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Settore Artigiani

Nel documento PERCIPIENTI NOTE OPERATIVE (pagine 159-164)

• INPS circolare 30/2016

• Decreto Interministeriale 95581/2016

• INPS circolare 53/2019

• INPS messaggio 2913/2019

• INPS circolare 47/2020 (Assegno Ordinario – Covid19)

• INPS circolare 139/2020 (Assegno Ordinario – Drecreto Ristori Covid19)

Premessa

Il Fondo di solidarietà bilaterale alternativo è in pratica un’alternativa al Fondo Integrazione Salariale o alla più comune CIG.

Sono Fondi autonomi che operano al di fuori del circuito INPS, provvedendo nel contempo a garantire le stesse prestazioni.

Sono gestiti dagli Enti Bilaterali Competenti.

Allo stato attuale solo i settori dell’artigianato e della somministrazione di lavoro che, in considerazione dell’operare di consolidati sistemi di bilateralità, hanno già adeguato alla data del 24 settembre 2015 (data di entrata in vigore del D.lgs. 148/2015) la disciplina dei rispettivi fondi bilaterali alle finalità di fornire adeguato sostegno ai lavoratori sospesi momentaneamente per mancanza di lavoro.

Così come per la CIG o il FIS è pevista una conribuzione che non può essere inferiore allo 0,45 per cento della retribuzione imponibile previdenziale (DLgs 148, art. 27, c. 5, lett. a).

Settore Artigiani

In data 10 dicembre 2015 è stato siglato l’accordo per l’avvio, a partire dal 01 gennaio 2016, del Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato (FSBA).

In attesa di comunicazioni ufficiali, con la circolare delle Ditta Base Ver.16.011 (gennaio 2016) abbiamo accennato l’avvio del fondo,.

Comunicazioni ufficiali, puntualmente ravvisate a febbraio 2016 sui siti delle varie associazioni di categoria.

Quindi con febbraio viene dato il via alla contribuzione al FSBA.

Nella circolare della Ditta Base Ver.16.021 (febbraio 2016) è indicata la fase operativa di alapag per la regolarizzazione del periodo pregressso (gennaio 2016).

Un dubbio sorge dal momento in cui l’azienda per scelta autonoma e insindacabile, non aderisce all’ente bilaterale con conseguente erogazione della cd Indennità Sostitutiva.

Nella fattispecie, si ravvisa la non obbligatorietà del versamento del contributo in oggetto e riteniamo corretto l’orientamento maggioritario, che implica in capo al datore di lavoro l’onere economico di sostegno al reddito ai dipendenti sospesi momentaneamente per mancanza di lavoro nella stessa misura prevista dalla vigente normativa in materia di CIG.

Alla luce di quanto suddetto riteniamo plausibile, invitare le aziende ad aderire all’Ente Bilaterale.

Ultime Notizie:

Il Ministero del Lavoro ha offerto alcuni chiarimenti sul Fondo di solidarietà bilaterale alternativo dell’Artigianato, regolamentato dal Decreto Interministeriale n.95581 predisposto ai sensi del D.Lgs. n.

148/2015.

Il citato Decreto Interministeriale, pubblicato nella G.U. n.166 del 18/07/2016, detta:

• disposizioni per determinare criteri volti a garantire la sostenibilità finanziaria del fondo;

• requisiti di professionalità e onorabilità dei soggetti preposti alla gestione;

• criteri e requisiti per la contabilità del fondo;

• modalità volte a rafforzare la funzione di controllo sulla corretta gestione e di monitoraggio sull’andamento delle prestazioni, anche attraverso la determinazione di standard e parametri omogenei.

Tali disposizioni regolamentano aspetti legati all’operatività del FSBA in questione, il quale pertanto, conclude la nota ministeriale, non può erogare le prestazioni se non dopo dell’entrata in vigore del suddetto decreto interministeriale.

Contribuzione:

Da gennaio 2016 è previsto il solo contributo a carico azienda (0,45%), da luglio 2016 entra in gioco anche la trattenuta a carico lavoratore (0,15%).

Il contributo è da calcolarsi sull’imponibile previdenziale.

L’introduzione del contributo al FSBA, comporta delle variazioni al contributo in misura fissa, ne diamo cenno nel capitolo “Enti Bilaterali” oppure nella circolare accompagnatoria della Ditta Base Ver.16.021 (febbraio 2016).

Aziende escluse:

Le aziende artigiane edili e lapidei, in quanto già destinartarie della contribuzione CIGO all’INPS,.

Sono escluse altresì, le aziende che pur applicando il CCNL in un settore dell’artigianato, versano in ogni caso il contributo CIG all’INPS.

Per esempio un’azienda artigiana che a seguito della perdita dei requisiti, diviene azienda industriale con relativo inquadramento previdenziale e assistenziale, ciò nonostante prosegua (corretamente) ad applicare il CCNL originario.

Attenzione che per le suddette aziende la conribuzione fissa mensile già in essere dovuta all’Ente Bilaterale continua senza variazioni.

Limite occupazionale:

A differenza del FIS, non ci sono limiti occupazionali.

La contribuzione è dovuta indipendentemente da numero di lavoratori occupati:

Lavoratori inclusi:

Il confributo è dovuto per tutti i lavoratori dipendenti, sia a TD e sia TI, indipendentemente dalla tipologia contrattuale.

Lavoratori esclusi:

Sono esclusi i lavoratori a domicilio, dirigenti, lavoratori a chiamata limitatamente ai mesi di totale assenza di attività lavorativa.

Versamento:

I contributi devono essere versati tramite F24 unitamente ai contributi in misura fissa.

Unimens:

Così come per il versamento in F24, i contributi saranno indicati in Uniemens unitamente ai contributi in misura fissa

Modalità Operative

Non sono previste modalità particolari per l’attivazione, valgono le medesime considerazioni indicate nel paragrafo “Enti Bilaterali”.

Sul LUL i contributi saranno indicati in distinte voci e precisamente:

• Voce 6000 - F.DO BILATER.ALTER. C/DIP

• Voce 6002 - F.DO BILATER.ALTER. C/AZ

In merito al periodo pregresso di gennaio 2016, nella circolare della Ditta Base Ver.16.021 (Febbraio 2016) sono indicate le note operative nonchè le modalità di calcolo del periodo arretrato.

Le aliquote mensili sono contenute nei seguenti campi della Tabella Servizio.

TS Descrizione Valori ammessi

Note Ob

66.01 FSBA (Artigiani)

c/az 0,45 Il campo contiene l’aliquota a carico azienda. (1)

66.02 FSBA (Artigiani)

c/dip 0,15 Il campo contiene l’aliquota a carico lavoratore. (1)

(1) Per le aziende, comunque aderenti all’EBNA, ma esonerate dalla contribuzione prevista per il F.do di solidarietà bilaterale alternativo (FSBA) occorre intervenire nei campi della Tabella di Servizio e precisamente:

TS(66.01) = 0 (FSBA (ARTIGIANI.) C/AZ)

TS(66.02) = 0 (FSBA (ARTIGIANI) C/DIP)

Per maggiori notizie vedere circolare Ditta Base Ver.16.021 (febbraio 2016) oppure il capitolo “Enti Bilaterali”.

Modalità Operative Indennità

E’ prevista la gestione di un massimo di 2 (due) domande di FSBA contemporaneamente.

Le modalità operative di gestione sono del tutto similari alla CIGO, alla quale rimandiamo il lettore.

ANF:

In via generale al lavoratore nel periodo interessato dall’Assegno Ordinario FSBA non spetta l’ANF.

Tuttavia il Comma 1 dell’Art.68 del DL n.34 prevede la spettanza per le sospensioni a causa di Covid19.

L’eccezione è ribadita dall’INPS con la Circolare n.139/2020 (meglio tardi che mai) e precisamente l’Istitituto dichiara che; “durante il periodo di percezione dell’assegno ordinario, limitatamente alle causali connesse all’emergenza da COVID -19, è erogato l’assegno al nucleo familiare, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale”.

Bene dunque chi ha proceduto con l’erogazione dell’ANF anche per le giornate di sopensione lavorativa, in caso opposto procedere l’erogazione con le stesse modalità previste per gli importi di ANF arretrati.

Gestione Presenze:

Potete osservare l’impostazione della Tabella Causali Presenze della Ditta Base, causali 80, 81 e 99.

Gestione Ticket e Autorizzazione:

Nella Tabella CIG occorre anche rispettare il rigo secondo se il FSBA viene gestito come FSBA (1) o (2).

