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sezione terza e sesta terza

SCODITTI ENRICO

S. (FIORILLO VINCENZO) contro A. (SASSO GENNARO) Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 19/11/2018

021001 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - IN GENERE Disabili - Discriminazione indiretta ex art. 2 della l. n. 67 del 2006 - Disciplina dell'onere probatorio - Alleggerimento in favore del ricorrente - Contenuto - Fattispecie.

In tema di discriminazione indiretta nei confronti di persone con disabilità ai sensi della legge n.

67 del 2006, l'art. 28, comma 4, d.lgs. n. 150 del 2011 (disposizione speciale rispetto all'art.

2729 c.c.) realizza un'agevolazione probatoria mediante lo strumento di una parziale inversione dell'onere della prova: l'attore deve fornire elementi fattuali che, anche se privi delle caratteristiche di gravità, precisione e concordanza, devono rendere plausibile l'esistenza della discriminazione, pur lasciando comunque un margine di incertezza in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi della fattispecie discriminatoria; il rischio della permanenza dell'incertezza grava sul convenuto, tenuto a provare l'insussistenza della discriminazione una volta che siano state dimostrate le circostanze di fatto idonee a lasciarla desumere. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, in quanto non erano stati forniti - dai genitori di un minore affetto da autismo, che avevano lamentato l'applicazione della terapia ABA, "Applied behaviour intervention", in misura inferiore al numero di ore necessarie - elementi di una situazione di svantaggio, discriminatoria, rispetto a soggetti non disabili).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 28 com. 4, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Legge 01/03/2006 num. 67

Massime precedenti Vedi: N. 25543 del 2018 Rv. 650734 - 01, N. 1 del 2020 Rv. 656650 - 03

Sez. 3 - , Ordinanza n. 9866 del 28/03/2022 (Rv. 664264 - 01)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: CRICENTI GIUSEPPE. Relatore: CRICENTI GIUSEPPE.

C. (CANDIDA PAOLO MARIA FEDERICO) contro H. (COLAIUDA SERAFINO) Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 14/05/2019

018009 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - IN GENERE Contratto di assicurazione connesso o condizionato ad un contratto di mutuo - Interpretazione - Elementi rilevanti - Contratto in favore del finanziatore - Conseguenze - Surroga dell'assicuratore nei confronti del mutuatario - Ammissibilità.

In tema di interpretazione e qualificazione del contratto di assicurazione connesso o condizionato ad un contratto di mutuo, correttamente il giudice del merito procede all'individuazione della comune volontà dei contraenti avuto riguardo, altresì, alle clausole contenute nel contratto di mutuo collegato; in tal caso, laddove le parti abbiano previsto la stipula del contratto di assicurazione in favore del soggetto finanziatore, lo stesso va qualificato come contratto a favore di terzo e risulta perciò valida la clausola che prevede il diritto di surroga della compagnia assicuratrice nei confronti del mutuatario in caso di inadempimento di quest'ultimo, in relazione all'indennizzo pagato al mutuante per l'avveramento del rischio (perdita del lavoro da parte del soggetto finanziato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1203, Cod. Civ. art.

1362, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 2

Massime precedenti Vedi: N. 2989 del 2022 Rv. 664090 - 02, N. 20743 del 2004 Rv. 577830 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 9856 del 28/03/2022 (Rv. 664262 - 01)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: DELL'UTRI MARCO. Relatore: DELL'UTRI MARCO.

S. (MASSATANI MAURIZIO) contro U. (BALDI FRANCESCO) Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 06/11/2019

040021 CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - PEDONE Investimento pedonale - Onere probatorio del conducente - Prova liberatoria dell’impossibilità di evitare l’evento - Contenuto - Comportamento colposo del pedone - Sufficienza ad escludere la presunzione di colpa a carico dell’automobilista - Esclusione - Fattispecie.

In caso di investimento pedonale, il conducente del veicolo investitore può vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento; a tal fine, non è sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta. (Nella specie, relativa all'investimento di un pedone che procedeva a piedi, nel senso opposto a quello di marcia dell'autovettura, in presenza di una curva che ne limitava la visuale e senza giubbotto catarifrangente nonostante il buio e l'assenza di illuminazione pubblica, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la responsabilità del conducente, il quale, a fronte della assoluta imprevedibilità ed abnormità della condotta della vittima, aveva rispettato tutte le misure idonee ad evitare l'impatto, procedendo ad una velocità adeguata, tenendo accese le luci anabbaglianti e mantenendo la propria autovettura entro la mezzeria di pertinenza).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4551 del 2017 Rv. 643134 - 01, N. 8663 del 2017 Rv. 643838 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 9851 del 28/03/2022 (Rv. 664397 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: IANNELLO EMILIO.

Relatore: IANNELLO EMILIO.

B. (POLATO PAOLO) contro T.

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 29/05/2018

104215 LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE Diniego di rinnovo alla prima scadenza - Manifestazione della relativa volontà per uno dei motivi indicati nell'art. 3, comma 1, della legge n. 431 del 1998 - Presunzione di serietà di tale dichiarazione - Sussistenza - Fondamento.

In tema di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, il meccanismo sanzionatorio predisposto dall'art. 3 della legge n. 431 del 1998 con riferimento al diniego di rinnovo alla prima scadenza è da considerarsi tale, sia per la sua automaticità sia per la sua gravità (avuto riguardo alle conseguenze pregiudizievoli che subisce il locatore in caso di inadempimento, come previste dal comma terzo dello stesso art. 3 della citata legge), da lasciar presumere che il locatore, il quale deduca una delle intenzioni ritenute dalla suddetta legge (come contemplate nel primo comma del medesimo articolo 3) meritevoli di considerazione, non invochi maliziosamente e superficialmente la particolare intenzione addotta a sostegno del formulato diniego, a meno che non emergano concreti elementi che inducano il giudice a ritenere l'intenzione dedotta irrealizzabile.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 30 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 12127 del 2010 Rv. 613291 - 01 Massime precedenti Vedi: N. 936 del 2013 Rv. 624966 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 9857 del 28/03/2022 (Rv. 664263 - 01)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: DELL'UTRI MARCO. Relatore: DELL'UTRI MARCO.

D. (RAMELLINI GIUSEPPE) contro A. (CLEMENTE MICHELE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 14/06/2019

040005 CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - IN GENERE Circolazione di veicoli - Osservanza del limite di velocità - Responsabilità del conducente per velocità pericolosa in relazione allo stato dei luoghi - Accertamento del giudice di merito - Motivazione - Requisiti - Fattispecie.

040075 CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - IN GENERE In genere.

In tema di circolazione stradale, per l'affermazione della responsabilità del conducente che, pur osservando i limiti di velocità, non ha moderato ulteriormente la propria velocità in considerazione dello stato dei luoghi, il giudice del merito è tenuto a indicare le specifiche ragioni di fatto che avrebbero in concreto giustificato l'adozione di tale condotta prudenziale, essendo invece priva di congruità logica la motivazione che si limiti ad un richiamo meramente astratto delle predette ragioni senza un adeguato riscontro nelle caratteristiche del luogo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito con cui la corte territoriale aveva affermato la corresponsabilità del conducente nella causazione del sinistro stradale per non avere ulteriormente moderato la velocità del proprio veicolo nell'approssimarsi all'intersezione tra la strada percorsa e il tratturo di campagna dal quale proveniva il veicolo antagonista, omettendo però di indicare gli elementi dai quali si sarebbe potuta desumere la segnalazione dell'incrocio ovvero la verosimile e concreta percepibilità dello stesso).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 com. 2 CORTE COST., Cod. Strada art. 141 CORTE COST., Cod. Strada art. 143 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2 lett. 4

Massime precedenti Vedi: N. 3543 del 2013 Rv. 625217 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 9877 del 28/03/2022 (Rv. 664400 - 01)

Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: DE STEFANO FRANCO. Relatore: DE STEFANO FRANCO. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Diff.)

L. (CALDERONI VINCENZO) contro B.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE SULMONA, 12/06/2019

079068 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - IN GENERE Ordine di liberazione dell'immobile pignorato - Regola generale nelle espropriazioni immobiliari - Eccezione - Immobile abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare - Finalità del provvedimento - Corrispondenza all'esigenza pubblicistica di liquidare il bene alle migliori condizioni possibili - Ragioni.

Il provvedimento ordinatorio con cui il giudice dell'esecuzione ordina la liberazione dell'immobile pignorato costituisce regola generale nelle espropriazioni immobiliari, stante l'esplicita disciplina dei casi e dei tempi in cui è esclusa la sua emissione nei confronti del debitore e del suo nucleo familiare abitanti nel cespite staggito; l'ordine di liberazione è funzionale agli scopi del processo

di espropriazione forzata e, in particolare, all'esigenza pubblicistica di garantire la gara per la liquidazione del bene pignorato alle migliori condizioni possibili, notoriamente connesse, sul mercato dei potenziali acquirenti, allo stato di immediata, piena ed incondizionata disponibilità dell'immobile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 560

Sez. 3 - , Ordinanza n. 9211 del 22/03/2022 (Rv. 664556 - 02)

Presidente: SESTINI DANILO. Estensore: PORRECA PAOLO. Relatore: PORRECA PAOLO.

B. (COLOMBA VITTORIO) contro F. (GOBIO CASALI PIETRO) Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 23/04/2019

100124 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - RIASSUNZIONE - CITAZIONE - FORMA E CONTENUTO Allegazioni in fatto - Proponibilità per la prima volta nel giudizio di rinvio - Divieto di "nova" in appello - Sussistenza - Fondamento.

Il divieto di "nova" sancito dall'art. 345 c.p.c. per il giudizio d'appello, applicabile anche nel giudizio di rinvio, riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma altresì le allegazioni in punto di fatto non esplicate in primo grado, poiché l'ammissione delle stesse in secondo grado trasformerebbe il giudizio d'appello da mera "revisio prioris instantiae" in

"iudicium novum", modello quest'ultimo estraneo al vigente ordinamento processuale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Vedi: N. 2529 del 2018 Rv. 647921 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 9232 del 22/03/2022 (Rv. 664261 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: RUBINO LINA.

Relatore: RUBINO LINA. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.) U. (CONGIATU UMBERTO) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 30/01/2019

133205 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE Nomina di nuovo procuratore esercente fuori circoscrizione con elezione di domicilio presso lo stesso - Notificazione presso l'indirizzo PEC indicato al Consiglio dell'ordine e risultante dal ReGIndE - Necessità - Espressa revoca della precedente domiciliazione - Omissione - Irrilevanza.

Nel caso di nomina di nuovo procuratore con elezione di domicilio presso il suo studio, situato in luogo diverso rispetto a quello ove ha sede l'ufficio giudiziario dinanzi al quale si procede, la notificazione degli atti processuali deve essere effettuata presso l'indirizzo PEC da costui indicato al Consiglio dell'Ordine d'appartenenza, e risultante dal ReGIndE, in virtù di quanto disposto dall'art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. nella l. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, conv. con modif. nella l. n. 114 del 2014, restando, pertanto, inefficace la domiciliazione presso il precedente difensore, indipendentemente dal fatto che non sia stata espressamente revocata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 sexies CORTE COST., Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 art. 52 com. 1 lett. B, Legge

17/12/2012 num. 221 art. 1, Legge 11/08/2014 num. 114 art. 1 CORTE COST., Regio Decr.

22/01/1934 num. 37 art. 82 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14140 del 2019 Rv. 654325 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 9211 del 22/03/2022 (Rv. 664556 - 01)

Presidente: SESTINI DANILO. Estensore: PORRECA PAOLO. Relatore: PORRECA PAOLO.

B. (COLOMBA VITTORIO) contro F. (GOBIO CASALI PIETRO) Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 23/04/2019

104001 LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Locazione finanziaria - Leasing traslativo - Risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore - Disciplina prevista dall'art.

1526 c.c. per la vendita con riserva di proprietà - Applicabilità in via analogica - Equo compenso - Deprezzamento economico del bene - Considerazione - Necessità - Ragioni.

In caso di risoluzione del leasing traslativo per inadempimento dell'utilizzatore (alla quale - ove i relativi presupposti si siano verificati anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 124 del 2017 - si applica analogicamente la disciplina di cui all'art. 1526 c.c.), l'equo compenso per l'uso della cosa deve tener conto anche dell'eventuale deprezzamento economico del bene in conseguenza della crisi economica, in quanto riferibile all'uso che, nella variabile temporale, ne abbia fatto il concessionario, posto che, diversamente, si finirebbe per scaricare sul concedente l'ulteriore "costo" legato al minor valore di realizzo posseduto dal bene, in relazione alla durata per la quale si sia protratto l'uso da parte dell'utilizzatore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1526, Legge 04/08/2017 num. 124 art. 1 com. 136 CORTE COST., Legge 04/08/2017 num. 124 art. 1 com. 138 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29020 del 2018 Rv. 651636 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2061 del 2021 Rv. 660307 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 9218 del 22/03/2022 (Rv. 664259 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: DELL'UTRI MARCO.

Relatore: DELL'UTRI MARCO.

B. (MARCHESE GIUSEPPE) contro L.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO PALERMO, 14/09/2016

048065 COMUNITA' EUROPEA - DIRETTIVE - IN GENERE Medici specializzandi - Risarcimento del danno da tardiva attuazione di direttiva comunitaria - Quantificazione - Durata del corso di specializzazione - Accertamento d'ufficio da parte del giudice - Necessità.

148002 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE In genere.

Ai fini della quantificazione del risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie concernenti la remunerazione dei medici specializzandi, l'attore ha l'onere di indicare unicamente il tipo di specializzazione conseguita, integrando la relativa durata legale all'epoca dei fatti un dato normativo che il giudice è tenuto a verificare d'ufficio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/08/1991 num. 257, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Direttive Commissione CEE 16/06/1975 num. 362, Direttive Commissione CEE 26/01/1982 num. 76

Massime precedenti Vedi: N. 5781 del 2017 Rv. 643397 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 9210 del 22/03/2022 (Rv. 664580 - 01)

Presidente: SESTINI DANILO. Estensore: PORRECA PAOLO. Relatore: PORRECA PAOLO.

A. (MARINO AURELIO) contro B. (FONTANELLI ALDO) Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 25/03/2019

104001 LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Locazione finanziaria - Leasing traslativo - Risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore - Diritto dell’utilizzatore alla restituzione delle rate pagate - Previa restituzione del bene - Necessità - Ragioni.

Alla risoluzione del leasing traslativo, i cui presupposti si siano verificati anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 124 del 2017, si applica analogicamente la disciplina di cui all'art. 1526 c.c., sicché, ove detta risoluzione consegua all'inadempimento dell'utilizzatore, dal principio di salvaguardia del corretto equilibrio contrattuale discende che egli abbia diritto alla restituzione delle rate pagate solo previa restituzione del bene, dal momento che solo dopo tale restituzione il concedente potrà trarre dalla cosa ulteriori utilità e sarà possibile determinare l'equo compenso spettantegli per il godimento garantito all'utilizzatore nel periodo di durata del contratto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1526, Legge 04/08/2017 num. 124 art. 1 com. 138 CORTE COST., Legge 04/08/2017 num. 124 art. 1 com. 136 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 21895 del 2017 Rv. 645716 - 01 Massime precedenti Vedi: N. 29020 del 2018 Rv. 651636 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2061 del 2021 Rv. 660307 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 9237 del 22/03/2022 (Rv. 664558 - 01)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: SPIRITO ANGELO. Relatore: SPIRITO ANGELO.

S. (PIETRINI ALESSANDRO) contro U.

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 24/01/2020

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Determinazione del valore della controversia - Parziale soddisfacimento della pretesa dell’attore in corso di giudizio - Criteri.

In tema di liquidazione delle spese processuali, quando, nel corso del giudizio, la pretesa attorea venga parzialmente soddisfatta, il valore della causa va determinato sempre in base al

"decisum", e non al "petitum" (come stabilito dall'art. 5, comma 1, terzo periodo, del d.m. n. 55 del 10 marzo 2014), ma al lordo della somma trattenuta in acconto, per tutti gli atti compiuti anteriormente al relativo pagamento, e al netto della stessa per gli atti compiuti, invece, successivamente al pagamento medesimo.

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 5 com. 1, Cod.

Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25553 del 2011 Rv. 620440 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 9229 del 22/03/2022 (Rv. 664557 - 01)

Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: FANTICINI GIOVANNI. Relatore: