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sezione tributaria e sesta tributaria

BALSAMO MILENA

E. (PAULETTI ENRICO) contro C. (MARCHESI DARIO) Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 28/01/2016

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - Immobili non iscritti in catasto (categoria D) - Determinazione della base imponibile - Poteri dei Comuni in seguito all'entrata in vigore della l. n. 296 del 2006.

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), prima dell'entrata in vigore della l. n. 296 del 2006 che, a decorrere dall'annualità di imposta 2007, ha abrogato gli artt. 5, comma 4, e 11, commi 1, 2 e 2 bis, del d.lgs. n. 504 del 1992, i Comuni avevano il potere di determinare la base imponibile per gli immobili non iscritti in Catasto, ma ascrivibili in cat. D), alla stregua del valore costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risultava dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso i coefficienti indicati nell'art. 7 del d.l. n. 333 del 1992, conv. con modif. dalla l. n. 359 del 1992, come indicato dall'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 504 del 1992, ovvero, in mancanza, in virtù della rendita presunta di cui all'art. 5, comma 4, dello stesso decreto; successivamente all'entrata in vigore della l. n. 296 del 2006, dall'annualità di imposta 2007 residua in capo ai Comuni il potere di determinare la rendita degli opifici non iscritti in Catasto esclusivamente sulla base del criterio di cui al citato art. 5, comma 3.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 com. 4 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 7 CORTE COST., Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 173 CORTE COST.

PENDENTE, Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19196 del 2006 Rv. 594650 - 01, N. 10006 del 2019 Rv. 653365 - 02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3160 del 2011 Rv. 616100 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 8251 del 14/03/2022 (Rv. 664135 - 01)

Presidente: SORRENTINO FEDERICO. Estensore: D'ORAZIO LUIGI. Relatore:

D'ORAZIO LUIGI. P.M. LOCATELLI GIUSEPPE. (Diff.)

L. (LUPI RAFFAELLO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 26/09/2013

178515 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE Consolidato fiscale - Rettifiche di consolidamento - Perdite pregresse - Utilizzabilità in relazione alla quota di dividendi percepiti dalla consolidata - Esclusione - Fondamento.

In tema di disciplina fiscale del consolidato nazionale, le perdite pregresse possono essere utilizzate dalla società consolidata esclusivamente per una volta, per la compensazione con il reddito imponibile, ma non in relazione alla quota dei dividendi percepiti dalla società consolidata del gruppo, in quanto in tal caso la consolidante è portata ad effettuare una rettifica di consolidamento, escludendo il 100 per cento dei dividendi dalla tassazione, in luogo della percentuale del 95 per cento, così da impedire la corretta tassazione del residuo 5 per cento ed ottenere un doppio vantaggio che non è consentito alla società consolidata, né al consolidato stesso, in forza di un più generale principio antielusivo che caratterizza la disciplina del consolidato fiscale.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 118 com. 2 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 122

Massime precedenti Vedi: N. 4415 del 2020 Rv. 657334 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 8278 del 14/03/2022 (Rv. 664136 - 01)

Presidente: CHINDEMI DOMENICO. Estensore: DELL'ORFANO ANTONELLA.

Relatore: DELL'ORFANO ANTONELLA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro T. (BALENA GIANPIERO) Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. FOGGIA, 08/11/2016

006117 AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE Agevolazioni fiscali in favore della piccola proprietà contadina ex art. 2 d.l. n. 194 del 2009 - Iscrizione alla gestione previdenziale ed assistenziale del coltivatore diretto o dell’imprenditore agricolo professionale presso l’Inps - Necessità - Condizioni - Conseguenze.

L'iscrizione alla gestione previdenziale INPS, richiesta al fine di ottenere l'agevolazione per favorire la piccola proprietà contadina di cui all'art. 2, comma 4-bis, del d.l. n. 194 del 2009 in sede di stipula dell'atto, non può che conseguire da una domanda presentata dal soggetto interessato e l'eventuale retrodatazione dell'obbligazione contributiva (che, di quella iscrizione, costituisce l'effetto giuridico principale) implica che la richiesta di iscrizione (ancorché accolta con riserva) sia stata effettivamente presentata.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/2009 num. 194 art. 2 com. 4, Decreto Legisl.

29/03/2004 num. 99 art. 1 com. 5, DPR 07/12/2001 num. 476 art. 2, DPR 07/12/2001 num.

476 art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 15157 del 2020 Rv. 658342 - 01, N. 3598 del 2021 Rv. 660657 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 8225 del 14/03/2022 (Rv. 664134 - 01)

Presidente: SORRENTINO FEDERICO. Estensore: D'ANGIOLELLA ROSITA. Relatore:

D'ANGIOLELLA ROSITA.

A. (PUOTI GIOVANNI) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 17/02/2015

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IRAP - Base imponibile - Riduzione del cuneo fiscale - Attività sanitaria - Spettanza - Fondamento - Elencazione delle imprese sottratte a tale regime - Esclusione.

In tema di IRAP, la riduzione della base imponibile (cd. riduzione del cuneo fiscale), di cui all'art.

11, comma 1, lett. a), nn. 2, 3 e 4, del d.lgs. n. 446 del 1997, si applica anche alle imprese di gestione di servizi di ricovero e cura in regime di autorizzazione atteso che, in base ad un'interpretazione adeguatrice della norma nazionale all'effettività delle regole del Trattato CE, come dagli esiti della decisione C (2007) 4133 della Commissione Europea, l'attività sanitaria non rientra nell'elencazione tassativa dei settori che il citato art. 11 esclude dal relativo vantaggio fiscale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 11 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 41282 del 2021 Rv. 663452 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 7983 del 11/03/2022 (Rv. 664133 - 01)

Presidente: DI IASI CAMILLA. Estensore: RUSSO RITA. Relatore: RUSSO RITA.

C. (CHIARAVALLI ANDREA) contro M.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 26/04/2016

279304 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - ALIQUOTE - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - DICHIARAZIONE - IN GENERE Dichiarazione integrativa - Interessi - “Dies a quo” - Individuazione - Dichiarazione originaria - Irrilevanza - Fondamento.

In tema di imposta sulle successioni, in caso di dichiarazione presentata oltre i termini di decadenza previsti dall'art. 27 del d.lgs. n. 346 del 1990, l'obbligo di pagamento si ricollega alla spontanea presentazione della dichiarazione integrativa, con la conseguenza che solo da tale momento l'imposta potrà essere liquidata e diverrà esigibile e si potranno far decorrere gli interessi in caso di ritardato pagamento, ove esso avvenga oltre sessanta giorni dall'avviso di liquidazione; decorrenza che non può avvenire da una data anteriore, e segnatamente dalla scadenza del termine per presentare la dichiarazione originaria, atteso che a tale data l'ufficio non aveva attivato il potere di accertamento relativo a omissione o infedeltà della dichiarazione nel termine di decadenza previsto dalla legge, né vi era, in assenza di liquidazione, un credito liquido ed esigibile sul quale computare gli interessi, o una mora rispetto alla scadenza dell'obbligo di pagamento.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 27

Massime precedenti Vedi: N. 31729 del 2018 Rv. 651650 - 01, N. 16491 del 2003 Rv. 567854 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 7440 del 08/03/2022 (Rv. 664129 - 01)

Presidente: NAPOLITANO LUCIO. Estensore: FEDERICI FRANCESCO. Relatore: