INTERNAZIONALE DI MERCI (1980), PRINCIPI UNIDROIT E PRINCIPI DI DIRITTO CONTRATTUALE
il 28 ottobre 1998 149 I fatti sono i seguenti:
VII.- Rimedi derivati dall’inadempimento contrattuale
3) Risoluzione numero 41 O 198/89 dettata dal Tribunale di Distretto di Aquisgrana (città di Colonia, Germania) il 3 aprile 1990.
Un venditore italiano e un compratore tedesco conclusero un contratto per la vendita di scarpe. In maniera unilaterale il compratore ridusse della metà il prezzo, dichiarando che il venditore aveva consegnato scarpe con un rivetto in argento sulla punta e che questo costituiva qualcosa di diverso da quanto pattuito nel contratto. Il venditore querelò il compratore per ottenere il pagamento completo del prezzo.
Il Tribunale, dopo aver confermato che il compratore aveva rispettato tutti gli obblighi imposti dalla CISG in caso di mancanza di conformità (artt. 38 e 39 CISG), concluse che il compratore aveva diritto alla riduzione del prezzo. Tuttavia, il Tribunale considerò eccessiva la riduzione della metà del prezzo e la fissò a un terzo. Il Tribunale sottolinea che il calcolo della riduzione deve essere effettuato in base alla differenza esistente tra il valore che le merci effettivamente consegnate avevano al momento della consegna e il valore che avrebbero avuto in quel momento delle merci conformi al contratto. Pertanto, il venditore avrebbe avuto diritto a ricevere la differenza tra il prezzo ricevuto (la metà di quello stipulato) e quello che avrebbe dovuto ricevere (due terzi) 175.
Più atipico è il modo in cui venne applicato l’articolo 50 CISG nella Risoluzione
numero 3Ob193/04k dettata dal Tribunale Supremo austriaco (Oberster
Gerichtshof) il 23 maggio 2005.
175 Nello stesso senso tale calcolo viene determinato nella Risoluzione numero 6252 della
Pretura di Locarno-Campagna dettata il 27 aprile 1992 rispetto a mobili da sala che erano difettosi.
Un venditore austriaco vendette delle macchine da caffè a una compagnia italiana. L’acquirente italiano rivendette le macchine ad alcuni clienti che dopo averle utilizzate per un mese circa si lamentarono presso l’impresa italiana per difetti quali cortocircuiti elettrici, fughe di acqua ed altre imperfezioni nella loro costruzione. Dopo alcuni accordi raggiunti tra la compagnia austriaca (venditrice) e quella italiana (acquirente), le avarie e i difetti delle macchine continuavano comunque; per questo, il compratore decise di non pagare il prezzo della compravendita dichiarando che le macchine avevano perso tutto il loro valore e cercando di restituirle al venditore176. Il venditore non accettò la restituzione ed esigette il
pagamento del prezzo stipulato.
La causa arrivò alla Corte Suprema austriaca177 che, ai fini che qui ci
interessano, studiò la possibilità che l’esercizio dell’azione di riduzione del prezzo conformemente all’articolo 50 CISG permettesse la riduzione del prezzo
a zero nei casi in cui i beni fossero totalmente privi di valore e la loro rivendita
fosse impossibile, vale a dire, quando il valore della merce fosse zero. Il Tribunale prende atto del fatto che tale possibilità avrebbe praticamente gli stessi effetti della risoluzione contrattuale, di modo che quindi che essa si potrebbe ottenere senza possedere i requisiti che la CISG esige per ogni risoluzione. Tuttavia, rifacendosi al tenore letterale del precetto che non fissa dei limiti alla riduzione di prezzo, ammette la riduzione totale del prezzo
(lasciandolo a zero) dovuto al fatto che le macchine da caffè difettose erano
completamente prive di valore. Il Tribunale conclude sostenendo che non importano le possibili interpretazioni e le applicazioni del rimedio nel Diritto interno di altri Stati, perché l’interpretazione della CISG deve essere autonoma e realizzarsi al margine degli ordinamenti nazionali (art. 7 CISG 178). Per questo,
il Tribunale Supremo austriaco applica quanto disposto nell’articolo 50 CISG
176 Addirittura alcune macchine erano ancora imballate.
177 I Tribunali, tanto nella prima come nella seconda istanza, rifiutarono le pretese del venditore. 178 L’articolo 7 CISG, citato dal Tribunale nella Risoluzione, ci dice quanto segue:
«1. Nell'interpretazione della presente Convenzione si deve aver riguardo al suo carattere internazionale, e alla necessità di promuovere l'uniformità della sua applicazione e l'osservanza della buona fede nel commercio internazionale
2. Le questioni concernenti materie disciplinate dalla presente Convenzione che non sono espressamente risolte da essa devono essere risolte in conformità con i principi generali sui quali essa si basa ovvero, in mancanza di tali principi, in conformità con la legge applicabile in virtù delle norme di diritto internazionale privato».
(che non limita la riduzione del prezzo) e fissa il valore dello sconto nella differenza tra il valore che le merci effettivamente consegnate avevano nel momento della consegna e il valore che avrebbero avuto in tale momento merci conformi al contratto. La riduzione risultante risulterà in questo caso identica al prezzo.
A parte questa criticabile applicazione dell’articolo 50 CISG, il criterio di calcolo indicato conferma che l’azione di riduzione del prezzo non ha una natura indennizatrice, dato che se così fosse l’importo si calcolerebbe tenendo in conto il valore della perdita subita in relazione al valore di mercato e, quando fosse il caso, il mancato guadagno (art. 74 CISG)179. Tuttavia, malgrado l’articolo 45.2
CISG permetta l’esercizio di qualsiasi azione conforme al diritto, congiuntamente al risarcimento del danno, nell’esercizio dell’azione di riduzione del prezzo si produce un’eccezione: dato che l’effetto della riduzione del prezzo e dell’ottenimento di un risarcimento del danno è identico, non è permesso al compratore richiedere un indennizzo di tale tipo rispetto ai danni causati dalla mancanza di conformità su cui è stata fondata la riduzione del prezzo. Detto in altre parole: quando si esercita l’azione di riduzione del prezzo si può reclamare solo l’indennizzo per danni diversi dalla perdita del valore dei beni compensata mediante la riduzione del prezzo180.
179 L’articolo 74 CISG sancisce come limite del risarcimento dei danni la perdita che la parte
inadempiente avrebbe previsto o avrebbe dovuto prevedere al momento della conclusione del contratto, in modo tale che l’indennizzo non può eccedere da tale previsione, prendendo in considerazione i fatti di cui era o avrebbe dovuto essere a conoscenza, come conseguenza possibile dell’inadempimento del contratto.
180 Così venne sostenuto nella Risoluzione numero 4C.179/1998/odi dettata dal Tribunale
Supremo svizzero il 28 ottobre 1998 (CLOUT case no. 248, Switzerland). Ricorderemo brevemente i fatti della Risoluzione: tre venditori tedeschi vendettero a un compratore svizzero una partita di carne che sarebbe stata venduta sul mercato egiziano. Dopo la consegna il compratore dichiarò la mancanza di conformità delle merci, basata su un eccesso di grasso e di umidità nella carme. Siccome il compratore esercitò le azioni di riduzione del prezzo e di risarcimento dei danni, il Tribunale affermò che la riduzione del prezzo non impedisce al compratore il reclamo dei danni. Tuttavia – aggiunse – tale diritto (in riferimento al risarcimento dei danni), non può essere esercitato quando i danni si riferiscono soltanto a difetti materiali diretti dei beni, difetti che sono stati già riparati mediante la riduzione del prezzo. Si tratta, in definitiva, di non raddoppiare l’importo ottenuto globalmente per la «riparazione» dei danni.
4.- Risoluzione contrattuale
4.1.- Situazioni in cui essa è possibile
Ai fini della risoluzione del contratto, l’articolo 49.1 CISG distingue due casi in cui è possibile l’esercizio dell’azione: 1) se esiste un inadempimento essenziale del contratto e 2) se si è prodotta una mancanza di consegna delle merci e il venditore non approfitta del termine supplementare fissato dal compratore per effettuare tale consegna. Dalla lettura del precetto segnalato si può dedurre che nel primo caso il compratore può accedere direttamente alla risoluzione del contratto, mentre nel secondo caso è necessaria la concessione del termine supplementare riportato dall’articolo 47.1 CISG181.
Nella CISG, a differenza dei Principi UNIDROIT e dei Principi di Diritto contrattuale europeo, non esiste distinzione tra inadempimento esonerato e inadempimento no esonerato. La CISG contiene tuttavia una definizione di «esonero»182 praticamente identica a quella degli altri testi, sebbene essa risulti
irrilevante ai fini dell’esercizio della risoluzione contrattuale. L’esonero a cui si fa riferimento nell’articolo 79.1 viene definito nei termini che seguono: «Una parte non è responsabile per l'inadempimento di una delle sue obbligazioni se
prova che l'inadempimento era dovuto ad un impedimento derivante da circostanze estranee alla sua sfera di controllo, e che non era ragionevolmente tenuto a prevedere al momento della conclusione del contratto o ad evitare o a
superarne le conseguenze» [il grassetto è nostro]. Nonostante il contenuto di questo primo paragrafo, anche se si producesse un impedimento di questa classe, il compratore potrebbe esercitare senza problemi la risoluzione del contratto, dato che il quinto e ultimo paragrafo del medesimo articolo afferma
181 L’articolo 47.1 CISG stabilisce che «Il compratore può fissare al venditore un termine
supplementare di durata ragionevole per l'adempimento delle sue obbligazioni».
che l’esonero impedirebbe soltanto di accedere al risarcimento del danno, lasciando immutate le possibilità del resto dei rimedi contenuti nella CISG. La distinzione fondamentale è quella della risoluzione contrattuale totale o
parziale. L’articolo 51.1 CISG sostiene che se il venditore effettua una consegna
parziale dei beni o consegna la quantità dovuta ma una parte non è conforme al contratto, potranno essere applicate le azioni degli articoli dal 46 al 50 CISG (tra le quali troviamo la risoluzione del contratto) soltanto rispetto alla parte mancante o non conforme. Detto in altre parole: l’inadempimento parziale permette soltanto di risoluzione quella parte concreta del contratto che sia stata inadempiuta. Il secondo paragrafo dell'articolo 51 CISG aggiunge un requisito molto importante alla risoluzione totale del contratto (che verrà dovutamente analizzata a suo tempo): «Il compratore può dichiarare il contratto interamente risolto solo se la consegna parziale o non conforme
costituisce un inadempimento essenziale». Ciò significa che al margine dei
due casi (con i quali si è aperto il presente paragrafo) in cui è possibile risolvere un contratto, la risoluzione totale del contratto esige un inadempimento
essenziale, senza pregiudicare quanto disposto negli articoli 72 e 73 CISG sulla
risoluzione per inadempimento anticipato e per inadempimento di consegne successive183.
183 Il Tribunale Supremo austriaco (Oberster Gerichtshof) nella sua risoluzione numero 5 Ob
dettata il 21 giugno 2005 applica l’articolo 51.2 CISG. Una compagnia tedesca e una compagnia austriaca concludono un contratto quadro mediante il quale si concede a quest’ultima il diritto di distribuire una classe specifica di software all’interno dell’Austria. Alla consegna dei CD corrispondenti, la compagnia austriaca si rese conto che non contenevano tutti i programmi stipulati, per cui si rifiutò di pagare il prezzo. Il Tribunale affermò che sebbene esistesse mancanza di conformità, il compratore era legittimato a risolvere il contratto nella sua totalità soltanto nel caso in cui la consegna parziale costituisse un inadempimento essenziale del contratto (art. 51.2 CISG). Se invece l’inadempimento non fosse essenziale, il compratore potrebbe rifiutarsi di pagare solo la parte di beni non consegnata (art. 51.1 CISG). In un’altra occasione il Tribunale negò la possibilità di una risoluzione parziale dato che (certamente) l’inadempimento era essenziale e l’uso dei beni difettosi era pericoloso. Mi riferisco alla Risoluzione numero 2002/18702 dettata dal Tribunale d’Appello di Parigi il 4 giugno 2004. Un venditore portoghese e un compratore francese conclusero un contratto di vendita il cui oggetto era uno stock di pentole a pressione che il compratore intendeva distribuire in una catena francese di supermercati. Dopo la consegna si riscontrarono difetti in alcune pentole, difetti che potevano essere pericolosi dato l’uso che si sarebbe fatto dei beni. Il compratore richiese presso
Qui di seguito esamineremo i requisiti e le condizioni necessarie per l’esercizio dell’azione di risoluzione nei casi indicati.
4.2.- Risoluzione di fronte a un inadempimento essenziale
L’articolo 49 CISG, nel suo primo comma, si riferisce alla risoluzione per inadempimento essenziale nei seguenti termini: Il compratore può dichiarare risolto il contratto: a) se l'inadempimento del venditore di una qualsiasi delle sue obbligazioni derivanti dal contratto o dalla presente Convenzione costituisce un inadempimento essenziale».
In realtà, la possibile difficoltà di risolvere un contratto per inadempimento essenziale risiederà proprio nella sua qualificazione di «essenziale». Ci limiteremo qui, pertanto, a illustrare l’esercizio di quest’azione mediante due esempi estratti dalla giurisprudenza della CISG: