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Lavoratore Deceduto (Dati per Mod. CUD-770)

Nel documento PERCIPIENTI NOTE OPERATIVE (pagine 69-73)

VM Descrizione Valori ammessi Note Ob

5250 GG Indennità

Sostitutiva Preavviso Inserire i giorni da retribuire in qualità di

preavviso. (*)

(*) Campo obbligatorio, salvo quanto indicato nel campo “Note”.

Lavoratore Deceduto (Dati per Mod. CUD-770)

Ai fini dei Modelli CUD e 770, si consiglia già in questa fase modificare i dati necessari, in particolare i dati previdenziali.

Le modifiche devono essere effettuate con gli archivi del lavoratore deceduto chiusi, ovvero dopo la chiusura dell’ultima elaborazione effettuata in capo al deceduto.

I dati da modificare manualmente sono i seguenti:

DP Descrizione Valori ammessi Note Ob

150 CUD-770 Stampa dati

TFR (S) Cancellare l’eventuale carattere “S”

presente in archivio. Il TFR deve essere certificato in capo ai singoli eredi.

(*)

1006 Imponibile

Previdenziale INPS Sommare all’importo già presente

l’imponibile previdenziale scaturito dagli elementi differiti (13ma, ferie, ecc.

ecc.) erogati nel cedolino degli eredi.

Dato desumibile dal cedolino degli eredi.

(*)

1061 Contributi INPS carico

lavoratore Sommare all’importo già presente i

contributi previdenziali a carico lavoratore calcolati sugli elementi differiti (13ma, ferie, ecc. ecc.) erogati nel cedolino degli eredi. Dato desumibile dal cedolino degli eredi.

(*)

1010..

1021

Uniemens

Gennaio..Dicembre 1 Ai fini dell’avvenuto invio

dell’Unimens impostare ad 1 il campo relativo al mese di elaborazione.

Per esempio se l’elaborazione del cedolino agli eredi è stato effettuato con la mensilità di settembre caricare DP(1018)=1.

(*)

(*) Campo obbligatorio, salvo quanto indicato nel campo “Note”.

9.5. LAVORATORI INTERINALI O DISTACCATI

PREMESSA

I lavoratori somministrati o distaccati devono essere registrati sul Libro Unico all’inizio e alla fine dell’impiego presso l’utilizzatore o il distaccatario, ferma restando la possibilità di procedere alla registrazione degli stessi anche in tutti i mesi di impiego.

Ciò che differenzia il distacco dalla somministrazione, è focalizzato nell’essenza dell’interesse economico.

Nel distacco gli interessi possono essere molteplici ma non potrà mai essere il profitto generato dalla somministrazione di un lavoratore, mentre nella somministrazione il somministratore realizza il suo interesse produttivo dalla somministrazione a fini di lucro.

SOMMINISTRATI (Comunicazione annuale)

L’obbligo di comunicazione è previsto dall’art. 33, co. 3 del D.Lgs. n. 81/2015, il quale dispone che:

Ogni dodici mesi l'utilizzatore, anche per il tramite della associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, comunica alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

La responsabilità dell’obbligo di comunicazione è a carico dell’Azienda utilizzatrice che può avvalersi di un proprio intermediario o consulente.

Contenuto comunicazione:

La comunicazione deve contenere le seguenti informazioni:

• il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi;

• la durata dei contratti;

• il numero e la qualifica dei lavoratori utilizzati;

• il periodo di riferimento.

Non sono richiesti i nominivativi dei lavoratori.

Modalità invio:

La comunicazione può essere inoltrata direttamente dall’azienda ovvero dalla associazione dei datori di lavoro alla quale aderisca e può essere effettuata:

• consegna a mano;

• raccomandata con ricevuta di ritorno;

• tramite posta elettronica certificata;

Sanzioni:

In caso di mancato o non corretto assolvimento dell’obbligo di comunicazione, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 250 euro a 1.250 euro, così come previsto dall’art. 40, co. 1 del D.Lgs. n.

81/2015.

DISTACCO (Normativa)

Il distacco si configura quando il datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa (art. 30, comma 1, D.Lgs. n. 276/2003), senza che ciò dia luogo né all’estinzione dell’originario rapporto di lavoro, né al sorgere di un nuovo rapporto di lavoro con colui che utilizza la prestazione.

Leggi e norme:

Legge n. 300 del 1970, art. 7

D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 18

D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 30

Circ. MinLav. n. 3 del 2004

Circ. MinLav. n. 28 del 2005

Circ. INPS n. 41 del 2006

C.Cass., Sent. n. 14314 del 2013

Int. MinLav. n. 27 del 2014

Circ. INPS n. 86 del 2019 (distacco estero – nuove modalità rilascio modello A1) Requisiti:

I requisiti essenziali per la sussistenza dell’ipotesi del distacco sono:

• la temporaneità del distacco;

• l’interesse del distaccante;

• la funzionalità del distacco allo svolgimento di una “determinata attività lavorativa”.

