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INTERNAZIONALE DI MERCI (1980), PRINCIPI UNIDROIT E PRINCIPI DI DIRITTO CONTRATTUALE

Esempio 3. I Principi UNIDROIT vengono applicati quando le parti non avevano pattuito una Legge applicabile al contratto Almeno questo fu l’effetto

II.- Applicazione dei PECL

Come abbiamo indicato più sopra, l’applicazione dei Principi di Diritto contrattuale europeo pare sovrapporsi a quella dei Principi UNIDROIT. Nel secondo paragrafo dell’articolo 1:101 PECL, dopo aver precisato, nel primo, che l’ambito di applicazione dei PECL è l’Unione Europea, si stabilisce che i Principi sono di applicazione «quando le parti abbiano convenuto di includerli

al contratto o di sottomettere il loro contratto ai medesimi». Tuttavia, dato che la realtà non è mai così semplice e univoca, l’articolo 1:101(3) PECL prevede una serie di casi in cui possono anche essere applicati i PECL. Di nuovo, la redazione della norma è praticamente identica a quella del preambolo dei Principi UNIDROIT: L’articolo 1:101(3) PECL infatti ci dice: «Potranno applicarsi anche quando le parti: a) Abbiano convenuto che il loro contratto sia regolato dai “principi generali del diritto”, la “lex mercatoria” o abbiano utilizzato alcune espressioni simili. b) Non abbiano scelto nessun sistema o normativa legale che debba regolare il loro contratto»302.

Malgrado il precetto identifichi i «principi generali del diritto» o la «lex mercatoria» con i Principi di Diritto contrattuale europeo, la giurisprudenza europea non lo ha inteso in questo modo. Nel paragrafo relativo all’«applicazione dei Principi UNIDROIT» abbiamo esposto un’ingente lista di risoluzioni e lodi di Corti arbitrali e Tribunali statali e internazionali in cui si identificavano sistematicamente i concetti di «lex mercatoria» o «principi di commercio internazionale» con i Principi UNIDROIT. In alcune risoluzioni si fa riferimento ai Principi di Diritto contrattuale europeo però si finisce per applicare i Principi UNIDROIT303. Non insisteremo su questo.

302 Allo stesso modo, il paragrafo 4º dell’articolo 1:101 PECL assomiglia al penultimo paragrafo

del preambolo del testo dei Principi UNIDROIT nel prospettare la possibilità che i PECL possano essere utilizzati per apportare soluzioni a questioni non risolte dall’ordinamento o la normativa legale applicabile, vale a dire, per complementare il Diritto nazionale.

303 Nelle seguenti risoluzioni si menzionano i Principi di Diritto contrattuale europeo (PECL)

però si applicano i Principi UNIDROIT: Risoluzione numero NG733/1997 emessa dal Tribunale Federale di Australia il 12 febbraio 2003 (GEC Marconi Systems Pty Ltd. v BHP Information

Techology Pty Ltd. and Others); Risoluzione emessa dal Hof 'S-Hertogenbosch (Olanda) il 16 ottobre

2002; Lodo numero 9797/2000 emesso dal Tribunale Internazionale di Arbitrato a Ginevra (ICC

International Court of Arbitration, Geneva) il 28 luglio 2000 (Andersen Consulting Business Unit Member Firms vs. Arthur Andersen Business Unit Member Firms and Andersen Worldwide Societe Cooperative); Lodo numero 12111/2003 emesso dal Tribunale Internazionale di Arbitrato (ICC International Court of Arbitration) il 6 gennaio 2003 e Risoluzione numero 996/1999 emessa dal

Tribunale Supremo Nuovo Galles del Sud (Supreme Court of New South Wales) il 1 ottobre 1999 (Aiton v. Transfield). I PECL sono menzionati anche, obiter dicta, nella Risoluzione del Tribunale di Padova emessa il 10 gennaio 2006. In essa si discute la giurisdizione del Tribunale competente sulla questione, in base al Regolamento comunitario 44/2001, del Consiglio, del 22 dicembre 2000, relativo alla competenza giudiziaria, il riconoscimento e la esecuzione di risoluzioni giudiziarie in materia civile e mercantile. In qualsiasi modo si faccia riferimento al

Cercheremo solo di illustrare questo abbandono dei PECL da parte della giurisprudenza internazionale mediante il Lodo numero 12111 emesso dal Tribunale Internazionale di Arbitrato il 6 gennaio 2003.

Un venditore rumeno e un compratore inglese conclusero un contratto di compravendita e inclusero in esso la seguente clausola di scelta di Diritto applicabile: «Questo contratto sarà regolato dal Diritto internazionale; qualunque disputa

sorga in relazione a questo contratto sarà risolta amichevolmente e, in sua assenza, mediante arbitrato realizzato dal Tribunale Internazionale di Arbitrato (International Court of Arbitration)». Dopo la conclusione del contratto, le parti non giunsero ad un accordo

amichevole riguardo il Diritto applicabile al contratto, ragione per cui si rivolsero al Tribunale arbitrale. Il querelante (venditore rumeno) arguì che il riferimento al «Diritto internazionale» doveva essere interpretato nel senso di applicare i Principi Generali dei Diritto e la lex mercatoria; concretamente, voleva applicare i Principi di

Diritto contrattuale europeo interpretati alla luce dei Principi UNIDROIT. Da parte

sua, il convenuto (compratore inglese) voleva applicare al contratto il Diritto inglese.

Il Tribunale rifiutò, ovviamente, le pretese del convenuto nel senso che il riferimento al «Diritto internazionale» incluso nel contratto escludeva la possibile applicazione di qualunque Diritto nazionale. Scartato, pertanto, il Diritto inglese come Legge applicabile al contratto, il Tribunale aggiunse che tale espressione deve intendersi come rimando ai Principi UNIDROIT (Diritto applicabile, pertanto, in questo caso). Non si considerano applicabili i PECL, dei quali il Tribunale affermò quanto segue: «Costituiscono una ricerca accademica, per il momento non sono troppo conosciuti dalla Comunità di commercio internazionale e sono un passo preliminare per la creazione di un futuro Codice Europeo di Contratti, non ancora promulgato».

Malgrado tutto, questo disinteresse della giurisprudenza e dei commercianti stessi per i Principi di Diritto contrattuale europeo è secondario, dal momento che l’importanza dei medesimi viene data dall’avvicinamento che, in materia di obblighi e contratti, essi implicano negli ordinamenti degli Stati membri

luogo di adempimento dell’obbligo contratto tra le parti, si menziona la CISG, l’articolo 6.1.6(1) PCCOM e l’articolo 7:101(1)(b) PECL.

dell’Unione europea. Così, e nella misura in cui la regolazione contenuta in essi mira nella stessa direzione di quella accolta nella Direttiva 99/44/CE del 25 maggio, per quanto riguarda l’inadempimento e, in certa misura, i rimedi che da esso si derivano, studieremo qui la regolazione di questi aspetti nei PECL.