• Non ci sono risultati.

Il principio della «certezza del diritto» nelle esperienze dei due ordinament

6. Argentina: un paese al margine della legge.

L’Argentina, nelle discettazioni fatte fino ad ora in merito al rapporto tra crisi della legge e crisi dello stato ed in particolare nel rapporto con il fenomeno della globalizzazione, è rimasta sempre sullo sfondo, ma intenzionalmente. Non è, infatti, revocabile in dubbio come la posizione geo-politica nella quale essa risulta collocata e le crisi economiche che periodicamente l’hanno colpita, non le abbiano consentito di svolgere una funzione di protagonista nel processo globalizzatore, ma è altrettanto vero che anch’essa lo ha subito. D’altro canto nuovi organismi sopranazionali, sulla scia del mercato comune europeo, sono sorti (Mercosur)161 e convenzioni internazionali sui diritti umani162 hanno visto la ratifica e successivamente anche l’equiparazione a norme costituzionali163 da parte dell’ordinamento argentino. Ciò a dimostrazione del fatto che anche l’Argentina non concepisce il diritto, nel senso lato del termine, come un qualcosa che abbia origine solo ed esclusivamente nello stato sovrano, ma si apre a possibili limitazioni e riduzioni della propria sovranità.

Tuttavia, ciò che più preoccupa nello studio del caso argentino, è il suo rapporto con la certezza del diritto. Nei primi anni novanta a denunciare una condizione critica permanente di «anomia» e di rottura della legalità fu Carlos Santiago Nino164; ad essere segnalata fu più precisamente una situazione di noncuranza del dettato della legge, di inosservanza di norme non solo giuridiche, ma anche morali e sociali. In particolare Nino collegò tale atteggiamento

161

Si segnala di estrema importanza, anche per il riferimento che fa alla problematica della certezza del diritto nei casi di applicazione da parte dei tribunali nazionali della normativa mercosureña, il documento della stessa autorità sopranazionale intitolato Primer informe sobre la aplicación del derecho del Mercosur por los Tribunales nacionales (2003), Montevideo, 2005, in particolare pp. 21-25, laddove specialmente si sottolinea come, differentemente da altre tipologie di integrazione, il Mercosur non si sia dotata di un tribunale di giustizia con compiti, per così dire, nomofilattici. Inoltre il Consiglio del Mercato Comune, l’organo esecutivo del Mercosur, con la decisione n. 24/04, ha dato vita al Centro Mercosur de Promoción de Estado de Derecho. Molto rilevanti, in quanto a testimonianza della sensibilità che il Mercosur ha dimostrato di avere in tema di sicurezza giuridica e Stato di diritto, sono i considerando a tale atto normativo, che pertanto si riproducono per intero:

CONSIDERANDO:

Que el Estado de Derecho asienta sus bases en la democracia y eficacia de sus instituciones.

Que la vigencia de un efectivo estado de derecho en el MERCOSUR, que se asiente en la democracia, el respecto de los derechos humanos y las libertades fundamentales es requisito indispensable para un desarrollo integral, justo y equitativo de la subregión.

Que es necesario contar con una entidad central en el MERCOSUR que para la promoción de Estado de Derecho organice y ejecute acciones en materia de investigación académica, capacitación y difusión.

162

Si veda la Convención Americana sobre Derechos Humanos, firmata dagli Stati contraenti, tra cui l’Argentina, il 22 novembre 1969.

163

Il riferimento è all’articolo 75, comma 22 cost. arg., così come riformato nel 1994, che ha sancito il grado costituzionale dei trattati internazionali.

164

L’opera alla quale si fa ora riferimento è C.S. NINO, Un País al Margen de la Ley. Estudio de la anomia como

di lontananza e di diffidenza verso le regole alla inefficienza e al sottosviluppo economico e sociale, oltre che politico e istituzionale, nel quale versava allora l’Argentina – ma che ben può ravvisarsi anche allo stato attuale. Sottosviluppo politico perché l’Argentina ha dimostrato di avere statisticamente una percentuale piuttosto elevata di funzionari corrotti – la corruzione ha peraltro dilagato nell’intera società165 – e che ha compromesso anche l’efficienza del sistema economico166. Basti pensare al perché di livelli così alti di inflazione nel paese: in assenza di entrate sufficienti per risanare il debito pubblico, l’unico strumento di risanamento, benché fittizio, corrisponde all’inflazione, ovvero all’aumento del costo del denaro. E’ notorio peraltro che l’insufficienza dell’entrata pubblica è causata dall’altissima evasione fiscale che colpisce il paese e che, prima di essere un fenomeno economico, rappresenta un fenomeno culturale.

Già abbiamo richiamato il problema della interruzione dei regimi istituzionali conformi a Costituzione a causa dei colpi di stato e di come questi abbiano avuto delle conseguenze assai pesanti in termini di sicurezza giuridica e di stabilità economica.

Per quanto qui interessa, ci soffermiamo su alcuni punti dell’opera di Nino degni di nota. L’autore, in particolare, prendendo spunto da analisi sociologiche – richiama a tal proposito le teorie di Jon Elster e di Max Weber167 –, si è soffermato su quella che è la reale funzione di una norma, ovvero l’essere il cemento della società168, e perciò solo le norme (sociali)

rendono possibili il realizzarsi ed il consolidarsi di società integre169 ed efficienti.