In Ditta Base sono precaricate le righe 15 e 16.

Uniemens evento settimana:

Ai fini dell’indicazione dell’evento nelle settimane Unimens utilizzzare il codice 40 “AOA - FSBA Assegno ordinario”.

Le istruzioni per una corretta compilazione del flusso Uniemens sono contenute nella Circolare INPS n.53/2019.

Pagamento indennità:

L’indennità può essere anticipata dal datore di lavoro oppure con pagamento diretto al lavoratore.

In caso di anticipo da parte del datore di lavoro, sarà il fondo a inviare bonifico all’azienda.

In busta paga abbiamo previsto l’indicazione dell’importo dell’assegno FSBA per tramite Voce 5185.

In caso di pagamento diretto al lavoratore da parte del Fondo, attivare

• TS(51.13)=1 (campo valido fino ad aprile 2020)

A partire dal mese di maggio 2020 attivare nella Tabella autorizzazioni CIG il capo preposto “Pag.Dir” in corrispodenza del rigo utilizzato.

Calcolo indennità:

Vige un massimale mensile di € 1199,72 (valido per il 2020) “TS(66.03)”.

Il massimale suddetto va confrontato con 80% della retribuzione teorica lavoratore full-time, a prescindere se il lavoratore sia PT o FT.

Qualora la retribuzione teorica FT all’80% sia superiore al massimale, si prende il massimale di € 1199,72, in caso sia inferiore si prende l’80% della retribuzione teorica FT.

Determinato l’importo mensile, si divide quest’ultimo per 173 (valore fisso), ottenendo l’importo orario.

L’indennità si ottiene moltiplicando l’importo orario così ottenuto per le ore di cig del mese.

Nel caso in cui le ore del mese eccedono il valore fisso di 173 e quindi generando un’indennità superiore al massimale mensile di 1.199,92, lo stesso sarà diviso per le ore di cig del mese.

Per esempio: 1.199,92 / 173 = 6,94, ore cig del mese 176, quindi 6,94 x 176 = 1.221,44, indennità superiore al massimale e pertanto l’importo orario sarà rideterminato in 1.199,92 / 176 = 6,82 ovvero 6,82 x 176 = 1.199,92 I valori orari sono stati arrotondati, in realtà nel calcolo sono utilizzati tutti i decimali.

Contribuzione correlata:

Sarà il Fondo stesso a versare all’INPS la cd contribuzione correlata, in tal senso vedasi Circolare 53/2019 dell’Istituto.

La contribuzione (33%) sarà calcolata dall’INPS mese per mese con riferimento alla retribuzione persa esposta dalle aziende nell’elemento <DifferenzeACredito> e trasmetterà al Fondo i dati idonei a consentire il versamento.

VM Descrizione Valori ammessi

Note Ob

4850 Giorni CIG 1..26 Inserire i giorni del mese interessate alla CIG (da lun/sab),

servono per il calcolo minimale INPS. (*)

4977 Ore FSBA (1) 1..AM(17) Inserire il numero di ore di FSBA (1). (*) 4978 Ore FSBA (2) 1..AM(17) Inserire il numero di ore di FSBA (2). (*)

(*) Campo obbligatorio, salvo quanto indicato nel campo “Note”.

11.4. ASPI

Premessa

Il contributo è stato istituito dall’art.2 della legge n.92 del 28/06/12 (legge di riforma del mercato di lavoro), con lo scopo di garantire una maggiore tutela del reddito per i lavoratori che perderanno involontariamente il posto di lavoro.

Tale assicurazione sostituisce la preesistente assicurazione contro la disoccupazione involontaria (DS), si caratterizza per l’ampliamento della platea dei soggetti tutelati (Es. Apprendisti), per l’aumento della misura e della durata delle indennità erogabili agli aventi diritto, nonché per un sistema di finanziamento alimentato da un contributo ordinario nonché da maggiorazioni contributive (addizionale e licenziamento).

La legge n.228 del 24/12/2012 (legge di stabilità 2013), tra i vari ambiti d’intervento, ha apportato significative modifiche alla legge n.92/2012, tra le quali hanno riguardato alcuni aspetti dell’ASPI, in particolare, i criteri impositivi del contributo sulle interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

L’INPS con le circolari n.137 del 12/12/12, n.140 del 14/12/12 e n.142 del 18/12/12 illustra la disciplina della nuova indennità di disoccupazione (ASPI), nonché le modalità operative dell’assoggettamento del contributo ordinario e addizionale (aggiuntivo).

A seguito del cd “Decreto Dignità” è dovuta una maggiorazzione dell’addizionale pari a 0,50% per ogni rinnovo (INPS Circolare n.121/2019 e messaggio n.3447/2019) (Ditta Base Ver 19.091 e 19.101).

La Legge di Bialncio 2020 (L. 1660/2019 – Art. 1 – Comma 13) introduce due nuove fattispecie di soggetti, per i quali non è dovuto il contributo di maggiorazione ASPI dello 0,50% per ogni rinnovo (Ditta Base Ver 20.011).

Per il contributo di licenziamento le norme applicative sono contenute nella circolare INPS n.44 del 22/03/2013, peraltro la medesima circolare contiene anche chiarimenti e precisazioni su alcuni aspetti particolari della contribuzione ordinaria e addizionale.

L’INPS con messaggio n.3933 del 24/10/18 fornisce ulteriori chiarimenti sull’attività di monitoraggio del pagamento del cd Ticket di licenziamento.

Contributo Ordinario

Come anzidetto l’ASPI sostituisce il contributo sulla disoccupazione DS.

Anche l’aliquota è la stessa (1,61%), che però viene ridotta nella stessa misura della DS.

Pertanto in via generale non varia la contribuzione generale a carico azienda, però avendo ampliato la platea dei lavoratori aventi diritto, ecco che il contributo ordinario ora è dovuto per i nuovi soggetti destinatari (es. apprendisti, ex apprendisti) dell’ASPI.

Soggetti che in precedenza erano esclusi dal contributo per la disoccupazione involontaria quali, per esempio:

• Apprendisti

• Soci delle cooperative DPR n.602/70

• Soci delle cooperative Legge n.250/58

• Categorie di personale artistico, teatrale e cinematografico (con rapporto di lavoro subordinato)

Solo per gli apprendisti (ed ex apprendisti) si applica in pieno il contributo (1,61%), per gli altri ci sarà un aumento graduale fino al 2017 e a tal proposito nella circolare n.140/2012 dell’INPS sono indicate (in allegato) le tabelle con i settori che subiranno l’aumento contributivo a partire da gennaio 2013.

In merito agli apprendisti (ed ex apprendisti) il contributo (senza riduzioni) trova piena applicazione in tutti i casi (1,61%), infatti la normativa non prevede per esso lo sgravio contributivo disciplinato dall’art.22, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 e la riduzione di cui alle leggi n. 388/2000 e n. 266/2005 (Es. Mobilità).

Le agevolazioni contributive (Es. Mobilità), per le quali è previsto il contributo a carico azienda pari a quello degli apprendisti, non è dovuto il contributo ordinario ASPI, pertanto l’aliquota a carico azienda rimane sempre del 10%

(valore attuale).

Tale disposizione è contenuta nella circolare INPS n.137/2012, confermata anche successivamente dall’Istituto mediante risposta ad apposito interpello effettuato con il cassetto previdenziale.

Per altro inizialmente il dubbio è sorto anche per gli Ex apprendisti ed infatti per consentire di applicare la norma secondo Vs interpretazione è stato attivato apposito campo nella Tabella di Servizio “TS(20.15)=1” (aggiornamento Ditta Base Ver.13.10 “Febbraio 2013”).

A fronte di questa incertezza abbiamo provveduto a formulare apposito interpello (vedere News del 19/01/2013 notizia numero 2013.02.004) all’INPS.

La risposta dell’istituto conferma la contribuzione del 1,61% anche per gli ex apprendisti.

Ulteriore conferma, che non lascia più spazio ad alcuna interpretazione, è contenuta nella circolare n.44/2013 (capitolo 5, terzo capoverso).

Detto ciò, non ha più ragione di mantenere attivo il campo TS(20.15).

Pertanto a partire dall’elaborazione di Aprile 2013, non è più possibile evitare la contribuzione dell’1,61% per gli ex apprendisti.

Nel documento PERCIPIENTI NOTE OPERATIVE (pagine 159-164)