• Non ci sono risultati.

questioni processuali e comuni alle sezioni

Rassegna mensile della

giurisprudenza civile della Corte di cassazione

MA RZO 2022

QUESTIONI PROCESSUALI 1. GIURISDIZIONE

Sez. U - , Ordinanza n. 10443 del 31/03/2022 (Rv. 664483 - 01)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: ACIERNO MARIA. Relatore: ACIERNO MARIA. P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.)

N. (CESCHINI ROBERTA) contro M. (LIVIO PIERPAOLO) Regola giurisdizione

082 FAMIGLIA - 302 SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - IN GENERE

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - IN GENERE Separazione personale - Coniugi cittadini di diversi Stati membri dell'UE - Giurisdizione - Art. 3 del Regolamento (CE) n. 2201 del 2003 - Criteri di collegamento - Residenza abituale - Nozione unionale - Rilievo dell'effettività.

092 GIURISDIZIONE CIVILE - 092 DOMICILIO O RESIDENZA

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - DOMICILIO O RESIDENZA In genere.

Ai fini della corretta individuazione della giurisdizione in un giudizio di separazione personale tra coniugi, cittadini di diversi Stati membri dell'Unione Europea, secondo i criteri stabiliti dall'art. 3 del Regolamento (CE) n. 2201 del 2003, per "residenza abituale" della parte ricorrente deve intendersi il luogo in cui l'interessato abbia fissato con carattere di stabilità il centro permanente ed abituale dei propri interessi e relazioni, sulla base di una valutazione sostanziale e non meramente formale ed anagrafica, essendo rilevante, sulla base del diritto unionale, ai fini dell'identificazione della residenza effettiva, il luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita personale ed eventualmente lavorativa alla data di proposizione della domanda.

Riferimenti normativi: Regolam. Commissione CEE 27/11/2003 num. 2201 art. 3 Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 3680 del 2010 Rv. 611531 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 8475 del 15/03/2022 (Rv. 664222 - 01)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: ORILIA LORENZO. Relatore: ORILIA LORENZO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

M. (RAVENNA BARTOLO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) Regola giurisdizione

092 GIURISDIZIONE CIVILE - 008 GIURISDIZIONE IN GENERALE - IN GENERE

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - IN GENERE Giurisdizione - Derogabilità per motivi di connessione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Salvo deroghe normative espresse, vige nell'ordinamento processuale il principio generale dell'inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione, potendosi risolvere i problemi di coordinamento posti dalla concomitante operatività della giurisdizione ordinaria e di quella amministrativa su rapporti diversi, ma interdipendenti, secondo le regole della sospensione del procedimento pregiudicato. (Fattispecie relativa alla definizione agevolata di cui all'art. 100 del d.l. n. 104 del 2020, conv., con modif., dalla l. n. 126 del 2020, cd.

condono demaniale, rispetto al quale la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di misura straordinaria volta a definire il contenzioso legato

all'inadempimento dei concessionari del demanio marittimo all'obbligo di pagamento dei canoni).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133, Decreto Legge 14/08/2020 num. 104 art. 100, Legge 13/10/2020 num. 126,

Massime precedenti Conformi: N. 24298 del 2019 Rv. 655477 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 9534 del 2013 Rv. 625803 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 8600 del 16/03/2022 (Rv. 664223 - 01)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: VINCENTI ENZO. Relatore: VINCENTI ENZO. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)

I. (ZIDARICH WALTER) contro P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 19/06/2020

092 GIURISDIZIONE CIVILE - 011 DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE Negazione della sovranità dello Stato su porzione del territorio - Difetto assoluto di giurisdizione - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

Le domande giudiziali volte a negare la sovranità dello Stato italiano su una porzione del proprio territorio, chiedendo al giudice ordinario di riconoscere l'esistenza di altra entità statuale, rientrano nel perimetro del difetto assoluto di giurisdizione in quanto comportano, non già la delibazione di una posizione di diritto o di interesse legittimo, ma un sindacato sulla configurazione costituzionale dello Stato italiano, di cui viene messa in discussione, a monte, la stessa ridefinizione dei confini territoriali o, comunque, il loro assetto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva affermato il difetto assoluto di giurisdizione con riguardo ad una controversia promossa al fine di inibire allo Stato italiano l'esercizio dell'imposizione fiscale su una porzione di territorio, riconoscendo al contempo, su tale porzione territoriale, la sovranità del cd. Territorio Libero di Trieste).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37, Cod. Proc. Civ. art. 41, Cod. Proc. Civ. art.

382, Legge Cost. 31/01/1963 num. 1, Costituzione art. 53

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36373 del 2021 Rv. 662926 - 01

2. COMPETENZA

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7710 del 09/03/2022 (Rv. 664190 - 02)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: TEDESCO GIUSEPPE.

Relatore: TEDESCO GIUSEPPE. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.) B. (LONGO LUCIO FILIPPO) contro D.

Regola sospensione

044 COMPETENZA CIVILE - 082 SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI MERITO

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI MERITO - Regolamento di competenza – Provvedimento di sospensione – Prevalenza dei presupposti della riunione – Motivi non proposti con il ricorso per regolamento – Irrilevanza - Esame della Corte limitato dai motivi del ricorso - Esclusione.

In tema di regolamento di competenza, cui sono assoggettati i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo di merito, non rileva che la questione della prevalenza della riunione sia stata o meno oggetto di specifico motivo di ricorso avanti alla Corte di Cassazione, in quanto questo mezzo d'impugnazione non è vincolato ai motivi proposti, ma costituisce strumento attraverso il quale si prospetta alla Corte, che regola in via definitiva la competenza, se, nella situazione processuale in cui il giudice di merito abbia dichiarato la sospensione del giudizio, questo dovesse o meno essere sospeso, in applicazione dell'art. 295 c.p.c., a prescindere, perciò, dalle censure espressamente formulate dal ricorrente nell'istanza di regolamento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42; Cod. Proc. Civ. art. 273; Cod. Proc. Civ. art.

274 CORTE COST. Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 399 del 2006 Rv. 587160 - 01 Massime precedenti Vedi: N. 27932 del 2011 Rv. 620959 - 01

3. SPESE

Sez. 3 - , Ordinanza n. 9237 del 22/03/2022 (Rv. 664558 - 01)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: SPIRITO ANGELO. Relatore: SPIRITO ANGELO.

S. (PIETRINI ALESSANDRO) contro U.

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 24/01/2020

162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - 023 LIQUIDAZIONE - IN GENERE

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Determinazione del valore della controversia - Parziale soddisfacimento della pretesa dell’attore in corso di giudizio - Criteri.

In tema di liquidazione delle spese processuali, quando, nel corso del giudizio, la pretesa attorea venga parzialmente soddisfatta, il valore della causa va determinato sempre in base al "decisum", e non al "petitum" (come stabilito dall'art. 5, comma 1, terzo periodo, del d.m. n. 55 del 10 marzo 2014), ma al lordo della somma trattenuta in acconto, per tutti gli atti compiuti anteriormente al relativo pagamento, e al netto della stessa per gli atti compiuti, invece, successivamente al pagamento medesimo.

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 5 com. 1 Cod. Proc. Civ. art. 91.

Massime precedenti Vedi: N. 25553 del 2011 Rv. 620440 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10236 del 30/03/2022 (Rv. 664217 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore:

TATANGELO AUGUSTO.

F. (FIORENTINO GIUSEPPE GIANMARIA) contro B. (D'INNELLA RAFFAELE) Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 26/05/2020

162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - 018 DISTRAZIONE DELLE SPESE