La società argentina non ha tuttavia riconosciuto alle norme prodotte dalle istituzioni nazionali (e provinciali) tale funzione di collante, oltre che moralizzatrice e tendente al perseguimento dell’efficienza stessa della società. Le motivazioni richiamate da tale dottrina sono più o meno quelle alle quali si è già accennato nel capitolo 1, ovvero situazioni di illegalità generalizzata che scaturiscono dalla presenza e dall’operare, soprattutto a partire dal

165

E’ indubitabile come un comportamento tenuto dalla gran parte dei soggetti politici e ampiamente documentato nel resto della società, quale può essere il fenomeno della corruzione, crei all’interno della società civile una sorta di convincimento che, se tale è la condotta di coloro che dovrebbero essere d’esempio, in quanto il riflesso della medesima società civile nelle istituzioni pubbliche, essa potrà essere allora riprodotta nei comportamenti dei singoli individui. In questo senso C.S. NINO, op. cit., p. 89 e 110 ss..

166

Ibidem, p. 24 ss..

167

M. WEBER, L’etica protestante e lo spirito del capitalismo, Sansoni Editore, Firenze, 1977, p. 213, laddove si dice che «il moderno capitalismo industriale razionale necessita…di un diritto prevedibile».

168

C.S. NINO, op. cit., pp. 29-30. Invece le teorie sull’essere le norme sociali una delle componenti, che costituiscono «il cemento della società» sono riconducibili all’opera di J. ELSTER, Il cemento della società: uno studio sull’ordine sociale, Il Mulino, Bologna, 1995, p. 141 ss..

169

Un collegamento tra diritto e morale è in E. DENNINGER, La riforma costituzionale in Germania tra etica e certezza del diritto, in Giurisprudenza costituzionale, 3/1993, p. 2369 ss.. L’A., in particolare, precisa l’aspetto inverso, anch’esso presente nel rapporto sussistente tra etica e diritto, ovvero la presenza in un ordinamento di valori quali la certezza e la razionalità (di regole costituzionali in questo caso) solo qualora si ottenga un consenso minimo sui valori etici, posti alla base dell’ordinamento giuridico, ivi, p. 2378.

1983, di figure istituzionali forti, egemoni; si veda in particolare la carica del Presidente della Nazione, il quale fa generalmente uso di ampi poteri riconosciutigli ex iure, ma soprattutto ex facto, con l’avallo di una Corte Suprema politicamente non indipendente e di un Congresso debole170, situazione che si è perpetuata ben al di là della riforma costituzionale recentemente intervenuta. Ciò che si è riflesso in uno stravolgimento del sistema delle fonti del diritto, nonché sul principio di sicurezza giuridica. Il presidenzialismo in senso forte ha infatti avuto l’effetto di far sorgere l’idea che determinati obiettivi sociali vengano raggiunti solo se a desiderarli fortemente sia il Presidente, che dovrà perciò avere una forte personalità, oltre che l’appoggio del Congresso, piuttosto che credere che sia l’intero meccanismo istituzionale che, mettendosi in moto, persegue i risultati desiderati. Tale deficit a monte del modus operandi istituzionale produce un’anomia istituzionale, che a sua volta impatta sulla società, producendo alla pari un’anomia sociale: l’intenzionale distanza creata tra le istituzioni e la società provoca così una perdita di consenso civile verso i soggetti istituzionali e ciò che essi producono. Sentire di non essere sufficientemente rappresentati, di avere un peso nelle decisioni politiche pari allo zero conduce ad un atteggiamento psicologico di estraneità, di indifferenza verso il mondo della produzione delle leggi, con ciò che ne consegue sul piano dell’osservanza e del rispetto delle stesse.

D’altro canto quanto finora detto in merito all’impatto negativo della forma di governo autoritativa di cui è in possesso l’Argentina – almeno fino al 1994, ma si vedrà come tale situazione si protragga nei suoi tratti essenziali anche ai giorni nostri – ha effetti anche sulla nozione stessa di «democrazia». Anomia quindi significa in primo luogo ademocrazia, dal momento che una società che non viene opportunamente educata all’osservanza delle leggi non può essere ritenuta democratica, a prescindere dall’esistenza nell’ordinamento di quei requisiti che notoriamente portano a concludere che si sia in presenza di una forma di stato democratica. Chiaro è che il rispetto delle leggi non basta per definire democratica una società, e qui gli esempi circa la non sovrapponibilità del concetto di democrazia con quello di rispetto della legge si sprecherebbero171, ma ex adverso una società dove il cittadino non riconosce la sostanza e la finalità di una norma, ovvero l’essere essa prescrittiva, mancherebbe necessariamente di quei caratteri che, collegati allo Stato di diritto, richiamano alla mente il concetto di «democrazia».

170

C.S. NINO, op. cit., p. 70 ss..

171

Ricordiamo come lo stesso Montesquieu fece un appunto sulla grande capacità dei sultanati e dei governi dispotici in generale a far rispettare senza condizioni le proprie leggi, che appaiono in tali esperienze generalmente molto chiare e concise, oltre che di numero esiguo. Vedi in questo senso C. DE SECONDAT DE MONTESQUIEU, op. cit., p. 175 e 180, ove si ricollega al concetto di obbedienza incondizionata il concetto di ignoranza estrema, nonché p. 221.

Perciò appaiono nei fatti destituite di fondamento le disposizioni che, già a partire dal 1853, sono situate nel testo costituzionale e che si pongono a tutela dei principii di legalità e di sicurezza giuridica172.

172

7. Affermazione della certezza del diritto non più nella sola sede applicativa, ma

Documenti correlati