INTERNAZIONALE DI MERCI (1980), PRINCIPI UNIDROIT E PRINCIPI DI DIRITTO CONTRATTUALE
Esempio 3. I Principi UNIDROIT vengono applicati quando le parti non avevano pattuito una Legge applicabile al contratto Almeno questo fu l’effetto
III. Inadempimento contrattuale» nei PECL
1. - Concetto
Seguendo la tendenza iniziata con la Convenzione di Vienna e continuata dai Principi UNIDROIT, i PECL mantengono l’unificazione del concetto di inadempimento esaminata fino a questo momento. L’articolo 8:101 PECL ci dice: «Ogni qualvolta una parte inadempia una obbligazione derivata da contratto e l’inadempimento non sia scusabile conformemente a quanto previsto nell’articolo 8:108, la parte danneggiata può ricorrere a ognuno dei rimedi stabiliti nel capitolo 9»304.
La scusabilità dell’inadempimento, che definiremo più avanti, è rilevante soltanto al fine di fissare i rimedi applicabili ma non per determinare l’esistenza dell’inadempimento. L’«inadempimento» si profila al di fuori dei concetti di «scusa» e «colpa», vale a dire che può essere qualificato come un sistema obiettivo di responsabilità. Così, in virtù dell’articolo 8:101 PECL una parte inadempie quando in qualche modo il suo comportamento non è conforme a quanto pattuito nel contratto305. La prima cosa che si può rilevare è che, come
304 Ole Lando afferma che, in base ai PECL, esiste inadempimento quando una parte non
rispetta uno qualsiasi degli obblighi dovuti in virtù del contratto. («Under the systems adopted by
the Principles there is non-performance whenever a party does not perform any obligation under the contract»). Lando, Ole, «Principles of european contract law»,
su internet: http://www.kclc.or.jp/english/sympo/EUDialogue/lando.htm
305 Ole Lando sostiene che l’inadempimento comprende la violazione dei doveri accessori queli
il dovere di mantenere i segreti industriali. Può essere considerato inadempimento, a suo giudizio, anche l’inosservanza del dovere di una delle parti di ricevere dall’altra la prestazione. Lando, Ole, «Principles of european contract law»,
avveniva nei Principi UNIDROIT, i PECL definiscono l’inadempimento come l’inosservanza di obblighi esclusivamente contrattuali. Come abbiamo sostenuto analizzando quei Principi, dal momento in cui gli usi di commercio e le altre pratiche abituali nel commercio internazionale sono considerate degli obblighi per le parti, la mancanza della loro osservanza potrebbe essere ugualmente qualificata come inadempimento (contrattuale).
D’altra parte, il concetto di «inadempimento» non distingue tra la mancanza di
consegna e la mancanza di conformità306 come accadeva nei Principi
UNIDROIT e a differenza della CISG307. Di conseguenza, quando si applicano i
PECL a contratti di compravendita, non ci sarà alcuna differenza tra il venditore che non consegna il macchinario oggetto della compravendita e quello che lo consegna difettosa o in ritardo308. In termini generali, esiste inadempimento di
una delle parti obbligate a una prestazione: 1) quando questa parte non coopera affinché l’esecuzione del contratto possa avere successo, o 2) quando la prestazione è stata delegata ad un terzo che non la effettua o lo fa senza rispettare quanto stipulato nel contratto.
Ciò che né i Principi UNIDROIT né i PECL esigono è la comunicazione dell’inadempimento, vale a dire che la parte danneggiata non è obbligata a comunicare tale inadempimento all’altra parte. Come abbiamo visto, l’articolo 39.1 CISG imponeva al compratore il dovere di comunicare al venditore la mancanza di conformità delle merci, pena la perdita dei diritti derivati dall’inadempimento. Se nell’ambito dei PECL l’inadempimento si è prodotto, p.
306 È vero che i PECL costituiscono norme per i contratti in generale e non esclusivamente per la
compravendita.
307 Ole Lando afferma che l’inadempimento può consistere in un adempimento difettoso o in un
ritardo nell’esecuzione del contratto rispetto al momento in cui si doveva effettuare la prestazione, sia perché è stata effettuata «troppo presto, troppo tardi o mai». Si
equipara, pertanto, il difetto nella cosa con la mancanza di consegna. Lando, Ole, «Principles of european contract law»,
in internet: http://www.kclc.or.jp/english/sympo/EUDialogue/lando.htm
308 Non si pone neanche il problema che sorgeva nella CISG in relazione all’aliud pro alio. Nei
PECL, l’aliud sarebbe qualificato come «inadempimento», senza necessità di precisare se la consegna sia stata fatta o no.
es. per un difetto nei beni consegnati (o nella prestazione compiuta) o per un semplice ritardo, l’articolo 8:101(1) PECL sembra eccessivamente severo nel permettere alla parte danneggiata di ricorrere direttamente ai rimedi previsti nel capitolo nono dei PECL, senza altre eccezioni che i casi di scusabilità previsti nell’articolo 8:108 e i casi di colpa esclusiva della parte danneggiata. Nonostante ciò, il principio di buona fede (art. 1:201 PECL)309 esigerebbe, a
nostro giudizio, la comunicazione alla parte corrispondente di un possibile inadempimento, pur non essendo causa, in caso di sua assenza, di perdita dei rimedi derivati dall’inadempimento. Inoltre, solo mediante tale comunicazione potrebbe essere applicato quanto disposto nell’articolo 8:106 PECL: il precetto (di contenuto simile all’articolo 7.1.4 PCCOM), permette alla parte danneggiata di concedere all’altra un termine addizionale310 per l’adempimento durante il
quale essa (la parte danneggiata) non potrà ricorrere a nessun altro rimedio, salvo sospendere il proprio adempimento e richiedere il risarcimento dei danni. Tale facoltà (discrezionale) della parte danneggiata può essere esercitata, com’è logico, mediante la comunicazione dell’inadempimento all’altra parte, che potrà eseguire gli obblighi dovuti entro tale termine311. Se la parte inadempiente
informa l’altra del fatto che non adempierà ai propri obblighi contrattuali durante il periodo di tempo o, se trascorre tale termine senza che si verifichi
309 Il primo paragrafo dell’articolo 1:201 PECL (Buona fede contrattuale) ci dice: «Ogni parte ha
l’obbligo di agire conformemente alle esigenze di buona fede ». Il secondo paragrafo aggiunge che «Les parti non possono escludere tale dovere, né limitarlo».
310 In virtù dell’articolo 8:106 (3) PCCOM, se il periodo addizionale è troppo corto potrà
ampliarsi fino a poter essere considerato «ragionevole».
311 In termini simili si pronunciano gli articoli 47 e 48 CISG. Il primo ci dice che «L'acquirente
può fissare al venditore un termine supplementare di durata ragionevole per l'adempimento dei suoi obblighi». L’articolo 48.1 CISG, tuttavia, regola la riparazione non come una concessione discrezionale della parte danneggiata all’inadempiente, bensì come un diritto di quest’ultimo (del venditore che inadempie). Stabilisce che senza pregiudicare il diritto a rescindere il contratto, «il venditore può, anche dopo la data della consegna, porre riparo, a sue spese, a qualsiasi mancanza ai suoi obblighi, a condizione che ciò non comporti un ritardo irragionevole e non causi all'acquirente né inconvenienti irragionevoli, né incertezze per quanto riguarda il rimborso, da parte del venditore, delle spese sostenute dall'acquirente. Tuttavia, il compratore mantiene il diritto di richiedere danni-interessi in conformità alla presente Convenzione».
l’adempimento, la parte danneggiata potrà esercitare uno qualsiasi dei rimedi contenuti nel capitolo nono dei PECL e che analizzeremo più avanti.
Il terzo paragrafo dell’articolo 8:106 PECL pone un caso specifico di inadempimento. Se una delle due parti produce un ritardo nell’esecuzione del contratto e tale ritardo non costituisce un inadempimento essenziale, la parte danneggiata, che aveva notificato la concessione del periodo addizionale per l’adempimento, potrà considerare terminato il contratto se alla fine del periodo di tempo non si sia verificato l’adempimento312. L’articolo 8:106 PECL, tuttavia,
non regola le condizioni che deve rispettare la parte inadempiente per riparare l’inadempimento, a differenza di quanto si esige nei Principi UNIDROIT313. 2.- Inadempimento «essenziale»
L’articolo 8:103 PECL ci offre una definizione di ciò che si debba intendere per inadempimento essenziale. Così come i Principi UNIDROIT, i PECL enumerano una serie di elementi che servono a qualificare un determinato inadempimento come «essenziale». Il concetto nei PECL si trova a cavallo tra la definizione dell’articolo 25 CISG (che è, come abbiamo visto, eccessivamente moderata) e quella introdotta dall’articolo 7.3.1(2) dei Principi UNIDROIT. L’articolo 8:103 PECL ci dice:
«L’inadempimento di una obbligazione è essenziale se:
a) la stretta osservanza dell’obbligazione fa parte dell’essenza del contratto; o b) l’inadempimento priva sostanzialmente la parte danneggiata di quello che aveva diritto di aspettarsi conformemente al contratto, a meno che la
312 In caso di ritardo, la parte danneggiata può informare nella notificazione precettiva del
periodo addizionale circa la conclusione automatica del contratto, se tale periodo finisce senza che il contratto sia stato adempiuto [articolo 8:106 (3) PECL].
313 In effetti, l’articolo 7.1.4 PCCOM (Riparazione dell’inadempimento) stabilisce una serie di
condizioni affinché la parte inadempiente possa riparare l’inadempimento: 1) deve notificare senza ritardi ingiustificati alla parte danneggiata la forma e il momento proposto per la riparazione, 2) la riparazione deve essere appropriata alle circostanze, 3) la parte danneggiata deve essere priva di interesse legittimo per rifiutare la riparazione e 4) tale riparazione deve essere compiuta senza ritardi.