Licenziamento per giustificato motivo oggettivo
SI
Licenziamento per giustificato motivo soggettivo
SI
Licenziamento per giusta causa
SI
Licenziamento collettivo CON accordo sindacale
SI
Licenziamento collettivo SENZA accordo sindacale
SI (moltipl icato per 3)
Licenziamento durante o al termine del periodo di prova
SI
Licenziamento per superamento del periodo di comporto
SI
Licenziamento lavoratore intermittente (esclusivamente per i periodi lavorati che concorrono al computo dell’anzianità aziendale)
SI
Licenziamento personale domestico
NO
Recesso dell’Apprendista al termine del periodo formativo
SI
Dimissioni volontarie
NO
Dimissioni per giusta causa
SI
Dimissioni nel periodo tutelato per maternità
SI
Risoluzione consensuale dinanzi la Commissione di conciliazione DTL (art. 410 c.p.c)
NO
Risoluzione consensuale in sede sindacale (art. 411 c.p.c.)
NO
Risoluzione consensuale a seguito di Conciliazione obbligatoria per GMO presso la Direzione Territoriale del Lavoro (per aziende in tutela reale – art. 18 Legge 300/70).
Non si applica nei confronti dei rapporti a tempo indeterminato a Tutele Crescenti
SI
Risoluzione in caso di trasferimento oltre 50 km dalla residenza del lavoratore
SI
Licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscono la continuità occupazionale prevista dal CCNL
NO
Interruzione di rapporto a tempo indeterminato nel settore delle costruzioni edili per completamento delle attività e chiusura del cantiere
NO
Decesso del lavoratore
NO
Per il calcolo del Ticket di licenziamento, si precisa che:
• il contributo è scollegato all’importo della prestazione individuale; conseguentemente, lo stesso è dovuto nella misura indicata, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro cessato (full time o part time);
• per i rapporti di lavoro inferiori ai dodici mesi (lo stesso dicasi in tutti i casi in cui il riferimento temporale sia inferiore a 24 o a 36 mesi, es. 18 ovvero 30 mesi), il contributo va rideterminato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro; a tal fine, si considera mese intero quello in cui la prestazione lavorativa si sia protratta per almeno 15 giorni di calendario. Per un rapporto di 10 mesi, ad esempio, l’importo da versare nel 2013 sarà pari a € 403,16 (483,80/12x10).
• nell’anzianità aziendale si devono includere tutti i periodi di lavoro a tempo indeterminato. Quelli a tempo determinato si computano se il rapporto è stato trasformato senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione del contributo dell’1,40%. Nel computo dell’anzianità aziendale non si tiene conto dei periodi di congedo di cui all’articolo 42, c. 5 del D.lgs, 151/2001.
La contribuzione va sempre assolta in unica soluzione, non essendo prevista una definizione rateizzata.
Ai fini della individuazione del momento impositivo, l’INPS d’intesa con il Ministero del Lavoro, ha ritenuto che l’obbligo contributivo debba essere assolto entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro (es. per un licenziamento avvenuto il 4 maggio 2013, il contributo deve essere pagato entro la denuncia riferita al mese di giugno 2013, i cui termini di versamento e di trasmissione sono fissati, rispettivamente, al 16 e al 31 luglio 2013).
Per il periodo transitorio gennaio-marzo 2013, vale la solita regola dei tre mesi (entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione della circolare) ovvero il versamento potrà essere effettuato, senza oneri aggiuntivi, entro il 16 giugno 2013.
Stante la valenza “contributiva” assegnata alle somme dovute in relazione alle interruzioni dei rapporti di lavoro, il relativo versamento soggiace all’ordinaria disciplina sanzionatoria prevista in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria a carico del datore di lavoro.
Al fine di rendere più semplice e snello il meccanismo di versamento del contributo, la norma ha sostituito, inoltre, il precedente parametro del 50% del trattamento ASPI spettante al lavoratore cessato con il 41% del massimale mensile.
Il riferimento legislativo va inteso come un richiamo alla somma limite di cui all’articolo 2, c. 7 della legge n.92/2012 che, per l’anno 2013, è stabilita in € 1.180,00.
Ne consegue che, per le interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nel 2013, a decorrere dal 1 gennaio, per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, la contribuzione da versare sarà pari a € 483,80 (€1.180X41%).
Per i soggetti che possono vantare 36 mesi di anzianità aziendale, l’importo massimo da versare nel 2013 sarà, quindi, € 1.451,00 (€483,80 X 3).
Detto valore (€ 1.180,00 per il 2013), utilizzato dal legislatore come soglia per determinare l’importo della prestazione mensile spettante al lavoratore è, peraltro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.
Raddoppio contribuzione:
Si rammenta che la Legge di Bilancio 2018 (Legge 205/2017 l’Art.1 c.137) ha introdotto strutturalmente il raddoppio del contributo di licenziamento effettuato nell’ambito di un licenziamento collettivo da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per il finanziamento dell’integrazione salariale straordinaria (vedere anno 2018),
Anno 2020/2021:
Attraverso la circolare INPS n.20 del 10/02/2020 rileviamo per il 2020:
• Importo su base annuale pari a € 503,30 (€1.227,55x41%)
Per il 2021, l’importo viene confermato nella stessa misura (Circolare INPS n.7/2021), in quanto la rivalutazione media annua FOI 2020 è risultata negativa.
Quindi per le interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, per ogni mese di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, la contribuzione da versare è pari a € 41,94 (€ 503,30/12).
Per i soggetti che possono vantare 36 mesi di anzianità aziendale, l’importo massimo da versare nel 2020 è pari a Euro 1.509,90 (€ 503,30x3).
Anno 2019:
Per l’anno 2019 l’importo rivalutato secondo l’indice del Decreto 16/11/18 del MEF è pari a € 1.221,44 (importo confermato dalla circolare INPS n.5/2019 (Ind.disocc.), per cui l’importo su base annuale si attesta a € 500,79 (€1.221,44x41%).
Quindi per le interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, per ogni mese di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, la contribuzione da versare è pari a € 41,73 (€ 500,79/12).
Per i soggetti che possono vantare 36 mesi di anzianità aziendale, l’importo massimo da versare nel 2019 è pari a Euro 1.502,37 (€ 500,79x3).
Anno 2018:
Per l’anno 2018 l’importo rivalutato secondo l’indice del Decreto 30/11/17 del MEF è pari a € 1.208,15, per cui l’importo su base annuale si attesta a € 495,34 (€1.208,15x41%).
Quindi per le interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nel 2018, per ogni mese di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, la contribuzione da versare è pari a € 41,28 [(€1.208,15x41%)/12].
Per i soggetti che possono vantare 36 mesi di anzianità aziendale, l’importo massimo da versare nel 2018 è pari a Euro 1.486,02 [(€1.208,15X41%)x3].
In materia interviene anche la Legge di Bilancio 2018 ed in particolare l’Art.1 c.137 predispone che a decorrere dal 1.01.2018, per ciascun licenziamento effettuato nell’ambito di un licenziamento collettivo da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per il finanziamento dell’integrazione salariale straordinaria, l’aliquota percentuale di cui all’art. 2, c. 31 L. 92/2012 è innalzata all’82% (raddoppio del contributo di licenziamento, che diventa pari a 990,68 euro per ogni anno di lavoro (INPS Messaggio 594/2018).
Sono fatti salvi i licenziamenti effettuati a seguito di procedure di licenziamento collettivo avviate entro il 20.10.2017.
Anni dal 2015 al 2017 (*):
Per l’anno 2015 l’importo rivalutato dall’INPS secondo l’indice Istat (senza tabacchi) del 0,2% è pari a € 1.195,37 (Circolare INPS n.19/2015 punto 5).
Quindi per le interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nel 2015, per ogni mese di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, la contribuzione da versare è pari a € 40,84 [(€1.195,37X41%)/12].
Per i soggetti che possono vantare 36 mesi di anzianità aziendale, l’importo massimo da versare nel 2015 è pari a Euro 1.470,30 [(€1.195,37X41%)x3].
(*) Essendo la rivalutazione al 31/12/2015 e al 31/12/2016 in negativo. L’importo per il 2016 e 2017 non subisce variazioni.
Anno 2014:
Per l’anno 2014 l’importo rivalutato dall’INPS secondo l’indice Istat (senza tabacchi) del 1,1% è pari a € 1.192,98 (Circolare INPS n.12/2014 punto 5).
Quindi per le interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nel 2014, per ogni mese di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, la contribuzione da versare sarà pari a € 40,76 [(€1.192,98X41%)/12].
Per i soggetti che possono vantare 36 mesi di anzianità aziendale, l’importo massimo da versare nel 2014 sarà, quindi, € 1.467,37 [(€1.192,98X41%)x3].
Modalità Operative
Di seguito sono indicate le modalità operative d’intervento sulle singole contribuzioni previste dall’ASPI.
I contributi da versare (addizionale e di licenziamento) ed i contributi da recuperare (restituzione contributo addizionale) vengono stampati nel cedolino come voci neutre (figurative) e sono un di cui della voce “INPS C/AZ”.
Abbiamo optato per l’evidenziazione dei contributi sul cedolino, ritenendo più favorevole avere il dato esposto per eventuale controllo o calcolo della contribuzione da recuperare in caso di trasformazione (entro sei mesi) a tempo indeterminato.
Contributo Ordinario (1,61%):
Limitatamente alle Cooperative DPR 602 e alle aziende dello spettacolo contraddistinte dal CSC 7.07.09 e CA 3V e 8G (trattasi di aziende con attività di spettacolo connesse ad alberghi ecc. ecc.), sarà necessario variare manualmente nel mese di gennaio di ogni anno l’aliquota in Tabella di Servizio.
La variazione sarà prevista fino al 2017 ovvero fino alla fine del periodo transitorio di aumento graduale previsto per alcuni settori (COOP, Pesca, Spettacolo).
Sarà nostra cura a fornire nel mese di gennaio di ogni anno le modalità operative da adottare.
Contributo Addizionale (1,40%):
Il contributo addizionale (voce 8520) dovuto per i contratti a tempo determinato (*) è gestito automaticamente dal sistema di calcolo.
Il contributo è gestito automaticamente nel rispetto di quanto indicato nel DP(152) (vedere paragrafo
“Lavoratori_Tempo_Determinato” del capitolo “Assunzione”), escludendo di fatto i lavoratori che rientrano tra quelli esonerati dal contributo addizionale, come per esempio i contratti a tempo determinato per sostituzione di personale assente (sost. per maternità).
(*) I lavoratori a tempo determinato stagionali erano esclusi dal contributo fino al 31/12/2015, pertanto a partire dal 01/01/2016 anche per codessti lavoratori è dovuto il contributo addizionale (INPS circolare 140/2012 punto 4.1 app.
b).
Recupero Contributo Addizionale:
Essendo il contributo dovuto a partire dal mese di gennaio 2013, è possibile recuperare il predetto contributo sulle trasformazioni a tempo indeterminato avvenute a partire dal mese di febbraio 2013.
La voce 8440 nel sistema di calcolo provvede alla restituzione al datore di lavoro di quanto versato.
NOTA:
AlaPag nel corso del 2013 ha memorizzato nell’archivio del lavoratore con contratto a termine solo le ultime 6 mensilità del contributo dell’Addiziona Aspi, con la conseguenza che si sono smarriti i contributi versati nel periodo dal 01/01/2013 al 30/06/2013.
Pertanto, coloro che devono recuperare tutto il contributo di Addizionale ASPI per le assunzioni a termine effettuate da gennaio a giugno 2013, sono costretti ad intervenire nell’archivio del percipiente ed precisamente nel DP(1900) occorre inserire la contribuzione di addizionale ASPI versate nel periodo predetto.
Se l’importo suddetto viene inserito dopo gennaio 2014, occorre sommarlo all’eventuale importo già presente nel DP(1900).
Così come per il 2013, anche per le trasformazioni o riassunzioni effettuate a partire dal 2014 la restituzione non è completamente automatica, occorre inserire VM(8440)=7 per la restituzione dell’intero contributo versato (trasformazioni immediate da TD a TI) oppure il numero dei mesi (max 6) per i quali si ha diritto al recupero del contributo (riassunzioni nei successivi 6 mesi dal termine del rapporto a tempo determinato).
Riassumendo l’inserimento del numero dei mesi è subordinato al periodo di stabilizzazione del contratto ovvero se la trasformazione a tempo indeterminato è immediata, il numero massimo dei mesi da inserire sarà 7 o inferiore in caso di riassunzione successiva al termine del rapporto a tempo determinato.
Il numero dei mesi deve essere inserito nella seguente Variante Mensile:
• VM(8440)=Numero Mesi (*)
(*) Convenzionalmente inserire “7” per il recupero dell’intera contribuzione (trasformazione immediata).
Nel caso in cui in VM(8440) venga inserito un numero di mesi superiore a 7 o ai mesi di versamento del contributo di addizionale (per le riassunzioni), la voce 8440 effettua il consueto blocco di elaborazione dandone comunicazione con apposito messaggio.
A titolo esemplificativo, citiamo i seguenti casi.
Lavoratore con contratto a termine dal 01/08/2013 al 30/04/2014:
Trasformato a tempo indeterminato dal 01/05/2014 – VM(8440)=7 (recupero intera contribuzione)
Riassunto a tempo indeterminato dal 01/07/2014 – VM(8440)=4 (6 mesi “novembre 2013/aprile 2014” – 2 mesi (maggio/giugno 2014)
Riassunto a tempo indeterminato dal 01/08/2014 – VM(8440)=3 (6 mesi “novembre 2013/aprile 2014” – 3 mesi (maggio/luglio 2014)
Riassunto a tempo indeterminato dal 01/11/2014 – VM(8440)=0 (6 mesi “novembre 2013/aprile 2014” – 6 mesi (maggio/ottobre 2014) – caso in cui non si recupera più nulla).
Lavoratore con contratto a termine dal 10/10/2012 al 30/04/2013:
Numero mesi di versamento di contribuzione addizionale uguale a 4 (da gennaio 2013 ad aprile 2013) Trasformato a tempo indeterminato dal 01/05/2013 – VM(8440)=4
Riassunto a tempo indeterminato dal 01/07/2013 – VM(8440)=2 (4 mesi “gennaio/aprile” – 2 mesi (maggio/giugno) Riassunto a tempo indeterminato dal 01/08/2013 – VM(8440)=1 (4 mesi “gennaio/aprile” – 3 mesi (maggio/luglio) Riassunto a tempo indeterminato dal 01/09/2013 – VM(8440)=0 (4 mesi “gennaio/aprile” – 4 mesi (maggio/agosto) – caso in cui non si recupera più nulla).
Lavoratore con contratto a termine dal 10/10/2012 al 31/07/2013:
Numero mesi di versamento di contribuzione addizionale uguale a 6 (da febbraio 2013 ad luglio 2013), rammentiamo che il limite massimo di recupero è fissato in sei mesi.
Trasformato a tempo indeterminato dal 01/08/2013 – VM(8440)=6
Riassunto a tempo indeterminato dal 01/09/2013 – VM(8440)=5 (6 mesi “febbraio/luglio” – 1 mese (agosto) Riassunto a tempo indeterminato dal 01/11/2013 – VM(8440)=3 (6 mesi “febbraio/luglio” – 3 mesi (agosto/ottobre) Riassunto a tempo indeterminato dal 01/01/2014 – VM(8440)=0 (6 mesi “febbraio/luglio” – 6 mesi (agosto/dicembre) – caso in cui non si recupera più nulla).