La temporaneità, espressamente prevista dall’art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003 nel quale si afferma che vi è distacco quando un datore di lavoro “pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto (…)”. La Circ. MinLav. n. 15/01/2004, numero 3 ha precisato che il concetto di temporaneità coincide con quello di non definitività, indipendentemente dalla entità della durata del periodo di distacco, fermo restando che tale durata sia funzionale alla persistenza dell’interesse del distaccante

L’interesse del distaccante, Con le Circc. MinLav. n. 3 del 15 gennaio 2004 e n. 28 del 24 giugno 2005 sono stati forniti numerosi chiarimenti. Il distacco può essere legittimato da qualsiasi interesse produttivo del distaccante che non coincida con quello alla mera somministrazione di lavoro altrui.

La funzionalità, le attività in cui viene adibito il lavoratore distaccato devono essere funzionali al soddisfacimento dell’interesse del distaccante.

Adempimenti amministrativi:

Non è previsto alcun requisito di forma scritta per il distacco, è però opportuno predisporre sempre documentazione scritta. Il datore di lavoro originario anche se rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore (art. 30, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003) deve seguire i seguenti adempimenti:

Centro per l’Impiego - Il distacco del lavoratore è oggetto, da parte del distaccante, di comunicazione obbligatoria on line ai Servizi per l’Impiego entro 5 giorni dall’inizio del distacco art. 1, comma 1183 legge n. 296/2006 e Nota MinLav. 1 marzo 2012 n. 4258;

LUL - Il distaccante deve procedere alle annotazioni integrali sul LUL anche con riferimento al calendario delle presenze e ai dati retributivi (Vademecum MinLav. n. 5/12/2008). Il distaccatario deve invece annotare sul proprio LUL i dati identificativi del lavoratore distaccato;

INPS - rimane a carico del distaccante il trattamento contributivo, che deve essere adempiuto in relazione al suo inquadramento previdenziale;

INAIL - L’INAIL con la Circ. n. 39/2005 precisa le modalità di gestione del rapporto assicurativo, distinguendo il caso in cui la gestione tariffaria del distaccante coincide con quella del distaccatario oppure no. Nel primo caso, se la lavorazione da svolgere presso l’impresa distaccataria trova riferimento nella classificazione adottata per il distaccante, il lavoratore distaccato resta inserito nella Pat (Posizione assicurativa territoriale) del distaccante alla voce di tariffa corrispondente; diversamente, occorre istituire nell’ambito della Pat del distaccante una o più specifiche voci di tariffa analoghe ai riferimenti classificativi in vigore sulla Pat del distaccatario. Se, poi, il lavoratore, oltre ad operare presso l’impresa distaccataria, continua ad esercitare lavorazioni diverse presso il distaccante, si ripartiscono proporzionalmente le retribuzioni erogate fra le diverse voci di tariffa della Pat del distaccante, in base all’incidenza delle singole lavorazioni sul complesso dell’attività lavorativa effettuata.

Nota:

Il distaccatario non può calcolare il lavoratore disabile distaccato presso di lui, a copertura delle quote di riserva previste dalla legge n. 98/1999, cosa che invece può fare il datore di lavoro distaccante

ALTRI DATI

Oltre ai dati indicati nel paragrafo “Lavoratori in genere” (capitolo “Assunzione”) sono necessari anche i dati riportati nella seguente tabella.

DP Descrizione Valori ammessi Note Ob

133 Codice qualifica 6 Essendo un soggetto privo di qualifica particolare, occorre utilizzare il codice 6 ovvero “Altre Qualifiche”.

(*)

134 Codice categoria/livello 0 Medesimo discorso del campo

precedente. (*)

147 Lavoratore Particolare 7 Il codice “7” connota il soggetto come percipiente particolare. (*) 428 Codice Numerico

Mansione 600 (Lavoratore Somministrato)

601 (Lavoratore Distaccato) Dato obbligatorio per lavoratore somministrato/interinale ai fini dei dati statistici Uniemens (elemento

<InfoStat> codice Z000).

Inserendo il valore indicato (sempreché il codice sia presente nella Tabella Mansioni della Vs. azienda) sarà esposto

sul cedolino nel campo

“Special/Mansione” che trattasi di lavoratore somministrato o distaccato.

(*) (1) (2)

1026 Inps Codice Filiale 0..99 Dato obbligatorio per lavoratore somministrato.

Da valorizzare solo nel caso in cui la Matricola INPS, nella quale deve confluire il lav.somm., sia codificata diversa da zero.

(*)

(*) Campo obbligatorio, salvo quanto indicato nel campo “Note”.

(1) Si suggerisce inoltre d’indicare che trattasi di lavoratore somministrato o distaccato utilizzando le Annotazioni libere al cedolino (Percipienti/Dati Generali/Varie)

(2) Nel caso in cui nella Tabella mansioni della Vs. azienda non sia presente il dato, potete recuperarlo dalla Ditta Base duplicando il dato attraverso la funzione “Operazioni Archivi/Duplicazione Archivi”.

Nel documento PERCIPIENTI NOTE OPERATIVE (pagine 69-73)