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INTERNAZIONALE DI MERCI (1980), PRINCIPI UNIDROIT E PRINCIPI DI DIRITTO CONTRATTUALE

IV.- La consegna delle merci secondo la CISG

1.- Il concetto di «consegna» nella CISG e i suoi precedenti nella LUVI

In effetti, la prima obbligazione del venditore imposta dall’articolo 30 della CISG è la consegna delle merci. La Convenzione non contiene una definizione di «consegna» date le differenze esistenti tra le cosiddette «consegne dirette» e le «consegne indirette». Le prime sono caratterizzate dal fatto che il venditore consegna la merce direttamente all’acquirente o al suo rappresentante, o almeno la mette a disposizione di questi. Le «consegne indirette» implicano l’intervento di un terzo (per esempio, un trasportatore) a cui il venditore consegna la merce perché arrivi nelle mani dell’acquirente. Ciò che è certo è che la Convenzione di Vienna separa l’obbligazione di consegna dall’obbligazione che tale merce sia conforme al contratto. Il primo è un obbligo generico del venditore, obbligo imposto dall’articolo 30 CISG, mentre quello di «conformità» tra la merce consegnata e quella stipulata è un obbligo di carattere specifico e si trova prescritto nell’articolo 35 CISG30.

In questo modo la Convenzione di Vienna si allontana dal testo normativo che costituisce il suo precedente più importante, vale a dire la Legge Uniforme sulla vendita internazionale di merci del 1964 (d’ora in avanti LUVI)31. Nell’articolo

30 DE LA IGLESIA MONJE, ISABEL, El Principio de conformidad del contrato en la compraventa internacional de mercaderías, Madrid, 2002, Centro de Estudios Registrales, p. 59.

31 La Convenzione relativa alla Legge Uniforme sulla vendita internazionale di beni mobili

corporali fu firmata a L’Aia il 1° luglio del 1964. Questa convenzione sorse a partire dall’iniziativa messa in moto dall’UNIDROIT e fu conclusa contemporaneamente alla convenzione che stabilì la Legge Uniforme sulla formazione dei contratti di vendita internazionale di beni mobili corporali. Entrambe le convenzioni furono riprese dall’UNCITRAL a partire dal 1968 con il proposito di stringere dei legami tra i diversi sistemi giuridici. Infine, entrambi i testi condussero alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di merci stipulata a Vienna nel 1980.

19 LUVI si poteva leggere che «la consegna consiste nella dazione della cosa conforme al contratto»32. In questo modo la LUVI riteneva che la consegna non

regolata secondo su quanto stipulato nel contratto non poteva essere intesa come «consegna» in senso tecnico-giuridico. La CISG, invece, ritiene che il venditore che ha consegnato una merce non conforme al contratto ha adempiuto l’obbligo di consegna derivato dall’articolo 30 CISG, senza per questo intaccare i diversi «rimedi giuridici» di cui disponeva il compratore per la mancanza di conformità definita nell’articolo 35 CISG.

Non si tratta tuttavia di due obblighi indipendenti ai fini della determinazione della giurisdizione dei Tribunali che devono giudicare i casi di mancanza di conformità derivata dalla CISG. Come ha segnalato Harry Flechtner, entrambi gli obblighi, ossia consegna e conformità, sono realizzate nello stesso luogo33. 2.- Differenze tra la consegna non conforme e l’aliud pro alio

Come è stato esposto in precedenza, la regolazione contenuta nella LUVI equiparava la mancanza di conformità alla mancanza di consegna, ragione per cui il venditore inadempieva il suo obbligo di consegna in tutti i seguenti casi: 1) se non realizzava la consegna della cosa, 2) se dava al compratore una cosa non conforme, 3) se gli consegnava una cosa diversa o appartenente ad un’altra specie (aliud pro alio). Nel caso della Convenzione di Vienna, trattandosi di obblighi diversi, si deve affrontare il dubbio a proposito dell’aliud pro alio, se esso cioè costituisca una mancanza di conformità, o se al contrario possa essere considerato piuttosto un caso di mancanza di consegna della cosa.

32 In questo senso la Convenzione di Vienna del 1980 si allontana anche dalla proposta del

UNCITRAL che intendeva per consegna «la realización por el vendedor de todos los actos necesarios

para que el comprador pueda entrar en posesión de la cosa». FÉRNANDEZ DE LA GANDARA, L., «Artículo 30 de la CV», in AA. VV. (dir. e coord. L. Díez-Picazo), La compraventa internacional de

mercaderías. Comentario de la Convención de Viena, Madrid, 1998, p. 244.

33 CLOUT case no. 203, France, 1995; CLOUT case no. 244, France, 1998; CLOUT case no. 245,

Come ha segnalato Morales Moreno34, le conseguenze pratiche che dividono i

due casi obbligano a determinare quale di essi serva per qualificare l’aliud pro alio. Infatti, se lo facciamo rientrare nel caso di «mancanza di conformità» potremmo imporre all’acquirente i doveri di esame (delle merci) e comunicazione (delle possibili mancanze di conformità) fissati rispettivamente negli articoli 38 e 39 CISG. L’articolo 39.1 CISG impedisce all’acquirente di invocare le azioni derivate dalla mancanza di conformità, qualora non sia stata comunicata al venditore la mancanza di conformità (specificandone la natura) entro un termine ragionevole35. Tali obblighi, invece, non esistono se l’aliud pro

alio è equiparato alla mancanza di consegna.

Un’altra differenza importante si nota quando l’acquirente vuole esercitare l’azione di sostituzione stabilita nell’articolo 46.2 CISG. Se il caso fosse di mancanza di conformità, l’acquirente potrebbe esigere la sostituzione del bene soltanto nel caso in cui tale pretesa si formuli facendo comunicazione precettiva dell’articolo 39 CISG o, altrimenti, se viene fatta comunicazione entro un termine ragionevole a decorrere da quel momento. La sostituzione del bene

34 MORALES MORENO, A.M., «Artículo 35 de la CV», in AA. VV. (dir. e coord. L. Díez-Picazo), La compraventa internacional de mercaderías. Comentario de la Convención de Viena, Madrid, 1998, p.

295.

35 L’articolo 38.1 CISG esige che l’acquirente esamini o faccia esaminare le merci

(successivamente alla consegna) nel termine più breve possibile considerate le circostanza. Da parte sua invece, l’articolo 39.1 CISG esige che l’acquirente comunichi le possibili mancanze di conformità del bene al venditore e inoltre che lo faccia entro un termine ragionevole. Si distinguano qui, pertanto, due termini, vale a dire quello di esame delle merci e il termine ragionevole entro il quale devono essere comunicate le possibili mancanze di conformità riscontrate nei beni. La determinazione di essi dipende dal tipo di beni e dal resto delle circostanze. In CLOUT, case no. 270, Germany, 1998, per esempio, si è ritenuto che il termine d’esame possa essere di dieci o undici giorni, termine dopo il quale comincia a decorrere il termine ragionevole per comunicare i possibili difetti che, nel caso di beni deperibili, può essere di otto giorni. Se tale comunicazione non viene prodotta entro tale termine, o in ogni caso, trascorsi due anni a partire dalla data in cui le merci sono state effettivamente entrate in possesso dell’acquirente, questo perderebbe la possibilità di esercitare le azioni derivate dalla possibile mancanza di conformità. In tal caso la Convenzione di Vienna permetterebbe ancora all’acquirente di esercitare l’azione di ribasso del prezzo o di esigere un indennizzo per i danni subiti (escluso il lucro cessante) se può addurre una «ragionevole giustificazione» che giustifichi il ritardo o l’omissione della comunicazione richiesta dall’articolo 39 CISG. Su questo concetto e sull’applicabilità della cosiddetta « ragionevole giustificazione» cfr.: SÁNCHEZ CASTRO, J. D. «La aplicabilidad del artículo 44 CISG», Anuario de Derecho civil, Tomo LVIII, Fascículo IV, octubre - diciembre, 2005, pp. 1575 - 1597.

derivata da un aliud pro alio inteso come mancanza di consegna permetterebbe di esercitare l’azione di sostituzione ex articoli 45.1 a) e 46 paragrafi 1 e 2 CISG, senza necessità di attendere termini e requisiti segnalati.

Infine esisterebbero differenti risultati nell’esercizio della risoluzione contrattuale. L’aliud pro alio catalogato come mancanza di consegna permetterebbe l’esercizio dell’azione risolutoria, se il venditore non consegna le merci entro un termine supplementare segnalato nell’articolo 47 in relazione al 49.1 b) CISG. Se, al contrario, fosse mancanza di conformità, l’acquirente perderebbe il diritto a risolvere il contratto per inadempimento se non esercita l’azione entro un termine ragionevole, così come esige l’articolo 49.2 CISG36.

Secondo la CISG, quindi, l’aliud è una mancanza di consegna o una mancanza di conformità? Di seguito si esporranno le risoluzioni giudiziarie trovate a proposito della qualificazione del «aliud pro alio» nella Convenzione.

