TP Descrizione Note
0081 Esoneri/Incentivi Dati
Storici Utile prospetto contenente i dati storici relativi all’esonero in oggetto.
UNIEMENS
Nella denuncia UNIEMENS è previsto apposito elemento <Incentivi>, nel quale oltre al codice d’indentificazione del tipo incentivo trova posto l’importo mese corrente e l’importo afferente al periodo arretrato.
In tale elemento è previsto anche un codice identificativo dell’ente finanziatore del beneficio (stato, regione, prov.
autonoma).
Automaticamente il programma indica lo “Stato” quale ente finanziatore.
L’importo relativo al recupero dei contributi spettanti che non hanno trovato capienza nel limite mensile nei mesi precedenti oppure superiori al limite mensile ma incentivabili per residuo, sarà esposto nell’elemento
<AltreACredito> con codice L700 per esonero Trie e L702 per esonero Bien.
Come già descritto nel paragrafo precedente “Restituzioni INPS”, l’eventuali restituzioni di contributi non incentivabili, sono riportati nell’elemento <AltreADebito> con codice “M304” per il Trie e con codice “M305” per il Bien.
Per un rapido controllo utilizzare la stampa “UNIDM”.
10.12. GIOVANI ESONERO CONTRIBUTIVO (GECO)
Fonti Normative
• Legge 205/2017
• INPS circolare 40/2018
• Decreto Legge 87/2018 (decreto dignità)
• Legge 96/2018
• INPS messaggio 1784/2019
• INPGI Circolare 4/2019
• Legge 160/2019
• INPS circolare 57/2020
Premessa
La circolare n.40 dell’istituto consta in ben 24 pagine e si presenta con la consueta collaudata struttura.
Alla circolare n.40 del 2018 si aggiunge la n.57 del 2020 con la quale l’istituto fornisce le istruzioni per i giovani dai 30 ai 35 anni assunti dal 1 gennaio 2019.
L’INPGI solo all’alba del 28 maggio 2019 ha diramato le itruzioni per l’applicazione del beneficio conrtibutivo.
Riteniamo utile riepilogare solo gli aspetti salienti della norma.
L’agevolazione riguarda l’assunzione a tempo indeterminato, con contratto stipulato ai sensi del D. Lgs. n. 23/2015 (a tutele crescenti), di giovani che non abbiano compiuto i 30 anni (*) e che non siano mai stati assunti a tempo indeterminato nella loro vita lavorativa, salvo eventuali contratti di apprendistato che non siano proseguiti in normali contratti a tempo indeterminato (*), intercorsi con datori di lavoro diversi da quello che procede all’assunzione agevolata.
(*) “Che non siano proseguiti in normali contratti a tempo indeterminato” s’intende non confermati dall’azienda al termine del periodo di apprendistato.
Nel caso di apprendista dimissionario o licenziato prima del termine del periodo di apprendistato, il soggetto perde lo status quo di lavoratore inoccupato e quindi non potrà più essere assunto con GECO in qualsiasi azienda.
Limitatamente al 2018, rientrano tra i soggetti che hanno diritto al beneficio coloro che non abbiano compiuto i 35 anni (*).
(*) L’articolo 1, comma 10, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” (Allegato n. 1) ha apportato una modifica alla disciplina dell’esonero contributivo riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumano a tempo indeterminato giovani, prevedendo, da un lato, l’abrogazione dei commi da 1 a 3 dell’articolo 1-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, e, dall’altro, la modifica dell’articolo 1, comma 102, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di seguito anche Legge di Bilancio 2018).
Con la suddetta modifica normativa, l’originaria previsione di cui all’articolo 1-bis del D.L. n. 87/2018, con la quale veniva previsto un esonero per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nelle annualità 2019 e 2020 riguardanti giovani che non avessero compiuto trentacinque anni di età e non fossero stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro, è stata, pertanto, ricompresa nell’alveo applicativo di cui alla legge n.
205/2017.
Di conseguenza, l’esonero strutturale applicabile alle assunzioni a tempo indeterminato di giovani risulta oggi soggetto unitariamente al vigore della disciplina della legge n. 205/2017 secondo la quale, a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 160/2019, il limite anagrafico del giovane, da tenere in considerazione per le assunzioni effettuate nelle annualità 2018, 2019 e 2020, è innalzato a trentacinque anni di età.
A partire dell’annualità 2021, invece, il limite anagrafico per accedere all’esonero in trattazione sarà strutturalmente individuato nei trenta anni di età.
L’incentivo spetta anche nel caso di conversione di contratti da tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato, nonché nell’ipotesi di prosecuzione di un contratto di apprendistato in un contratto a tempo indeterminato.
In entrambe le ipotesi non rileva la data di stipula del contratto originario ma quella in cui avviene la stabilizzazione definitiva del rapporto.
Anche il requisito anagrafico va verificato alla data di conversione o prosecuzione.
L’incentivo è strutturale e non limitato ad un determinato periodo entro il quale effettuare l’assunzione.
E proprio perché strutturale non deve essere visto come un incentivo esclusivo per il datore di lavoro, ma occorre osservarlo come una dote in favore del giovane inoccupato che può spendere, a fronte di una assunzione o trasformazione a tempo indeterminato fino al giorno antecedente al compimento dei 30 anni (35 per gli anni in deroga).
Misura dell’esonero:
L’esonero è pari al 50% dei contributi a c/az dovuti entro il limite di € 250,00 al mese (€ 3.000 annui) per tre anni.
Attenzione a differenza del TRIE (o BIEN) non è previsto il recupero di eccedenze di contributi di periodi precedenti che non hanno trovato capienza nel mese di competenza, quindi la soglia di € 250,00 deve essere intesa come limite sui contributi riferiti al periodo di paga.
La durata dell’agevolazione, invece, solo per le prosecuzioni dei contratti di apprendistato, ha una durata ridotta a dodici mesi e decorre dalla fine del regime contributivo agevolato previsto dall'articolo 47, comma 7, del D. Lgs. n.
81/2015, che come è noto ha anch’esso una durata di 12 mesi.
Requisiti soggetttivi:
L’INPS rende disponibile un’utility per conoscere se il lavoratore in esame, abbia o meno, avuto in precedenza un rapporto di lavoro a TI.
L’utility è stata rececentemente revisionata, ne da comunicazione l’INPS per tramite del messaggio n.1784 del 09/05/2019.
Quanto suddetto merita comunque un’attenzione minuziosa da parte dell’azienda, come conferma l’istituto, la risposta dell’utility INPS non garantisce al 100% la possibilità di applicazione dell’agevolazione, rimane valido il consiglio di munirsi di autocertificazione da parte del lavoratore.