disposizioni tedesche relative ai livelli di cadmio raccomandabili nelle cozze. Non venne provata, a giudizio del Tribunale, neppure la tacita comunicazione delle raccomandazioni sulla «salute» che esistevano nel paese dell’acquirente e che erano state inadempiute. In mancanza della comunicazione al venditore richiesta circa l’uso speciale, il venditore non ha l’obbligo di fornire dei beni che rispettino le disposizioni pubbliche o statutarie vincolanti nel paese che importa. Il Tribunale confermò così la sentenza di primo grado che, allo stesso modo, negò l’esistenza della mancanza di conformità nelle cozze vendute106.

Un altro caso sommamente interessante per conoscere l’applicazione di questo criterio si trova nel caso nella fattispecie della Sentenza del Tribunale

Provinciale di Barcellona del 4 febbraio 1997107. I fatti sono i seguenti:

Una società commerciale spagnola vendette ad un’altra scatoloni di cartone. La finalità della società acquirente era l’introduzione dei prodotti che commercializzava nei suddetti scatoloni, sebbene il tipo di colla utilizzato in esse dovesse avere determinate caratteristiche che in realtà non aveva. Era stato pattuito l’utilizzo degli scatoloni per un uso specifico nel senso che la colla utilizzata per costruirli doveva avere una determinata resistenza a certe temperature. In qualche modo la colla non era dotata di tali qualità, e il Tribunale afferma l’esistenza di un inadempimento contrattuale in virtù del Codice civile spagnolo.

Benché la Convenzione di Vienna non sia applicabile dato che si tratta di due società spagnole, il Tribunale cita l’articolo 35.2 b) CISG per precisare che la non

106 La risoluzione conferma la decisione della Corte provinciale d’Appello di Francoforte

(Oberlandesgericht Frankfurt) catalogata come CLOUT Case No. 84.

107 Nonostante la Convenzione di Vienna del 1980 non sia applicabile alla fattispecie risolta nella

sentenza del Tribunale Provinciale di Barcellona (trattandosi di due imprese spagnole), essa è stata catalogata come Case Law on UNCITRAL texts (CLOUT) abstract no. 396.

idoneità dell’oggetto della compravendita non solo si definisce in base alla sua «destinazione astratta», ma anche tenendo conto della sua finalità concreta quando essa è stata pattuita dalle parti. Almeno il primo requisito che l’articolo 35.2 b) esige, vale a dire la comunicazione al venditore dell’«uso speciale» del bene, sarebbe stato rispettato in questo caso.

È interessante anche la risoluzione del Tribunale di Prima Istanza di Helsinki

(Finlandia) dettata l’11 giugno 1995 e confermata dalla Corte d’Appello di Helsinki del 30 giugno 1998. I fatti sono i seguenti:

Una compagnia finlandese fece due richieste (una nel febbraio e un’altra nel marzo del 1992) di una certa quantità di prodotti per la cura della pelle ad una compagnia svizzera. D’accordo con quanto sviluppato nel contratto, i campioni dei beni dovevano essere consegnati al Centro Nazionale per la Ricerca Scientifica (VTT) per il loro esame.La prima richiesta (denominata ordine 9/92) fu consegnata senza problemi all’acquirente. La seconda (denominato ordine 10/92) invece, fu rifiutata dall’acquirente che inoltre ritenne risolto il contratto per «mancanza di conformità» della merce. Il venditore svizzero (querelante) sporse reclamo quindi contro l’acquirente per danni derivati da tale risoluzione e per le ulteriori spese di deposito e di mantenimento dei beni. Il querelante dichiarò che l’acquirente aveva inadempiuto ai doveri imposti dall’articolo 60 CISG: 1) realizzare tutti gli atti che ragionevolmente ci si può aspettare da lui affinché il venditore possa effettuare la consegna, e 2) farsi carico delle merci. Da parte sua, il convenuto addusse che i risultati del VTT relativi all’ordine 9/92 furono ricevuti successivamente alla consegna dei beni stessi, motivo per il quale essi furono accettati. L’esame realizzato sui beni dal Centro Nazionale di Ricerca Scientifica sottolineò che il contenuto di vitamina A presente nei beni era diminuito significativamente rispetto al livello minimo accordato. Tenendo in conto che la qualità dei prodotti consegnati dipendeva principalmente dal loro contenuto di vitamina A, si considerò l’esistenza di un inadempimento essenziale del contratto. L’acquirente rifiutò inoltre i rimedi offerti dal venditore destinati a riparare i difetti ritrovati nei beni consegnati.

A giudizio del Tribunale, l’acquirente era legittimato a rifiutare tali rimedi, in base all’articolo 37 CISG, nella misura in cui essi gli avessero causato inconvenienti e spese eccessive. In definitiva, il Tribunale concluse affermando una mancanza di conformità nei beni consegnati per violazione dell’articolo 35.2 b) CISG. Si ritenne provato: 1) che i livelli pattuiti di vitamina A erano un «uso speciale» di cui il venditore era perfettamente a conoscenza, e 2) che

l’acquirente aveva avuto fiducia nell’esperienza del venditore in relazione al raggiungimento della qualità che si esigeva nei beni richiesti.