In CLOUT case n. 171, Germany, del 3 aprile 199637,

Una compagnia olandese (convenuta) aveva venduto quattro quantità diverse di solfato di cobalto a un’impresa tedesca (querelante). Le due imprese avevano preso accordi secondo i quali l’origine della merce sarebbe stata britannica e il venditore avrebbe consegnato i certificati di fornitura riguardo l’origine e la qualità dei beni. Dopo la consegna l’acquirente dichiarò risolto il contratto perché a suo giudizio essa non poteva servire per considerare ottemperato l’obbligo di consegna del venditore. Dal momento che l’origine del solfato di cobalto consegnato era il Sudafrica (mentre si era pattuito che fosse il Regno Unito) e che il certificato di fornitura era errato, l’acquirente assicurò che era stata consegnata una cosa diversa da quella pattuita, e che pertanto il venditore non aveva ottemperato al suo obbligo di consegna. Detto in altri termini: a giudizio dell’acquirente la consegna di una merce proveniente da un luogo diverso da quello pattuito presupponeva un aliud inteso come mancanza

36 Più avanti si analizzerà più in dettaglio i requisiti necessari per esercitare l’azione risolutoria

nei diversi casi posti in questione dall’articolo 49 CISG. L’obiettivo qui è solamente quello di sottolineare che tali requisiti sono diversi se l’inadempimento è mancanza di consegna o mancanza di conformità. Le tre differenze segnalate si trovano in MORALES MORENO, A.M., «Artículo 35 de la CV», in AA. VV. (dir. e coord. L. Díez-Picazo), La compraventa internacional de

mercaderías. Comentario de la Convención de Viena, Madrid, 1998, p. 295.

37 GERMANY: Bundesgerichtshof 3 April 1996, Case law on UNCITRAL texts (CLOUT) abstract no.

di consegna del bene convenuto e, in applicazione dell’articolo 49.1 b) CISG38,

dichiarò la risoluzione del contratto trascorso il termine supplementare concesso al venditore per realizzare la consegna (articolo 47.1 CISG).

Il Tribunale affermò che la dichiarazione di risoluzione contrattuale non poteva basarsi sull’articolo 49.1 b) CISG perché il querelante aveva consegnato la merce e, pertanto, il caso non poteva rientrare nella causa di risoluzione del precetto. Secondo il Tribunale, la consegna di beni che non risultano conformi a quanto stipulato nel contratto per la loro minore qualità o diversa origine non costituisce mancanza di consegna nel senso della Convenzione (art. 30 CISG). Semmai costituirebbe una mancanza di conformità39. L’aliud infatti è trattato nella

Convenzione come una consegna di beni non conformi al contratto, che in questo caso non elimina gli interessi contrattuali dell’acquirente40. Il Tribunale

afferma a questo riguardo: «Secondo la CISG una consegna di cosa diversa non costituisce pertanto, al meno in linea generale, una mancanza di consegna, bensì una consegna non conforme di beni»41.

La risoluzione che stiamo commentando espone inoltre la differenza della sopraccitata concezione dell’aliud rispetto a quella sostenuta nel Diritto tedesco. Di fronte al dubbio sull’interpretazione dell’aliud da applicare al caso, il Tribunale si appellò all’articolo 7 CISG, in virtù del quale l’interpretazione della Convenzione deve realizzarsi tenendo in conto il suo carattere internazionale,

38 L’articolo 49.1 CISG dice: «Il compratore può dichiarare risolto il contratto: […] b) in caso di

mancata consegna; se il venditore non consegna i beni entro il termine supplementare fissato dal compratore in conformità al paragrafo 1 dell'articolo 47 o se dichiara che non effettuerà la consegna entro tale termine».

39 In tal senso: CLOUT, Austria, case no. 422, 29 giugno 1999, Oberster Gerichtshof, lOb 74/99k. 40 Morales Moreno, d’accordo con la giurisprudenza citata, ritiene che la cosa più ragionevole

sia trattare l’aliud come un caso di mancanza di conformità. MORALES MORENO,A.M., «Artículo 35 de la CV», in AA. VV. (dir. e coord. L. Díez-Picazo), La compraventa internacional de

mercaderías. Comentario de la Convención de Viena, Madrid, 1998, p. 296.

41 La traduzione ufficiale della sentenza tedesca in inglese ci dice quanto segue: «Under the

CISG, an aliud delivery does therefore, at least generally, not constitute a non-delivery, but constitutes a delivery of non-conforming goods».

vale a dire tendente nella sua applicazione all’uniformità e prescindendo dalle interpretazioni proprie del Diritto interno degli Stati parte42.

Un altro esempio nella Convenzione di Vienna secondo cui l’aliud pro alio deve essere inteso come mancanza di conformità si trova in CLOUT, 12 marzo 2001,