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INTERNAZIONALE DI MERCI (1980), PRINCIPI UNIDROIT E PRINCIPI DI DIRITTO CONTRATTUALE

Germany 43 In questa risoluzione i fatti sono i seguenti:

V.- La conformità delle merci secondo la CISG

4.2. b.3 Terza garanzia basata sulle qualità del campione o del modello

Il terzo criterio di determinazione della mancanza di conformità viene esposto nella lettera c) dell’articolo 35.2 CISG. Si applica quando il venditore ha offerto un campione o un modello all’acquirente, a meno che si sia pattuita un’altra cosa. L’origine del criterio si trova nel Codice di Commercio Uniforme degli Stati Uniti d’America di cui abbiamo già parlato, e nella vecchia Legge britannica sulla vendita di beni (Sale of Goods Act) del 1893. La sua sezione 15 (di quest'ultima) stabiliva che esiste vendita su campione dove i termini del contratto in forma espressa o implicita lo stabiliscano in questo modo. Aggiungeva che il volume di quanto consegnato doveva corrispondere con la qualità del campione108.

La garanzia implicita contenuta nella lettera c) dell’articolo 35.2 CISG non richiede, a differenza di quanto stabiliva la «Sale of Goods Act» del 1893, un patto espresso o tacito del fatto che quanto consegnato corrisponda al campione. Così, il venditore che ha presentato un campione o un modello all’acquirente è obbligato, salvo patto contrario, a consegnare beni che posseggano le qualità contenute nel campione o nel modello, vale a dire che rimane vincolato ad esso anche qualora non sia stato pattuito dalle parti niente al riguardo109.

Detto questo, il vincolo del venditore con il campione o il modello può essere sfumato o modificato dalle parti: 1) qualora il campione o il modello venga

108 HONNOLD, JOHN. O. Uniform Law for International Sales. Under the 1980 United Nations Convention, Kluwer, 1987, Deventer, The Netherlands, p. 227.

109 Più concretamente si può affermare che le merci devono possedere quelle qualità su cui il

venditore può contare, vale a dire che non si può esigere al venditore che la merce abbia qualità «dedotte» dall’acquirente e sconosciute al venditore. MORALES MORENO, A. M., «Artículo 35 de la CV», in AA. VV. (dir. e coord. L. Díez-Picazo), La compraventa internacional de mercaderías.

presentato solo per offrire una descrizione approssimata dei beni offerti all’acquirente. In tal caso, i beni consegnati devono possedere approssimativamente le qualità del campione o del modello, vale a dire che vengono permesse delle piccole differenze. 2) Qualora il campione o il modello venga presentato solo per offrire alcune qualità dei beni, e non altre. In questo caso è necessario che risulti chiaramente ed espressamente il vincolo del venditore rispetto al campione o al modello110. A partire da quanto esposto

possono essere rilevate due funzioni fondamentali del campione o del modello. Da una parte, la funzione attributiva, in virtù della quale il campione o il modello vincolerebbe soltanto rispetto alle qualità segnalate dalle parti e, dall’altra, la funzione escludente, in virtù della quale l’acquirente non potrebbe invocare nessuna mancanza di conformità che conosceva o che avrebbe potuto conoscere attraverso l’esame del campione o del modello (articolo 35.3 CISG) 111.

In alcune occasioni si può porre il problema della determinazione dei casi in cui il venditore rimanga vincolato dal campione o dal modello presentato all’acquirente, e quando essi siano invece delle semplici indicazioni descrittive della futura merce da consegnare.

Solo la casistica stessa potrà determinare quando si tratti di campioni vincolanti e quando invece siano semplicemente descrittivi.

Se i difetti si trovavano già nel campione fornito dal venditore, la loro riproduzione nel bene consegnato non presupporrebbe una mancanza di conformità. Questa fu più o meno la fattispecie posta nella Sentenza del

Tribunale di distretto di Monaco di Baviera dell’9 febbraio 1995, CLOUT no. 131112. I fatti sono i seguenti:

110 BIANCA, MASSIMO; BONELL, M. J. (Coord.), Commentary on the International Sales Law. The

1980 Vienna Sales Convention, Milano, 1987, Giuffrè, p. 276.

111 MORALES MORENO, A. M., «Artículo 35 de la CV», in AA. VV. (dir. e coord. L. Díez-Picazo), La compraventa internacional de mercaderías. Comentario de la Convención de Viena, Madrid, 1998, p.

303.

112 Germany: LG München 8 February 1995 [cited as 8 March 1995], Case law on UNCITRAL texts (CLOUT) abstract no. 131.

Un venditore tedesco incaricò un acquirente francese della consegna e dell’installazione di un programma per computer denominato Graphiplus, del quale il venditore era distributore esclusivo. Alcuni mesi prima che si concludesse la vendita, il venditore aveva consegnato all’acquirente il programma come campione. In cambio, l’acquirente aveva consegnato all’altra parte una garanzia bancaria. Una volta consegnato e installato il programma nel locale commerciale dell’acquirente, il venditore reclamò al suo cliente il prezzo pattuito (31.500 marchi tedeschi), ma il cliente si rifiutò di realizzare il pagamento adducendo la mancanza di conformità del bene. Una volta ricevuto il campione iniziale da parte dell’acquirente, in una conversazione mantenuta tra le parti, l’acquirente richiese al venditore la riparazione di alcuni difetti che erano apparsi nel campione sottoposto ad esame e questi promise la riparazione di tali difetti prima dell’installazione definitiva. Tuttavia, a seguito di tale installazione l’acquirente scoprì nuovamente i difetti segnalati nel software acquistato per cui si rifiutò di pagare il prezzo della vendita.

Dopo diverse discussioni sulla questione del programma per il computer, se esso cioè potesse essere considerato un «bene» ai fini dell’applicazione della CISG, il Tribunale tedesco affermò che l’acquirente non arrivò a provare che il venditore avrebbe riparato i difetti scoperti durante il periodo di prova. Pertanto, in considerazione del campione e del programma consegnato alla fine, il Tribunale si pronuncia a favore del venditore, nel senso che i dati forniti dalle parti non permettono di sostenere la mancanza di conformità del bene in relazione al campione. Il Tribunale aggiunge che, in ogni caso, non sarebbe stato permesso all’acquirente di esercitare le azioni derivate da una possibile mancanza di conformità, dal momento che non realizzò la dovuta comunicazione di tali difetti al venditore entro un termine ragionevole secondo quanto esige l’articolo 39.1 CISG.

Al margine di questa sentenza, un altro problema che può sorgere è se tale garanzia implicita possa essere applicata nei casi in cui sia l’acquirente a fornire il campione o il modello al venditore e non viceversa come stipula l’articolo 35.2

c) CISG113. Vediamo come risolve la questione la Sentenza della Corte

113 Il tenore letterale dell’articolo è il seguente: «possiedono le qualità dei beni che il venditore ha presentato all'compratore come campione o modello» [il corsivo è nostro].

d’Appello austriaca114 (di Graz) dettata il 9 novembre 1995. I fatti sono i

seguenti:

Un venditore italiano vendette vari blocchi di marmo denominato «Giallo Veneziano» a un acquirente austriaco. Il compratore ridusse il prezzo concordato perché a suo giudizio i blocchi consegnati dal venditore non erano conformi al modello che lo stesso acquirente aveva in precedenza consegnato al venditore. Il venditore reclamò dunque il pagamento totale del prezzo presso i Tribunali austriaci.

La Corte d’appello affermò che il fatto che il modello o il campione fosse fornito dall’acquirente e non dal venditore come prescrive l’articolo 35.2 c) CISG non impedisce l’applicazione di questa garanzia implicita. Tuttavia, in questo caso, la Corte ritiene che l’esigenza dell’acquirente quanto alla qualità e la descrizione richiesta del marmo converte questa potenziale «garanzia implicita» in un patto espresso tra le parti, e in tal modo si deve delucidare la possibile mancanza di conformità circa quanto disposto nell’articolo 35.1 CISG115.

La Corte ritenne che il marmo consegnato dal venditore non avesse le qualità espressamente pattuite dalle parti (concretamente, la pietra non aveva il colore «giallo oro» del campione) e diede istruzioni al Tribunale a quo a proposito della riduzione del prezzo della transazione.