• Non ci sono risultati.

INTERNAZIONALE DI MERCI (1980), PRINCIPI UNIDROIT E PRINCIPI DI DIRITTO CONTRATTUALE

Germany 43 In questa risoluzione i fatti sono i seguenti:

V.- La conformità delle merci secondo la CISG

4.2. b.4 Quarta garanzia basata sul confezione o sull’imballaggio delle merc

Infine, la quarta garanzia implicita contenuta nella lettera d) dell’articolo 35.2 CISG sancisce che le merci devono essere «disposti o imballati secondo il modo usuale per beni dello stesso tipo o, in difetto di un modo usuale, in un modo che sia adeguato per conservare e proteggere i beni»116. Come si è già segnalato

114 CLOUT, case no. 175, Austria, Court of Appeal Graz 9 November 1995.

115 La Corte afferma che anche nel caso in cui le parti escludano l’applicazione dell’articolo 35.2

c) CISG, un accordo tra esse nel senso che la pietra oggetto della compravendita doveva avere il colore del campione è sufficiente perché si esiga tale qualità.

116 L’ultima espressione contenuta nel precetto: «oppure, in difetto di un criterio usuale, in

in precedenza, l’esigenza per il venditore di consegnare merci confezionate o imballate nel modo indicato dal contratto non ha precedenti nella LUVI, in cui non esiste nessun riferimento alla maniera in cui confezionare o imballare la merce. Si tratta di una proposta della Delegazione australiana che fu accettata nella fase di negoziazione della Convenzione di Vienna e il suo precedente più importante si trova nel Codice di Commercio Uniforme statunitense117.

Come dev’essere interpretata l’espressione «criteri usuali» riferita al modo di confezionare o imballare le merci? Honnold afferma che tali criteri usuali devono essere interpretati in base alle ragionevoli aspettative del compratore. Si tratta di un concetto simile a quello di «uso abituale» a cui fa riferimento la lettera a) dell’articolo 35.2 CISG. In applicazione degli articoli 8.3 e 9.2 CISG devono essere tenute in conto: 1) tutte le circostanze pertinenti al caso, in particolare le negoziazioni, 2) qualsiasi pratica che le parti abbiano stabilito tra loro e il loro successivo comportamento, 3) gli usi conosciuti dalle parti (o che esse dovrebbero conoscere) e quelli che, nel commercio internazionale, sono ampiamente conosciuti e regolarmente osservati dalle parti in contratti dello stesso tipo nel traffico commerciale corrispondente.

Per rendere conto di che cosa si debba intendere per «confezione» è interessante la causa Roger Caiato vs. Societé Française de Factoring International Factor France ‘S.F.F.’, che diede luogo alla Risoluzione della Corte d’Appello di Grenoble

(Camera di Commercio) dettata il 13 settembre 1995118. L’interesse di tale

risoluzione deriva da due novità che essa introduce: 1) si esige che il venditore,

1978. Fu introdotta successivamente nella Conferenza Diplomatica in cui si criticò il fatto che la bozza della CISG non teneva conto dei nuovi tipi di merci rispetto alle quali non esisteva un modo «abituale» di impacchettamento o confezione. HONNOLD, JOHN. O. Uniform Law for

International Sales. Under the 1980 United Nations Convention, Kluwer, 1987, Deventer, The

Netherlands, p. 229.

117 Paragrafo 2-314 (2)(e) UCC. Il precetto non solo si riferisce al «confezione e all’imballaggio»

dei beni, ma aggiunge anche l’«etichetta» dei prodotti. Più avanti vedremo come anche una Risoluzione di un Tribunale europeo, in applicazione della CISG, ampli l’estensione dell’articolo 35.2 d) CISG includendo l’«etichetta».

118 CLOUT case no. 202, France, 1995, Cour d'Appel de Grenoble, Chambre Commerciale, Caso

in base ai fatti che ora esporremo, conosca la normativa del commercio del prodotto esistente nello Stato dell’acquirente, e 2) prendendo come argomento l’articolo 35.2 d) CISG non solo si appella alla confezione del bene, ma si fa riferimento anche all’etichetta del prodotto: in tal modo la Corte si avvicina più a quanto disposto nell’UCC che a quanto contenuto nell’articolo 35.2 d) CISG. I fatti sono i seguenti:

Un’impresa di importazione francese (compratore) ordinò a un produttore italiano (venditore), nel quadro di una stretta relazione commerciale che i due mantenevano, una quantità di formaggio che l’acquirente avrebbe dovuto rivendere in Francia. Dato che il venditore italiano aveva ceduto i suoi crediti stranieri a una società italiana di factoring, le pratiche di tale cessione ritardarono la consegna al compratore francese del formaggio richiesto. L’acquirente a sua volta ritardò la consegna della merce ai suoi clienti e per questo si rifiutò di pagare parte del prezzo dovuto al venditore italiano. L’impresa italiana cedette dunque il credito ad un’altra impresa di factoring francese che querelò il compratore esigendo da lui il pagamento della transazione. Il Tribunale di Prima Istanza francese si pronunciò a favore dell’impresa di factoring francese. Tuttavia, nel fare ricorso contro tale risoluzione, il compratore addusse la non conformità dei beni consegnati dal venditore italiano, dal momento che l’etichetta non conteneva né la composizione dei beni né le date di scadenza del prodotto che dovevano essere stampate sull’etichetta del formaggio. Allo stesso modo, neanche la confezione del formaggio era conforme alle disposizioni francesi relative al commercio di prodotti commestibili.

La Corte d’Appello annullò la sentenza del Tribunale a quo in favore del compratore francese. Come abbiamo già precedentemente indicato, il venditore non è obbligato a conoscere la normativa esistente nello Stato del compratore in relazione al prodotto venduto. Tuttavia, in questo caso, la Corte ritenne che in base alle continue e strette relazioni che avevano mantenuto il venditore italiano e il compratore francese si poteva esigere che il primo conoscesse le caratteristiche che dovevano avere le merci per essere rivendute in Francia. La Corte va addirittura oltre, affermando che, in virtù dell’articolo 8.1 CISG119, il

venditore avrebbe dovuto interpretare le affermazioni del compratore per

119 L’articolo 8.1 CISG sancisce che «Ai fini della presente Convenzione, le dichiarazioni e gli

altri comportamenti di una parte devono essere interpretati secondo la sua intenzione, se l'altra parte conosceva o non avrebbe potuto ignorare tale intenzione».

conoscere la sua intenzione di rivendere le merci in conformità con le Leggi francesi di commercio dei beni120.

La Corte afferma l’esistenza della mancanza di conformità del formaggio dal momento che esso non era stato confezionato nella maniera richiesta dal Diritto francese e non risultava stampata nell’involucro né la composizione né la data di scadenza del prodotto. Dato che inoltre l’acquirente aveva comunicato tali difetti al venditore entro un termine ragionevole, compiendo così l’obbligo imposto dall’articolo 39.1 CISG, la Corte lo esime dal pagamento di parte del prezzo.

Quanto alla portata del concetto di «imballaggio» contenuto nell’articolo 35.2 d) CISG è interessante il caso delle Conservas la Costeña S.A. de C.V. vs. Lanis San Luis S.A. & Agro-industrial Santa Adela S.A. che diede luogo alla Risoluzione

della Commissione per la Protezione del Commercio Estero del Messico dettata il 29 aprile 1996. I fatti sono i seguenti:

Un venditore argentino e un compratore messicano conclusero nel 1992 un contratto di vendita, il cui oggetto era frutta in scatola. I beni furono prodotti da un’impresa cilena e più tardi mandati via mare e consegnati all’acquirente in Messico. Dopo la consegna dei beni l’acquirente iniziò un procedimento giudiziario richiedendo il recupero del prezzo pagato più interessi e danni, adducendo che i barattoli e il loro imballaggio erano di tipo diverso da quello pattuito. Dato che concretamente l’imballaggio dei barattoli era, a giudizio dell’acquirente querelante, di minore qualità e resistenza, i barattoli si deteriorarono nella spedizione in nave121.

120 L’argomento del Tribunale francese contraddice non solo la dottrina ma anche il resto della

giurisprudenza dettata su questo punto che, come abbiamo già esposto, non esige che il venditore conosca la normativa esistente nello Stato dell’acquirente a parte quando essa esiste anche nello Stato del venditore, quando l’acquirente ha informato di tale normativa il venditore o quando il venditore era a conoscenza di tali norme per particolari circostanze. Così si afferma in CLOUT case No. 123, Germany, dell’8 marzo 1995; Sentencia de la Audiencia Provincial de

Granada n. 143/2000, del 2 marzo 2000 (L. & M. Internacional vs. Granavi, S.A.); Risoluzione del Landgericht Ellwangen, Germany, del 21 agosto 1995; CLOUT case no. 426, Risoluzione del Oberster Gerichtshof, Austria, 13 aprile 2000.

121 Il compratore querelante addusse anche che tali barattoli non erano conformi a quanto

pattuito e che l’impresa cilena non gli aveva fornito l’adeguata fattura per il totale del prezzo pagato al venditore argentino. Tuttavia ci concentreremo sull’aspetto dell'«imballaggio» lasciando da parte tutte le altre dichiarazioni.

La Commissione (denominata anche «COMPROMEX») sostenne che né lo scatolame né il suo imballaggio erano conformi all’accordo concluso dalle parti. I beni arrivarono all’acquirente, effettivamente, in cattive condizioni. La Commissione ritenne che tanto il venditore argentino quanto l’impresa cilena sapevano che i barattoli dovevano essere trasportati per via marittima e erano pertanto obbligati a conoscere il tipo di barattolo e l’imballaggio adeguato a proteggere la merce durante tale trasporto.

Il problema fondamentale che si pose in questo caso fu l’esistenza di una clausola FOB122, per la quale secondo i convenuti la trasmissione del rischio era

passata all’acquirente dal momento in cui i barattoli erano stati caricati sulla nave nel porto corrispondente. COMPROMEX tuttavia asseverò che non è possibile escludere dalla responsabilità il venditore per tale clausola, nella misura in cui i beni non erano conformi a quanto pattuito nel momento in cui furono caricati sulla nave che doveva trasportarli, a causa del loro insufficiente imballaggio: il venditore cioè è responsabile di qualsiasi «mancanza di conformità» esistente nel momento della trasmissione del rischio anche quando suddetta mancanza di conformità arriva ad essere evidente solo più tardi123. In

ogni modo la Commissione sostiene che l’imballaggio insufficiente di cui erano dotati i barattoli al momento di essere caricati è sufficiente a responsabilizzare il venditore dei danni che in seguito subirono i barattoli durante il trasporto nonostante l’esistenza di una clausola FOB.

122 Si tratta di un INCOTERM o «termine commerciale» del Gruppo F, il cui significato è «Free On Board» o «Franco a Bordo», vale a dire che il rischio passa all’acquirente a partire dal

momento in cui la merce oltrepassa l’empalletado o l’orlo di murata (borda) dell’imbarcazione. Pertanto, secondo la clausola, il venditore corre il rischio di deterioramente della merce fino al momento in cui essa oltrepassa la borda della nave. TAMAYO CARMONA, J. A. Responsabilidad y

riesgo contractual: Normas de la Convención de Viena, sobre Venta Internacional de Mercaderías e INCOTERMS 2000, Valencia, 2002, Tirant lo blanch, pp. 34 y 110. A rigor di termini, secondo la

clausola FOB pattuita dalle parti, i danni prodotti nei beni durante il trasporto dovrebbero essere a carico dell’acquirente. Ciononostante però, COMPROMEX responsabilizzerà il venditore per i danni prodotti ai barattoli per gli argomenti che vedremo.

123 Il Tribunale avrebbe potuto fondare la sua affermazione anche sull’articolo 36.1 CISG che

stabilisce quanto segue: «Il venditore è responsabile secondo il contratto e la presente Convenzione per un difetto di conformità esistente al momento del passaggio del rischio al compratore, anche se il difetto di conformità si manifesta solo dopo quel momento».

4.3.- Clausola di esonero dalla responsabilità per il venditore contenuta nell’articolo 35.3 CISG

L’articolo 35.2 CISG sancisce che il venditore non sarà responsabile, in virtù delle lettere da a) a d) del paragrafo precedente, per nessuna mancanza di conformità delle merci che l’acquirente conosceva o non poteva ignorare al momento della conclusione del contratto.

Si deve segnalare che il terzo paragrafo dell’articolo 35 CISG lascia esente da responsabilità il venditore per mancanza di conformità solo in relazione alle lettere dalla a) alla d) dell’articolo 35.2 CISG. Pertanto una mancanza di conformità derivata da un patto espresso tra le parti non potrà essere esentata, in nessun caso, attraverso l’applicazione dell’articolo 35.3 CISG, senza per questo che non si possa tenere conto di tale conoscenza ai fini di determinare con precisione il accordo espresso tra le parti124.

Il caso che fa entrare in gioco la norma è il fatto che il compratore 1) conosceva o 2) non poteva ignorare la mancanza di conformità al momento della conclusione del contratto. Nel primo caso ciò che il compratore conosce o ciò di cui è cosciente ha bisogno solo dell’attività probatoria corrispondente. Tuttavia, che significa l’espressione «non poteva ignorare»125? Honnold afferma che essa non

impone all’acquirente un dovere d’esame, si tratta cioè della conoscenza di quei casi che saltano alla vista nella loro evidenza, a differenza di ciò che succede

124 Harry Flechtner afferma che «el conocimiento por parte del comprador de los defectos en el momento en el que el contrato es concluido debería ser tomado en cuenta a la hora de determinar el acuerdo de las partes [...]». FLECHTNER, HARRY, «Comentario al artículo 35», in The Draft

UNCITRAL Digest on the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (1980), p. 634, nota 36. Ci sembrano inoltre molto indovinate le parole di Morales Moreno su

questo punto: «El que la regla del artículo 35.3 CISG no sea aplicable a la falta de conformidad basada

en lo establecido en el contrato, no excluye el que en algunos casos pueda alcanzarse un resultado parecido a través del criterio de la buena fe». MORALES MORENO, A. M., «Artículo 35 de la CV», in AA. VV. (dir. e coord. L. Díez-Picazo), La compraventa internacional de mercaderías. Comentario de la

Convención de Viena, Madrid, 1998, p. 307.

con l’espressione «avrebbe dovuto conoscere»126 che si riferisce ai fatti che

possono essere scoperti dopo un debito esame o un’ispezione realizzati dalla parte.

L’idea derivata dal contenuto dell’articolo 35.3 CISG è che il compratore che conosce i vizi o i difetti della cosa che cerca di acquistare, o pur non conoscendoli sono evidenti, non li qualifichi in seguito come mancanza di conformità. Come si afferma nella risoluzione CLOUT case no. 168, Germany, del 21 maggio 1996, l’articolo 36 CISG e il principio stesso di buona fede impedirebbero, in ogni caso, un possibile reclamo dell’acquirente per tali motivi nel caso posto. In definitiva, si tratta del fatto che chi compra un bene nonostante i manifesti difetti che presenta deve accettare la cosa così com’è127.

Un chiaro esempio di ciò che abbiamo appena esposto si trova nella risoluzione

dettata dal Tribunale Cantonale di Vaud il 28 ottobre 1997128. I fatti sono i

seguenti:

Un venditore italiano concluse un contratto verbale di compravendita con un acquirente svizzero per la cessione di una macchina scavatrice di seconda mano. Le parti avevano accordato che prima della consegna il venditore doveva sostituire tre pezzi difettosi della scavatrice, la quale era stata esaminata dall’acquirente nei locali del venditore prima della conclusione del contratto. Così come le parti avevano accordato, il compratore anticipò una parte del prezzo pattuito, dovendo pagare dopo la consegna altre due rate a completare il totale. Una volta consegnata la macchina da parte del venditore, il compratore si rifiutò di pagare il resto del prezzo e esercitò un’azione legale contro il venditore reclamando i danni per il ritardo nella consegna129 e mancanza di conformità.

126 In inglese «ought to have known».

127 La stessa idea in FLECHTNER,HARRY, «Comentario al artículo 35», in The Draft UNCITRAL Digest on the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (1980), p. 634

e 635.

128 Risoluzione numero C1 97 167, catalogata come CLOUT case no. 219, Switzerland.

129 In relazione a questa argomentazione del compratore querelante il Tribunale segnalò che le

parti non avevano pattuito nulla a proposito della data di consegna e, in ogni caso, il venditore aveva consegnato la macchina entro un termine ragionevole di due settimane dal momento del pagamento dell’anticipo del prezzo.

Il Tribunale, dopo aver ricordato il contenuto dell’articolo 35.3 CISG, sostenne che in questo caso il venditore aveva informato espressamente l’acquirente circa lo stato attuale della macchina oggetto della vendita e la stessa era stata esaminata dal compratore prima di realizzare la compravendita. Così, ad eccezione dei tre pezzi che furono sostituiti, le parti con accordarono la riparazione di possibili difetti dopo la consegna, ragione per la quale il Tribunale si pronunciò a favore del convenuto ed esigette che l’acquirente pagasse il resto del prezzo convenuto.

Si può pertanto apprezzare come il fatto che il compratore conoscesse lo stato della macchina comprata gli impedì di basare un’azione contro il venditore per mancanza di conformità basata sull’articolo 35.2 a) CISG. Sarebbe bastata per l’applicazione dell’articolo 35.3 CISG la semplice osservazione della macchina da parte dell’acquirente. Tuttavia, nel caso posto in questa risoluzione il compratore non solo aveva realizzato un’ispezione o esame della macchina nel locale del venditore, ma quest’ultimo lo aveva addirittura informato dello stato della macchina che cercava di acquistare.

Infine, è importante segnalare che quanto disposto nell’articolo 35.3 CISG non può essere applicato nei casi di dolo del venditore. Fu il caso posto nella

risoluzione dettata dalla Corte Provinciale d’Appello di Colonia il 21 maggio 1996130.

I fatti sono già stati esposti in precedenza, ma li ricorderemo di nuovo brevemente. Due commercianti di veicoli conclusero un contratto di vendita di un’auto usata. Siccome i documenti del veicolo in relazione alla data di immatricolazione e al chilometraggio non corrispondevano alla realtà, l’acquirente che aveva già rivenduto l’automobile reclamò il pagamento dei danni al venditore. Il venditore che conosceva la mancanza di conformità addusse l’articolo 35.3 CISG per cercare di impedire all’acquirente l’esercizio delle azioni corrispondenti.

La Corte affermò che il venditore doloso che non informa l’acquirente della mancanza di conformità non è legittimato ad appellarsi alla clausola di esonero dell’articolo 35.3 CISG, posto che in ogni caso «un acquirente molto negligente merita maggiore protezione che un venditore doloso».

VI.- Inadempimento contrattuale nella CISG