Contributo di Licenziamento:
Stante l’impianto normativo, non è possibile automatizzare il calcolo o meglio sarebbe possibile però comporterebbe un margine di errore piuttosto elevato in quanto nei tre anni di anzianità aziendale non è possibile escludere (in
automatico) i periodi a tempo determinato (senza restituzione del contributo addizionale 1,40%) e i periodi di congedo di cui all’articolo 42, c. 5 del D.lgs, 151/2001.
Detto ciò è necessario da parte Vostra effettuare il calcolo manuale del contributo da versare.
Il contributo così ottenuto dovrà essere inserito tramite Variante Mensile utilizzando i codici di riferimento delle voci indicate di seguito.
Infatti essendo prevista separata indicazione nel flusso Uniemens trai i contributi dovuti relativi al periodo transitorio (arretrati gennaio-marzo 2013) e tra il periodo cd a regime (da aprile 2013), abbiamo creato due voci distinte e precisamente:
• Voce 8460 – INPS CONTRIBUTO LICENZIAMENTO ASPI ARRETRATO
• Voce 8470 – INPS CONTRIBUTO LICENZIAMENTO ASPI CORRENTE
Ricapitolando; inserire in VM(8460) l’importo del contributo dovuto quale periodo arretrato gennaio-marzo 2013 e inserire in VM(8470), l’importo del contributo quale periodo corrente a partire dal mese di aprile 2013.
Infine rammentiamo che nella voce 8470 abbiamo inserito apposito controllo sull’elemento <TipoCessazione>
“DP(1764)”.
Nel caso in cui il DP(1764) contenga:
1. – Licenziamento (anche se avvenuto per giustificato motivo oggettivo).
9. – Licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.
La voce 8470 segnalerà con apposito messaggio l’eventuale mancato inserimento dell’importo bloccando di fatto l’elaborazione attirando così l’attenzione dell’operatore.
Sarà Vs cura verificare se la contribuzione è dovuta, nel caso in non lo fosse è sufficiente forzare (cancellare lo zero nel VM) la voce.
Uniemens
Ai fini della compilazione del flusso Uniemens, non sono previste modifiche in merito all’esposizione della contribuzione ASPI, né con riferimento al contributo ordinario, né a quello addizionale e pertanto i contributi si aggiungono a quelli cd ordinari.
Per i lavoratori a tempo determinato è importante l’indicazione del dato nell’elemento <Qualifica3>, il quale determina l’assoggettamento o meno del contributo addizionale (1,40%) (vedere paragrafo “Lavoratori a tempo determinato” del capitolo “Assunzione” oppure novità Uniemens nel documento di aggiornamento Ditta Base Ver.13.00 “Gennaio 2103”).
Per il recupero del contributo Addizionale è stato istituito il codice “L810” avente il significato di:
• L810 - Recupero contributo addizionale art.2, c.30 L.92/2012.
Per il versamento del contributo di Licenziamento sono stati istituiti i codici “M400” e “M401”, aventi il significato di:
• M400 – Contributo dovuto nei casi d’interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell’Art.2, comma 31, della legge 92/2012
• M401 – Arretrati (periodo dal 01/2013 al 03/2013) contributo dovuto nei casi d’interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell’Art.2, comma 31, della legge 92/2012 (valevole fino al periodo 05/2013).
A tal proposito segnaliamo l’importanza dell’elemento <TipoCessazione> “DP(1764)”, perché sarà attraverso il quale che l’istituto determinerà se la contribuzione per licenziamento è dovuta o meno.
12. INPS
Premessa
Il programma, salvo diverse indicazioni preliminari (vedere paragrafo “Assunzioni/Inquadramento Previdenziale”), considera automaticamente ogni lavoratore (ai fini IVS) iscritto nella gestione lavoro dipendente INPS, pertanto nulla occorre indicare per questi lavoratori nell’inserimento dei dati all’atto dell’assunzione.
Prestare altresì attenzione, così come specificato nel paragrafo “Assunzioni/Lavoratori_in_genere”, se trattasi di lavoratore iscritto (a qualsiasi ente previdenziale) dopo il 31/12/95 “DP(155)=S”.
Nel caso in cui il lavoratore, all’atto dell’assunzione, presenti , tramite certificazione rilasciata dal precedente datore di lavoro, l’imponibile previdenziale raggiunto nell’anno di riferimento , il dato deve essere inserito nel seguente DP:
• DP(420) = Imponibile previdenziale altri datori di lavoro
L’importo serve per la verifica del superamento del massimale IVS annuo.
Contributo aggiuntivo 1%:
Si ritiene che la parte eccedente tra l’imponibile dichiarato ed il limite annuale (INPS - € 46.123,00 per l’anno 2107) sia già stato assoggettato al contributo dell’1% e pertanto ai fini del corretto conguaglio del contributo dell’1% è necessario inserire la predetta differenza nel seguente DP:
• DP(375) = Imponibile maggiorazione IVS 1% altri datori di lavoro.
ATTENZIONE:
Nel caso in cui l’inserimento dei dati di cui sopra coincida con la prima elaborazione dell’anno del percipiente occorre disinibire l’azzeramento dei dati medesimi.
Infatti la procedura è pensata in modo tale che alla prima elaborazione dell’anno d’imposta, anche qualora fosse una mensilità differente da gennaio, il Sistema di Calcolo proceda ad azzerare tutti i dati dell’anno precedente, compresi quindi i dati di uno o più precedenti rapporti di lavoro.
Pertanto occorre valorizzare tutti i DP suindicati (anche con valore = 0) sostituendo eventuali dati dell’anno precedente.
Al fine di evitare l’azzeramento dei dati ivi inseriti si deve attivare:
• VM(0030)=1 “Azzeramento dati fine anno”
Seguono esempi di compilazione dei DP suddetti.
Esempio 1:
Se il soggetto dichiara € 40.000,00 d’imponibile previdenziale da altro datore di lavoro, inserire:
• DP(420) = 40.000,00 Esempio 2:
Se il soggetto dichiara € 65.320,00 d’imponibile previdenziale da altro datore di lavoro, inserire:
• DP(420) = 65.320,00
• DP(375) = 19.197,00 - Dato da 65.320,00-46.123,00 (limite 2017).
Di seguito invece proponiamo gli stessi esempi, ma considerando che il contribuente abbia già avuto in corso d’anno un periodo di lavoro con l’azienda e quindi per default si ritiene che l’imponibile dichiarato sia comprensivo dei compensi già percepiti.
Si potrebbe ritenere che quanto suddetto sia una situazione remota, ma nel campo dei lavoratori occasionali Ex Enpals è una situazione assai frequente.
Esempio 3:
Se il soggetto dichiara € 40.000,00 d’imponibile previdenziale da altro datore di lavoro, di cui € 10.000,00 (*) presso l’attuale datore di lavoro, inserire:
• DP(420) = 30.000,00 - Dato da 40.000,00-10.000,00.
(*) Imponibile rinvenibile nel DP(440) Esempio 4:
Se il soggetto dichiara € 65.320,00 d’imponibile previdenziale da altro datore di lavoro, di cui € 50.000,00 (*) presso l’attuale datore di lavoro, inserire:
• DP(420) = 15,320,00 - Dato da 65.320,00-50.000,00.
• DP(375) = 15.320,00 - Dato da 65.320,00-46.123,00 (limite 2017)-3.877,00 (**).
•
(*) Imponibile rinvenibile nel DP(440) (**) Imponibile rinvenibile nel DP(417)
Per i lavoratori cessati nel corso dell’anno è prevista una stampa nella quale, sono indicati l’imponibile previdenziale progressivo ed l’eventuale contributo IVS 1% trattenuto.
Il prospetto da consegnare al lavoratore, sarà utile al nuovo datore di lavoro, il quale ne potrà tenere conto ai fini del corretto calcolo, sia dell’imponibile (per i lavoratori post 95) entro il massimale e sia per la trattenuta del contributo aggiuntivo IVS dell’1% (per la generalità dei lavoratori).
La stampa si ottiene selezionando l’apposita funzione in “Stampe_Elaborati/Certificazione_I.V.S._1%”.
• Di tale prospetto proponiamo di seguito un esempio: